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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 23/07/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3302/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale riunito nella camera di consiglio del 11.7.2025 con l'intervento dei Signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice Rel. ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3302/2024 promossa da:
, nato a [...], il [...], codice fiscale , residente in [...] C.F._1 Saccarelli Camillo n. 14, e nata a [...] il [...], codice fiscale , CP_1 C.F._2 residente in [...], rispettivamente in qualità di figlio e coniuge convivente del convenuto, elettivamente domiciliati in Torino, Via Carlo Tenivelli n. 15, presso lo studio dell'Avv. Lorena Bassino (codice fiscale ) del Foro di Torino che li rappresenta e difende per delega in atti. CodiceFiscale_3 Parti ricorrenti Nei confronti di del Sig. : . nato a [...] ora Arborea il 02/06/1940 (Atto n. 70 parte 1 serie A - Parte_2 anno 1940 - Comune di Mussolinia di Sardegna) . codice fiscale . residente in in San Mauro Torinese C.F._4 (TO) Via Papa Giovanni Ventitreesimo n. 4
- convenuto non costituito – e con l'intervento del Pubblico Ministero Oggetto: interdizione. CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per il ricorrente: dichiarare l'interdizione del Sig. , nato a [...] il [...] Parte_2 (Atto n. 70 parte 1 serie A - anno 1940 - Comune di Mussolinia di Sardegna), codice fiscale , C.F._4 residente in in San Mauro Torinese (TO) Via Papa Giovanni Ventitreesimo n. 4. _ nominare quale tutore il figlio, nato a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
, residente in [...]. C.F._1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso introduttivo nelle forme di cui agli artt. 414 ss cc / 473 bis. 52 ss le parti ricorrenti han richiesto la pronuncia interdittiva del convenuto per esser egli incapace di intendere e volere. All'udienza del 26.5.2025 il GR procedeva all'esame e questo ne è l'esito : “(…) D. come si chiama? R. Sorride D. Quando e dove è nato? R. sorride e si tocca il capo con la mano destra. D. che giorno è oggi? R. dice mammamia e si tocca il capo D. dove vive attualmente? R. a Torino, no poi parla da solo. D. che moneta si usa? R. pronuncia parole incomprensibile.” All'esito dell'esame veniva nominato tutore provvisorio del convenuto il di lui figlio ricorrente. Parte ricorrente concludeva come sopra visto e la causa viene ora a decisione a seguito di trasmissione e vistatura atti al PM del 25.6.2025 non seguita da espressa opposizione all'accoglimento del ricorso.
* * *
pagina 1 di 2 All'esito dell'istruttoria la domanda di interdizione risulta fondata e merita pertanto accoglimento. Infatti, le condizioni psichiche del convenuto sono apparse gravi e del tutto compromesse, escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria. È emerso, senza ombra di dubbio, che l'interdicendo non è in grado di provvedere autonomamente alle sue benché minime esigenze di vita, versando in uno stato evidente di sostanziale deficit cognitivo collegabile alla patologia da cui è affetto, come emerge dall'esame sopra riportato e dal certificato di invalidità INPS in atti doc. 5 attoreo del 20.12.2022 che attesta una diagnosi di “grave deterioramento cognitivo, cad ischemica rivascolarizzata, asma”. Alla luce del quadro testé delineato, appare conclamata la situazione d'impossibilità a provvedere ai propri interessi in capo all'interdicendo, situazione che impone ai sensi dell'art.414 c.c. la dichiarazione d'interdizione del convenuto sig. . Parte_2 Nella specie, un provvedimento di Amministrazione di Sostegno sarebbe insufficiente a tutelare il convenuto in modo adeguato, in quanto egli è totalmente incapace di collaborare con un amministratore in merito alla propria gestione e non è in grado di provvedere da solo alle esigenze del quotidiano. Nella specie, il convenuto, in relazione all'attuale situazione psico/fisica da cui è affetto, non è in grado di compiere alcun atto per la gestione dei propri interessi, risultando egli totalmente incapace;
con la conseguenza che l'apertura di una Amministrazione di Sostegno sarebbe, nel caso che occupa, del tutto inadeguata a fornire la necessaria tutela al convenuto, oltre che potenzialmente lesiva dei diritti del medesimo. Nella specie, l'apertura di un'Amministrazione di Sostegno si tradurrebbe in un'attribuzione in capo all'amministratore di poteri analoghi a quelli del tutore e, soprattutto, in una sostanziale “incapacitazione” del destinatario, incidendo irreversibilmente sul suo status, senza le garanzie che il legislatore richiede per un intervento così radicale. In tale contesto, pertanto, l'interdizione risulta l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione al convenuto in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale, non risultando che l'Amministrazione di Sostegno o l'inabilitazione costituiscano, nella specie, misure di tutela adeguata in considerazione della gravità della patologia mentale accertata in capo al convenuto, della sostanziale incapacità di provvedere ai propri interessi e della assoluta incapacità del convenuto stessa di collaborare con una figura alla quale sia affidato il compito della sua curatela o amministrazione. La natura della causa, l'esito della stessa, la non opposizione del convenuto alla domanda di interdizione ed i rapporti intercorrenti tra le parti consentono di non accollare alla parte convenuta le spese di lite. Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al giudice tutelare copia in carta libera della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore e l'esercizio delle funzioni di sua spettanza, rappresentando l'avvenuta nomina a tutore provvisorio di nato a [...] il [...] residente in [...] .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza od eccezione,
- Dichiara l'interdizione di , nato a [...] ora il Parte_2 CP_2 02/06/1940 codice fiscale , residente in [...] Ventitreesimo n.
4. Non si accollano alla parte convenuta le spese di lite. Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 11.7.2025 Il Presidente Dott. Alessandro Scialabba Il Giudice Relatore Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale riunito nella camera di consiglio del 11.7.2025 con l'intervento dei Signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice Rel. ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3302/2024 promossa da:
, nato a [...], il [...], codice fiscale , residente in [...] C.F._1 Saccarelli Camillo n. 14, e nata a [...] il [...], codice fiscale , CP_1 C.F._2 residente in [...], rispettivamente in qualità di figlio e coniuge convivente del convenuto, elettivamente domiciliati in Torino, Via Carlo Tenivelli n. 15, presso lo studio dell'Avv. Lorena Bassino (codice fiscale ) del Foro di Torino che li rappresenta e difende per delega in atti. CodiceFiscale_3 Parti ricorrenti Nei confronti di del Sig. : . nato a [...] ora Arborea il 02/06/1940 (Atto n. 70 parte 1 serie A - Parte_2 anno 1940 - Comune di Mussolinia di Sardegna) . codice fiscale . residente in in San Mauro Torinese C.F._4 (TO) Via Papa Giovanni Ventitreesimo n. 4
- convenuto non costituito – e con l'intervento del Pubblico Ministero Oggetto: interdizione. CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per il ricorrente: dichiarare l'interdizione del Sig. , nato a [...] il [...] Parte_2 (Atto n. 70 parte 1 serie A - anno 1940 - Comune di Mussolinia di Sardegna), codice fiscale , C.F._4 residente in in San Mauro Torinese (TO) Via Papa Giovanni Ventitreesimo n. 4. _ nominare quale tutore il figlio, nato a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
, residente in [...]. C.F._1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso introduttivo nelle forme di cui agli artt. 414 ss cc / 473 bis. 52 ss le parti ricorrenti han richiesto la pronuncia interdittiva del convenuto per esser egli incapace di intendere e volere. All'udienza del 26.5.2025 il GR procedeva all'esame e questo ne è l'esito : “(…) D. come si chiama? R. Sorride D. Quando e dove è nato? R. sorride e si tocca il capo con la mano destra. D. che giorno è oggi? R. dice mammamia e si tocca il capo D. dove vive attualmente? R. a Torino, no poi parla da solo. D. che moneta si usa? R. pronuncia parole incomprensibile.” All'esito dell'esame veniva nominato tutore provvisorio del convenuto il di lui figlio ricorrente. Parte ricorrente concludeva come sopra visto e la causa viene ora a decisione a seguito di trasmissione e vistatura atti al PM del 25.6.2025 non seguita da espressa opposizione all'accoglimento del ricorso.
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pagina 1 di 2 All'esito dell'istruttoria la domanda di interdizione risulta fondata e merita pertanto accoglimento. Infatti, le condizioni psichiche del convenuto sono apparse gravi e del tutto compromesse, escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria. È emerso, senza ombra di dubbio, che l'interdicendo non è in grado di provvedere autonomamente alle sue benché minime esigenze di vita, versando in uno stato evidente di sostanziale deficit cognitivo collegabile alla patologia da cui è affetto, come emerge dall'esame sopra riportato e dal certificato di invalidità INPS in atti doc. 5 attoreo del 20.12.2022 che attesta una diagnosi di “grave deterioramento cognitivo, cad ischemica rivascolarizzata, asma”. Alla luce del quadro testé delineato, appare conclamata la situazione d'impossibilità a provvedere ai propri interessi in capo all'interdicendo, situazione che impone ai sensi dell'art.414 c.c. la dichiarazione d'interdizione del convenuto sig. . Parte_2 Nella specie, un provvedimento di Amministrazione di Sostegno sarebbe insufficiente a tutelare il convenuto in modo adeguato, in quanto egli è totalmente incapace di collaborare con un amministratore in merito alla propria gestione e non è in grado di provvedere da solo alle esigenze del quotidiano. Nella specie, il convenuto, in relazione all'attuale situazione psico/fisica da cui è affetto, non è in grado di compiere alcun atto per la gestione dei propri interessi, risultando egli totalmente incapace;
con la conseguenza che l'apertura di una Amministrazione di Sostegno sarebbe, nel caso che occupa, del tutto inadeguata a fornire la necessaria tutela al convenuto, oltre che potenzialmente lesiva dei diritti del medesimo. Nella specie, l'apertura di un'Amministrazione di Sostegno si tradurrebbe in un'attribuzione in capo all'amministratore di poteri analoghi a quelli del tutore e, soprattutto, in una sostanziale “incapacitazione” del destinatario, incidendo irreversibilmente sul suo status, senza le garanzie che il legislatore richiede per un intervento così radicale. In tale contesto, pertanto, l'interdizione risulta l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione al convenuto in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale, non risultando che l'Amministrazione di Sostegno o l'inabilitazione costituiscano, nella specie, misure di tutela adeguata in considerazione della gravità della patologia mentale accertata in capo al convenuto, della sostanziale incapacità di provvedere ai propri interessi e della assoluta incapacità del convenuto stessa di collaborare con una figura alla quale sia affidato il compito della sua curatela o amministrazione. La natura della causa, l'esito della stessa, la non opposizione del convenuto alla domanda di interdizione ed i rapporti intercorrenti tra le parti consentono di non accollare alla parte convenuta le spese di lite. Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al giudice tutelare copia in carta libera della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore e l'esercizio delle funzioni di sua spettanza, rappresentando l'avvenuta nomina a tutore provvisorio di nato a [...] il [...] residente in [...] .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza od eccezione,
- Dichiara l'interdizione di , nato a [...] ora il Parte_2 CP_2 02/06/1940 codice fiscale , residente in [...] Ventitreesimo n.
4. Non si accollano alla parte convenuta le spese di lite. Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 11.7.2025 Il Presidente Dott. Alessandro Scialabba Il Giudice Relatore Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
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