TRIB
Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/03/2025, n. 2115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2115 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21073/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 21073/2020, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale.
TRA
, (C.F. ), nato anato a Napoli il 23.02.1978 ed Parte_1 C.F._1
ivi residente a[...], elettivamente domiciliato alla Via E. Hemingway n.114 presso lo studio dell'Avv. Rocco
Migliaccio che lo rappresenta e difende;
Attore
CONTRO
(C.F. P.IVA )con sede in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Mogliano Veneto (TV), alla via Marocchesa n. 14, nella sua qualità di
[...]
, in persona dell'Amministratore Delegato Controparte_2
e Direttore Generale Dott. e del Dirigente Dott. Controparte_3 CP_4
, elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla via M. Cervantes n. 64, presso
[...]
lo studio dell'avv. Maria D'Aranno che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti per Notar in Treviso del 18/12/2014, Rep. n. Persona_1
186905, n. racc. 30367;
1 Convenuta
Conclusioni come da note scritte depositate dall'attore in data 25.11.2024 e dalla convenuta in data 25.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. conveniva in giudizio Parte_1
la quale Impresa designata per territorio dal FGVS, sostenendo Controparte_1
che in data 29 giugno 2018, verso le ore 5,30 circa, in Napoli, quartiere Ponticelli, alla Via Argine, il Motociclo Yamaha modello XC 300 targato CD 36628 subiva danni e il Sig. , nella qualità di conducente, subiva lesioni personali a Parte_1
causa della imprudente condotta di guida del conducente di un veicolo tipo
Autocarro, di colore chiaro.
Con il predetto atto introduttivo deduceva che il sinistro si verificava secondo le seguenti modalità: il conducente del Motociclo Yamaha modello XC 300 targato CD
36628 nel percorre la Via Argine con direzione da Volla/Cercola (NA) verso Napoli
(Quartiere Ponticelli) e, al fine di invertire il senso di marcia per riportarsi nuovamente in direzione Volla/Cercola (NA), si immetteva nella rotatoria posta sulla predetta Via Argine, in corrispondenza dell'Istituto Tecnico Agrario “De Cillis”.
Il conducente del veicolo Autocarro, proveniente da Ponticelli e diretto a Cercola
(NA), impegnava la rotatoria omettendo di dare la dovuta precedenza e non rispettando la segnaletica orizzontale e verticale posta sulla strada dallo stesso percorsa ed in corrispondenza della intersezione con la rotatoria già occupata dal veicolo Motociclo Yamaha.
Avendo già completamente occupato la detta rotatoria ed al fine di non essere investito in pieno dall'autocarro, il conducente del Motociclo Yamaha modello XC
300 targato CD 36628,era costretto, per non essere investito in pieno dall'Autocarro,
2 a stringersi contro il margine sinistro (in relazione al suo senso di marcia) della rotatoria che stava attraversando, e, per l'effetto, rovinava al suolo urtando con il corpo contro il “cordolo” in muratura della stessa rotatoria.
Il sig. asseriva che il conducente dell'autocarro si dava alla fuga senza fermarsi e Pt_1
prestare soccorso, restando, pertanto, non identificato l'autocarro ed il conducente stesso. L'identificazione dell'autocarro da parte dell'istante risultava impossibile data la caduta brusca al suolo e l'urto contro il cordolo in muratura della stessa rotatoria.
A causa di quanto sopra l'odierno attore riportava lesioni personali tali da rendere necessario l'intervento del 118. Veniva dunque trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Evangelico Villa Betania in Napoli, ove i sanitari di turno gli diagnosticavano una “Frattura caviglia sinistra, policontuso”, come da referto di
Pronto Soccorso n. 2018/27773 del 29/06/2018.
Veniva in seguito sottoposto ad intervento chirurgico e veniva poi dimesso con la seguente diagnosi “Frattura, lussazione, scafoide tarsale a sinistra, policontuso”. Su tali premesse l'istante, con l'atto di citazione, chiedeva: “A)respinta ogni avversa e diversa istanza, eccezione e deduzione, affermare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di ignoti ai fini della determinazione dell'evento dannoso de quo;
B) conseguentemente, condannare le quale impresa Controparte_5
designata per territorio dal F.G.V.S., in persona del legale rapp.te pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dal Sig. , a seguito delle lesioni alla Parte_1
persona dallo stesso riportate nel sinistro de quo, danni che si quantificano, come da relazione medico-legale di parte, nella complessiva somma di Euro 24.459,78, per le seguenti voci di danno: - Euro 14.327,08 a titolo di danno biologico pari a 9% - anni
40 alla data del sinistro -; - Euro 1.804,62 per una ITT di 38 giorni al 100%; - Euro
712,35 per una ITP di 30 giorni al 50%; - Euro 712,35 per una ITP di 60 giorni al
25%; - Euro 427,41 per una ITP di 90 giorni al 10%; - Euro 5.994,00 per danno morale pari al 33,33% sull'invalidità permanente e temporanea;
- Euro 481,97 per spese mediche documentate, per un TOTALE, a favore dell'istante, di Euro
24.459,78, oltre interessi legali, nonché interessi compensativi, oppure, in via
3 gradata, in quella diversa somma che risulterà, anche in virtù, se del caso, della richiesta CTU, come dalle istanze istruttorie appresso formulate, oltre interessi, il tutto, comunque, nei limiti della somma di Euro 26.000,00; C) condannare le quale impresa designata per territorio dal Controparte_5
F.G.V.S., in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento delle spese e competenze professionali di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario”.
In data 16.12.2020 si costituiva la spiegata qualità, Controparte_6
eccependo preliminarmente l'inammissibilità, l'improcedibilità e la nullità della domanda. Invocava, inoltre, il difetto di legittimazione attiva e passiva e, nel merito eccepiva l'insussistenza e l'infondatezza sia in ordine all'an debeatur che al quantum debeatur. La compagnia convenuta formulava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“Affinché il Giudice adito: A) Voglia dichiarare la carenza di legittimazione e/o il difetto di titolarità passiva di nella sua qualità di Fondo di Controparte_5
Garanzia Vittime della Strada, atteso che non vi è stata alcuna collisione con il veicolo non identificato e che della presenza di quest'ultimo non è stata fornita alcuna idonea prova;
B) Voglia dichiarare l'improponibilità della domanda, atteso che l'attore era alla guida di un motoveicolo privo di assicurazione;
C) Voglia dichiarare l'improcedibilità della domanda per violazione degli artt. 283 e ss. D.Lgs.
n. 209/05, ovvero per carenza di legittimazione delle parti in causa, e, per l'effetto,
l'inammissibilità dell'azione; D) Voglia dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163, 164, 311, 318 c.p.c. e/o la carenza di legittimazione delle parti;
E) Voglia rigettare in ogni caso la domanda attorea per sua integrale infondatezza in fatto e diritto, sia in ordine all'an che al quantum debeatur;
F) VOGLIA DICHIARARE LA
RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DELL'ATTORE NELLA CAUSAZIONE DEL
SINISTRO DE QUO;
G) Vittoria di spese e competenze di giudizio,. IN VIA
SUBORDINATA H) Voglia fare applicazione della norma di cui all'art. 2054 comma
2 c.c. e/o graduare la responsabilità ex art. 1227, co. 1, c.c.; I) in ulteriore subordine ed in caso di ipotetico accoglimento in qualche misura della domanda attorea,
4 Voglia tenere conto delle interessanti novità legislative a proposito delle lesioni di lieve entità, ex art. novellato 139 C.d.A., che impongono la non risarcibilità delle stesse “…in assenza di accertamento clinico strumentale obiettivo o di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza delle lesioni…”. J) ove mai il giudicante dovesse in qualche modo ritenere di accogliere la domanda attorea, VOGLIA PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI
LITE EX D.M. 10 MARZO 2014 N. 55”.
Incardinato il giudizio, ammessi, dunque, i mezzi istruttori, venivano escussi i testi di parte attrice, all'udienza del 18.10.2022 e Testimone_1 Testimone_2
all'udienza del 11.04.2023, quindi, veniva disposta la CTU medico legale, con la nomina del dott. , chirurgo ortopedico. Persona_2
All'udienza del 23.04.2024 ritenuta la causa matura per la decisione, veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.11.2024. La causa veniva, infine, rimessa in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente si rileva che parte convenuta è stata regolarmente citata in giudizio e che si è costituita nel rispetto dei termini processuali.
E' d'uopo, a questo punto, passare all'esame delle eccezioni di improponibilità, improponibilità, nullità della domanda sollevate dalla odierna convenuta.
Con la comparsa di costituzione e risposta, richiamando un orientamento oramai superato dalle recenti pronunce di legittimità, la deduceva che il Controparte_1
veicolo attoreo circolava sprovvisto di copertura assicurativa e, pertanto, ravvisando una condotta contra legem, chiedeva, anche ex art. 1227 c.c., il rigetto della pretesa risarcitoria.
Ebbene, tale eccezione, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali della Suprema
Corte di Cassazione, è del tutto destituita di fondamento giuridico
Invero una recente pronuncia della Corte così statuisce: “Se un utente della strada rimane coinvolto in un sinistro e ha ragione il fatto che il suo mezzo non sia assicurato non incide minimamente sul suo diritto di essere risarcito dalla
5 compagnia di assicurazione della controparte. In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, l'art.144 del d.lgs. n.
209 del 2005 deve essere interpretato in senso conforme al diritto dell'Unione europea, sicché il conducente e il trasportato possono avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo antagonista, anche se quello sul quale viaggiavano al momento dello scontro (nella specie, un ciclomotore) sia sprovvisto di assicurazione, non incidendo l'obbligo assicurativo imposto dall'art.
122 del medesimo d.lgs. sulla legittimazione all'esercizio della menzionata azione”
(Cass. n. 1179/2022)”.
La Cassazione ha evidenziato come l'art. 122 del CAP non incide sulla legittimazione all'esercizio dell'azione diretta di cui all'art. 144. “L'art. 122 detta un obbligo relativo al mettere in circolazione un veicolo: ciò però non significa che il soggetto danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo trovi, se intenda esercitarla, l'azione dell'articolo 144 sbarrata dall'inammissibilità, essendosi su due piani evidentemente diversi”.
Secondo la Cassazione, se il legislatore avesse inteso deprivare il danneggiato dalla fruizione dell'azione ex articolo 144, perché il veicolo su cui circolava quando avvenne il sinistro e/o di cui era il proprietario non era stato assicurato, avrebbe dovuto inserire in modo inequivoco una siffatta, pesante sanzione, tale da determinare l'esclusione della, per cosi' dire, certezza economica del risarcimento, la quale è
l'origine dell'assicurazione obbligatoria r.c.a. La negazione di tale tutela sarebbe infatti una deminutio di tale entità da richiedere una menzione espressa del legislatore.
E' dunque evidente che, nel bilanciamento degli interessi coinvolti nei sinistri stradali, la posizione del soggetto danneggiato e la garanzia che lo stesso venga adeguatamente risarcito sono primarie e che la tutela risarcitoria offerta dal Codice, nelle forme dell'azione diretta secondo gli articoli 144 e 148, non può quindi essere limitata, in alcun modo, dalla violazione dell'obbligo di assicurazione.
Va rigettata, altresì, l'eccezione di improponibilità della domanda per violazione
6 dell'art. 287 Dlgs 209/2005 in quanto priva di fondamento giuridico.
L'art. 287 Dlgs 209/2005 così statuisce: “Nelle ipotesi previste dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b), c-bis), d), d-bis) e d-ter), l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP -
Fondo di garanzia per le vittime della strada. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 283, comma 1, lettera c), l'azione per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno.
2. Il danneggiato che, nell'ipotesi prevista dall'articolo 283, comma 1, lettera a), abbia fatto richiesta all'impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, non è tenuto a rinnovare la domanda qualora successivamente venga identificata l'impresa di assicurazione del responsabile.
3. L'azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell'impresa designata. La CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, può tuttavia intervenire nel processo, anche in grado di appello”.
A tal riguardo, si rileva che, diversamente da quanto sostenuto dall'odierna convenuta, è depositata agli atti la pec per la richiesta di risarcimento danni da lesioni alla persona, con relativa ricevuta di accettazione, inviata dall'odierno istante, sia alla quale impresa designata per territorio dal F.G.V.S., sia Controparte_5
alla Consap.
La richiesta di risarcimento avanzata dall'attore, inoltre, contiene tra le varie indicazioni, gli estremi del sinistro ed è, vieppiù, corredata dal referto di prime cure.
Vanno, dunque, anche in questo caso, ritenute infondate le doglianze di parte convenuta in merito alla mancanza delle indicazioni sopraindicate nella richiesta di risarcimento e, di conseguenza, rigettata l'ulteriore eccezione di improponibilità della domanda attorea per violazione dell'art. 148 del 209/05, i cui requisiti, appaiono tutti
7 soddisfatti.
Va altresì respinta l'eccezione relativa all'asserita nullità dell'atto introduttivo, essendo la domanda sufficientemente individuata nei suoi elementi essenziali, sia in relazione alla causa petendi, sia in merito al petitum.
E' noto che secondo l'orientamento del tutto consolidato tra i Supremi Giudici la nullità della citazione per mancanza o difetto di determinazione della cosa oggetto della domanda può essere dichiarata solo se il petitum - inteso sia, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, sia, sotto l'aspetto sostanziale, come il bene della vita di cui si richiede il riconoscimento o la negazione
- sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto. Pertanto, con riferimento particolare all'incertezza dell'oggetto della domanda, occorre che essa sia assoluta e che non sia possibile individuare, attraverso un esame complessivo dell'atto, quale sia il petitum, tenendo presente nella relativa indagine che, per esprimerlo, non sono necessarie formule sacramentali, ma è sufficiente che esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall'attore in una qualunque parte dell'atto introduttivo, e, quindi, anche nella parte espositiva e non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni.
Ebbene, considerato che l'attore ha compiutamente indicato sia le ragioni a base della domanda (responsabilità del veicolo rimasto non identificato) che il bene della vista richiesto (risarcimento dei danni subiti), l'atto di citazione non è affetto da alcuna nullità.
E' altresì noto che secondo l'orientamento del tutto consolidato tra i Supremi Giudici la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il
8 convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva ( cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670 del 21/11/2008; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013). In altre pronunce si afferma che: “In tema di domanda giudiziale, l'identificazione della "causa petendi" va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c.” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 3363 del 05/02/2019).
Ebbene, considerato che l'attore nell'atto di citazione ha compiutamente indicato le ragioni della domanda, come tra l'altro suffragato dalla documentazione allegata a corredo, l'atto di citazione non risulta affetto da alcuna nullità.
Relativamente all'asserita carenza di legittimazione attiva del Sig. , la Parte_1
stessa risulta dai referti e certificati medici prodotti agli atti, dalla visura prodotta, nonché dalle risultanze istruttorie.
La legittimazione passiva della convenuta compagnia assicurativa, invece, deriva dalla circostanza che il sinistro veniva causato da un veicolo non identificato che cagionava ingiuste lesioni all'attore, il quale, risultando ignoto l'autore del reato e per l'omissione di soccorso da parte del conducente del veicolo rimasto non identificato, sporgeva formale denuncia - querela alle competenti autorità.
La normativa applicabile al sinistro de quo è l'art. 283 comma 1 lett. a) D.lgs n. 209 del 7 settembre 2005, secondo cui: “Il fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la Consap, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui…lett a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato”.
Il sig. ha dimostrato, in ossequio a quanto sancito dall'art 2697 c.c., il fatto Pt_1
produttivo dell'evento, che il sinistro veniva causato da un veicolo non identificato, il nesso di causalità, la sola responsabilità dell'evento dannoso del veicolo non
9 identificato e l'impossibilità di identificare lo stesso, presupposti, questi ultimi, imprescindibili ai fini della proponibilità della domanda nei confronti della
[...]
quale Impresa designata per territorio dal F.G.V.S. CP_1
A lume di quanto sopra va da sé, che la chiamata in giudizio della Controparte_5
nella qualità, è da ritenersi legittima, ricorrendo il presupposto di cui all' art.
[...]
283 del D. Lgs. 209/2005 c.d. “Codice delle Assicurazioni private”.
Relativamente alla tardiva presentazione della querela, sul punto, si precisa, anzitutto, che, in ordine al sinistro per cui è causa, risulta versata agli atti la denuncia/querela del 14.09.2018, presentata dall'attore, ,alla Questura di Napoli, (All.10 Parte_1
dell'Atto di citazione).
Orbene, in proposito, giova sempre rammentare che in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 990 del 1969 ("ratione temporis" applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.
"La vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio” (Cass.
n.23432/2014).
Né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima. (Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 9873 del 15/04/2021).
Quanto, poi, alla dinamica del sinistro ed alla giustificabilità dei motivi che hanno impedito ai presenti di identificare il veicolo pirata, non possono che doversi
10 richiamare le dichiarazioni testimoniali, di seguito riportate, che hanno tutte confermato gli accadimenti per come narrati da parte attrice.
Passando, dunque, all'esame del merito, dall'esame delle dichiarazioni testimoniali riportate nei verbali di udienza emerge una ricostruzione che dà riprova della dinamica del fatto per come allegata in domanda dall'odierno attore.
Ed, infatti, all'udienza del 18.10.2022 il teste , presente al momento Testimone_1
del sinistro, così esponeva: “sono a conoscenza dei fatti di causa perché ho assistito all'incidente; infatti ricordo che provenivo da Cercola con la mia auto mentre mi apprestavo ad imboccare la rotatoria, quando vidi una moto di colore nero che mi precedeva di circa 5/6 metri che aveva già imboccato la rotatoria. In quel momento, proveniva un camion di colore chiaro da Napoli che doveva dare la precedenza alla moto perché vi era un segnale di stop a terra, e che invece accelerava e andava nella direzione della moto. Pertanto, il conducente della moto, per evitare l'impatto, sterzava ed andare ad urtare contro la rotatoria. Non ho avuto modo di vedere il numero di targa. L'autocarro aveva un rimorchio, era di grosse dimensioni, e non si fermava a prestare soccorso al conducente del motociclo, ma proseguiva la sua marcia ad alta velocità verso Cercola. Non sono riuscito a prendere il numero di targa dell'autocarro perché mi sono preoccupato di aiutare il conducente del motociclo che era a terra dolorante. Preciso che l'incidente si è verificato verso la fine di giugno del 2018, verso le 5:15/30 del mattino, in via Argine, quartiere
Ponticelli. Preciso che il conducente del motoveicolo indossava il casco protettivo allacciato sotto il mento. La strada era asciutta. Ho lasciato i miei recapiti al ragazzo del bar che intanto era sopraggiunto”.
Le medesime circostanze e la medesima dinamica riferita dal primo teste sono state inoltre, confermate, all'udienza del 11.04.2023 , dal successivo teste, Tes_2
, il quale si trovava sul luogo del sinistro al momento della sua verificazione,
[...]
e che specificava, altresì: “Conosco i fatti di causa perché il 29 giugno 2018 alle ore
5,30 circa del mattino mi trovavo in Via Argine, quartiere Ponticelli, all'esterno del bar “Civico” dove ero a fumare una sigaretta ed ho assistito all'incidente. Ho visto il
11 Sig. che si immetteva sulla rotatoria proveniente da Cercola-Volla direzione Pt_1
Ponticelli per ritornare indietro e riprendere la direzione Cercola-Volla allorquando un autocarro di colore chiaro, proveniente da Ponticelli, che teneva una andatura di marcia sostenuta si immetteva nella rotatoria senza rispettare lo stop e dare la precedenza al motociclo condotto dal Quest'ultimo per evitare l'impatto Pt_1
tentava una manovra di emergenza andando a stringersi contro il margine sinistro della rotatoria ma, pur non venendo in collisione con l'autocarro, impattava contro il muro della rotatoria cadendo al suolo.Io prestavo soccorso al Sig. che Pt_1
lamentava dolori al piede ed alla spalla sinistri ed il proprietario del bar chiamava il
118. Più di una persona si è fermata a prestare soccorso. Anche il motorino riportava danni ma non so precisare quali. Ricordo che il motorino era scuro, forse nero. Rammento che il Sig. indossava il casco regolarmente allacciato. Preciso Pt_1
che l'autocarro investitore aveva un rimorchio, ricordo che l'autocarro era di grandi dimensioni”.
Le dichiarazioni dei testi hanno, dunque, consentito di provare la responsabilità nella produzione del sinistro del veicolo rimasto non identificato, descrivendone compiutamente la dinamica, così come risulta provato, infine, il nesso causale tra l'evento ed il danno patito dall'odierno istante.
Un ulteriore ed inequivocabile riscontro delle modalità del sinistro de quo è dato dal verbale di Pronto Soccorso n. 2018/27773.
Come emerge dal suddetto verbale il sig. nel momento in cui è stato accolto Pt_1
presso la struttura ospedaliera, immediatamente dopo l'incidente e successivamente al trasporto in ambulanza, ha rilasciato una dichiarazione dettagliata riferendo di essere stato vittima di una manovra da parte di un camion che gli avrebbe tagliato la strada senza poi ricevere alcun soccorso. Alla luce di quanto sopra, appare dunque evidente che l'episodio narrato dall'odierno attore contenuto nel verbale di accesso al
Pronto Soccorso conferma i fatti come da lui esposti nel proprio atto introduttivo e dai testi presenti al momento del sinistro, ma supporta anche la gravità della condotta del conducente del camion, il quale, omettendo il soccorso, ha contravvenuto agli
12 obblighi di legge dettati in materia di assistenza in caso di incidente stradale.
In punto di diritto occorre rammentare l'articolo 2054 c.c. secondo comma il quale così statuisce: “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Dalla disamina di tale norma si evince che l'applicazione del principio di presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro, operi soltanto allorché tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto.
Nondimeno, anche quando manchi una collisione diretta tra i mezzi, è consentita l'applicazione estensiva della suddetta norma «al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia stato accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro» (Cass. 3704/2012, Cass.
Ord. 19197/2018, Cass. Ord. 3764/2021).
In buona sostanza, l'art. 2054 c. 2 c.c. è applicabile pur in assenza di collisione tra i veicoli a patto che l'evento sia riconducibile eziologicamente alla circolazione stradale anche del mezzo non direttamente coinvolto nello scontro, ad esempio, nel caso in cui lo stesso abbia determinato turbativa alla circolazione.
Tale presunzione, tuttavia, viene meno allorché sia accertato che la condotta di uno dei conducenti abbia avuto un'efficacia causale assorbente nella produzione dell'incidente (Cass. 11143/2003). L'accertamento della responsabilità esclusiva di uno dei conducenti, come nel caso che ci occupa, e della regolare condotta di guida dell'altro, «libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, secondo comma, c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto il possibile per evitare il danno» (Cass. 648/1999; Cass. Ord.
13672/2019). Infatti, la prova che uno dei conducenti abbia osservato le norme sulla circolazione dei veicoli e le regole di comune prudenza non deve necessariamente essere fornita in via diretta, ossia dimostrando di non aver dato un apporto causale all'incidente, ma anche tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento con il comportamento dell'altro conducente (Cass. 9550/2009;
13 Cass. Ord. 13672/2019).
Nel caso di specie si evidenzia che alcuna responsabilità può essere attribuita al sig.
in merito alla manovra da lui effettuata, la quale è stata esclusivamente Parte_1
dettata dalla necessità di evitare l'impatto con il veicolo autocarro che, in palese violazione della segnaletica stradale, ometteva di dargli la precedenza.
Nessuna prova, al contrario, veniva fornita dalla convenuta sulla dedotta ed asserita condotta di guida dell'odierno attore il quale, come emerso dalle risultanze istruttorie, impegnava regolarmente la rotatoria.
Dalla espletata prova testimoniale, invero, alcun comportamento colposo e negligente può essere attribuito alla condotta di guida tenuta dal Sig. , con la Parte_1
conseguenza che ogni deduzione ed osservazione è da ritenersi priva di qualsivoglia valore probatorio.
Per le ragioni sopra esposte la domanda va dunque accolta.
Giungendo, adesso, al quantum debeatur, in ordine al danno non patrimoniale, occorre previamente valutare il c.d. danno biologico, che, per come stabilito dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, va individuato nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.
Vanno, a tal proposito, condivise le conclusioni cui è giunto il C.T.U. incaricato, circa la sussistenza di postumi invalidanti nonché della compatibilità del nesso causale fra l'evento traumatico e le lesioni riportate, perché precise, esaurienti, adeguatamente motivate e rassegnate dopo un attento e scrupoloso controllo della paziente e della documentazione in atti.
Riferisce il consulente che il soggetto esaminato ha riportato “Frattura con diastasi dei frammenti a carico dello scafoide tarsale. Frattura al margine antero-inferiore del I cuneiforme. Frattura del III cuneiforme. Distacco di microframmento osseo della base del II metatarso. Frattura della base del IV metatarso. Sottile rima di
14 frattura al margine anteriore di cuboide”.
Si aderisce, dunque, alla richiesta formulata dall'attore nel proprio atto introduttivo.
Le lesioni hanno determinato uno stato di infermità così suddivisibile: una ITT per giorni 38; una ITP al 50% per giorni 30 ed una ITP al 25% per giorni 60; una ITP al
10% di giorni 90.
Infine, il CTU ha valutato postumi sotto il profilo del danno biologico, nella misura del 9 %.
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (40 anni), della entità e natura delle lesioni subite, della durata de inabilità temporanea, e tenute presenti le risultanze della CTU, nonché il D.M. 16/10/2023 pubblicato sulla G.U.
Serie Generale n. 247 del 21/10/2023, per la valutazione delle lesioni di lieve entità, il danno biologico subito dall'istante, può essere equitativamente liquidato, all'attualità, nella misura complessiva di € 26.415,39 così determinata: € 16667,74 per l'invalidità permanente nella misura del 9%, € 2.099,12 per una ITT di 38 giorni al 100%; €
828,60 una ITP di 30 giorni al 50%; € 828,60 per una ITP di 60 giorni al 25%; €
5555,36 per danno morale pari al 33,33% sull'invalidità permanente ed euro 435,97 per spese mediche.
Rientra in tale importo anche il risarcimento per il danno morale patito dall'attore, costituente un'autonoma categoria rispetto al danno biologico.
La Corte di Cassazione ha infatti ribadito un importante principio di diritto secondo il quale il danno morale costituisce categoria autonoma rispetto al danno biologico, in quanto, a differenza di quest'ultimo, rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore autonomo ed indipendente rispetto alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e non è suscettibile di alcun accertamento medico-legale. (Ord.
15733/2022).
La differenza tra le due voci di danno, così come chiarito dalla Suprema Corte, è marcata. Il danno biologico, disciplinato dall'.art 138, 2° comma, lett. a) ed e) del
Codice delle Assicurazioni, consiste nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona”, che incide negativamente “sulle attività
15 quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato” e pertanto suscettibile di accertamento medico-legale.
Il danno morale, invece, si differenzia dal danno biologico in primo luogo perché non dimostrabile mediante accertamento medico-legale. Inoltre esso rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo ed indipendente alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (nonostante possa influenzarle).
Sugli importi come sopra liquidati, costituenti debiti di valore, vanno aggiunti gli interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo.
Le spese di lite del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono a carico della convenuta compagnia e liquidate in dispositivo sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita in considerazione del principio della ragione più fluida.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Valentina Valletta, sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
- Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta e, per l'effetto, condanna la quale impresa designata alla liquidazione dei danni per Controparte_5
la Regione Campania in nome e per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale
16 Dott. e del Dirigente Dott. , al Controparte_3 Controparte_4
risarcimento dei danni che liquida in complessivi € 26.415,39 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo;
- pone le spese di lite a carico della quale impresa Controparte_5
designata alla liquidazione dei danni per la Regione Campania in nome e per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona in persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale Dott. Controparte_3
e del Dirigente Dott. che liquida in € 237,00 per spese
[...] Controparte_4
ed €2.540,00 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
- pone le spese della CTU definitivamente a carico della compagnia convenuta.
Così deciso, in Napoli il 3.03.25
IL GIUDICE UNICO
DOTT.SSA VALENTINA VALLETTA
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 21073/2020, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale.
TRA
, (C.F. ), nato anato a Napoli il 23.02.1978 ed Parte_1 C.F._1
ivi residente a[...], elettivamente domiciliato alla Via E. Hemingway n.114 presso lo studio dell'Avv. Rocco
Migliaccio che lo rappresenta e difende;
Attore
CONTRO
(C.F. P.IVA )con sede in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Mogliano Veneto (TV), alla via Marocchesa n. 14, nella sua qualità di
[...]
, in persona dell'Amministratore Delegato Controparte_2
e Direttore Generale Dott. e del Dirigente Dott. Controparte_3 CP_4
, elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla via M. Cervantes n. 64, presso
[...]
lo studio dell'avv. Maria D'Aranno che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti per Notar in Treviso del 18/12/2014, Rep. n. Persona_1
186905, n. racc. 30367;
1 Convenuta
Conclusioni come da note scritte depositate dall'attore in data 25.11.2024 e dalla convenuta in data 25.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. conveniva in giudizio Parte_1
la quale Impresa designata per territorio dal FGVS, sostenendo Controparte_1
che in data 29 giugno 2018, verso le ore 5,30 circa, in Napoli, quartiere Ponticelli, alla Via Argine, il Motociclo Yamaha modello XC 300 targato CD 36628 subiva danni e il Sig. , nella qualità di conducente, subiva lesioni personali a Parte_1
causa della imprudente condotta di guida del conducente di un veicolo tipo
Autocarro, di colore chiaro.
Con il predetto atto introduttivo deduceva che il sinistro si verificava secondo le seguenti modalità: il conducente del Motociclo Yamaha modello XC 300 targato CD
36628 nel percorre la Via Argine con direzione da Volla/Cercola (NA) verso Napoli
(Quartiere Ponticelli) e, al fine di invertire il senso di marcia per riportarsi nuovamente in direzione Volla/Cercola (NA), si immetteva nella rotatoria posta sulla predetta Via Argine, in corrispondenza dell'Istituto Tecnico Agrario “De Cillis”.
Il conducente del veicolo Autocarro, proveniente da Ponticelli e diretto a Cercola
(NA), impegnava la rotatoria omettendo di dare la dovuta precedenza e non rispettando la segnaletica orizzontale e verticale posta sulla strada dallo stesso percorsa ed in corrispondenza della intersezione con la rotatoria già occupata dal veicolo Motociclo Yamaha.
Avendo già completamente occupato la detta rotatoria ed al fine di non essere investito in pieno dall'autocarro, il conducente del Motociclo Yamaha modello XC
300 targato CD 36628,era costretto, per non essere investito in pieno dall'Autocarro,
2 a stringersi contro il margine sinistro (in relazione al suo senso di marcia) della rotatoria che stava attraversando, e, per l'effetto, rovinava al suolo urtando con il corpo contro il “cordolo” in muratura della stessa rotatoria.
Il sig. asseriva che il conducente dell'autocarro si dava alla fuga senza fermarsi e Pt_1
prestare soccorso, restando, pertanto, non identificato l'autocarro ed il conducente stesso. L'identificazione dell'autocarro da parte dell'istante risultava impossibile data la caduta brusca al suolo e l'urto contro il cordolo in muratura della stessa rotatoria.
A causa di quanto sopra l'odierno attore riportava lesioni personali tali da rendere necessario l'intervento del 118. Veniva dunque trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Evangelico Villa Betania in Napoli, ove i sanitari di turno gli diagnosticavano una “Frattura caviglia sinistra, policontuso”, come da referto di
Pronto Soccorso n. 2018/27773 del 29/06/2018.
Veniva in seguito sottoposto ad intervento chirurgico e veniva poi dimesso con la seguente diagnosi “Frattura, lussazione, scafoide tarsale a sinistra, policontuso”. Su tali premesse l'istante, con l'atto di citazione, chiedeva: “A)respinta ogni avversa e diversa istanza, eccezione e deduzione, affermare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di ignoti ai fini della determinazione dell'evento dannoso de quo;
B) conseguentemente, condannare le quale impresa Controparte_5
designata per territorio dal F.G.V.S., in persona del legale rapp.te pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dal Sig. , a seguito delle lesioni alla Parte_1
persona dallo stesso riportate nel sinistro de quo, danni che si quantificano, come da relazione medico-legale di parte, nella complessiva somma di Euro 24.459,78, per le seguenti voci di danno: - Euro 14.327,08 a titolo di danno biologico pari a 9% - anni
40 alla data del sinistro -; - Euro 1.804,62 per una ITT di 38 giorni al 100%; - Euro
712,35 per una ITP di 30 giorni al 50%; - Euro 712,35 per una ITP di 60 giorni al
25%; - Euro 427,41 per una ITP di 90 giorni al 10%; - Euro 5.994,00 per danno morale pari al 33,33% sull'invalidità permanente e temporanea;
- Euro 481,97 per spese mediche documentate, per un TOTALE, a favore dell'istante, di Euro
24.459,78, oltre interessi legali, nonché interessi compensativi, oppure, in via
3 gradata, in quella diversa somma che risulterà, anche in virtù, se del caso, della richiesta CTU, come dalle istanze istruttorie appresso formulate, oltre interessi, il tutto, comunque, nei limiti della somma di Euro 26.000,00; C) condannare le quale impresa designata per territorio dal Controparte_5
F.G.V.S., in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento delle spese e competenze professionali di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario”.
In data 16.12.2020 si costituiva la spiegata qualità, Controparte_6
eccependo preliminarmente l'inammissibilità, l'improcedibilità e la nullità della domanda. Invocava, inoltre, il difetto di legittimazione attiva e passiva e, nel merito eccepiva l'insussistenza e l'infondatezza sia in ordine all'an debeatur che al quantum debeatur. La compagnia convenuta formulava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“Affinché il Giudice adito: A) Voglia dichiarare la carenza di legittimazione e/o il difetto di titolarità passiva di nella sua qualità di Fondo di Controparte_5
Garanzia Vittime della Strada, atteso che non vi è stata alcuna collisione con il veicolo non identificato e che della presenza di quest'ultimo non è stata fornita alcuna idonea prova;
B) Voglia dichiarare l'improponibilità della domanda, atteso che l'attore era alla guida di un motoveicolo privo di assicurazione;
C) Voglia dichiarare l'improcedibilità della domanda per violazione degli artt. 283 e ss. D.Lgs.
n. 209/05, ovvero per carenza di legittimazione delle parti in causa, e, per l'effetto,
l'inammissibilità dell'azione; D) Voglia dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163, 164, 311, 318 c.p.c. e/o la carenza di legittimazione delle parti;
E) Voglia rigettare in ogni caso la domanda attorea per sua integrale infondatezza in fatto e diritto, sia in ordine all'an che al quantum debeatur;
F) VOGLIA DICHIARARE LA
RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DELL'ATTORE NELLA CAUSAZIONE DEL
SINISTRO DE QUO;
G) Vittoria di spese e competenze di giudizio,. IN VIA
SUBORDINATA H) Voglia fare applicazione della norma di cui all'art. 2054 comma
2 c.c. e/o graduare la responsabilità ex art. 1227, co. 1, c.c.; I) in ulteriore subordine ed in caso di ipotetico accoglimento in qualche misura della domanda attorea,
4 Voglia tenere conto delle interessanti novità legislative a proposito delle lesioni di lieve entità, ex art. novellato 139 C.d.A., che impongono la non risarcibilità delle stesse “…in assenza di accertamento clinico strumentale obiettivo o di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza delle lesioni…”. J) ove mai il giudicante dovesse in qualche modo ritenere di accogliere la domanda attorea, VOGLIA PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI
LITE EX D.M. 10 MARZO 2014 N. 55”.
Incardinato il giudizio, ammessi, dunque, i mezzi istruttori, venivano escussi i testi di parte attrice, all'udienza del 18.10.2022 e Testimone_1 Testimone_2
all'udienza del 11.04.2023, quindi, veniva disposta la CTU medico legale, con la nomina del dott. , chirurgo ortopedico. Persona_2
All'udienza del 23.04.2024 ritenuta la causa matura per la decisione, veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.11.2024. La causa veniva, infine, rimessa in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente si rileva che parte convenuta è stata regolarmente citata in giudizio e che si è costituita nel rispetto dei termini processuali.
E' d'uopo, a questo punto, passare all'esame delle eccezioni di improponibilità, improponibilità, nullità della domanda sollevate dalla odierna convenuta.
Con la comparsa di costituzione e risposta, richiamando un orientamento oramai superato dalle recenti pronunce di legittimità, la deduceva che il Controparte_1
veicolo attoreo circolava sprovvisto di copertura assicurativa e, pertanto, ravvisando una condotta contra legem, chiedeva, anche ex art. 1227 c.c., il rigetto della pretesa risarcitoria.
Ebbene, tale eccezione, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali della Suprema
Corte di Cassazione, è del tutto destituita di fondamento giuridico
Invero una recente pronuncia della Corte così statuisce: “Se un utente della strada rimane coinvolto in un sinistro e ha ragione il fatto che il suo mezzo non sia assicurato non incide minimamente sul suo diritto di essere risarcito dalla
5 compagnia di assicurazione della controparte. In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, l'art.144 del d.lgs. n.
209 del 2005 deve essere interpretato in senso conforme al diritto dell'Unione europea, sicché il conducente e il trasportato possono avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo antagonista, anche se quello sul quale viaggiavano al momento dello scontro (nella specie, un ciclomotore) sia sprovvisto di assicurazione, non incidendo l'obbligo assicurativo imposto dall'art.
122 del medesimo d.lgs. sulla legittimazione all'esercizio della menzionata azione”
(Cass. n. 1179/2022)”.
La Cassazione ha evidenziato come l'art. 122 del CAP non incide sulla legittimazione all'esercizio dell'azione diretta di cui all'art. 144. “L'art. 122 detta un obbligo relativo al mettere in circolazione un veicolo: ciò però non significa che il soggetto danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo trovi, se intenda esercitarla, l'azione dell'articolo 144 sbarrata dall'inammissibilità, essendosi su due piani evidentemente diversi”.
Secondo la Cassazione, se il legislatore avesse inteso deprivare il danneggiato dalla fruizione dell'azione ex articolo 144, perché il veicolo su cui circolava quando avvenne il sinistro e/o di cui era il proprietario non era stato assicurato, avrebbe dovuto inserire in modo inequivoco una siffatta, pesante sanzione, tale da determinare l'esclusione della, per cosi' dire, certezza economica del risarcimento, la quale è
l'origine dell'assicurazione obbligatoria r.c.a. La negazione di tale tutela sarebbe infatti una deminutio di tale entità da richiedere una menzione espressa del legislatore.
E' dunque evidente che, nel bilanciamento degli interessi coinvolti nei sinistri stradali, la posizione del soggetto danneggiato e la garanzia che lo stesso venga adeguatamente risarcito sono primarie e che la tutela risarcitoria offerta dal Codice, nelle forme dell'azione diretta secondo gli articoli 144 e 148, non può quindi essere limitata, in alcun modo, dalla violazione dell'obbligo di assicurazione.
Va rigettata, altresì, l'eccezione di improponibilità della domanda per violazione
6 dell'art. 287 Dlgs 209/2005 in quanto priva di fondamento giuridico.
L'art. 287 Dlgs 209/2005 così statuisce: “Nelle ipotesi previste dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b), c-bis), d), d-bis) e d-ter), l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP -
Fondo di garanzia per le vittime della strada. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 283, comma 1, lettera c), l'azione per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno.
2. Il danneggiato che, nell'ipotesi prevista dall'articolo 283, comma 1, lettera a), abbia fatto richiesta all'impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, non è tenuto a rinnovare la domanda qualora successivamente venga identificata l'impresa di assicurazione del responsabile.
3. L'azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell'impresa designata. La CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, può tuttavia intervenire nel processo, anche in grado di appello”.
A tal riguardo, si rileva che, diversamente da quanto sostenuto dall'odierna convenuta, è depositata agli atti la pec per la richiesta di risarcimento danni da lesioni alla persona, con relativa ricevuta di accettazione, inviata dall'odierno istante, sia alla quale impresa designata per territorio dal F.G.V.S., sia Controparte_5
alla Consap.
La richiesta di risarcimento avanzata dall'attore, inoltre, contiene tra le varie indicazioni, gli estremi del sinistro ed è, vieppiù, corredata dal referto di prime cure.
Vanno, dunque, anche in questo caso, ritenute infondate le doglianze di parte convenuta in merito alla mancanza delle indicazioni sopraindicate nella richiesta di risarcimento e, di conseguenza, rigettata l'ulteriore eccezione di improponibilità della domanda attorea per violazione dell'art. 148 del 209/05, i cui requisiti, appaiono tutti
7 soddisfatti.
Va altresì respinta l'eccezione relativa all'asserita nullità dell'atto introduttivo, essendo la domanda sufficientemente individuata nei suoi elementi essenziali, sia in relazione alla causa petendi, sia in merito al petitum.
E' noto che secondo l'orientamento del tutto consolidato tra i Supremi Giudici la nullità della citazione per mancanza o difetto di determinazione della cosa oggetto della domanda può essere dichiarata solo se il petitum - inteso sia, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, sia, sotto l'aspetto sostanziale, come il bene della vita di cui si richiede il riconoscimento o la negazione
- sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto. Pertanto, con riferimento particolare all'incertezza dell'oggetto della domanda, occorre che essa sia assoluta e che non sia possibile individuare, attraverso un esame complessivo dell'atto, quale sia il petitum, tenendo presente nella relativa indagine che, per esprimerlo, non sono necessarie formule sacramentali, ma è sufficiente che esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall'attore in una qualunque parte dell'atto introduttivo, e, quindi, anche nella parte espositiva e non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni.
Ebbene, considerato che l'attore ha compiutamente indicato sia le ragioni a base della domanda (responsabilità del veicolo rimasto non identificato) che il bene della vista richiesto (risarcimento dei danni subiti), l'atto di citazione non è affetto da alcuna nullità.
E' altresì noto che secondo l'orientamento del tutto consolidato tra i Supremi Giudici la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il
8 convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva ( cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670 del 21/11/2008; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013). In altre pronunce si afferma che: “In tema di domanda giudiziale, l'identificazione della "causa petendi" va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c.” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 3363 del 05/02/2019).
Ebbene, considerato che l'attore nell'atto di citazione ha compiutamente indicato le ragioni della domanda, come tra l'altro suffragato dalla documentazione allegata a corredo, l'atto di citazione non risulta affetto da alcuna nullità.
Relativamente all'asserita carenza di legittimazione attiva del Sig. , la Parte_1
stessa risulta dai referti e certificati medici prodotti agli atti, dalla visura prodotta, nonché dalle risultanze istruttorie.
La legittimazione passiva della convenuta compagnia assicurativa, invece, deriva dalla circostanza che il sinistro veniva causato da un veicolo non identificato che cagionava ingiuste lesioni all'attore, il quale, risultando ignoto l'autore del reato e per l'omissione di soccorso da parte del conducente del veicolo rimasto non identificato, sporgeva formale denuncia - querela alle competenti autorità.
La normativa applicabile al sinistro de quo è l'art. 283 comma 1 lett. a) D.lgs n. 209 del 7 settembre 2005, secondo cui: “Il fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la Consap, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui…lett a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato”.
Il sig. ha dimostrato, in ossequio a quanto sancito dall'art 2697 c.c., il fatto Pt_1
produttivo dell'evento, che il sinistro veniva causato da un veicolo non identificato, il nesso di causalità, la sola responsabilità dell'evento dannoso del veicolo non
9 identificato e l'impossibilità di identificare lo stesso, presupposti, questi ultimi, imprescindibili ai fini della proponibilità della domanda nei confronti della
[...]
quale Impresa designata per territorio dal F.G.V.S. CP_1
A lume di quanto sopra va da sé, che la chiamata in giudizio della Controparte_5
nella qualità, è da ritenersi legittima, ricorrendo il presupposto di cui all' art.
[...]
283 del D. Lgs. 209/2005 c.d. “Codice delle Assicurazioni private”.
Relativamente alla tardiva presentazione della querela, sul punto, si precisa, anzitutto, che, in ordine al sinistro per cui è causa, risulta versata agli atti la denuncia/querela del 14.09.2018, presentata dall'attore, ,alla Questura di Napoli, (All.10 Parte_1
dell'Atto di citazione).
Orbene, in proposito, giova sempre rammentare che in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 990 del 1969 ("ratione temporis" applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.
"La vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio” (Cass.
n.23432/2014).
Né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima. (Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 9873 del 15/04/2021).
Quanto, poi, alla dinamica del sinistro ed alla giustificabilità dei motivi che hanno impedito ai presenti di identificare il veicolo pirata, non possono che doversi
10 richiamare le dichiarazioni testimoniali, di seguito riportate, che hanno tutte confermato gli accadimenti per come narrati da parte attrice.
Passando, dunque, all'esame del merito, dall'esame delle dichiarazioni testimoniali riportate nei verbali di udienza emerge una ricostruzione che dà riprova della dinamica del fatto per come allegata in domanda dall'odierno attore.
Ed, infatti, all'udienza del 18.10.2022 il teste , presente al momento Testimone_1
del sinistro, così esponeva: “sono a conoscenza dei fatti di causa perché ho assistito all'incidente; infatti ricordo che provenivo da Cercola con la mia auto mentre mi apprestavo ad imboccare la rotatoria, quando vidi una moto di colore nero che mi precedeva di circa 5/6 metri che aveva già imboccato la rotatoria. In quel momento, proveniva un camion di colore chiaro da Napoli che doveva dare la precedenza alla moto perché vi era un segnale di stop a terra, e che invece accelerava e andava nella direzione della moto. Pertanto, il conducente della moto, per evitare l'impatto, sterzava ed andare ad urtare contro la rotatoria. Non ho avuto modo di vedere il numero di targa. L'autocarro aveva un rimorchio, era di grosse dimensioni, e non si fermava a prestare soccorso al conducente del motociclo, ma proseguiva la sua marcia ad alta velocità verso Cercola. Non sono riuscito a prendere il numero di targa dell'autocarro perché mi sono preoccupato di aiutare il conducente del motociclo che era a terra dolorante. Preciso che l'incidente si è verificato verso la fine di giugno del 2018, verso le 5:15/30 del mattino, in via Argine, quartiere
Ponticelli. Preciso che il conducente del motoveicolo indossava il casco protettivo allacciato sotto il mento. La strada era asciutta. Ho lasciato i miei recapiti al ragazzo del bar che intanto era sopraggiunto”.
Le medesime circostanze e la medesima dinamica riferita dal primo teste sono state inoltre, confermate, all'udienza del 11.04.2023 , dal successivo teste, Tes_2
, il quale si trovava sul luogo del sinistro al momento della sua verificazione,
[...]
e che specificava, altresì: “Conosco i fatti di causa perché il 29 giugno 2018 alle ore
5,30 circa del mattino mi trovavo in Via Argine, quartiere Ponticelli, all'esterno del bar “Civico” dove ero a fumare una sigaretta ed ho assistito all'incidente. Ho visto il
11 Sig. che si immetteva sulla rotatoria proveniente da Cercola-Volla direzione Pt_1
Ponticelli per ritornare indietro e riprendere la direzione Cercola-Volla allorquando un autocarro di colore chiaro, proveniente da Ponticelli, che teneva una andatura di marcia sostenuta si immetteva nella rotatoria senza rispettare lo stop e dare la precedenza al motociclo condotto dal Quest'ultimo per evitare l'impatto Pt_1
tentava una manovra di emergenza andando a stringersi contro il margine sinistro della rotatoria ma, pur non venendo in collisione con l'autocarro, impattava contro il muro della rotatoria cadendo al suolo.Io prestavo soccorso al Sig. che Pt_1
lamentava dolori al piede ed alla spalla sinistri ed il proprietario del bar chiamava il
118. Più di una persona si è fermata a prestare soccorso. Anche il motorino riportava danni ma non so precisare quali. Ricordo che il motorino era scuro, forse nero. Rammento che il Sig. indossava il casco regolarmente allacciato. Preciso Pt_1
che l'autocarro investitore aveva un rimorchio, ricordo che l'autocarro era di grandi dimensioni”.
Le dichiarazioni dei testi hanno, dunque, consentito di provare la responsabilità nella produzione del sinistro del veicolo rimasto non identificato, descrivendone compiutamente la dinamica, così come risulta provato, infine, il nesso causale tra l'evento ed il danno patito dall'odierno istante.
Un ulteriore ed inequivocabile riscontro delle modalità del sinistro de quo è dato dal verbale di Pronto Soccorso n. 2018/27773.
Come emerge dal suddetto verbale il sig. nel momento in cui è stato accolto Pt_1
presso la struttura ospedaliera, immediatamente dopo l'incidente e successivamente al trasporto in ambulanza, ha rilasciato una dichiarazione dettagliata riferendo di essere stato vittima di una manovra da parte di un camion che gli avrebbe tagliato la strada senza poi ricevere alcun soccorso. Alla luce di quanto sopra, appare dunque evidente che l'episodio narrato dall'odierno attore contenuto nel verbale di accesso al
Pronto Soccorso conferma i fatti come da lui esposti nel proprio atto introduttivo e dai testi presenti al momento del sinistro, ma supporta anche la gravità della condotta del conducente del camion, il quale, omettendo il soccorso, ha contravvenuto agli
12 obblighi di legge dettati in materia di assistenza in caso di incidente stradale.
In punto di diritto occorre rammentare l'articolo 2054 c.c. secondo comma il quale così statuisce: “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Dalla disamina di tale norma si evince che l'applicazione del principio di presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro, operi soltanto allorché tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto.
Nondimeno, anche quando manchi una collisione diretta tra i mezzi, è consentita l'applicazione estensiva della suddetta norma «al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia stato accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro» (Cass. 3704/2012, Cass.
Ord. 19197/2018, Cass. Ord. 3764/2021).
In buona sostanza, l'art. 2054 c. 2 c.c. è applicabile pur in assenza di collisione tra i veicoli a patto che l'evento sia riconducibile eziologicamente alla circolazione stradale anche del mezzo non direttamente coinvolto nello scontro, ad esempio, nel caso in cui lo stesso abbia determinato turbativa alla circolazione.
Tale presunzione, tuttavia, viene meno allorché sia accertato che la condotta di uno dei conducenti abbia avuto un'efficacia causale assorbente nella produzione dell'incidente (Cass. 11143/2003). L'accertamento della responsabilità esclusiva di uno dei conducenti, come nel caso che ci occupa, e della regolare condotta di guida dell'altro, «libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, secondo comma, c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto il possibile per evitare il danno» (Cass. 648/1999; Cass. Ord.
13672/2019). Infatti, la prova che uno dei conducenti abbia osservato le norme sulla circolazione dei veicoli e le regole di comune prudenza non deve necessariamente essere fornita in via diretta, ossia dimostrando di non aver dato un apporto causale all'incidente, ma anche tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento con il comportamento dell'altro conducente (Cass. 9550/2009;
13 Cass. Ord. 13672/2019).
Nel caso di specie si evidenzia che alcuna responsabilità può essere attribuita al sig.
in merito alla manovra da lui effettuata, la quale è stata esclusivamente Parte_1
dettata dalla necessità di evitare l'impatto con il veicolo autocarro che, in palese violazione della segnaletica stradale, ometteva di dargli la precedenza.
Nessuna prova, al contrario, veniva fornita dalla convenuta sulla dedotta ed asserita condotta di guida dell'odierno attore il quale, come emerso dalle risultanze istruttorie, impegnava regolarmente la rotatoria.
Dalla espletata prova testimoniale, invero, alcun comportamento colposo e negligente può essere attribuito alla condotta di guida tenuta dal Sig. , con la Parte_1
conseguenza che ogni deduzione ed osservazione è da ritenersi priva di qualsivoglia valore probatorio.
Per le ragioni sopra esposte la domanda va dunque accolta.
Giungendo, adesso, al quantum debeatur, in ordine al danno non patrimoniale, occorre previamente valutare il c.d. danno biologico, che, per come stabilito dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, va individuato nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.
Vanno, a tal proposito, condivise le conclusioni cui è giunto il C.T.U. incaricato, circa la sussistenza di postumi invalidanti nonché della compatibilità del nesso causale fra l'evento traumatico e le lesioni riportate, perché precise, esaurienti, adeguatamente motivate e rassegnate dopo un attento e scrupoloso controllo della paziente e della documentazione in atti.
Riferisce il consulente che il soggetto esaminato ha riportato “Frattura con diastasi dei frammenti a carico dello scafoide tarsale. Frattura al margine antero-inferiore del I cuneiforme. Frattura del III cuneiforme. Distacco di microframmento osseo della base del II metatarso. Frattura della base del IV metatarso. Sottile rima di
14 frattura al margine anteriore di cuboide”.
Si aderisce, dunque, alla richiesta formulata dall'attore nel proprio atto introduttivo.
Le lesioni hanno determinato uno stato di infermità così suddivisibile: una ITT per giorni 38; una ITP al 50% per giorni 30 ed una ITP al 25% per giorni 60; una ITP al
10% di giorni 90.
Infine, il CTU ha valutato postumi sotto il profilo del danno biologico, nella misura del 9 %.
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (40 anni), della entità e natura delle lesioni subite, della durata de inabilità temporanea, e tenute presenti le risultanze della CTU, nonché il D.M. 16/10/2023 pubblicato sulla G.U.
Serie Generale n. 247 del 21/10/2023, per la valutazione delle lesioni di lieve entità, il danno biologico subito dall'istante, può essere equitativamente liquidato, all'attualità, nella misura complessiva di € 26.415,39 così determinata: € 16667,74 per l'invalidità permanente nella misura del 9%, € 2.099,12 per una ITT di 38 giorni al 100%; €
828,60 una ITP di 30 giorni al 50%; € 828,60 per una ITP di 60 giorni al 25%; €
5555,36 per danno morale pari al 33,33% sull'invalidità permanente ed euro 435,97 per spese mediche.
Rientra in tale importo anche il risarcimento per il danno morale patito dall'attore, costituente un'autonoma categoria rispetto al danno biologico.
La Corte di Cassazione ha infatti ribadito un importante principio di diritto secondo il quale il danno morale costituisce categoria autonoma rispetto al danno biologico, in quanto, a differenza di quest'ultimo, rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore autonomo ed indipendente rispetto alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e non è suscettibile di alcun accertamento medico-legale. (Ord.
15733/2022).
La differenza tra le due voci di danno, così come chiarito dalla Suprema Corte, è marcata. Il danno biologico, disciplinato dall'.art 138, 2° comma, lett. a) ed e) del
Codice delle Assicurazioni, consiste nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona”, che incide negativamente “sulle attività
15 quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato” e pertanto suscettibile di accertamento medico-legale.
Il danno morale, invece, si differenzia dal danno biologico in primo luogo perché non dimostrabile mediante accertamento medico-legale. Inoltre esso rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo ed indipendente alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (nonostante possa influenzarle).
Sugli importi come sopra liquidati, costituenti debiti di valore, vanno aggiunti gli interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo.
Le spese di lite del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono a carico della convenuta compagnia e liquidate in dispositivo sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita in considerazione del principio della ragione più fluida.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Valentina Valletta, sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
- Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta e, per l'effetto, condanna la quale impresa designata alla liquidazione dei danni per Controparte_5
la Regione Campania in nome e per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale
16 Dott. e del Dirigente Dott. , al Controparte_3 Controparte_4
risarcimento dei danni che liquida in complessivi € 26.415,39 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo;
- pone le spese di lite a carico della quale impresa Controparte_5
designata alla liquidazione dei danni per la Regione Campania in nome e per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona in persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale Dott. Controparte_3
e del Dirigente Dott. che liquida in € 237,00 per spese
[...] Controparte_4
ed €2.540,00 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
- pone le spese della CTU definitivamente a carico della compagnia convenuta.
Così deciso, in Napoli il 3.03.25
IL GIUDICE UNICO
DOTT.SSA VALENTINA VALLETTA
17