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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 4286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4286 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex 127-ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 16,12.2025 nella causa in II grado R.G. n. 1437/2025 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 244/2024 emessa dal Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Magnani ed Parte_1 elettivamente domiciliata in Via Virgilio 12 ad Albano Laziale (RM); APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Come già precisato dal giudice di prime cure, “Con ricorso depositato in data 5 gennaio 2023 [innanzi al Tribunale di Rieti ndr], adiva il Giudice del Parte_1 lavoro affinché fossero accolte le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, per tutti e ciascuno dei motivi in fatto ed in diritto di cui al presente ricorso e disattesa ogni contraria istanza, Previa eventuale disapplicazione dell'art. 1 commi 121, 122 e 124 della legge n. 107/2015 dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del PCM del 28 novembre 2016 per contrasto con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., o, in subordine, per contrasto con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE nonché degli ulteriori atti amministrativi presupposti, connessi e/o conseguenti:
1. accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente , in qualità di docente di Parte_1 scuola primaria a tempo determinato, all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docenti ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107, in relazione a tutti i servizi non di ruolo annuali o al 30 giugno - e comunque superiori ai 180 gg nel medesimo anno scolastico - sinora svolti ed eventualmente da svolgersi in futuro;
2. in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e Parte_1 la formazione docenti ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107 in relazione ai servizi a tempo determinato già svolti negli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, oltre al corrente a.s. 2022/2023; 3. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente all'accredito in suo favore di € 500,00 per ciascuna delle seguenti annualità di servizio già completate: 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, e così per complessivi € 2.500,00, quale contributo per la sua formazione;
4. conseguentemente, se del caso anche a titolo risarcitorio del danno patrimoniale e professionale subito e subendo dall'istante, condannare l'amministrazione convenuta all'accredito di € 2.500,00 sul costituendo borsellino elettronico della parte ricorrente o, in alternativa/subordine, al pagamento in suo favore della relativa somma, oltre rivalutazione ed interessi legali. Con vittoria di spese, compensi professionali da distrarsi. Con riserva di agire separatamente per tutte le ulteriori spettanze che risulteranno dovute per la cd carta elettronica in relazione alle annualità di servizio successive rispetto a quelle già conclusesi, compresa quella in corso (a.s. 2022/2023)”. Parte ricorrente, attualmente assunta con contratto a tempo indeterminato presso l'Amministrazione resistente (v. produzione documentale del 9 dicembre 2024) e, al momento della proposizione del ricorso dipendente del
[...]
, assunto presso l'Istituto comprensivo di Fiano Romano con contratto a Controparte_1 tempo determinato dal 02.09.2022 al 31.08.2023, ha allegato di aver prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente, sempre in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, nei seguenti periodi: - a.s. 2016/2017 - dal 13.12.2016 al 30.06.2017 per tot. giorni 200 su spezzone posto comune scuola primaria (EEEE) di 4 ore settimanali, presso l'Istituto Comprensivo Fiano Romano;
- a.s. 2017/2018 - dal 18.12.2017 al 30.06.2018 per tot. giorni 261 su spezzone posto comune scuola primaria (EEEE) di 6 ore settimanali, presso l'Istituto Comprensivo Fiano Romano;
- a.s. 2018/2019 - dal 08.10.2018 al 30.06.2019 per tot. giorni 266 su spezzone posto comune scuola primaria (EEEE) di 12 ore settimanali, presso l'Istituto Comprensivo Fiano Romano;
- a.s. 2019/2020 - dal 13.11.2019 al 30.06.2020 per tot. giorni 231 su spezzone posto comune scuola primaria (EEEE) di 8 ore settimanali, presso l'Istituto Comprensivo Fiano Romano;
- a.s. 2020/2021 - dal 17.12.2020 al 30.06.2021 per tot. giorni 196 su s posto comune scuola primaria (EEEE) intero (24 ore settimanali), presso l'Istituto Comprensivo Fiano Romano;
(v. allegati nn. 5 e 6 al ricorso). Tanto premesso, la ricorrente lamenta di non aver potuto usufruire, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, comma 121 e ss., della l. 107/2015 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) – somma che è riconosciuta, in maniera discriminatoria, ai soli docenti di ruolo. L'amministrazione convenuta, pur regolarmente citata, non si costituiva, sicchè ne era dichiarata la contumacia.”. Il Tribunale riteneva Il ricorso parzialmente fondato, ad eccezione di quanto richiesto dalla ricorrente limitatamente all'anno scolastico 2016 – 2017, ”tenuto conto dell'intervenuta prescrizione in relazione a tale annualità. Sul punto, infatti, la recente giurisprudenza di legittimità sopra richiamata ha affermato che l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica. Ebbene, a fronte della lettera di diffida notificata al convenuto solo in data 1 giugno 2022, deriva che, in relazione all'annualità 2016/17 (tenuto conto di un termine prescrizionale decorso dal 13 dicembre 2016 e, pertanto, scaduto il 13 dicembre 2021) è ormai spirato il termine quinquennale di prescrizione ai fini dell'ottenimento del “bene della vita” richiesto con l'azione di adempimento in forma specifica proposta dalla ricorrente”. Pertanto, accertava e dichiarava il diritto di ad ottenere il beneficio economico della cd. Parte_1
Carta del docente per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21, per l'importo di euro 500,00 annui e, per l'effetto, condanna il convenuto CP_1 all'attribuzione in favore del ricorrente della cd. “Carta del docente” secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (quattro annualità pari ad € 2.000,00), oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Condannava, poi, il convenuto al pagamento in favore del procuratore di CP_1 parte ricorrente dichiaratosi antistatario delle spese di lite che liquidaca in € 1.030,00 per compensi professionali, € 49,00 a titolo di contributo unificato, oltre 15% per rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
Con ricorso depositato il 6.6.2025 ha proposto gravame nei Parte_1 confronti della sentenza indicata in oggetto. Il si è costituito solo “al fine di prendere Controparte_2 visione del provvedimento finale di Codesta Corte”.
Con l'atto di appello, censura la decisione del Tribunale per Parte_1
“il semplice fatto che è stata applicata la prescrizione nella contumacia della parte debitrice convenuta. Quest'ultima non si è infatti costituita in primo grado e della sua contumacia il giudice a quo ha dato pure atto in sentenza. Orbene, essendo pacifico che quella della prescrizione è eccezione non rilevabile d'ufficio (art. 2938 c.c.), va da sé che il giudicante non avrebbe potuto/dovuto applicarla al caso di specie, negando all'odierna appellante il diritto al bonus carta docente [non ha natura contributiva]per l'a.s. 2016/2017. Come noto, infatti, la prescrizione non opera automaticamente ma deve essere eccepita dalla parte che vi abbia interesse, sempre in forza del generale principio secondo cui è rimesso alla volontà dell'interessato l'avvalersi o meno del fatto prescrizionale già compiuto. Nel caso di specie, la controparte non si è neppure costituita in giudizio e quindi appare del tutto evidente l'errore del giudice a quo, errore che non risultava sanabile tramite semplice istanza di correzione errore materiale (non trattandosi di tale ultima tipologia di errore). Orbene, l'appellante ha interesse a veder emendato il suddetto errore, risultando lo stesso esiziale e pregiudizievole.”.
Il ricorso è fondato. Infatti, l'eccezione di prescrizione non risulta sollevata da parte convenuta, dichiarata peraltro, contumace nel giudizio di primo grado.
Né il giudice di primo grado avrebbe potuto sollevarla d'ufficio (cfr. Cass. sez. 2 - , Ordinanza n. 14720 del 01/06/2025). Ne consegue l'accoglimento dell'appello e la parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, con condanna del Controparte_1 all'accredito di ulteriori € 500,00 sul borsellino elettronico della parte appellante in relazione al servizio da quest'ultima svolto nell'a.s. 2016/2017. Con In considerazione della soccombenza il deve essere condannato al pagamento delle spese del grado, che si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c., ferma restando la statuizione al riguardo del Tribunale.
P.Q.M.
- in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto anche con riguardo alle spese di primo grado, condanna il Controparte_1
all'accredito di ulteriori € 500,00 sul borsellino elettronico della parte
[...] appellante in relazione al servizio da quest'ultima svolto nell'a.s. 2016/2017.
- condanna il al pagamento delle spese del Controparte_1 presente grado, che liquida in complessivi € 916,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Roma, 16.12.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste