Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/03/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 16273/2019 R.G. promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Parte_1 dell'avv. CRISTALLO GIOVANNI, giusta procura in atti;
ATTORE
contro
:
in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
CECINATO FABRIZIO, giusta procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del
26/03/2025, che qui si intendono richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Bari il Controparte_1 decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, n. 3790/2019 emesso in data
26/09/2019 nei confronti della per la restituzione della Parte_1 somma di euro 103.410,28 a quest'ultima versata in forza dell'ordinanza di assegnazione somme resa il 14/10/2013 dal Tribunale di Taranto nella procedura esecutiva iscritta al n. 2216/2013.
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10/04/2014, con l'aggiunta, dopo l'indicazione della somma assegnata, delle parole “alla maturazione del quarto S.A.L. da parte della società debitrice e pertanto il provvederà al pagamento solo al raggiungimento Controparte_1 del quarto S.A.L. da parte della società Edilenergia s.r.l.”).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1 opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca.
Costituendosi in giudizio, il convenuto opposto ha chiesto il rigetto dell'avversa opposizione.
Sospesa la provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio all'esito del subprocedimento cautelare iscritto al n. 16273/2019-1 R.G., la causa, in difetto di attività istruttoria, è infine pervenuta all'odierna udienza, nella quale viene discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
****
L'opposizione merita accoglimento.
La pretesa restitutoria azionata dal si fonda sulla Controparte_1 sentenza n. 3385/2016 emessa dal Tribunale di Taranto, che aveva statuito per l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione in danno dell'ente comunale in forza dell'ordinanza di assegnazione somme del 14/10/2013, siccome emendata con successivo provvedimento giudiziale emesso ex officio dal giudice dell'esecuzione.
Ora, emerge dagli atti di causa che, con sentenza del 28/01/2020, la Corte
d'appello di Lecce sede distaccata di Taranto ha riformato la predetta decisione del giudice di primo grado, rigettando l'opposizione esecutiva proposta dal ritenendo segnatamente la fondatezza dell'eccezione di Controparte_1 giudicato esterno sollevata dalla e, in particolare, dirimente Parte_1
pagina 2 di 4 la statuizione della sentenza n. 2769/2015 del Tribunale di Taranto con cui, a definizione della parallela opposizione all'esecuzione proposta dal con CP_1 ricorso del 12/05/2014, era stata dichiarata la sussistenza del diritto della società
a procedere in executivis in virtù dell'ordinanza del 14/10/2013.
La pronuncia di appello ha trovato conferma nella sentenza n. 35417/2022, in atti, con cui la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal
[...]
CP_1
Il giudice di legittimità ha peraltro valorizzato il rilievo per cui la medesima
Corte di Cassazione, con sentenza n. 11910/2020, aveva definitivamente accolto l'opposizione agli atti esecutivi spiegata dalla avverso il Parte_1 provvedimento di correzione della ordinanza di assegnazione più volte citata ed annullato lo stesso, con la conseguenza che, eliminata dal mondo giuridico, in maniera non più riesaminabile, la “correzione” della ordinanza di assegnazione in executivis azionata nella sua originaria portata precettiva dalla società, si palesava evidente l'infondatezza della opposizione proposta dal oggetto CP_1 della sentenza gravata, ed argomentata proprio ed esclusivamente sulla base di suddetta “correzione”.
Può dunque dirsi definitivamente e incontrovertibilmente accertato il diritto della di procedere ad esecuzione coattiva nei confronti del Parte_1 sulla base dell'ordinanza del 14/10/2013, nel suo Controparte_1 originario tenore, e, correlativamente, infondata la pretesa restitutoria azionata in sede monitoria sulla scorta della difforme decisione emessa dal Tribunale di
Taranto e successivamente riformata in grado di appello.
Per tale assorbente considerazione, si impone dunque l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Va disattesa l'istanza di condanna del convenuto opposto per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, primo e terzo comma, c.p.c..
È dirimente al riguardo osservare che la pretesa restitutoria è stata comunque azionata sulla scorta della statuizione giudiziale che, ancorché priva di definitività e in maniera difforme rispetto alla coeva sentenza n. 2796/2015, aveva accertato l'inesistenza del diritto della società opponente di procedere in
pagina 3 di 4 executivis e che, come documentato in atti, soltanto con la sopravvenuta sentenza n. 11910/2020 emessa dalla Corte di Cassazione è stato annullato il provvedimento di “correzione” su cui tale decisione era fondata.
Ciò vale a escludere i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite e dell'attività processuale espletata
(con riduzione del 50% delle voci di compenso spettanti per la fase istruttoria e per la fase decisoria, in ragione del carattere documentale della causa, dell'entità delle questioni trattate e dell'adozione del modulo decisionale semplificato), non apprezzandosi gravi ed eccezionali ragioni che ne giustifichino la compensazione
(giudizio principale: fase studio 2.552; fase introduttiva: euro 1628; fase istruttoria/trattazione: euro 2.835; fase decisionale: euro 2.127; fase cautelare: fase studio: euro 1.126; fase introduttiva: euro 601; fase decisionale: euro
1.771).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione assorbita, così provvede:
- ACCOGLIE l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 3790/2019 del 26/09/2019;
- CONDANNA il convenuto opposto al pagamento, in Controparte_1 favore dell'attrice opponente delle spese di lite, liquidate in Parte_1 euro 433,50 per esborsi e in euro 12.640 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Così deciso in data 26/03/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Bari.
Il giudice
Andrea Chibelli
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