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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/11/2025, n. 2001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2001 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2375/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente rel. est.,
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere,
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 2375/2023 promossa da:
(c.f. e (c.f. ), in Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 proprio che nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore , nato il [...], Persona_1 rappresentati e difesi dagli avv.ti Domenico Orlando e Roberto Abbruzzese, come da procura in atti
-appellanti-
contro
, istituita per fusione e accorpamento delle , Controparte_1 Controparte_2 [...]
e (c.f. e p. iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 Controparte_4 P.IVA_1 con sede in , rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Vichi, come da procura in atti CP_3
-appellata-
avverso la sentenza n. 894/2023 del Tribunale di Siena, pubblicata in data 22.10.2023,
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 7.10.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 20.10.2025, pubblicata in pari data, sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze , contrariis reiectis: – in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 894/2023, emessa dal Tribunale di
Siena, Giudice Dott.ssa Capannoli, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1486/2022, depositata in cancelleria in data
22/10/2023, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Piaccia all'ill.mo Tribunale di Siena, contrariis reiectis, 1. accertare la responsabilità per inadempimento contrattuale della e dei sanitari che effettuarono le ecografie ed che Controparte_5 non valutarono le anomalie e i fattori aspecifici quali sospetti per indirizzare la paziente ad un centro diagnostico di secondo livello;
2. dichiarare altresì che la responsabilità dell'evento e' da attribuirsi alla
[...]
per violazione dell'obbligo di informazione, onde poter consentire alla madre ad una scelta Controparte_5 informata e consapevole della possibilità di interrompere la gravidanza e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni compreso quello della lesione del diritto all'autoderterminazione, danni morali, biologici e danni patrimoniali il tutto nella misura di euro 3.000.000,00 o quella somma minore o maggiore che dovesse risultare di giustizia, oltre Iva e cap come per legge, rimborso forfettario e spese Per_ sostenute e da sostenersi in base all'aspettativa di vita del figlio con interessi legali dal fatto illecito fino al pagamento”, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale di Siena per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e competenze ed onorari dei due gradi di giudizio, nella misura di euro 100.000,00 dei due avvocati, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, e previo rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, in via principale dichiarare l'appello inammissibile per quanto meglio esposto nella presente comparsa, e comunque respingerlo perché infondato in fatto e in diritto, rigettando altresì ogni richiesta e istanza contenute nel medesimo atto di appello, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e competenze di giudizio, per tutte le ragioni meglio esplicitate sopra;
in via subordinata si reiterano le seguenti conclusioni che erano già state formulate dalla comparente in via di ipotesi dinanzi al Tribunale di Siena che si trascrivono di seguito: “rigettata ogni contraria domanda, eccezione o istanza, - in ipotesi, nel merito, o in via preliminare accertare e dichiarare la Per_ prescrizione, quinquennale ovvero in subordine decennale, delle domande svolte in favore del minore nonché di , per quanto meglio esposto in comparsa, con conseguente rigetto delle stesse Parte_2 domande;
o dichiarare la inammissibilità delle domande svolte ex adverso per tutte le ragioni esposte in comparsa, ovvero rigettarle in quanto infondate sia in fatto che in diritto e/o non provate. - in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , in proprio ed in Parte_1 Parte_2 qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore (affetto alla nascita da idrocefalo con Persona_1 grave ritardo psicomotorio in encelofapatia malformativa complessa), avevano convenuto in giudizio, dinanzi Con al Tribunale di Siena, la (di seguito al fine di ottenere, previa declaratoria Controparte_1 di responsabilità contrattuale della stessa per omessa informazione e danno da nascita indesiderata, la sua condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da loro subiti in proprio e di quelli sofferti dal minore.
A fondamento delle domande, i medesimi avevano esposto che: 1) , durante la Parte_1 gravidanza, aveva eseguito tutti i controlli ecografici prescritti presso la ASL 7 di ed in particolare presso CP_2
l'Ospedale di Campostaggia a Poggibonsi;
2) nell'ecografia del secondo trimestre del 4.10.2011, eseguita presso la Asl 7 di (cd. morfologica), era stata omessa la misurazione del diametro biparietale del feto e CP_2 non era stato effettuato il riporto in grafici delle misurazioni effettuate (cd. curve biometriche) importanti per valutare lo stato di crescita del nascituro e 3) durante ricovero della , avvenuto dal 24 al 29 Pt_1 novembre 2011 per minaccia di parto prematuro, presso il predetto Ospedale, non erano state eseguite ecografie (che, se effettuate, avrebbero permesso di accertare l'idrocefalia del feto) ed avevano dedotto che dette omissioni, oltre a non aver permesso l'accertamento della patologia di cui il feto era portatore, avevano anche privato la madre delle informazioni necessarie per esercitare il suo diritto ad interrompere la gravidanza, ai sensi dell'art. 6 della legge 194/1978 (che consente l'interruzione della gravidanza, dopo i novanta giorni, in caso in cui la gravidanza comporti un grave pericolo per la vita della donna e quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinano un grave pericolo per la salute fisica e psichica della donna) per la sussistenza di quest'ultimi ed avevano allegato, quale prova del nesso causale tra l'omessa informazione e il danno subito dalla madre, il fatto che la medesima, nel 2016, scoperta un'altra gravidanza, aveva deciso di abortire per problemi psichici.
Con Si era costituita in giudizio la che aveva eccepito: a) la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164 co. 4 c.p.c. essendo la parte in diritto insufficiente a delineare le ragioni poste a fondamento delle avverse domande;
b) la prescrizione, sia quinquennale che decennale, del diritto vantato da Parte_2
e dai genitori per conto del figlio;
c) il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto le
[...] domande risarcitorie eran state rivolte nei confronti della “ ”, non destinataria della notifica e d) Parte_3
l'inammissibilità della domanda del danno da nascita indesiderata in favore del minore, nonché chiesto, nel merito, il rigetto della domanda, deducendo che dalla c.t.u. svolta nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo promosso dagli attori (finalizzata ad accertare se, sulla base dei protocolli sanitari, delle linee guida nazionali e internazionali, del codice di deontologia medica e/o delle buone pratiche professionali condivise a quel tempo, ciascuna delle prestazioni diagnostiche descritte nel ricorso introduttivo o nella comparsa fossero state eseguite a regola d'arte e se sussistessero gli errori professionali allegati da parte ricorrente o se, in ogni caso, vi siano stati errori da parte della convenuta) era emersa l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo ai medici della . Parte_4
In particolare, i cc.tt.uu. nominati, in risposta al quesito, avevano precisato che: “Dall'esame degli atti e dalla documentazione medica è emersa quale unica incongruità rispetto alle linee guida la mancata valutazione del diametro biparietale alla ecografia del II trimestre, in occasione della quale però sono stati registrati tutti gli altri parametri necessari e sufficienti per escludere la presenza di idrocefalo, potendo dunque escludersi la sussistenza di errore in termini di omissione diagnostica. Non sono rilevabili elementi di censura in riferimento alle altre indagini diagnostiche cui è stata sottoposta la Sig.ra durante la gravidanza presso la Ausl 7 Pt_1
Siena, né errori in relazione alle condotte poste in essere da parte convenuta”.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, era stata decisa dal Tribunale di Siena con sentenza n.
894/2023, pubblicata in data 22.10.2023, con la quale il predetto tribunale aveva: 1) rigettato l'eccezione di parte convenuta di nullità dell'atto di citazione;
2) accolto l'eccezione di prescrizione delle domande avanzate in favore del minore e di;
3) rigettato le domande avanzate da Persona_1 Parte_2 [...]
nei confronti di parte convenuta;
4) condannato le parti attrici in solido alla rifusione in favore di Pt_1 parte convenuta delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
“L'eccezione di nullità dell'atto di citazione.
Non merita accoglimento l'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione in quanto sia il petitum che la causa petendi sono indicati in modo sufficiente e tale da aver permesso alla convenuta di approntare adeguate difese anche nel merito.
In proposito si osserva che la nullità dell'atto di citazione per petitum omesso o assolutamente incerto, ex art. 164, comma 4 c.p.c. richiede una valutazione caso per caso in relazione al contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti allegati nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui con esso si trovi la controparte (Cass. 1681/15). Analoghe considerazioni valgono per la causa petendi che, ai fini della declaratoria di nullità, deve risultare del tutto omessa o risultare assolutamente incerta. Segnatamente,
l'incertezza dei fatti costitutivi deve essere vagliata in coerenza con la ratio della norma che prescrive all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, le ragioni della sua domanda;
detta ratio si rinviene, come già detto, nell'esigenza di porre il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, onde non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla relazione con cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (Cass. 29241/08, Cass. 11571/13).
Nella presente fattispecie le circostanze indicate nell'atto introduttivo consentono di identificare la domanda e le ragioni poste a fondamento della stessa, tanto che la convenuta, ha potuto approntare difese adeguate.
2. L'eccezione di prescrizione.
Per_ L'eccezione di prescrizione delle domande svolte in favore del minore e di è fondata Parte_2
e merita accoglimento.
Innanzi tutto, si precisa che nei loro confronti il termine prescrizionale è quello quinquennale proprio della responsabilità aquiliana.
Infatti, se il rapporto tra la madre e la struttura sanitaria è certamente inquadrabile in una fattispecie negoziale e dà luogo a responsabilità contrattuale (cd. contatto sociale o di spedalità), nel caso del padre e del nascituro non si instaura analogo rapporto di spedalità, essendo solo la madre la paziente. Pertanto, deve essere riconosciuta la prescrizione quinquennale.
Per_ La decorrenza del termine va individuata con la nascita di , il 13.1.2012, in quanto a partire da tale momento certamente il diritto al risarcimento del danno poteva essere fatto valere.
Pertanto, al momento della notifica del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. il 26.1.2018 il termine era già decorso.
3. L'eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta.
L'eccezione non è fondata e non può trovare accoglimento in quanto, se è vero che nel corpo dell'atto e nelle conclusioni l' viene erroneamente indicata “ ” è certo che il Parte_5 Controparte_6 soggetto fosse l' al quale infatti è stato notificato l'atto di citazione. Parte_5
4. Nel merito.
Per_ Dichiarata la prescrizione delle domande formulate in favore del minore e da parte di Parte_2
, nel merito le domande avanzate da non sono fondate e non possono trovare
[...] Parte_1 accoglimento, sotto due profili, uno attinente alla mancata prova della sussistenza del nesso causale ed in ogni caso per mancanza di responsabilità della convenuta. Sotto il primo profilo è utile ricordare che con riguardo alle fattispecie di responsabilità medica non sottoposte al nuovo regime introdotto dalla legge n.
24/l 2017 (la quale non trova applicazione in ordine ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore, Cass. 8 novembre 2019, n. 28811; Cass. 11 novembre 2019, n. 28994), la Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidatosi ha chiarito che, nell'ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subito danni in conseguenza di una attività svolta dal medico (eventualmente, ma non necessariamente, sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria) in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest'ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente (rispondendone ex art. 1218 c.c.) o mediante il personale sanitario (rispondendone ex art. 1228 c.c.); la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico, che diviene quindi direttamente responsabile, ex art. 1218 c.c., della violazione di siffatto obbligo (Cass. 589/99, Cass. 9085/06, Cass. 13953/07, Cass. 6438/15,
Cass. 18610/15).
Ciò premesso, il criterio di riparto dell'onere della prova in queste ipotesi non è quello che governa la responsabilità aquiliana (nell'ambito della quale il danneggiato è onerato della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito ascritto al danneggiante) ma quello che governa la responsabilità contrattuale, in base al quale il creditore che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento (Cass., Sez.
Un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. ex multis, Cass. 98/19, Cass. 3587/21).
In particolare, con precipuo riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali - tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica – la Suprema Corte ritiene che è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato (Cass. 29315/17, Cass. 3704/18, Cass. n. 20812/18), mentre è onere del debitore dimostrare l'esatto adempimento o l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass. 26700/18, Cass. 14335/19, Cass. 27606/19).
Il concetto di imprevedibilità va inteso nel senso oggettivo della non imputabilità (art. 1218 c.c.), atteso che la non prevedibilità dell'evento (che si traduce nell'assenza di negligenza, imprudenza e imperizia nella condotta dell'agente) è giudizio che attiene alla sfera dell'elemento soggettivo dell'illecito, in funzione della sua esclusione, e che prescinde dalla configurabilità, sul piano oggettivo, di una relazione causale tra condotta ed evento dannoso. Nelle fattispecie di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni professionali è configurabile un evento di danno, consistente nella lesione dell'interesse finale perseguito dal creditore distinto dalla lesione dell'interesse strumentale di cui all'art.1174 c.c. (interesse all'esecuzione della prestazione professionale secondo le leges artis) e viene dunque in evidenza il nesso di causalità materiale che rientra nel tema di prova di spettanza del creditore, mentre il debitore, ove il primo abbia assolto il proprio onere, resta gravato da quello di dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (Cass. 28991/19, Cass. 18102/2020).
Pertanto, nell'ipotesi in cui il paziente faccia valere la responsabilità del medico e della struttura sanitaria per i danni derivatigli da un intervento che si assume svolto in spregio alle leges artis, l'attore è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale intercorrente tra la condotta del medico e l'evento dannoso, consistente nella lesione della salute. È, invece, onere dei convenuti, ove il predetto nesso di causalità materiale sia stato dimostrato, provare o di avere eseguito la prestazione con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto, o che l'inadempimento (o l'adempimento inesatto) è dipeso dall'impossibilità di eseguirla esattamente per causa ad essi non imputabile (Cass. 26907/20, Cass.
10050/22). Si deve, inoltre, ricordare che l'onere di allegazione di parte attrice deve essere puntuale e specifico, non potendosi limitare ad invocare un generico inadempimento.
Nel caso di specie l'attrice non ha assolto al proprio onere probatorio non avendo dimostrato la sussistenza del nesso di causa tra l'omessa informazione circa l'idrocefalia del feto e i danni psichici subiti e circa il fatto che, ove ne fosse stata a conoscenza, avrebbe optato per l'interruzione di gravidanza.
Per_ Non si può, infatti, ritenere che, dato che nel 2016 (perciò successivamente alla nascita di ) l'attrice ha deciso di interrompere la terza gravidanza per problemi psichici, anche con la seconda gravidanza avrebbe fatto la medesima scelta.
Per_ Ciò perché la documentazione in atti relativa ed elementi psichici è tutta successiva alla nascita di , ed anzi appare collegata proprio alla sua nascita e alle difficoltà che la madre ha dovuto affrontare nella gestione e accudimento del neonato;
nulla, invece, è documentato circa problematiche fisiche o psichiche precedenti alla seconda gravidanza, ragion per cui è errato fondare la presunzione della volontà di abortire durante la Per_ gravidanza di dalla decisione di 4 anni dopo, quando diversamente si potrebbe se mai presumere che proprio l'esperienza della seconda gravidanza (cui poi è anche seguita la scoperta di una malattia della madre) abbia inciso sulla scelta della madre. Oltre a tutto questo, già di per sé sufficiente ad escludere la fondatezza delle domande di risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, si deve altresì rilevare che all'esito della CTU svolta nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c., non è emersa alcuna responsabilità della convenuta. E si badi, sono gli stessi attori a non contestare i risultati di detta CTU, salvo poi richiederne un'altra deducendo che il presente giudizio avrebbe una diversa causa petendi essendo emersi altri e “nuovi elementi”, segnatamente l'omesso confronto dei parametri biometrici con le tabelle di crescita o curve di riferimento, secondo le linee guida Siog 2010.
Innanzitutto, i presupposti su cui gli attori chiedono nuova CTU sono errati in quanto la mancata comparazione dei dati biometrici con le tabelle di crescita non può essere, evidentemente, un fatto nuovo.
Inoltre, l'accertamento peritale svolto è stato esaustivo anche con riferimento alle linee guida Siog 2010.
Innanzi tutto è utile ricordare che il quesito peritale così disponeva: “Il CTU, esaminati gli atti e la documentazione medica, prescindendo da quella eventualmente prodotta o esibita durante le operazioni peritali senza il consenso di tutte le parti, o in alternativa senza espressa autorizzazione del giudice, compiuti gli accertamenti necessari, avvalendosi, ove necessario, di ausiliari, e rispondendo alla luce dell'id quod plerumque accidit, tenuto conto delle leggi scientifiche e/o statistiche applicabili al caso di specie, valuti, sulla base dei protocolli sanitari, delle linee guida nazionali e internazionali, del codice di deontologia medica e/o delle buone pratiche professionali condivise a quel tempo, se ciascuna delle prestazioni diagnostiche descritte nel ricorso introduttivo o nella comparsa siano state eseguite a regola d'arte e specifichi se sussistono gli errori professionali allegati da parte ricorrente o se, in ogni caso, vi siano stati errori da parte della convenuta”.
Evidente, pertanto, che l'accertamento era volta ad accertare “ … se, in ogni caso, vi siano stati errori da parte della convenuta”.
Ciò detto, a pagg. 15 e 16 il Collegio peritale così precisa, anche in merito alle linee guida Siog 2010: “Per quanto attiene la diagnostica ecografica in epoca gestazionale si deve rilevare che le linee guida di riferimento per il caso in esame (risalente al 2011) sono le linee guida SIEOG del 2010 le quali, per quanto riguarda l'ecografia del II trimestre, prevedono la misurazione dei seguenti parametri dell'estremo cefalico: -misura diametro biparietale (BPD) e della circonferenza cranica (CC); -misura dell'ampiezza del trigono ventricolare;
-misura del diametro trasverso del cervelletto;
-visualizzazione delle orbite;
-visualizzazione del labbro superiore. Nel caso in esame emerge che nel corso dell'ecografia eseguita a 21+4 settimane, eseguita come da esame standard previsto dal protocollo regione per il II trimestre, sono stati misurati tutti i Pt_5 parametri sopra elencati, tranne il diametro biparietale. In particolare, è stata misurata la circonferenza cranica e il diametro trans cerebellare che risultavano nella norma, sono state visualizzate le orbite, la colonna vertebrale e i ventricoli laterali che avevano una dimensione di 8.6 mm, anch'essi dunque nella norma. Sulla scorta di quanto sopra esposto è quindi da rilevare che, pur a fronte di una non piena rispondenza a quanto previsto dalle linee guida in quanto non risulta essere stato misurato il diametro biparietale come invece previsto dalle linee guida, tuttavia si deve rilevare che ciò non ha determinato alcuna omissione diagnostica.
Tenuto conto degli altri parametri ecografici, infatti, anche in assenza del valore relativo al diametro biparietale, si può ben escludere che all'epoca fosse presente idrocefalo, in quanto la diagnosi di idrocefalo, che come sopra già detto si basa sulla misura del trigono ventricolare, è incompatibile con la presenza di ventricoli laterali e di circonferenza cranica nella norma;
neppure tale diagnosi poteva quindi in alcun modo sospettarsi. È quindi da ritenere che, coerentemente con le caratteristiche della patologia, l'idrocefalo si sia manifestato e reso evidente successivamente a tale epoca, come può ben apprezzarsi dalle immagini ecografiche della ecografia del III trimestre nelle quali, diversamente dalla ecografia del II trimestre, si può ben apprezzare l'alterazione patologica”.
Ed ancora, in risposta alle osservazioni del CTP attrice, hanno ulteriormente ribadito che “5. La valutazione delle prestazioni diagnostiche ecografiche, con particolare riferimento alla ecografia della 21+4 settimane, è stata effettuata, in accordo con quanto indicato dal Giudice, sulla base delle linee guida di riferimento italiane, indicate dalla SIEOG (Società italiana ecografia ostetrica e ginecologica)”.
Ancora, si ritiene utile riportare anche le conclusioni del Collegio peritale riguardo all'eccepita erroneità della condotta dei sanitari consistita nella mancata effettuazione di ecografie durante il ricovero della nel Pt_1 novembre 2011: “Al momento del ricovero per minaccia di parto prematuro, nel terzo trimestre, nessun tipo di ecografia a scopo di valutazione di malformazioni doveva essere eseguita. Nel corso del ricovero è stata eseguita la cervicometria, esame adeguato alla valutazione della lunghezza del collo dell'utero, mentre non
è stato eseguito un esame ecografico addominale per la valutazione del battito cardiaco, che è stato demandato alla registrazione cardiotocografica, o per la misurazione del liquido amniotico. L'esame ecografico transaddominale non era quindi da ritenersi strettamente necessario in relazione alla motivazione di ricovero della paziente e pertanto non si rileva alcuna condotta passibile di censura da parte dei sanitari che ebbero in cura la Sig.ra durante tale ricovero”. Pt_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , in proprio e nella Parte_1 Parte_2 predetta qualità, hanno proposto appello avverso detta sentenza, impugnando la stessa con tre motivi di gravame (con i quali hanno censurato la decisione del giudice di primo grado di accogliere l'eccezione di Per_ prescrizione del diritto vantato da e dal figlio e di quella di ritenere che la non Parte_2 Pt_1 avesse fornito la prova della sussistenza del nesso causale tra l'omessa informazione e la propria malattia psichica e del fatto che se lei fosse stata a conoscenza della malformazione del bambino avrebbe interrotto la gravidanza).
Con Si è costituita in giudizio la che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello e chiesto, nel merito, il rigetto dello stesso.
La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del
7.10.2025 mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data 20.10.2025 e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., atteso che risultano individuati i capi della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, nonché indicate le modifiche che si chiedono in sostituzione della pronuncia impugnata.
Al riguardo, va ricordato che, per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non sussistono formule sacramentali, ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame.
Si evidenzia, inoltre, che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il rispetto dalla norma non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma, solo, impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere e che, nel caso di specie, gli appellanti hanno manifestato le proprie doglianze, ponendosi nell'ottica dialettica richiesta dalla norma, come conferma la circostanza che gli appellati hanno ampiamente replicato ad esse. Ciò detto, con il terzo motivo di gravame (che si ritiene opportuno trattare per primo per ragioni di pregiudizialità), gli appellanti hanno censurato la decisione del giudice di primo grado di accogliere Per_ Con l'eccezione di prescrizione del diritto vantato da e dal figlio formulata dalla Parte_2
Il motivo è infondato.
Al riguardo, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità più recente, in tema di responsabilità del medico per erronea diagnosi concernente il feto e conseguente nascita indesiderata, il risarcimento dei danni, che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della struttura sanitaria all'obbligazione di natura contrattuale gravante sulla stessa, spetta non solo alla madre, ma anche al padre, atteso il complesso di diritti e doveri che, secondo l'ordinamento, si incentrano sulla procreazione cosciente e responsabile, considerando che, agli effetti negativi della condotta del medico ed alla responsabilità della struttura ove egli opera non può ritenersi estraneo il padre che deve, perciò, considerarsi tra i soggetti "protetti" e, quindi, tra coloro rispetto ai quali la prestazione mancata o inesatta è qualificabile come inadempimento, con il correlato diritto al risarcimento dei conseguenti danni, immediati e diretti, fra cui deve ricomprendersi il pregiudizio patrimoniale derivante dai doveri di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli (cfr Cass. civ. ord. n. 2675 del 5.2.2018 e n.
2070 del 29.10.2018, nonché sent. 21.8.2018 n. 20829; 2.10.2012 n. 16754 e 10.5.2002 n. 6735) e che, al contrario, l'ordinamento non conosce il "diritto a non nascere se non sano", né la vita del bambino può integrare un danno-conseguenza dell'illecito omissivo del medico per cui il nato disabile non può agire per il risarcimento del danno, neppure sotto il profilo dell'interesse ad avere un ambiente familiare preparato ad accoglierlo (cfr Cass. civ. SS.UU., 22.12.2015 n. 25767).
Tanto ricordato, questo Collegio - pur ritenendo che nei confronti del padre operi il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale della struttura sanitaria, trattandosi di corollario al principio, sopra riportato, affermato dalla Cassazione per cui il risarcimento del danno spetta non solo alla madre, ma anche al padre, in ragione del complesso di diritti e doveri che incombono sui genitori – rileva che, nel caso in esame, con il ricorso ex art. 696 bis c.p.c., promosso in data
16.8.2017, le parti avevano chiesto al giudice di accertare “le condizioni del minore, valutare l'errore medico da omessa diagnosi ed omessa informazione ed il nesso di causalità tra la malformazione del minore ed il danno psichico della madre e valutare il danno effettivo della madre”, per cui lo stesso valeva ad interrompere la prescrizione solo in relazione al diritto risarcitorio vantato dalla , mentre, in relazione al danno Pt_1 vantato dal padre, , il primo atto interruttivo della prescrizione doveva essere individuato Parte_2 nell'atto di citazione, che, tuttavia, essendo stato notificato in data 23.6.2022, era successivo di oltre dieci Per_ anni rispetto alla nascita del figlio , avvenuta in data 13.1.2012 (ovvero dalla data da cui doveva, al più tardi, decorrere il termine iniziale della prescrizione del diritto risarcitorio).
Ciò detto, con il primo ed il secondo motivo di gravame (che si ritiene opportuno trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro), gli appellanti hanno censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere che l'esito della c.t.u. svolta nell'ambito del procedimento per A.T.P. (che aveva escluso la Con responsabilità della giustificasse il rigetto della loro richiesta di espletamento di una nuova c.t.u., nonostante che il giudizio di primo grado, pur riguardando la medesima vicenda storica, era stato da loro promosso per accertare la responsabilità della convenuta sotto un profilo diverso da quello esaminato dai cc.tt.uu. nel corso dell'A.T.P., nonché della decisione del medesimo di ritenere che loro non avessero assolto l'onere di provare la sussistenza del nesso di causalità tra l'omessa informazione e la malattia psichica sviluppata dalla ed il fatto che, se fosse stata a conoscenza della malformazione, avrebbe interrotto la Pt_1 gravidanza.
In particolare, con riferimento al primo motivo di gravame, gli appellanti hanno affermato che il giudice avrebbe dovuto tener conto del fatto che l'accertamento tecnico preventivo non aveva natura decisoria, per cui, nonostante la vicenda storica fosse la stessa, era necessario disporre una nuova CTU per accertare il tema di indagine asseritamente diverso (rappresentato dall'accertamento se l'omessa misurazione del diametro biparietale del feto - e, conseguentemente, l'omesso confronto della stessa con le tabelle di crescita - avessero o meno impedito la verifica in ordine alla esistenza di un andamento di crescita della circonferenza cranica del feto tale da far sospettare una tendenza alla macrocefalia e determinare il medico ad indirizzare la paziente verso approfondimenti di secondo livello, anche in considerazione dei parametri dei ventricoli laterali vicini al limite massimo di normalità), mentre, in relazione al secondo motivo di gravame, il medesimo avrebbe dovuto considerare che la aveva sviluppato una grave depressione dopo la nascita del figlio Pt_1 malformato, per cui era presumibile ritenere che, se fosse stata informata delle malformazioni nel corso della gravidanza, si sarebbe ammalata nel corso della stessa e l'avrebbe interrotta, così come avvenuto nella terza gravidanza.
I motivi sono entrambi infondati.
Ed invero, con riferimento al primo motivo, si osserva che la c.t.u. svolta nel corso del procedimento per
A.T.P. - come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado - aveva già affrontato il tema di indagine richiesto nel presente giudizio, chiarendo che “nel corso dell'ecografia eseguita a 21+4 settimane, eseguita come da esame standard previsto dal protocollo regione per il II trimestre, sono stati misurati tutti i Pt_5 parametri sopra elencati, tranne il diametro biparietale. In particolare, è stata misurata la circonferenza cranica e il diametro trans cerebellare che risultavano nella norma, sono state visualizzate le orbite, la colonna vertebrale e i ventricoli laterali che avevano una dimensione di 8.6 mm, anch'essi dunque nella norma. Sulla scorta di quanto sopra esposto è quindi da rilevare che, pur a fronte di una non piena rispondenza a quanto previsto dalle linee guida in quanto non risulta essere stato misurato il diametro biparietale come invece previsto dalle linee guida, tuttavia si deve rilevare che ciò non ha determinato alcuna omissione diagnostica.
Tenuto conto degli altri parametri ecografici, infatti, anche in assenza del valore relativo al diametro biparietale, si può ben escludere che all'epoca fosse presente idrocefalo, in quanto la diagnosi di idrocefalo, che come sopra già detto si basa sulla misura del trigono ventricolare, è incompatibile con la presenza di ventricoli laterali e di circonferenza cranica nella norma;
neppure tale diagnosi poteva quindi in alcun modo sospettarsi.”.
Pertanto, considerato che i parametri relativi alla misurazione della circonferenza cranica e di quella dei ventricoli laterali effettuata nel corso dell'ecografia svolta in data 4.10.2011, rientravano nella normalità
(come, peraltro, confermato anche dalle c.t.p. prodotte in allegato all'atto di citazione nel giudizio di primo grado) e che il superamento dei valori medi della tabella dei percentili di crescita fetale, in assenza di altri elementi, non era di per sé indicativo dell'esistenza di un problema, atteso che la tabella in questione indica solo la percentuale dei feti che, nella stessa epoca gestazionale, presentano lo stesso peso, la stessa altezza, la stessa circonferenza cranica etc, ne consegue che una nuova c.t.u. non avrebbe potuto che confermare quanto sopra, per cui la stessa, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, appariva del tutto superflua.
In relazione al secondo motivo di gravame, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento del danno da nascita indesiderata conseguente a responsabilità medica, poiché l'interruzione volontaria della gravidanza è legittima in evenienze che restano eccezionali, l'impossibilità della scelta della madre di determinarsi a quella, imputabile a negligente carenza informativa del medico curante, può essere fonte di responsabilità civile a condizione che: a) ricorrano i presupposti normativi di cui all'art. 6 della l. n. 194 del 1978 e b) risulti la volontà della donna di non portare a termine la gravidanza e che, in quest'ultimo caso, il relativo onere della prova ricade sulla gestante, ma può essere assolto anche in via presuntiva, sempre che i presupposti della fattispecie facoltizzante siano stati tempestivamente allegati e siano rispettati i requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729
c.c. (cfr da ultimo Cass. civ. ord. n. 1903 del 27.1.2025). Tanto ricordato, si osserva che, nel caso di specie, gli attori in primo grado non avevano allegato alcun fatto idoneo a dimostrare la predetta volontà della madre (ad esempio, dichiarazioni rese dalla medesima in epoca precedente alla gravidanza), né avevano avanzato alcuna istanza probatoria al riguardo e che la patologia psichica di grave depressione era stata accertata e diagnostica alla solo nel 2016 (ovvero a distanza Pt_1 temporale di circa quattro anni dalla nascita del secondo figlio) e precisamente, nel corso della sua terza gravidanza (periodo in cui la medesima aveva anche appreso di essere portatrice sana della malattia di Per_ idrocefalo congenito malformativo contratta dal figlio ed essere a propria volta affetta da neuropatia sensoriale degenerativa – vd pag. 9 della c.t.u. redatta nel corso dell'A.T.P.), inducendola ad interrompere quest'ultima.
Pertanto, considerato che il risarcimento del danno non consegue automaticamente all'inadempimento dell'obbligo di esatta informazione a carico del sanitario su possibili malformazioni del nascituro, ma è soggetto alla prova della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 6 della l. 194/1978, in quanto l'interruzione volontaria di gravidanza, nello spirito della legge 194/1978, è consentita per evitare un pericolo per la salute della gestante ed è subordinata a requisiti specifici - che la stessa gestante è tenuta a provare - in assenza dei quali l'aborto costituisce reato, ne consegue che, in assenza di specifiche allegazioni da parte degli attori (che si erano limitati ad affermare che fosse presumibile il rifiuto della gestante, se correttamente informata, di portare a termine la gravidanza), la decisione del giudice di primo grado di ritenere che gli attori non avessero assolto l'onere di fornire la prova, neanche tramite presunzioni, della sussistenza del nesso causale tra la conoscenza della malformazione e lo sviluppo della malattia psichica, né tra la stessa e la volontà della donna di non portare a termine la gravidanza, appare immune da censure.
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
(esclusa la fase istruttoria, non espletata), secondo i parametri dello scaglione di valore indeterminabile
(complessità bassa) del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del
13.8.2022 (in vigore dal 23.10.2022).
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e da , in proprio ed in qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore Parte_2 Per_1
, avverso la sentenza n. 894/2023 del Tribunale di Siena, pubblicata in data 22.10.2023, ogni contraria
[...] istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- rigetta l'appello e condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte appellata nel presente grado di giudizio, liquidando il compenso professionale in totali euro 6.946,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge.
Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Così deciso in Firenze il 10.11.2025.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente rel. est.,
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere,
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 2375/2023 promossa da:
(c.f. e (c.f. ), in Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 proprio che nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore , nato il [...], Persona_1 rappresentati e difesi dagli avv.ti Domenico Orlando e Roberto Abbruzzese, come da procura in atti
-appellanti-
contro
, istituita per fusione e accorpamento delle , Controparte_1 Controparte_2 [...]
e (c.f. e p. iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 Controparte_4 P.IVA_1 con sede in , rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Vichi, come da procura in atti CP_3
-appellata-
avverso la sentenza n. 894/2023 del Tribunale di Siena, pubblicata in data 22.10.2023,
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 7.10.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 20.10.2025, pubblicata in pari data, sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze , contrariis reiectis: – in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 894/2023, emessa dal Tribunale di
Siena, Giudice Dott.ssa Capannoli, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1486/2022, depositata in cancelleria in data
22/10/2023, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Piaccia all'ill.mo Tribunale di Siena, contrariis reiectis, 1. accertare la responsabilità per inadempimento contrattuale della e dei sanitari che effettuarono le ecografie ed che Controparte_5 non valutarono le anomalie e i fattori aspecifici quali sospetti per indirizzare la paziente ad un centro diagnostico di secondo livello;
2. dichiarare altresì che la responsabilità dell'evento e' da attribuirsi alla
[...]
per violazione dell'obbligo di informazione, onde poter consentire alla madre ad una scelta Controparte_5 informata e consapevole della possibilità di interrompere la gravidanza e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni compreso quello della lesione del diritto all'autoderterminazione, danni morali, biologici e danni patrimoniali il tutto nella misura di euro 3.000.000,00 o quella somma minore o maggiore che dovesse risultare di giustizia, oltre Iva e cap come per legge, rimborso forfettario e spese Per_ sostenute e da sostenersi in base all'aspettativa di vita del figlio con interessi legali dal fatto illecito fino al pagamento”, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale di Siena per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e competenze ed onorari dei due gradi di giudizio, nella misura di euro 100.000,00 dei due avvocati, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, e previo rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, in via principale dichiarare l'appello inammissibile per quanto meglio esposto nella presente comparsa, e comunque respingerlo perché infondato in fatto e in diritto, rigettando altresì ogni richiesta e istanza contenute nel medesimo atto di appello, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e competenze di giudizio, per tutte le ragioni meglio esplicitate sopra;
in via subordinata si reiterano le seguenti conclusioni che erano già state formulate dalla comparente in via di ipotesi dinanzi al Tribunale di Siena che si trascrivono di seguito: “rigettata ogni contraria domanda, eccezione o istanza, - in ipotesi, nel merito, o in via preliminare accertare e dichiarare la Per_ prescrizione, quinquennale ovvero in subordine decennale, delle domande svolte in favore del minore nonché di , per quanto meglio esposto in comparsa, con conseguente rigetto delle stesse Parte_2 domande;
o dichiarare la inammissibilità delle domande svolte ex adverso per tutte le ragioni esposte in comparsa, ovvero rigettarle in quanto infondate sia in fatto che in diritto e/o non provate. - in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , in proprio ed in Parte_1 Parte_2 qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore (affetto alla nascita da idrocefalo con Persona_1 grave ritardo psicomotorio in encelofapatia malformativa complessa), avevano convenuto in giudizio, dinanzi Con al Tribunale di Siena, la (di seguito al fine di ottenere, previa declaratoria Controparte_1 di responsabilità contrattuale della stessa per omessa informazione e danno da nascita indesiderata, la sua condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da loro subiti in proprio e di quelli sofferti dal minore.
A fondamento delle domande, i medesimi avevano esposto che: 1) , durante la Parte_1 gravidanza, aveva eseguito tutti i controlli ecografici prescritti presso la ASL 7 di ed in particolare presso CP_2
l'Ospedale di Campostaggia a Poggibonsi;
2) nell'ecografia del secondo trimestre del 4.10.2011, eseguita presso la Asl 7 di (cd. morfologica), era stata omessa la misurazione del diametro biparietale del feto e CP_2 non era stato effettuato il riporto in grafici delle misurazioni effettuate (cd. curve biometriche) importanti per valutare lo stato di crescita del nascituro e 3) durante ricovero della , avvenuto dal 24 al 29 Pt_1 novembre 2011 per minaccia di parto prematuro, presso il predetto Ospedale, non erano state eseguite ecografie (che, se effettuate, avrebbero permesso di accertare l'idrocefalia del feto) ed avevano dedotto che dette omissioni, oltre a non aver permesso l'accertamento della patologia di cui il feto era portatore, avevano anche privato la madre delle informazioni necessarie per esercitare il suo diritto ad interrompere la gravidanza, ai sensi dell'art. 6 della legge 194/1978 (che consente l'interruzione della gravidanza, dopo i novanta giorni, in caso in cui la gravidanza comporti un grave pericolo per la vita della donna e quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinano un grave pericolo per la salute fisica e psichica della donna) per la sussistenza di quest'ultimi ed avevano allegato, quale prova del nesso causale tra l'omessa informazione e il danno subito dalla madre, il fatto che la medesima, nel 2016, scoperta un'altra gravidanza, aveva deciso di abortire per problemi psichici.
Con Si era costituita in giudizio la che aveva eccepito: a) la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164 co. 4 c.p.c. essendo la parte in diritto insufficiente a delineare le ragioni poste a fondamento delle avverse domande;
b) la prescrizione, sia quinquennale che decennale, del diritto vantato da Parte_2
e dai genitori per conto del figlio;
c) il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto le
[...] domande risarcitorie eran state rivolte nei confronti della “ ”, non destinataria della notifica e d) Parte_3
l'inammissibilità della domanda del danno da nascita indesiderata in favore del minore, nonché chiesto, nel merito, il rigetto della domanda, deducendo che dalla c.t.u. svolta nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo promosso dagli attori (finalizzata ad accertare se, sulla base dei protocolli sanitari, delle linee guida nazionali e internazionali, del codice di deontologia medica e/o delle buone pratiche professionali condivise a quel tempo, ciascuna delle prestazioni diagnostiche descritte nel ricorso introduttivo o nella comparsa fossero state eseguite a regola d'arte e se sussistessero gli errori professionali allegati da parte ricorrente o se, in ogni caso, vi siano stati errori da parte della convenuta) era emersa l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo ai medici della . Parte_4
In particolare, i cc.tt.uu. nominati, in risposta al quesito, avevano precisato che: “Dall'esame degli atti e dalla documentazione medica è emersa quale unica incongruità rispetto alle linee guida la mancata valutazione del diametro biparietale alla ecografia del II trimestre, in occasione della quale però sono stati registrati tutti gli altri parametri necessari e sufficienti per escludere la presenza di idrocefalo, potendo dunque escludersi la sussistenza di errore in termini di omissione diagnostica. Non sono rilevabili elementi di censura in riferimento alle altre indagini diagnostiche cui è stata sottoposta la Sig.ra durante la gravidanza presso la Ausl 7 Pt_1
Siena, né errori in relazione alle condotte poste in essere da parte convenuta”.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, era stata decisa dal Tribunale di Siena con sentenza n.
894/2023, pubblicata in data 22.10.2023, con la quale il predetto tribunale aveva: 1) rigettato l'eccezione di parte convenuta di nullità dell'atto di citazione;
2) accolto l'eccezione di prescrizione delle domande avanzate in favore del minore e di;
3) rigettato le domande avanzate da Persona_1 Parte_2 [...]
nei confronti di parte convenuta;
4) condannato le parti attrici in solido alla rifusione in favore di Pt_1 parte convenuta delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
“L'eccezione di nullità dell'atto di citazione.
Non merita accoglimento l'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione in quanto sia il petitum che la causa petendi sono indicati in modo sufficiente e tale da aver permesso alla convenuta di approntare adeguate difese anche nel merito.
In proposito si osserva che la nullità dell'atto di citazione per petitum omesso o assolutamente incerto, ex art. 164, comma 4 c.p.c. richiede una valutazione caso per caso in relazione al contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti allegati nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui con esso si trovi la controparte (Cass. 1681/15). Analoghe considerazioni valgono per la causa petendi che, ai fini della declaratoria di nullità, deve risultare del tutto omessa o risultare assolutamente incerta. Segnatamente,
l'incertezza dei fatti costitutivi deve essere vagliata in coerenza con la ratio della norma che prescrive all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, le ragioni della sua domanda;
detta ratio si rinviene, come già detto, nell'esigenza di porre il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, onde non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla relazione con cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (Cass. 29241/08, Cass. 11571/13).
Nella presente fattispecie le circostanze indicate nell'atto introduttivo consentono di identificare la domanda e le ragioni poste a fondamento della stessa, tanto che la convenuta, ha potuto approntare difese adeguate.
2. L'eccezione di prescrizione.
Per_ L'eccezione di prescrizione delle domande svolte in favore del minore e di è fondata Parte_2
e merita accoglimento.
Innanzi tutto, si precisa che nei loro confronti il termine prescrizionale è quello quinquennale proprio della responsabilità aquiliana.
Infatti, se il rapporto tra la madre e la struttura sanitaria è certamente inquadrabile in una fattispecie negoziale e dà luogo a responsabilità contrattuale (cd. contatto sociale o di spedalità), nel caso del padre e del nascituro non si instaura analogo rapporto di spedalità, essendo solo la madre la paziente. Pertanto, deve essere riconosciuta la prescrizione quinquennale.
Per_ La decorrenza del termine va individuata con la nascita di , il 13.1.2012, in quanto a partire da tale momento certamente il diritto al risarcimento del danno poteva essere fatto valere.
Pertanto, al momento della notifica del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. il 26.1.2018 il termine era già decorso.
3. L'eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta.
L'eccezione non è fondata e non può trovare accoglimento in quanto, se è vero che nel corpo dell'atto e nelle conclusioni l' viene erroneamente indicata “ ” è certo che il Parte_5 Controparte_6 soggetto fosse l' al quale infatti è stato notificato l'atto di citazione. Parte_5
4. Nel merito.
Per_ Dichiarata la prescrizione delle domande formulate in favore del minore e da parte di Parte_2
, nel merito le domande avanzate da non sono fondate e non possono trovare
[...] Parte_1 accoglimento, sotto due profili, uno attinente alla mancata prova della sussistenza del nesso causale ed in ogni caso per mancanza di responsabilità della convenuta. Sotto il primo profilo è utile ricordare che con riguardo alle fattispecie di responsabilità medica non sottoposte al nuovo regime introdotto dalla legge n.
24/l 2017 (la quale non trova applicazione in ordine ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore, Cass. 8 novembre 2019, n. 28811; Cass. 11 novembre 2019, n. 28994), la Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidatosi ha chiarito che, nell'ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subito danni in conseguenza di una attività svolta dal medico (eventualmente, ma non necessariamente, sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria) in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest'ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente (rispondendone ex art. 1218 c.c.) o mediante il personale sanitario (rispondendone ex art. 1228 c.c.); la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico, che diviene quindi direttamente responsabile, ex art. 1218 c.c., della violazione di siffatto obbligo (Cass. 589/99, Cass. 9085/06, Cass. 13953/07, Cass. 6438/15,
Cass. 18610/15).
Ciò premesso, il criterio di riparto dell'onere della prova in queste ipotesi non è quello che governa la responsabilità aquiliana (nell'ambito della quale il danneggiato è onerato della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito ascritto al danneggiante) ma quello che governa la responsabilità contrattuale, in base al quale il creditore che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento (Cass., Sez.
Un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. ex multis, Cass. 98/19, Cass. 3587/21).
In particolare, con precipuo riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali - tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica – la Suprema Corte ritiene che è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato (Cass. 29315/17, Cass. 3704/18, Cass. n. 20812/18), mentre è onere del debitore dimostrare l'esatto adempimento o l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass. 26700/18, Cass. 14335/19, Cass. 27606/19).
Il concetto di imprevedibilità va inteso nel senso oggettivo della non imputabilità (art. 1218 c.c.), atteso che la non prevedibilità dell'evento (che si traduce nell'assenza di negligenza, imprudenza e imperizia nella condotta dell'agente) è giudizio che attiene alla sfera dell'elemento soggettivo dell'illecito, in funzione della sua esclusione, e che prescinde dalla configurabilità, sul piano oggettivo, di una relazione causale tra condotta ed evento dannoso. Nelle fattispecie di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni professionali è configurabile un evento di danno, consistente nella lesione dell'interesse finale perseguito dal creditore distinto dalla lesione dell'interesse strumentale di cui all'art.1174 c.c. (interesse all'esecuzione della prestazione professionale secondo le leges artis) e viene dunque in evidenza il nesso di causalità materiale che rientra nel tema di prova di spettanza del creditore, mentre il debitore, ove il primo abbia assolto il proprio onere, resta gravato da quello di dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (Cass. 28991/19, Cass. 18102/2020).
Pertanto, nell'ipotesi in cui il paziente faccia valere la responsabilità del medico e della struttura sanitaria per i danni derivatigli da un intervento che si assume svolto in spregio alle leges artis, l'attore è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale intercorrente tra la condotta del medico e l'evento dannoso, consistente nella lesione della salute. È, invece, onere dei convenuti, ove il predetto nesso di causalità materiale sia stato dimostrato, provare o di avere eseguito la prestazione con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto, o che l'inadempimento (o l'adempimento inesatto) è dipeso dall'impossibilità di eseguirla esattamente per causa ad essi non imputabile (Cass. 26907/20, Cass.
10050/22). Si deve, inoltre, ricordare che l'onere di allegazione di parte attrice deve essere puntuale e specifico, non potendosi limitare ad invocare un generico inadempimento.
Nel caso di specie l'attrice non ha assolto al proprio onere probatorio non avendo dimostrato la sussistenza del nesso di causa tra l'omessa informazione circa l'idrocefalia del feto e i danni psichici subiti e circa il fatto che, ove ne fosse stata a conoscenza, avrebbe optato per l'interruzione di gravidanza.
Per_ Non si può, infatti, ritenere che, dato che nel 2016 (perciò successivamente alla nascita di ) l'attrice ha deciso di interrompere la terza gravidanza per problemi psichici, anche con la seconda gravidanza avrebbe fatto la medesima scelta.
Per_ Ciò perché la documentazione in atti relativa ed elementi psichici è tutta successiva alla nascita di , ed anzi appare collegata proprio alla sua nascita e alle difficoltà che la madre ha dovuto affrontare nella gestione e accudimento del neonato;
nulla, invece, è documentato circa problematiche fisiche o psichiche precedenti alla seconda gravidanza, ragion per cui è errato fondare la presunzione della volontà di abortire durante la Per_ gravidanza di dalla decisione di 4 anni dopo, quando diversamente si potrebbe se mai presumere che proprio l'esperienza della seconda gravidanza (cui poi è anche seguita la scoperta di una malattia della madre) abbia inciso sulla scelta della madre. Oltre a tutto questo, già di per sé sufficiente ad escludere la fondatezza delle domande di risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, si deve altresì rilevare che all'esito della CTU svolta nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c., non è emersa alcuna responsabilità della convenuta. E si badi, sono gli stessi attori a non contestare i risultati di detta CTU, salvo poi richiederne un'altra deducendo che il presente giudizio avrebbe una diversa causa petendi essendo emersi altri e “nuovi elementi”, segnatamente l'omesso confronto dei parametri biometrici con le tabelle di crescita o curve di riferimento, secondo le linee guida Siog 2010.
Innanzitutto, i presupposti su cui gli attori chiedono nuova CTU sono errati in quanto la mancata comparazione dei dati biometrici con le tabelle di crescita non può essere, evidentemente, un fatto nuovo.
Inoltre, l'accertamento peritale svolto è stato esaustivo anche con riferimento alle linee guida Siog 2010.
Innanzi tutto è utile ricordare che il quesito peritale così disponeva: “Il CTU, esaminati gli atti e la documentazione medica, prescindendo da quella eventualmente prodotta o esibita durante le operazioni peritali senza il consenso di tutte le parti, o in alternativa senza espressa autorizzazione del giudice, compiuti gli accertamenti necessari, avvalendosi, ove necessario, di ausiliari, e rispondendo alla luce dell'id quod plerumque accidit, tenuto conto delle leggi scientifiche e/o statistiche applicabili al caso di specie, valuti, sulla base dei protocolli sanitari, delle linee guida nazionali e internazionali, del codice di deontologia medica e/o delle buone pratiche professionali condivise a quel tempo, se ciascuna delle prestazioni diagnostiche descritte nel ricorso introduttivo o nella comparsa siano state eseguite a regola d'arte e specifichi se sussistono gli errori professionali allegati da parte ricorrente o se, in ogni caso, vi siano stati errori da parte della convenuta”.
Evidente, pertanto, che l'accertamento era volta ad accertare “ … se, in ogni caso, vi siano stati errori da parte della convenuta”.
Ciò detto, a pagg. 15 e 16 il Collegio peritale così precisa, anche in merito alle linee guida Siog 2010: “Per quanto attiene la diagnostica ecografica in epoca gestazionale si deve rilevare che le linee guida di riferimento per il caso in esame (risalente al 2011) sono le linee guida SIEOG del 2010 le quali, per quanto riguarda l'ecografia del II trimestre, prevedono la misurazione dei seguenti parametri dell'estremo cefalico: -misura diametro biparietale (BPD) e della circonferenza cranica (CC); -misura dell'ampiezza del trigono ventricolare;
-misura del diametro trasverso del cervelletto;
-visualizzazione delle orbite;
-visualizzazione del labbro superiore. Nel caso in esame emerge che nel corso dell'ecografia eseguita a 21+4 settimane, eseguita come da esame standard previsto dal protocollo regione per il II trimestre, sono stati misurati tutti i Pt_5 parametri sopra elencati, tranne il diametro biparietale. In particolare, è stata misurata la circonferenza cranica e il diametro trans cerebellare che risultavano nella norma, sono state visualizzate le orbite, la colonna vertebrale e i ventricoli laterali che avevano una dimensione di 8.6 mm, anch'essi dunque nella norma. Sulla scorta di quanto sopra esposto è quindi da rilevare che, pur a fronte di una non piena rispondenza a quanto previsto dalle linee guida in quanto non risulta essere stato misurato il diametro biparietale come invece previsto dalle linee guida, tuttavia si deve rilevare che ciò non ha determinato alcuna omissione diagnostica.
Tenuto conto degli altri parametri ecografici, infatti, anche in assenza del valore relativo al diametro biparietale, si può ben escludere che all'epoca fosse presente idrocefalo, in quanto la diagnosi di idrocefalo, che come sopra già detto si basa sulla misura del trigono ventricolare, è incompatibile con la presenza di ventricoli laterali e di circonferenza cranica nella norma;
neppure tale diagnosi poteva quindi in alcun modo sospettarsi. È quindi da ritenere che, coerentemente con le caratteristiche della patologia, l'idrocefalo si sia manifestato e reso evidente successivamente a tale epoca, come può ben apprezzarsi dalle immagini ecografiche della ecografia del III trimestre nelle quali, diversamente dalla ecografia del II trimestre, si può ben apprezzare l'alterazione patologica”.
Ed ancora, in risposta alle osservazioni del CTP attrice, hanno ulteriormente ribadito che “5. La valutazione delle prestazioni diagnostiche ecografiche, con particolare riferimento alla ecografia della 21+4 settimane, è stata effettuata, in accordo con quanto indicato dal Giudice, sulla base delle linee guida di riferimento italiane, indicate dalla SIEOG (Società italiana ecografia ostetrica e ginecologica)”.
Ancora, si ritiene utile riportare anche le conclusioni del Collegio peritale riguardo all'eccepita erroneità della condotta dei sanitari consistita nella mancata effettuazione di ecografie durante il ricovero della nel Pt_1 novembre 2011: “Al momento del ricovero per minaccia di parto prematuro, nel terzo trimestre, nessun tipo di ecografia a scopo di valutazione di malformazioni doveva essere eseguita. Nel corso del ricovero è stata eseguita la cervicometria, esame adeguato alla valutazione della lunghezza del collo dell'utero, mentre non
è stato eseguito un esame ecografico addominale per la valutazione del battito cardiaco, che è stato demandato alla registrazione cardiotocografica, o per la misurazione del liquido amniotico. L'esame ecografico transaddominale non era quindi da ritenersi strettamente necessario in relazione alla motivazione di ricovero della paziente e pertanto non si rileva alcuna condotta passibile di censura da parte dei sanitari che ebbero in cura la Sig.ra durante tale ricovero”. Pt_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , in proprio e nella Parte_1 Parte_2 predetta qualità, hanno proposto appello avverso detta sentenza, impugnando la stessa con tre motivi di gravame (con i quali hanno censurato la decisione del giudice di primo grado di accogliere l'eccezione di Per_ prescrizione del diritto vantato da e dal figlio e di quella di ritenere che la non Parte_2 Pt_1 avesse fornito la prova della sussistenza del nesso causale tra l'omessa informazione e la propria malattia psichica e del fatto che se lei fosse stata a conoscenza della malformazione del bambino avrebbe interrotto la gravidanza).
Con Si è costituita in giudizio la che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello e chiesto, nel merito, il rigetto dello stesso.
La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del
7.10.2025 mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data 20.10.2025 e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., atteso che risultano individuati i capi della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, nonché indicate le modifiche che si chiedono in sostituzione della pronuncia impugnata.
Al riguardo, va ricordato che, per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non sussistono formule sacramentali, ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame.
Si evidenzia, inoltre, che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il rispetto dalla norma non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma, solo, impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere e che, nel caso di specie, gli appellanti hanno manifestato le proprie doglianze, ponendosi nell'ottica dialettica richiesta dalla norma, come conferma la circostanza che gli appellati hanno ampiamente replicato ad esse. Ciò detto, con il terzo motivo di gravame (che si ritiene opportuno trattare per primo per ragioni di pregiudizialità), gli appellanti hanno censurato la decisione del giudice di primo grado di accogliere Per_ Con l'eccezione di prescrizione del diritto vantato da e dal figlio formulata dalla Parte_2
Il motivo è infondato.
Al riguardo, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità più recente, in tema di responsabilità del medico per erronea diagnosi concernente il feto e conseguente nascita indesiderata, il risarcimento dei danni, che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della struttura sanitaria all'obbligazione di natura contrattuale gravante sulla stessa, spetta non solo alla madre, ma anche al padre, atteso il complesso di diritti e doveri che, secondo l'ordinamento, si incentrano sulla procreazione cosciente e responsabile, considerando che, agli effetti negativi della condotta del medico ed alla responsabilità della struttura ove egli opera non può ritenersi estraneo il padre che deve, perciò, considerarsi tra i soggetti "protetti" e, quindi, tra coloro rispetto ai quali la prestazione mancata o inesatta è qualificabile come inadempimento, con il correlato diritto al risarcimento dei conseguenti danni, immediati e diretti, fra cui deve ricomprendersi il pregiudizio patrimoniale derivante dai doveri di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli (cfr Cass. civ. ord. n. 2675 del 5.2.2018 e n.
2070 del 29.10.2018, nonché sent. 21.8.2018 n. 20829; 2.10.2012 n. 16754 e 10.5.2002 n. 6735) e che, al contrario, l'ordinamento non conosce il "diritto a non nascere se non sano", né la vita del bambino può integrare un danno-conseguenza dell'illecito omissivo del medico per cui il nato disabile non può agire per il risarcimento del danno, neppure sotto il profilo dell'interesse ad avere un ambiente familiare preparato ad accoglierlo (cfr Cass. civ. SS.UU., 22.12.2015 n. 25767).
Tanto ricordato, questo Collegio - pur ritenendo che nei confronti del padre operi il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale della struttura sanitaria, trattandosi di corollario al principio, sopra riportato, affermato dalla Cassazione per cui il risarcimento del danno spetta non solo alla madre, ma anche al padre, in ragione del complesso di diritti e doveri che incombono sui genitori – rileva che, nel caso in esame, con il ricorso ex art. 696 bis c.p.c., promosso in data
16.8.2017, le parti avevano chiesto al giudice di accertare “le condizioni del minore, valutare l'errore medico da omessa diagnosi ed omessa informazione ed il nesso di causalità tra la malformazione del minore ed il danno psichico della madre e valutare il danno effettivo della madre”, per cui lo stesso valeva ad interrompere la prescrizione solo in relazione al diritto risarcitorio vantato dalla , mentre, in relazione al danno Pt_1 vantato dal padre, , il primo atto interruttivo della prescrizione doveva essere individuato Parte_2 nell'atto di citazione, che, tuttavia, essendo stato notificato in data 23.6.2022, era successivo di oltre dieci Per_ anni rispetto alla nascita del figlio , avvenuta in data 13.1.2012 (ovvero dalla data da cui doveva, al più tardi, decorrere il termine iniziale della prescrizione del diritto risarcitorio).
Ciò detto, con il primo ed il secondo motivo di gravame (che si ritiene opportuno trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro), gli appellanti hanno censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere che l'esito della c.t.u. svolta nell'ambito del procedimento per A.T.P. (che aveva escluso la Con responsabilità della giustificasse il rigetto della loro richiesta di espletamento di una nuova c.t.u., nonostante che il giudizio di primo grado, pur riguardando la medesima vicenda storica, era stato da loro promosso per accertare la responsabilità della convenuta sotto un profilo diverso da quello esaminato dai cc.tt.uu. nel corso dell'A.T.P., nonché della decisione del medesimo di ritenere che loro non avessero assolto l'onere di provare la sussistenza del nesso di causalità tra l'omessa informazione e la malattia psichica sviluppata dalla ed il fatto che, se fosse stata a conoscenza della malformazione, avrebbe interrotto la Pt_1 gravidanza.
In particolare, con riferimento al primo motivo di gravame, gli appellanti hanno affermato che il giudice avrebbe dovuto tener conto del fatto che l'accertamento tecnico preventivo non aveva natura decisoria, per cui, nonostante la vicenda storica fosse la stessa, era necessario disporre una nuova CTU per accertare il tema di indagine asseritamente diverso (rappresentato dall'accertamento se l'omessa misurazione del diametro biparietale del feto - e, conseguentemente, l'omesso confronto della stessa con le tabelle di crescita - avessero o meno impedito la verifica in ordine alla esistenza di un andamento di crescita della circonferenza cranica del feto tale da far sospettare una tendenza alla macrocefalia e determinare il medico ad indirizzare la paziente verso approfondimenti di secondo livello, anche in considerazione dei parametri dei ventricoli laterali vicini al limite massimo di normalità), mentre, in relazione al secondo motivo di gravame, il medesimo avrebbe dovuto considerare che la aveva sviluppato una grave depressione dopo la nascita del figlio Pt_1 malformato, per cui era presumibile ritenere che, se fosse stata informata delle malformazioni nel corso della gravidanza, si sarebbe ammalata nel corso della stessa e l'avrebbe interrotta, così come avvenuto nella terza gravidanza.
I motivi sono entrambi infondati.
Ed invero, con riferimento al primo motivo, si osserva che la c.t.u. svolta nel corso del procedimento per
A.T.P. - come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado - aveva già affrontato il tema di indagine richiesto nel presente giudizio, chiarendo che “nel corso dell'ecografia eseguita a 21+4 settimane, eseguita come da esame standard previsto dal protocollo regione per il II trimestre, sono stati misurati tutti i Pt_5 parametri sopra elencati, tranne il diametro biparietale. In particolare, è stata misurata la circonferenza cranica e il diametro trans cerebellare che risultavano nella norma, sono state visualizzate le orbite, la colonna vertebrale e i ventricoli laterali che avevano una dimensione di 8.6 mm, anch'essi dunque nella norma. Sulla scorta di quanto sopra esposto è quindi da rilevare che, pur a fronte di una non piena rispondenza a quanto previsto dalle linee guida in quanto non risulta essere stato misurato il diametro biparietale come invece previsto dalle linee guida, tuttavia si deve rilevare che ciò non ha determinato alcuna omissione diagnostica.
Tenuto conto degli altri parametri ecografici, infatti, anche in assenza del valore relativo al diametro biparietale, si può ben escludere che all'epoca fosse presente idrocefalo, in quanto la diagnosi di idrocefalo, che come sopra già detto si basa sulla misura del trigono ventricolare, è incompatibile con la presenza di ventricoli laterali e di circonferenza cranica nella norma;
neppure tale diagnosi poteva quindi in alcun modo sospettarsi.”.
Pertanto, considerato che i parametri relativi alla misurazione della circonferenza cranica e di quella dei ventricoli laterali effettuata nel corso dell'ecografia svolta in data 4.10.2011, rientravano nella normalità
(come, peraltro, confermato anche dalle c.t.p. prodotte in allegato all'atto di citazione nel giudizio di primo grado) e che il superamento dei valori medi della tabella dei percentili di crescita fetale, in assenza di altri elementi, non era di per sé indicativo dell'esistenza di un problema, atteso che la tabella in questione indica solo la percentuale dei feti che, nella stessa epoca gestazionale, presentano lo stesso peso, la stessa altezza, la stessa circonferenza cranica etc, ne consegue che una nuova c.t.u. non avrebbe potuto che confermare quanto sopra, per cui la stessa, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, appariva del tutto superflua.
In relazione al secondo motivo di gravame, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento del danno da nascita indesiderata conseguente a responsabilità medica, poiché l'interruzione volontaria della gravidanza è legittima in evenienze che restano eccezionali, l'impossibilità della scelta della madre di determinarsi a quella, imputabile a negligente carenza informativa del medico curante, può essere fonte di responsabilità civile a condizione che: a) ricorrano i presupposti normativi di cui all'art. 6 della l. n. 194 del 1978 e b) risulti la volontà della donna di non portare a termine la gravidanza e che, in quest'ultimo caso, il relativo onere della prova ricade sulla gestante, ma può essere assolto anche in via presuntiva, sempre che i presupposti della fattispecie facoltizzante siano stati tempestivamente allegati e siano rispettati i requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729
c.c. (cfr da ultimo Cass. civ. ord. n. 1903 del 27.1.2025). Tanto ricordato, si osserva che, nel caso di specie, gli attori in primo grado non avevano allegato alcun fatto idoneo a dimostrare la predetta volontà della madre (ad esempio, dichiarazioni rese dalla medesima in epoca precedente alla gravidanza), né avevano avanzato alcuna istanza probatoria al riguardo e che la patologia psichica di grave depressione era stata accertata e diagnostica alla solo nel 2016 (ovvero a distanza Pt_1 temporale di circa quattro anni dalla nascita del secondo figlio) e precisamente, nel corso della sua terza gravidanza (periodo in cui la medesima aveva anche appreso di essere portatrice sana della malattia di Per_ idrocefalo congenito malformativo contratta dal figlio ed essere a propria volta affetta da neuropatia sensoriale degenerativa – vd pag. 9 della c.t.u. redatta nel corso dell'A.T.P.), inducendola ad interrompere quest'ultima.
Pertanto, considerato che il risarcimento del danno non consegue automaticamente all'inadempimento dell'obbligo di esatta informazione a carico del sanitario su possibili malformazioni del nascituro, ma è soggetto alla prova della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 6 della l. 194/1978, in quanto l'interruzione volontaria di gravidanza, nello spirito della legge 194/1978, è consentita per evitare un pericolo per la salute della gestante ed è subordinata a requisiti specifici - che la stessa gestante è tenuta a provare - in assenza dei quali l'aborto costituisce reato, ne consegue che, in assenza di specifiche allegazioni da parte degli attori (che si erano limitati ad affermare che fosse presumibile il rifiuto della gestante, se correttamente informata, di portare a termine la gravidanza), la decisione del giudice di primo grado di ritenere che gli attori non avessero assolto l'onere di fornire la prova, neanche tramite presunzioni, della sussistenza del nesso causale tra la conoscenza della malformazione e lo sviluppo della malattia psichica, né tra la stessa e la volontà della donna di non portare a termine la gravidanza, appare immune da censure.
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
(esclusa la fase istruttoria, non espletata), secondo i parametri dello scaglione di valore indeterminabile
(complessità bassa) del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del
13.8.2022 (in vigore dal 23.10.2022).
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e da , in proprio ed in qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore Parte_2 Per_1
, avverso la sentenza n. 894/2023 del Tribunale di Siena, pubblicata in data 22.10.2023, ogni contraria
[...] istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- rigetta l'appello e condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte appellata nel presente grado di giudizio, liquidando il compenso professionale in totali euro 6.946,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge.
Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Così deciso in Firenze il 10.11.2025.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.