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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/03/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 3384/2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 27 marzo 2025, su richiesta di parte, ha pronunciato, ex art. 127ter c.p.c., la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 3384 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ZARRELLI ANNAMARIA e dall'Avv. SANVITALE SIMONA, con domicilio eletto VIA CRESCENZO DEL MONTE 31 - ROMA
RICORRENTE
E
( c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dal funzionario delegato ex art. 417bis c.p.c. dott. BURGELLO FRANCESCO, con domicilio eletto in VIA MANNELLI 113 - FIRENZE
RESISTENTE
Oggetto: pubblico impiego- retribuzione- personale scuola – riconoscimento diritto della Carta del docente Conclusioni: COME IN ATTI
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso depositato in data 17/10/2024 ha convenuto a Parte_1 giudizio il chiedendo al Tribunale, accertato e dichiarato il Controparte_2 proprio diritto a ricevere il corrispettivo della Carta del Docente pari a € 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio a tempo determinato, condannare il al pagamento in suo favore della somma di € 500,00 per il Controparte_2 servizio prestato a tempo determinato negli a. s. 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, 2023/24, 2024/25, anche a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e professionale subito.
In fatto ha dedotto di essere docente a tempo determinato, di avere prestato servizio in favore dell'Amministrazione, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato negli anni scolastici suddetti, senza che gli fosse attribuita la cd. Carta del docente.
In diritto, a sostegno della propria domanda, la parte ricorrente ha affermato la natura discriminatoria del mancato riconoscimento della Carta del docente ai docenti assunti a tempo determinato, stante l'identità di mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai docenti di ruolo, per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 e 6 dell'Accordo Quadro del 18/03/1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 28/06/1999, dell' art. 10 della Carta Sociale Europea, dell'art. 14 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ha richiamato gli argomenti di cui alle pronunce del Consiglio di Stato sent. n. 1842/2022 e della Corte di Giustizia sesta sezione ordinanza del 18/05/2022, nonché copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità.
Il ha eccepito, con riferimento all'annualità Controparte_3
2024/2025, la debenza della Carta elettronica in ragione della sopravvenuta previsione di attribuzione ai sensi dell'art. 1, commi 572/574 della legge finanziaria
2025. Per il resto si è rimesso a giustizia anche in punto di regolamentazione delle spese di lite.
La causa, istruita su base documentale, è stata decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c..
2. - Risulta ex actis che il ricorrente ha svolto attività di docenza su incarichi di supplenza temporanea, segnatamente: 2019/2020: presso l'Istituto Comprensivo Signa - FIIC82200N con contratto avente decorrenza dal 27/09/2019 e cessazione al 30/06/2020 (doc. 1); a.s. 2020/2021 presso l'Istituto Comprensivo Castelfiorentino - FIIC87100V con plurimi contratti, senza soluzione di continuità, con decorrenza dal 21/10/2020 e cessazione al 10/06/2021 (doc. 2); - 2021/2022 presso l'Istituto Comprensivo N. 1 Poggibonsi - SIIC822002 con contratto avente decorrenza dal 23/09/2021 e cessazione al 30/06/2022 (doc. 3); - 2022/2023 presso l'Istituto Comprensivo San Cascino in Val di Pesa - FIIC861008 con contratto avente decorrenza dal 19/09/2022 e cessazione al 30/06/2023 (doc. 4); - 2023/2024 presso l'Istituto Comprensivo Signa - FIIC82200N con contratto avente decorrenza dal
___________________________________________________________________ 2
N. 3384/2024 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
01/09/2023 e cessazione al 30/06/2024 (doc. 5); - 2024/2025 presso l'Istituto Comprensivo Margherita Hack - FIIC86400Q con contratto avente decorrenza dal 05/09/2024 e cessazione al 31/08/2024 (doc. 6) (cfr. Contratti di lavoro a tempo determinato).
A seguito di rinvio pregiudiziale, Corte di Cassazione con sent. n. 29961/2023, alla cui ampia motivazione in tema di comparabilità, incentrata sulla nozione di didattica annua, si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ha statuito:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
La pronuncia di legittimità ha difatti ritenuto, muovendo dai concetti propri della Corte di Giustizia che, proprio l'obiettivo di politica scolastica ed educativa perseguito dal legislatore, da individuarsi nel sostegno della didattica annua, impedisca che,
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N. 3384/2024 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
quando si presenti il medesimo dato temperale, il beneficio formativo sia negato al docente precario che svolga una prestazione lavorativa pienamente comparabile. In forza di detta piena comparabilità ha quindi riconosciuto il beneficio ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali ai sensi dell'art. 4 comma 1 L. n. 124/1999 e fino al termine delle attività didattiche, ai sensi dell'art. 4 comma 2 L. n. 124/1999.
3. - La fattispecie in esame, con riferimento alla durata degli incarichi, su posto vacante e alla permanenza interna al sistema delle docenze scolastiche del ricorrente, in quanto presupposto per l'adempimento in forma specifica attraverso l'attribuzione della Carta Docente, è ricompresa nei principi di diritto (1 e 2) enunciati dalla Corte di Cassazione cit..
E' tuttavia fondata l'eccezione del resistente quanto al sopravvenuto CP_2 riconoscimento, in forza di espressa previsione contenuta all'art. 1, commi 572-574 legge 30 dicembre 2024, n. 207, della Carta del docente ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, con la conseguenza che per l'annualità in questione, trattandosi di incarico annuale su posto vacante, è sostanzialmente venuto meno l'interesse ad agire del ricorrente stante il sopravvenuto riconoscimento ex lege del diritto alla Carta del docente sia pure con le diverse modalità e misura stabilite con la modifica normativa in atto ( non potendo del resto il docente pretendere un diverso trattamento economico rispetto a quello che la disposizione di legge sopravvenuta prevede).
4. - La suddetta carta dovrà avere le medesime caratteristiche di quella riconosciuta ai docenti di ruolo, compresi i termini di utilizzo (entro l'anno scolastico successivo a quello di emissione della carta).
L'importo annuo di € 500,00 viene maggiorato da interessi legali o rivalutazione monetaria, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
5. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m., secondo i minimi tariffari comprensivi della maggiorazione per l'utilizzo di tecniche informatiche ed applicata la riduzione ex art. 4, comma 4, per la non complessità della controversia, a contenuto seriale, e per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione su rinvio pregiudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente a percepire il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1 comma 121 L. n. 107/2015; condanna il ad attribuire al ricorrente per gli a. s. 2019/2020, 2020/2021, Controparte_2 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 la Carta elettronica del docente dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi legali o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 950,00 per competenze professionali, oltre 15%
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N. 3384/2024 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
per spese generali, € 49 per CU, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Firenze, il 28/03/2025
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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N. 3384/2024 R.G.S.L.
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 27 marzo 2025, su richiesta di parte, ha pronunciato, ex art. 127ter c.p.c., la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 3384 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ZARRELLI ANNAMARIA e dall'Avv. SANVITALE SIMONA, con domicilio eletto VIA CRESCENZO DEL MONTE 31 - ROMA
RICORRENTE
E
( c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dal funzionario delegato ex art. 417bis c.p.c. dott. BURGELLO FRANCESCO, con domicilio eletto in VIA MANNELLI 113 - FIRENZE
RESISTENTE
Oggetto: pubblico impiego- retribuzione- personale scuola – riconoscimento diritto della Carta del docente Conclusioni: COME IN ATTI
Tribunale di Firenze
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1. - Con ricorso depositato in data 17/10/2024 ha convenuto a Parte_1 giudizio il chiedendo al Tribunale, accertato e dichiarato il Controparte_2 proprio diritto a ricevere il corrispettivo della Carta del Docente pari a € 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio a tempo determinato, condannare il al pagamento in suo favore della somma di € 500,00 per il Controparte_2 servizio prestato a tempo determinato negli a. s. 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, 2023/24, 2024/25, anche a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e professionale subito.
In fatto ha dedotto di essere docente a tempo determinato, di avere prestato servizio in favore dell'Amministrazione, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato negli anni scolastici suddetti, senza che gli fosse attribuita la cd. Carta del docente.
In diritto, a sostegno della propria domanda, la parte ricorrente ha affermato la natura discriminatoria del mancato riconoscimento della Carta del docente ai docenti assunti a tempo determinato, stante l'identità di mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai docenti di ruolo, per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 e 6 dell'Accordo Quadro del 18/03/1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 28/06/1999, dell' art. 10 della Carta Sociale Europea, dell'art. 14 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ha richiamato gli argomenti di cui alle pronunce del Consiglio di Stato sent. n. 1842/2022 e della Corte di Giustizia sesta sezione ordinanza del 18/05/2022, nonché copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità.
Il ha eccepito, con riferimento all'annualità Controparte_3
2024/2025, la debenza della Carta elettronica in ragione della sopravvenuta previsione di attribuzione ai sensi dell'art. 1, commi 572/574 della legge finanziaria
2025. Per il resto si è rimesso a giustizia anche in punto di regolamentazione delle spese di lite.
La causa, istruita su base documentale, è stata decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c..
2. - Risulta ex actis che il ricorrente ha svolto attività di docenza su incarichi di supplenza temporanea, segnatamente: 2019/2020: presso l'Istituto Comprensivo Signa - FIIC82200N con contratto avente decorrenza dal 27/09/2019 e cessazione al 30/06/2020 (doc. 1); a.s. 2020/2021 presso l'Istituto Comprensivo Castelfiorentino - FIIC87100V con plurimi contratti, senza soluzione di continuità, con decorrenza dal 21/10/2020 e cessazione al 10/06/2021 (doc. 2); - 2021/2022 presso l'Istituto Comprensivo N. 1 Poggibonsi - SIIC822002 con contratto avente decorrenza dal 23/09/2021 e cessazione al 30/06/2022 (doc. 3); - 2022/2023 presso l'Istituto Comprensivo San Cascino in Val di Pesa - FIIC861008 con contratto avente decorrenza dal 19/09/2022 e cessazione al 30/06/2023 (doc. 4); - 2023/2024 presso l'Istituto Comprensivo Signa - FIIC82200N con contratto avente decorrenza dal
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N. 3384/2024 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
01/09/2023 e cessazione al 30/06/2024 (doc. 5); - 2024/2025 presso l'Istituto Comprensivo Margherita Hack - FIIC86400Q con contratto avente decorrenza dal 05/09/2024 e cessazione al 31/08/2024 (doc. 6) (cfr. Contratti di lavoro a tempo determinato).
A seguito di rinvio pregiudiziale, Corte di Cassazione con sent. n. 29961/2023, alla cui ampia motivazione in tema di comparabilità, incentrata sulla nozione di didattica annua, si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ha statuito:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
La pronuncia di legittimità ha difatti ritenuto, muovendo dai concetti propri della Corte di Giustizia che, proprio l'obiettivo di politica scolastica ed educativa perseguito dal legislatore, da individuarsi nel sostegno della didattica annua, impedisca che,
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Tribunale di Firenze
quando si presenti il medesimo dato temperale, il beneficio formativo sia negato al docente precario che svolga una prestazione lavorativa pienamente comparabile. In forza di detta piena comparabilità ha quindi riconosciuto il beneficio ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali ai sensi dell'art. 4 comma 1 L. n. 124/1999 e fino al termine delle attività didattiche, ai sensi dell'art. 4 comma 2 L. n. 124/1999.
3. - La fattispecie in esame, con riferimento alla durata degli incarichi, su posto vacante e alla permanenza interna al sistema delle docenze scolastiche del ricorrente, in quanto presupposto per l'adempimento in forma specifica attraverso l'attribuzione della Carta Docente, è ricompresa nei principi di diritto (1 e 2) enunciati dalla Corte di Cassazione cit..
E' tuttavia fondata l'eccezione del resistente quanto al sopravvenuto CP_2 riconoscimento, in forza di espressa previsione contenuta all'art. 1, commi 572-574 legge 30 dicembre 2024, n. 207, della Carta del docente ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, con la conseguenza che per l'annualità in questione, trattandosi di incarico annuale su posto vacante, è sostanzialmente venuto meno l'interesse ad agire del ricorrente stante il sopravvenuto riconoscimento ex lege del diritto alla Carta del docente sia pure con le diverse modalità e misura stabilite con la modifica normativa in atto ( non potendo del resto il docente pretendere un diverso trattamento economico rispetto a quello che la disposizione di legge sopravvenuta prevede).
4. - La suddetta carta dovrà avere le medesime caratteristiche di quella riconosciuta ai docenti di ruolo, compresi i termini di utilizzo (entro l'anno scolastico successivo a quello di emissione della carta).
L'importo annuo di € 500,00 viene maggiorato da interessi legali o rivalutazione monetaria, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
5. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m., secondo i minimi tariffari comprensivi della maggiorazione per l'utilizzo di tecniche informatiche ed applicata la riduzione ex art. 4, comma 4, per la non complessità della controversia, a contenuto seriale, e per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione su rinvio pregiudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente a percepire il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1 comma 121 L. n. 107/2015; condanna il ad attribuire al ricorrente per gli a. s. 2019/2020, 2020/2021, Controparte_2 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 la Carta elettronica del docente dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi legali o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 950,00 per competenze professionali, oltre 15%
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N. 3384/2024 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
per spese generali, € 49 per CU, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Firenze, il 28/03/2025
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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