Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/04/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza, del
04/04/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 1417/2025 R.G., a cui sono riuniti i procedimenti RGN 1437/2025, e,
RGN 425/2021, promossa da: nata a [...] il [...] e residente in [...]
C.F. 1 elettivamente domiciliata in Brolo via C. Colombo n° 5, Forno n° 137 cf:
,
presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende per giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
Controparte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come in atti;
-resistente -
OGGETTO: ripetizione di indebito disoccupazione agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05/05/2020, la parte ricorrente esponeva:
- Che la ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Consorzio Pac Prod. Controparte_2 p.iva P.IVA 1 per l'anno 2011, per 102 giornate lavorative, come si rileva dalla documentazione che si produce (DMAG, buste paga e dichiarazioni responsabilità);
- che per tale anno è stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza e
1'CP 1 ha erogato le prestazioni spettati alla ricorrente come per legge;
- Che l'CP 1 con provvedimento del 24.10.2019, pervenuto in data notevolmente successiva, ha comunicato all'odierna ricorrente che “nel periodo che va dal 01/01/2011 al 31/12/2011 sono stati pagati
€. 4.494,54 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola cat. DSAGR n. 2012555109100, per i seguenti motivi: "revoca dis. agricola ed eventuali prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione 3 elenco var- 15/12/2014. Interessi legali". Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma.
- Che avverso il predetto provvedimento, veniva proposto ricorso amministrativo, che si produce;
- Che lo stesso non sortiva esito positivo;
Argomentava, tra i vari motivi di opposizione, negando di avere ricevuta le somme oggetto di indebito, CP che peraltro, l' non ha fornito prova dell'avvenuta percezione, da parte della parte ricorrente, delle somme di cui chiede la restituzione.
,CP Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con la condanna dell' alla restituzione di eventuali somme trattenute a tale titolo.
Con successivo ricorso iscritto al RGN 1437/2020, la parte ricorrente esponeva:
Che la ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle
-
dipendenze della ditta Consorzio Pac Prod. Controparte_2 p.iva P.IVA 1 per l'anno 2012, per 102 giornate lavorative, come si rileva dalla documentazione che si produce (DMAG, buste paga e dichiarazioni responsabilità);
- che per tale anno è stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza e
1'CP 1 ha erogato le prestazioni spettati alla ricorrente come per legge;
€. 5.191,79 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola cat. DSAGR n. 2013591109894, per i seguenti motivi: "revoca dis. agricola ed eventuali prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione 3 elenco var- 15/12/2014. Interessi legali". Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma.
- Che avverso il predetto provvedimento, veniva proposto ricorso amministrativo, che si produce;
- Che lo stesso non sortiva esito positivo;
Con successivo ricorso iscritto al RGN 425/2021, la parte ricorrente esponeva:
- Che la parte ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle "p.iva P.IVA 1 , per l'anno 2011 dipendenze della ditta Consorzio Pac Prod. Controparte_2 per 102 giornate lavorative, come si rileva dalla documentazione che si produce;
- che per tale anno è stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza e
1'CP 1 ha erogato le prestazioni spettati come per legge;
- Che l'CP 1 con avviso di addebito n. 59520200000553378000 formato il 24/12/2020, ha comunicato all'odierno ricorrente "di aver proceduto al controllo prestazioni: 4800 DSAGR N. 2012555109100 e di aver rilevato il pagamento di somme indebite, a carico delle gestioni: gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, per un importo totale pari a €. 4.633,50, comprensivo delle spese di notifica e degli oneri di riscossione ed al netto di eventuali importi sanati o già recuperati, riferito al periodo dal 01/2011 al 12/2011 per: revoca dis. Agricola ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione;
revoca assegni al nucleo familiare a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione 3 elenco var-15/12/2019"
· Che conseguentemente, con tale atto veniva intimato alla parte oggi ricorrente di provvedere al pagamento entro 60 gg, avvisandolo che l'atto costituisce “.. titolo esecutivo e che in caso di mancato pagamento l'Agente della Riscossione provvederà ad espropriazione forzata sulla base del presente avviso, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo".
Per tutti i ricorsi riuniti, argomentava, tra i vari motivi di opposizione, negando di avere ricevuta le
,CP somme oggetto di indebito, che peraltro, l' non ha fornito prova dell'avvenuta percezione, da parte della parte ricorrente, delle somme di cui chiede la restituzione. CP Concludeva per l'accoglimento dei ricorsi, con la condanna dell' alla restituzione di eventuali somme trattenute a tale titolo.
L'CP 1 si costituiva, in entrambi i procedimenti, eccependo, preliminarmente la decadenza ex art. 22
d.l. n. 7/1970, e nel merito contestava i motivi di opposizione chiedendone il rigetto.
La causa, all'odierna udienza veniva discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non
è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Nel merito, occorre osservare che l'CP_1 è parte solo formalmente resistente nel presente giudizio, avente ad oggetto l'opposizione della parte ricorrente ad un provvedimento con il quale l' CP_1 chiede la restituzione di una somma, a proprio dire indebitamente erogata allo stesso.
Ai sensi dell'art. 2033 c.c., “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato".
È, peraltro, pacifico in giurisprudenza che nell'azione di ripetizione di indebito incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa debendi (ex plurimis Cass., n. 3387/01; n. 2334/98; n. 7027/97; n. 12897/95; n. 7501/12; n. 22872/10).
Ciò posto, parte opponente nega di aver ricevuto il pagamento delle somme oggi richieste dall' CP_1 a titolo di indennità di disoccupazione agricola.
L'CP 1, dal canto suo, nel costituirsi in giudizio non ha speso alcuna argomentazione a confutazione della tesi avversaria né, tanto meno, ha dimostrato documentalmente di aver effettivamente effettuato il trasferimento di denaro sine titulo in favore della parte ricorrente. CP Infatti, la stampa del prospetto pagamento, -cassetto previdenziale-, prodotte dall" non contengono alcuna puntuale informazione circa la data di effettivo pagamento, il mezzo utilizzato, la valuta di accredito e le coordinate IBAN dell'eventuale conto corrente bancario o postale del destinatario del preteso pagamento, con la conseguenza che non può dirsi superata l'eccezione di mancata prova del pagamento della somma sollevata dalla parte ricorrente.
La domanda va, sol per questo, accolta, con annullamento dei provvedimenti di indebito impugnati, e condanna dell CP 1 a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione dei suddetti provvedimenti, restando assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
La stessa sezione di questo Tribunale, sul punto, si è pronunziata con numerose sentenze, da ultimo sentenza del 26/11/2024, emessa nel procedimento RGN 1166/2022, ed altre. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità, e dei giudizi riuniti, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Parte 1il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
[...] contro 1CP disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Accoglie il ricorso, e, per l'effetto annulla i provvedimenti di indebito impugnati, del 24.10.2019, con CP il quale l' ha comunicato all'odierna ricorrente che "nel periodo che va dal 01/01/2011 al
31/12/2011 sono stati pagati €. 4.494,54 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola cat.
,CP_ ין ha comunicato all'odierna ricorrente DSAGR n. 2012555109100, e del 24.10.2019, con il quale che "nel periodo che va dal 01/01/2012 al 31/12/2012 sono stati pagati €. 5.191,79 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola cat. DSAGR n. 2013591109894, e, dell'avviso n. CP 59520200000553378000 formato il 24/12/2020, con il quale l' ha comunicato all'odierna ricorrente
"di aver proceduto al controllo prestazioni: 4800 DSAGR N. 2012555109100 e di aver rilevato il pagamento di somme indebite, a carico delle gestioni: gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, per un importo totale pari a €. 4.633,50, comprensivo delle spese di notifica e degli oneri di riscossione ed al netto di CP eventuali importi sanati o già recuperati, riferito al periodo dal 01/2011 al 12/2011, e, condanna l' a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto provvedimento;
CP 2) Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in Euro
1.800,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela
Bonina.
La sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in Patti, 04/04/2025
Il Giudice on.
Antonino Casdia