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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/06/2025, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2539/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2539/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
PRIMO MAGGIO 32 20835 MUGGIO' presso lo studio dell'avv. VILLA SABINA
ANGELA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
POZZI EDOARDO NICOLO' ( ) VIA I° MAGGIO 32 20835 C.F._2
MUGGIO';
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 8 (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_1
MASCHERONI 31 20145 MILANO presso lo studio dell'avv. FORTUNAT ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MOTRONI
MATTEO ( ) VIA MASCHERONI 31 20145 MILANO;
C.F._3
( VIA MASCHERONI, 31 20145 CP_2 C.F._4
MILANO;
APPELLATA
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis: in via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1719/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione V Civile,
Giudice Dott.ssa Margherita Monte, nell'ambito del giudizio N.R.G. 7266/2022 depositata in cancelleria in data 15 febbraio 2024, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: nel merito: respingere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 929/2022 – Tribunale di Milano perché infondata in fatto e in diritto, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto e l'ordine di consegna in esso contenuto;
in ogni caso, condannare a consegnare al Controparte_3
Dr le timbrature giornaliere, l'orario in entrata ed uscita e, in generale il foglio Pt_1
pagina 2 di 8 presenze -“cartellino presenze”, dell'attività svolta dal medesimo presso
[...]
dal mese di ottobre 2010 al mese di agosto 2020 o, Controparte_3
quantomeno, per il periodo settembre 2013 – dicembre 2019. condannare, altresì, al risarcimento dei danni Controparte_3
in favore del Dr. ex art 96 c.p.c.. Pt_1
In via istruttoria, come da memorie in atti.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, anche di inammissibilità e/o improcedibilità, così pronunciare:
- respingere l'appello avversario perché infondato e/o comunque non provato, per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione in appello di e, per l'effetto, CP_3
confermare la sentenza di prima grado n. 1719/2024 resa nella causa RG n. 7266/2022;
- condannare il dr. per lite temeraria in appello;
Parte_1
- con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi del giudizio.
pagina 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
otteneva dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. 929/2022 nei confronti della Parte_1
con il quale quest'ultima veniva condannata alla consegna della documentazione Controparte_3 contenente le “timbrature giornaliere, l'orario in entrata ed uscita e, in generale il foglio presenze -
“cartellino presenze”, dell'attività svolta del ricorrente medesimo presso Controparte_3
dal mese di ottobre 2010 al mese di agosto 2020”.
[...]
Il ricorrente allegava di avere stipulato con la due contratti di collaborazione di lavoro CP_3 autonomo, il primo decorrente dall'1-10-2010 al 30-9-2012, ed il secondo dall'1-10 2012 sino al recesso della struttura sanitaria comunicato il 26 maggio 2020.
Il dott. assumeva di essere in possesso solo di parte della documentazione oggetto del ricorso, che Pt_1 si trovava nella disponibilità della casa di cura, e deduceva la necessità di ottenere detti documenti -di sua titolarità e spettanza- per calcolare eventuali propri crediti per ore lavorative prestate extra contratto.
Proponeva opposizione al detto decreto contestando la pretesa azionata in via Controparte_3 monitoria, facendo rilevare come i contratti stipulati con il dott. non prevedevano una variazione Pt_1 del compenso in dipendenza delle ore effettivamente lavorate, né stabilivano un obbligo della struttura di curare la tenuta delle timbrature e dei fogli presenza, e tantomeno un obbligo di consegnare detti documenti al ricorrente.
Con la memoria depositata ex art. 183 comma sesto n.1 c.p.c. parte opposta assumeva come un ulteriore motivo di interesse alla documentazione in questione derivava dalla ipotetica contestazione di una sua responsabilità professionale, che gli avrebbe permesso di verificare se al momento della prestazione contestata, il medesimo si trovasse in servizio, ed invocava a fondamento della richiesta l'art. 15 n.1 Reg. UE 2016\679, trattandosi di dati personali dei quali l'interessato aveva diritto ad ottenere copia
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n.1719\2024 pubblicata il 15-2-2024, accoglieva l'opposizione, revocando il decreto opposto e condannando il dott. al pagamento delle spese processuali. Pt_1
Il primo giudice, dopo aver rilevato come fosse circostanza pacifica in causa che nel CP_3 corso del rapporto con il dr. avesse rispettato, con una condotta di buona fede ex art. 1375 c.c., la Pt_1 prassi di mettere a disposizione del medico, anche se libero professionista, i fogli di presenza, che mai erano stati contestati dal professionista, osservava come parte opposta non avesse dimostrato il titolo pagina 4 di 8 giuridico della sua domanda di condanna di a fornire nuovamente copia dei fogli di CP_3 presenza, dopo la cessazione del rapporto di collaborazione, svolto in regime di libera professione, essendosi limitato a richiamare la prassi vigente nel corso del rapporto.
Il tribunale, quanto al riferimento del dott. circa la fonte del proprio diritto ad ottenere la detta Pt_1 documentazione, all'art. 15, n. 1 Reg. UE 2016/679 (GDPR), trattandosi di dati personali ex art. 4 n. 1
GDPR., rilevava come dall'elenco delle informazioni per le quali l'art. 15 citato prevedeva il diritto di accesso dell'interessato, non si desumeva il riferimento a dati concernenti gli orari di lavoro di un libero professionista, ed osservava come in ogni caso l'opponente non avesse dimostrato e neppure allegato che il recesso dal contratto d'opera professionale- avesse CP_3 Parte_2 illegittimamente trattato i dati relativi ai fogli di presenza del dr. Pt_1
Detta pronuncia è stata impugnata da , che chiede il rigetto della opposizione e la conferma Parte_1 del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio contestando il fondamento della impugnazione e Controparte_3 chiedendone il rigetto.
Veniva fissata per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini previsti dall'art. 352 c.p.c., l'udienza del 15 aprile 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini assegnati ai sensi dell'art. 352 c.p.c., e depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 15 aprile 2025, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.
L'appellante con un sostanziale unico motivo di opposizione, che investe il capo della decisione che ha accolto l'opposizione e lo ha condannato alle spese, ha articolato plurime sotto-censure, lamentando:
a)-anzitutto come il primo giudice avesse omesso di considerare la circostanza che l' aveva CP_3 provveduto a pagare le ore extra contratto oggetto della fattura n.5\2021, il che confermava il diritto del medesimo ad ottenere il corrispettivo delle ore lavorate in eccedenza rispetto all'orario previsto nel contratto, e quindi il diritto alla consegna dei cartellini, dai quali si potevano ricavare le ore lavorate;
b)-come il primo giudice avesse parimenti omesso di considerare l'atteggiamento di ostilità che nei confronti del medesimo, a far tempo dall'anno 2020, l' aveva manifestato, per vicende CP_3 diverse, e che aveva determinato il rifiuto di consegnare le timbrature mensili;
c)-come il rilievo del primo giudice, secondo cui nel corso del rapporto non vi erano state contestazioni circa le ore lavorate, non era condivisibile, perchè il proprio diritto al pagamento delle ore lavorate extra contratto era soggetto a prescrizione decennale, e la aveva spontaneamente CP_3
pagina 5 di 8 riconosciuto tale credito, pagando le ore eccedenti l'orario contrattuale;
d)-come erroneamente il primo giudice avesse ritenuto non raggiunta la dimostrazione del titolo giuridico della propria pretesa ad ottenere nuovamente i fogli presenza, omettendo di considerare come la fosse tenuta, ai sensi dell'art. 2220 c.c., applicabile alle timbrature, a conservare e CP_3 rendere disponibile la documentazione per dieci anni, ed a consegnare il prospetto paga all'appellante - cui doveva analogicamente applicarsi la normativa sul lavoratore dipendente- al quale, nel caso di specie, i fogli presenza erano necessari per fronteggiate eventuali richieste risarcitorie di terzi;
e)-come, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la normativa in tema di privacy, ed in particolare l'art. 13 della legge 675\96, l'art. 7 del codice della privacy e l'art. 15 del
Regolamento EU n.679\2016, era chiara nell'affermato il diritto del lavoratore dipendente, cui era assimilabile il lavoratore autonomo, ad ottenere l'accesso ai dati in questione.
Il motivo è infondato in tutte le sue articolazioni.
Le doglianze sub. a), sub. b) e sub. c), sopra riassunte, sono inconferenti, in quanto non attingono direttamente le rationes decidendi della sentenza impugnata, né l'appellante indica la ragioni per le quali le dette circostanze inficerebbero le ragioni in base alle quali il tribunale ha respinto la domanda avanzata in via monitoria.
Oggetto del presente giudizio non è infatti l'accertamento di ipotetici crediti del dott. nei Pt_1 confronti di CP_3
Quanto alla sotto-censura sub. d), osserva anzitutto la Corte come la tesi dell'appellante non può essere condivisa quanto alla asserita identità di disciplina tra un rapporto di lavoro dipendente ed un rapporto di lavoro autonomo, quanto all'obbligo di consegna dei prospetti.
L'art.1 della legge 53 del 1953 fa obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati tutti gli elementi che determinano la retribuzione, ma nessuna disposizione obbliga, nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, il committente a fornire al prestatore d'opera dette indicazioni, né
l'appellante ha mai prospettato, prima ancora che dimostrato, l'esistenza di un obbligo di tale contenuto stabilito contrattualmente.
Il richiamo, compiuto dall'appellante solo in questo grado di impugnazione, all'obbligo stabilito dall'art. 2220 c.c. di conservazione decennale delle scritture contabili, è inammissibile, prima ancora che infondato.
Con tale nuova prospettazione, l'appellante àncora la propria domanda a temi di indagine nuovi, mai pagina 6 di 8 esaminati nel corso del giudizio, quali la riconducibilità dei fogli presenza oggetto del giudizio alla nozione di scrittura contabili obbligatorie od agli altri documenti menzionati nell'art. 2220 c.c.
In ogni caso, dall'obbligo dell'imprenditore, stabilito dall'art. 2220 c.c., di conservare le scrittura contabili, non discende automaticamente alcun diritto dei terzi di ottenere una copia delle stesse, che deve trovare autonomo titolo e ragione giuridica, che l'appellante non ha dimostrato.
Infine, anche l'argomentazione dell'appellante sub. e) non è condivisibile.
Il primo presupposto dal quale muove la tesi della difesa del dott. secondo cui la disciplina del Pt_1 rapporto di lavoro dipendente, quanto agli obblighi del datore di lavoro di consegnare al lavoratore la documentazione inerente la propria retribuzione, si applicherebbe per analogia al rapporto d'opera professionale, non ha alcun fondamento.
Non ricorre infatti alcuna analogia, quanto agli obblighi della controparte del prestatore d'opera, tra l'ipotesi in cui questo sia un lavoratore dipendente e quella in cui sia invece un libero professionista.
E' evidente che nel primo caso il rapporto gerarchico tra i due soggetti venga bilanciato da una serie di tutele e garanzie in favore del lavoratore subordinato, mentre nella seconda ipotesi, il carattere paritario del rapporto che si instaura, elimina la predetta esigenza, trovando il negozio la sua regolamentazione nell'assetto di interessi liberamente stabilito e concordato tra le parti.
Esclusa quindi la possibilità di applicare analogicamente le disposizioni in tema di lavoro subordinato al contratto di opera professionale dedotto in giudizio, da ciò discende anche l'infondatezza della sub- censura dell'appellante di cui al capo e).
Per le ragioni che precedono, l'appello deve essere respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannato al rimborso delle spese processuali sostenute dall'appellata, liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.147 del 2022, utilizzando i valori medi dello scaglione di riferimento, (controversia di valore indeterminabile di bassa complessità), per le tre fasi studio, introduttiva e decisionale, non risultando svoltasi quella istruttoria, in euro 6.946,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
a)rigetta l'appello proposto da , confermando di conseguenza la sentenza impugnata;
Parte_1
b)condanna l'appellante al pagamento in favore della delle spese di lite del presente Controparte_3 grado che si liquidano in complessivi € 6.946,00 oltre iva, cpa e rimborso 15% spese forfettarie;
c)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 23 aprile 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2539/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
PRIMO MAGGIO 32 20835 MUGGIO' presso lo studio dell'avv. VILLA SABINA
ANGELA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
POZZI EDOARDO NICOLO' ( ) VIA I° MAGGIO 32 20835 C.F._2
MUGGIO';
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 8 (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_1
MASCHERONI 31 20145 MILANO presso lo studio dell'avv. FORTUNAT ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MOTRONI
MATTEO ( ) VIA MASCHERONI 31 20145 MILANO;
C.F._3
( VIA MASCHERONI, 31 20145 CP_2 C.F._4
MILANO;
APPELLATA
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis: in via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1719/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione V Civile,
Giudice Dott.ssa Margherita Monte, nell'ambito del giudizio N.R.G. 7266/2022 depositata in cancelleria in data 15 febbraio 2024, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: nel merito: respingere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 929/2022 – Tribunale di Milano perché infondata in fatto e in diritto, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto e l'ordine di consegna in esso contenuto;
in ogni caso, condannare a consegnare al Controparte_3
Dr le timbrature giornaliere, l'orario in entrata ed uscita e, in generale il foglio Pt_1
pagina 2 di 8 presenze -“cartellino presenze”, dell'attività svolta dal medesimo presso
[...]
dal mese di ottobre 2010 al mese di agosto 2020 o, Controparte_3
quantomeno, per il periodo settembre 2013 – dicembre 2019. condannare, altresì, al risarcimento dei danni Controparte_3
in favore del Dr. ex art 96 c.p.c.. Pt_1
In via istruttoria, come da memorie in atti.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, anche di inammissibilità e/o improcedibilità, così pronunciare:
- respingere l'appello avversario perché infondato e/o comunque non provato, per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione in appello di e, per l'effetto, CP_3
confermare la sentenza di prima grado n. 1719/2024 resa nella causa RG n. 7266/2022;
- condannare il dr. per lite temeraria in appello;
Parte_1
- con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi del giudizio.
pagina 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
otteneva dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. 929/2022 nei confronti della Parte_1
con il quale quest'ultima veniva condannata alla consegna della documentazione Controparte_3 contenente le “timbrature giornaliere, l'orario in entrata ed uscita e, in generale il foglio presenze -
“cartellino presenze”, dell'attività svolta del ricorrente medesimo presso Controparte_3
dal mese di ottobre 2010 al mese di agosto 2020”.
[...]
Il ricorrente allegava di avere stipulato con la due contratti di collaborazione di lavoro CP_3 autonomo, il primo decorrente dall'1-10-2010 al 30-9-2012, ed il secondo dall'1-10 2012 sino al recesso della struttura sanitaria comunicato il 26 maggio 2020.
Il dott. assumeva di essere in possesso solo di parte della documentazione oggetto del ricorso, che Pt_1 si trovava nella disponibilità della casa di cura, e deduceva la necessità di ottenere detti documenti -di sua titolarità e spettanza- per calcolare eventuali propri crediti per ore lavorative prestate extra contratto.
Proponeva opposizione al detto decreto contestando la pretesa azionata in via Controparte_3 monitoria, facendo rilevare come i contratti stipulati con il dott. non prevedevano una variazione Pt_1 del compenso in dipendenza delle ore effettivamente lavorate, né stabilivano un obbligo della struttura di curare la tenuta delle timbrature e dei fogli presenza, e tantomeno un obbligo di consegnare detti documenti al ricorrente.
Con la memoria depositata ex art. 183 comma sesto n.1 c.p.c. parte opposta assumeva come un ulteriore motivo di interesse alla documentazione in questione derivava dalla ipotetica contestazione di una sua responsabilità professionale, che gli avrebbe permesso di verificare se al momento della prestazione contestata, il medesimo si trovasse in servizio, ed invocava a fondamento della richiesta l'art. 15 n.1 Reg. UE 2016\679, trattandosi di dati personali dei quali l'interessato aveva diritto ad ottenere copia
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n.1719\2024 pubblicata il 15-2-2024, accoglieva l'opposizione, revocando il decreto opposto e condannando il dott. al pagamento delle spese processuali. Pt_1
Il primo giudice, dopo aver rilevato come fosse circostanza pacifica in causa che nel CP_3 corso del rapporto con il dr. avesse rispettato, con una condotta di buona fede ex art. 1375 c.c., la Pt_1 prassi di mettere a disposizione del medico, anche se libero professionista, i fogli di presenza, che mai erano stati contestati dal professionista, osservava come parte opposta non avesse dimostrato il titolo pagina 4 di 8 giuridico della sua domanda di condanna di a fornire nuovamente copia dei fogli di CP_3 presenza, dopo la cessazione del rapporto di collaborazione, svolto in regime di libera professione, essendosi limitato a richiamare la prassi vigente nel corso del rapporto.
Il tribunale, quanto al riferimento del dott. circa la fonte del proprio diritto ad ottenere la detta Pt_1 documentazione, all'art. 15, n. 1 Reg. UE 2016/679 (GDPR), trattandosi di dati personali ex art. 4 n. 1
GDPR., rilevava come dall'elenco delle informazioni per le quali l'art. 15 citato prevedeva il diritto di accesso dell'interessato, non si desumeva il riferimento a dati concernenti gli orari di lavoro di un libero professionista, ed osservava come in ogni caso l'opponente non avesse dimostrato e neppure allegato che il recesso dal contratto d'opera professionale- avesse CP_3 Parte_2 illegittimamente trattato i dati relativi ai fogli di presenza del dr. Pt_1
Detta pronuncia è stata impugnata da , che chiede il rigetto della opposizione e la conferma Parte_1 del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio contestando il fondamento della impugnazione e Controparte_3 chiedendone il rigetto.
Veniva fissata per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini previsti dall'art. 352 c.p.c., l'udienza del 15 aprile 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini assegnati ai sensi dell'art. 352 c.p.c., e depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 15 aprile 2025, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.
L'appellante con un sostanziale unico motivo di opposizione, che investe il capo della decisione che ha accolto l'opposizione e lo ha condannato alle spese, ha articolato plurime sotto-censure, lamentando:
a)-anzitutto come il primo giudice avesse omesso di considerare la circostanza che l' aveva CP_3 provveduto a pagare le ore extra contratto oggetto della fattura n.5\2021, il che confermava il diritto del medesimo ad ottenere il corrispettivo delle ore lavorate in eccedenza rispetto all'orario previsto nel contratto, e quindi il diritto alla consegna dei cartellini, dai quali si potevano ricavare le ore lavorate;
b)-come il primo giudice avesse parimenti omesso di considerare l'atteggiamento di ostilità che nei confronti del medesimo, a far tempo dall'anno 2020, l' aveva manifestato, per vicende CP_3 diverse, e che aveva determinato il rifiuto di consegnare le timbrature mensili;
c)-come il rilievo del primo giudice, secondo cui nel corso del rapporto non vi erano state contestazioni circa le ore lavorate, non era condivisibile, perchè il proprio diritto al pagamento delle ore lavorate extra contratto era soggetto a prescrizione decennale, e la aveva spontaneamente CP_3
pagina 5 di 8 riconosciuto tale credito, pagando le ore eccedenti l'orario contrattuale;
d)-come erroneamente il primo giudice avesse ritenuto non raggiunta la dimostrazione del titolo giuridico della propria pretesa ad ottenere nuovamente i fogli presenza, omettendo di considerare come la fosse tenuta, ai sensi dell'art. 2220 c.c., applicabile alle timbrature, a conservare e CP_3 rendere disponibile la documentazione per dieci anni, ed a consegnare il prospetto paga all'appellante - cui doveva analogicamente applicarsi la normativa sul lavoratore dipendente- al quale, nel caso di specie, i fogli presenza erano necessari per fronteggiate eventuali richieste risarcitorie di terzi;
e)-come, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la normativa in tema di privacy, ed in particolare l'art. 13 della legge 675\96, l'art. 7 del codice della privacy e l'art. 15 del
Regolamento EU n.679\2016, era chiara nell'affermato il diritto del lavoratore dipendente, cui era assimilabile il lavoratore autonomo, ad ottenere l'accesso ai dati in questione.
Il motivo è infondato in tutte le sue articolazioni.
Le doglianze sub. a), sub. b) e sub. c), sopra riassunte, sono inconferenti, in quanto non attingono direttamente le rationes decidendi della sentenza impugnata, né l'appellante indica la ragioni per le quali le dette circostanze inficerebbero le ragioni in base alle quali il tribunale ha respinto la domanda avanzata in via monitoria.
Oggetto del presente giudizio non è infatti l'accertamento di ipotetici crediti del dott. nei Pt_1 confronti di CP_3
Quanto alla sotto-censura sub. d), osserva anzitutto la Corte come la tesi dell'appellante non può essere condivisa quanto alla asserita identità di disciplina tra un rapporto di lavoro dipendente ed un rapporto di lavoro autonomo, quanto all'obbligo di consegna dei prospetti.
L'art.1 della legge 53 del 1953 fa obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati tutti gli elementi che determinano la retribuzione, ma nessuna disposizione obbliga, nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, il committente a fornire al prestatore d'opera dette indicazioni, né
l'appellante ha mai prospettato, prima ancora che dimostrato, l'esistenza di un obbligo di tale contenuto stabilito contrattualmente.
Il richiamo, compiuto dall'appellante solo in questo grado di impugnazione, all'obbligo stabilito dall'art. 2220 c.c. di conservazione decennale delle scritture contabili, è inammissibile, prima ancora che infondato.
Con tale nuova prospettazione, l'appellante àncora la propria domanda a temi di indagine nuovi, mai pagina 6 di 8 esaminati nel corso del giudizio, quali la riconducibilità dei fogli presenza oggetto del giudizio alla nozione di scrittura contabili obbligatorie od agli altri documenti menzionati nell'art. 2220 c.c.
In ogni caso, dall'obbligo dell'imprenditore, stabilito dall'art. 2220 c.c., di conservare le scrittura contabili, non discende automaticamente alcun diritto dei terzi di ottenere una copia delle stesse, che deve trovare autonomo titolo e ragione giuridica, che l'appellante non ha dimostrato.
Infine, anche l'argomentazione dell'appellante sub. e) non è condivisibile.
Il primo presupposto dal quale muove la tesi della difesa del dott. secondo cui la disciplina del Pt_1 rapporto di lavoro dipendente, quanto agli obblighi del datore di lavoro di consegnare al lavoratore la documentazione inerente la propria retribuzione, si applicherebbe per analogia al rapporto d'opera professionale, non ha alcun fondamento.
Non ricorre infatti alcuna analogia, quanto agli obblighi della controparte del prestatore d'opera, tra l'ipotesi in cui questo sia un lavoratore dipendente e quella in cui sia invece un libero professionista.
E' evidente che nel primo caso il rapporto gerarchico tra i due soggetti venga bilanciato da una serie di tutele e garanzie in favore del lavoratore subordinato, mentre nella seconda ipotesi, il carattere paritario del rapporto che si instaura, elimina la predetta esigenza, trovando il negozio la sua regolamentazione nell'assetto di interessi liberamente stabilito e concordato tra le parti.
Esclusa quindi la possibilità di applicare analogicamente le disposizioni in tema di lavoro subordinato al contratto di opera professionale dedotto in giudizio, da ciò discende anche l'infondatezza della sub- censura dell'appellante di cui al capo e).
Per le ragioni che precedono, l'appello deve essere respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannato al rimborso delle spese processuali sostenute dall'appellata, liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.147 del 2022, utilizzando i valori medi dello scaglione di riferimento, (controversia di valore indeterminabile di bassa complessità), per le tre fasi studio, introduttiva e decisionale, non risultando svoltasi quella istruttoria, in euro 6.946,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
a)rigetta l'appello proposto da , confermando di conseguenza la sentenza impugnata;
Parte_1
b)condanna l'appellante al pagamento in favore della delle spese di lite del presente Controparte_3 grado che si liquidano in complessivi € 6.946,00 oltre iva, cpa e rimborso 15% spese forfettarie;
c)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 23 aprile 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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