TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/06/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1235/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1235 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avete ad oggetto: separazione giudiziale.
TRA
, c.f. , elett.te dom.to in Benevento, alla via Parte_1 C.F._1
Colonnette n. 2, presso lo studio dell'avv. Luca Cavuoto, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nata in [...] il [...], con ultima residenza in San Leucio del Controparte_1
Sannio (Bn), alla via Provinciale Ciardelli n. 28
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in atti in vista dell'udienza figurata del
18.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Pagina 1 - Con ricorso ritualmente notificato, chiedeva al Tribunale di Benevento di Parte_1
pronunciarsi sulla separazione giudiziale in relazione al matrimonio da egli contratto in
EP (Bn), in data 23.2.1986, con - atto trascritto nei registri dello Stato Controparte_1
civile del Comune medesimo al n. 2, parte II, serie A, anno 1986.
Al riguardo, esponeva: che dall'unione nascevano due figlie, (n. 26.7.1986) e Per_1
(n. 17.4.1989); che la resistente nel mese di giugno 2001 partiva unitamente alle Per_2 figlie per l'Australia per fare visita ai parenti e non faceva più rientro in Italia;
che le figlie, dopo un breve rientro in Italia, si stabilivano definitivamente in Australia, pur mantenendo rapporti con il padre;
che, al contrario, la resistente non aveva più rapporti né con il ricorrente né con le figlie.
Chiedeva, pertanto, di voler dichiarare la separazione personale dei coniugi.
All'udienza del 16.1.2025, dichiarata la contumacia della resistente e interrogato il ricorrente, la causa veniva rinviava per la discussione al 18.4.2025, ove essa veniva riservata alla decisione collegiale.
Il Tribunale osserva.
In via preliminare, va affermata, ai sensi dell'art. 473 bis.47 c.p.c., la competenza di questo
Tribunale - quale foro del luogo di residenza dell'attore - a decidere sulla domanda in epigrafe, dal momento che la resistente risulta irreperibile ai sensi dell'art. 143 c.p.c. nel luogo di ultima residenza né, tantomeno, essa risulta iscritta all'A.I.R.E. (cfr. in atti certificato storico di residenza del Comune di San Leucio del Sannio).
Nel merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e va accolta.
Le risultanze processuali hanno comprovato una duratura e perdurante cessazione della convivenza dal 2001, allorquando la ricorrente, recatasi in Australia con le due figlie
(attualmente ultra-maggiorenni ed ivi residenti), non ha fatto più rientro in Italia, facendo venir meno, in tal modo, ogni forma di comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Ricorrono, pertanto, tutte le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la separazione personale.
Vanno disposte le formalità di legge.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
- Pagina 2 - 1. pronunzia la separazione personale tra (n. il 23.3.1957 a San Leucio del Parte_1
Sannio) e (n. il 16.7.1959 a Melbourne, Australia), in relazione al Controparte_1
matrimonio da loro contratto in EP (Bn) il 23.2.1986;
2. compensa integralmente le spese di lite;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EP (Bn) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - Ordinamento dello Stato Civile (atto n. 2, parte II, serie
A, anno 1986).
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 18.4.2025.
Il Giudice est.
Dott. Leonardo Papaleo
Il Presidente
Dott. ssa Maria Ilaria Romano
- Pagina 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1235 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avete ad oggetto: separazione giudiziale.
TRA
, c.f. , elett.te dom.to in Benevento, alla via Parte_1 C.F._1
Colonnette n. 2, presso lo studio dell'avv. Luca Cavuoto, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nata in [...] il [...], con ultima residenza in San Leucio del Controparte_1
Sannio (Bn), alla via Provinciale Ciardelli n. 28
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in atti in vista dell'udienza figurata del
18.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Pagina 1 - Con ricorso ritualmente notificato, chiedeva al Tribunale di Benevento di Parte_1
pronunciarsi sulla separazione giudiziale in relazione al matrimonio da egli contratto in
EP (Bn), in data 23.2.1986, con - atto trascritto nei registri dello Stato Controparte_1
civile del Comune medesimo al n. 2, parte II, serie A, anno 1986.
Al riguardo, esponeva: che dall'unione nascevano due figlie, (n. 26.7.1986) e Per_1
(n. 17.4.1989); che la resistente nel mese di giugno 2001 partiva unitamente alle Per_2 figlie per l'Australia per fare visita ai parenti e non faceva più rientro in Italia;
che le figlie, dopo un breve rientro in Italia, si stabilivano definitivamente in Australia, pur mantenendo rapporti con il padre;
che, al contrario, la resistente non aveva più rapporti né con il ricorrente né con le figlie.
Chiedeva, pertanto, di voler dichiarare la separazione personale dei coniugi.
All'udienza del 16.1.2025, dichiarata la contumacia della resistente e interrogato il ricorrente, la causa veniva rinviava per la discussione al 18.4.2025, ove essa veniva riservata alla decisione collegiale.
Il Tribunale osserva.
In via preliminare, va affermata, ai sensi dell'art. 473 bis.47 c.p.c., la competenza di questo
Tribunale - quale foro del luogo di residenza dell'attore - a decidere sulla domanda in epigrafe, dal momento che la resistente risulta irreperibile ai sensi dell'art. 143 c.p.c. nel luogo di ultima residenza né, tantomeno, essa risulta iscritta all'A.I.R.E. (cfr. in atti certificato storico di residenza del Comune di San Leucio del Sannio).
Nel merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e va accolta.
Le risultanze processuali hanno comprovato una duratura e perdurante cessazione della convivenza dal 2001, allorquando la ricorrente, recatasi in Australia con le due figlie
(attualmente ultra-maggiorenni ed ivi residenti), non ha fatto più rientro in Italia, facendo venir meno, in tal modo, ogni forma di comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Ricorrono, pertanto, tutte le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la separazione personale.
Vanno disposte le formalità di legge.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
- Pagina 2 - 1. pronunzia la separazione personale tra (n. il 23.3.1957 a San Leucio del Parte_1
Sannio) e (n. il 16.7.1959 a Melbourne, Australia), in relazione al Controparte_1
matrimonio da loro contratto in EP (Bn) il 23.2.1986;
2. compensa integralmente le spese di lite;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EP (Bn) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - Ordinamento dello Stato Civile (atto n. 2, parte II, serie
A, anno 1986).
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 18.4.2025.
Il Giudice est.
Dott. Leonardo Papaleo
Il Presidente
Dott. ssa Maria Ilaria Romano
- Pagina 3 -