Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/05/2025, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 402 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservato in decisione all'udienza del 06.02.2025, e vertente
TRA
(c.f. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Mario Caliendo (c.f.
), con domicilio come in atti;
C.F._2
opponente
E
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea C.F._3
Ornati (C.F. , con domicilio come in atti C.F._4
opposta
CONCLUSIONI
Come all'udienza del 6.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 2.01.2023 e iscritto a ruolo il successivo 12.01.2023, ha proposto Parte_2
Tribunale di Napoli nord il 27.06.2022 in favore di per Controparte_1
l'importo capitale di euro 5.028,76, oltre interessi e spese, quale saldo debitore del contratto di conto corrente ordinario n. 904718001, stipulato con Unicredit S.p.a., in virtù della cessione del credito derivante dal predetto rapporto.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto:
- L'inefficacia del titolo monitorio ai sensi dell'art. 644 c.p.c.;
- Il difetto di legittimazione attiva di in relazione al Controparte_1
credito dedotto in giudizio;
- Il difetto di prova scritta del credito ai sensi dell'art. 634 c.p.c.;
- L'improcedibilità della domanda per violazione del principio di buona fede e abuso del diritto (exceptio doli generalis);
- L'intervenuta prescrizione del diritto di credito;
- La nullità del contratto di conto corrente posto alla base del credito azionato, ai sensi dell'art. 117 TUB;
- La nullità delle clausole contrattuali relative alla determinazione del tasso di interesse applicato ed alla capitalizzazione infra annuale degli interessi, ai sensi dell'art. 117 TUB;
- L'applicazione di un tasso di interesse effettivo superiore al tasso soglia vigente pro tempore per le operazioni della medesima categoria, con conseguente applicabilità della sanzione di cui all'art. 1815, secondo comma, c.c..
Ha, quindi, così concluso: “Voglia l'ill.mo Giudice adito, rejetta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare: 1.
Accertare e dichiarare, per le considerazioni esposte in premessa,
l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per spirare del termine ex art. 644 c.p.c.. 2. Accertare e dichiarare, l'improcedibilità della
- 2 - domanda per difetto di legittimazione attiva e/o per mancanza di diffida ad adempiere – violazione d buona fede e abuso del diritto – exceptio doli generalis.
3. Accertare e dichiarare la mancanza dei documenti legittimanti la procedura monitoria e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto.
4. Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la prescrizione delle somme di cui all'opposto decreto ingiuntivo. Si è costituita in giudizio contestando Controparte_2
in fatto ed in diritto le avverse deduzioni, opponendosi all'istanza di chiamata del terzo in garanzia e concludendo, preliminarmente, per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione. Nel merito: 1.
Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'inesistenza della somma così come quantificata nell'opposto decreto ingiuntivo sia in linea capitale che a titolo di interessi moratori e convenzionali, per mancanza di un valido rapporto negoziale sottostante. Con vittoria di spese ed attribuzione a favore del procuratore antistatario”.
Si è costituita in giudizio, con comparsa depositata in data 18.09.2023,
concludendo per il rigetto dell'opposizione, ritenuta Controparte_1
infondata in fatto e in diritto, e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con provvedimento reso all'esito dell'udienza cartolare del 19.10.2023, il Giudice ha rilevato l'improcedibilità della domanda per mancata previa instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D. Lgs 4.3.2010 n. 28, e contestualmente ha assegnato alle parti il termine di legge per l'avvio dello stesso.
Alla successiva udienza del 16.05.2024, la parte opponente ha rappresentato l'omesso esperimento del procedimento di mediazione , insistendo per la declaratoria di improcedibilità della domanda.
- 3 - Preso atto di ciò, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni al 06.02.2025, all'esito della quale, la causa è stata riservata in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Va dichiarata l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione da parte dell'opposta.
Ed invero, la disposizione di cui all'art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. n.
28/2010 prevede che chi intenda esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari (oltre alle altre ivi indicate) è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione il quale costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza;
il giudice, quando rilevi che la mediazione non è stata esperita assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Ai sensi del comma 4 lettera a) della citata disposizione, tale procedimento non si applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.
La Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite, di recente ha chiarito che l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opposta, poiché nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è
l'opposto ad avere la qualità di creditore in senso sostanziale. La legge ha voluto che nel giudizio monitorio l'onere di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria fosse collocato in un momento successivo alla decisione delle istanze sulla provvisoria esecuzione;
a quel punto, non solo è certa la pendenza del giudizio di opposizione, ma
- 4 - può anche dirsi che la causa si è incanalata lungo un percorso ordinario.
Instaurata l'opposizione e sciolto il nodo della provvisoria esecuzione, non ha più rilievo che il contraddittorio sia differito;
e dunque appare più conforme al sistema, letto nella sua globalità, che le parti riprendano ciascuna la propria posizione, per cui sarà il creditore a dover assumere l'iniziativa di promuovere la mediazione.
La Suprema Corte ha, quindi, affermato il seguente principio di diritto:
“Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del
D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (Cass.,
SS.UU., n. 19596/2020).
Nel caso in esame il Tribunale aveva onerato parte opposta di attivare il procedimento di mediazione con ordinanza del 19.10.2023 entro il termine perentorio di giorni 15.
Nessuna delle parti ha attivato la detta procedura.
In conseguenza di tanto, la domanda spiegata da va Controparte_1
dichiarata improcedibile, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della parte opposta e si liquidano come in dispositivo, sulla scorta dei criteri di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del
Giudice dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunziando nel
- 5 - procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
- dichiara improcedibile la domanda e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2655/2022;
- condanna alla refusione delle spese di lite in Controparte_1
favore di che qui si liquidano in euro 2.000,00 Parte_1
per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, nonché al rimborso di quanto dovuto a titolo di contributo unificato, se versato, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, il 23 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
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