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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 22/07/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 546/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione civile - lavoro
Verbale d'udienza mediante collegamento da remoto
R.G. 546/2025
Oggi 22 luglio 2025 innanzi al giudice Magda D'Amelio, collegata in videoconferenza mediante l'applicativo Teams, compaiono: per i ricorrenti l'avv. LAURA MAIO
per e nessuno compare CP_1 CP_2
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità del difensore presente, la quale dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e dà la parola al difensore.
L'avv. Maio discute la causa richiamando le conclusioni di cui alla nota autorizzata.
Su invito del giudice, i presenti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 546/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 22/07/2025, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 546/2025 RGL, promossa da
, c.f. , Parte_1 C.F._1
c.f. , Parte_2 C.F._2
, c.f. , Parte_3 C.F._3
, c.f. , Parte_4 C.F._4
, c.f. Parte_5 C.F._5
, c.f. Parte_6 C.F._6
, c.f. Parte_7 C.F._7
ass.ti avv. LAURA MAIO
- PARTI RICORRENTI -
contro
p.iva Controparte_3 P.IVA_1
e
, p.iva Controparte_4 P.IVA_2
- PARTI CONVENUTE CONTUMACI -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno allegato di aver lavorato alle dipendenze di sino al 31 gennaio 2022 e CP_4 poi alle dipendenze di a seguito di trasferimento d'azienda, dal 1° febbraio 2022 Controparte_3 al 31 dicembre 2024 (ad eccezione di il cui rapporto è cessato in data 31 ottobre Parte_7
2024) svolgendo le mansioni di addetti al magazzino e/o a lavori di facchinaggio e pulizia presso il magazzino di Volpiano nell'ambito dell'appalto concluso tra dette società e CP_5
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 546/2025
Hanno lamentato di non aver percepito il pagamento integrale della busta paga di dicembre 2024 da parte di avendo percepito soltanto un acconto, e di essere pertanto creditori dei Controparte_6 seguenti importi lordi:
€ 13.451,00, già dedotto l'acconto di € 1.400,57 Parte_1
€ 2.025,27, già dedotto l'acconto di € 1.100,90 Parte_2
TFR € 1.196,00, già dedotto l'acconto di € 1.550,90 Parte_3
€ 16.124,39 già dedotto l'acconto di € 1.650,08 Parte_4
€ 13.869,76, già dedotto l'acconto di € 1.600,36 Parte_5
€ 13.069,24, già dedotto l'acconto di € 1.700,38. Parte_6
I ricorrenti hanno, dunque, agito per ottenere quanto loro spettante invocando la responsabilità diretta di per la quota di TFR maturata nel corso del rapporto di lavoro alle sue CP_4 dipendenze, la responsabilità diretta di in relazione al pagamento delle spettanze Controparte_3 retributive non corrisposte e la responsabilità solidale ex art. 2112 c.c. in relazione al pagamento della quota di TFR maturata alle dipendenze di e la responsabilità solidale di CP_3 CP_5 ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 276/2003 in ragione della sua qualità di committente in relazione a tutti gli importi dovuti e non pagati dalle datrice di lavoro.
e sebbene ritualmente convenute in giudizio, non si sono costituite e CP_4 Controparte_3 sono state dichiarate contumaci.
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_5
All'udienza del 25 giugno 2025 i ricorrenti e hanno conciliato la causa. Il giudice ha, CP_5 dunque, dichiarato estinto il giudizio nei confronti delle sole parti costituite e ha disposto che il giudizio proseguisse tra i ricorrenti e le società datrici di lavoro, autorizzando il deposito di conteggio aggiornato, in ragione degli importi pagati da . CP_5
All'udienza odierna i ricorrenti, previa imputazione delle somme ricevute da ai crediti CP_5 meno garantiti ai sensi dell'art. 1193 c.c., hanno quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Dichiarare tenuta e condannare la società in persona del legale CP_6 rappresentante protempore, in via solidale con la in persona del legale protempore, ai CP_3 sensi dell'art. 2112 c.c., in relazione al debito vantato nei confronti di quest'ultima a titolo di TFR maturato nel periodo 28/8/2017-31/1/2022, al pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti somme:
- euro 5.446,21 per TFR Parte_1
- , euro 5.154,60 per TFR Parte_4
- , euro 4.968,55 per TFR Parte_5
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 546/2025
- , euro 4.423,15 per TFR Parte_6
- , euro 2.951,48 per TFR Parte_7
o di quelle diverse somme che risulteranno in corso di causa o che verranno ritenute di giustizia
- Dichiarare tenuta e condannare la società in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, in proprio, in relazione al debito vantato nei confronti di quest'ultima
a titolo di retribuzione dicembre 2024, competenze e TFR, al pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti somme:
- (euro 8.004,79-1.179,77=) euro 6.825,02 di cui euro 1.315,42 per Parte_1 retribuzione dicembre 2024 ed euro 4.661,64 per TFR
Part
- (euro 2.025,27-737,35=) euro 1.287,92 di cui euro 703,13 per retribuzione Parte_2 dicembre 2024 ed euro 584,79 per TFR
- : (euro 1.196,00-884,82=) euro 311,18 di cui euro 301,54 per TFR Parte_3
- : (euro 10.969,79-3.539,30=) euro 7.430,49 di cui euro 1.398,96 per Parte_4 retribuzione dicembre 2024 ed euro 4.165,61 per TFR
- : (euro 8.901,21-2.064,59=) euro 6.836,62 di cui euro 1.409,97 per Parte_5 retribuzione dicembre 2024 ed euro 4.565,39 per TFR
- : (euro 8.646,09-1.990,85=) euro 6.655,24 di cui euro 1.409,97 per retribuzione Parte_6 dicembre 2024 ed euro 4.488,57 per TFR
- : (euro 5.010,73-737,35=) euro 4.273,38 di cui euro 491,12 per retribuzione Parte_7 dicembre 2024 ed euro 3.782,26 per TFR”
La domanda è fondata e deve essere accolta.
La sussistenza del rapporto di lavoro con entrambe le società convenute è provata documentalmente, così come è provato documentalmente l'avvenuto trasferimento di azienda da a nuova CP_3 CP_3
I ricorrenti hanno, inoltre, allegato l'inadempimento in ordine al pagamento delle proprie competenze retributive.
Secondo gli ordinari principi in materia di onere probatorio sarebbe, dunque, stato onere del debitore allegare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione retributiva;
la mancata costituzione in giudizio, però, preclude alle due società di assolvere il suddetto onere probatorio.
Pertanto e devono essere condannate in solido tra loro a pagare la CP_3 Controparte_3 quota di TFR maturata da ciascun ricorrente per il periodo di tempo lavorato alle dipendenze di
Infatti ai sensi dell'art. 2112 c.c. la cessionaria è solidalmente responsabile con la cedente CP_4
4 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 546/2025
dei crediti maturati dal lavoratore al momento della cessione e il TFR rientra tra detti crediti essendo la sola esigibilità differita al momento della cessazione del rapporto lavorativo.
deve inoltre essere condannata a pagare il saldo della busta paga di dicembre Controparte_3
2024 e delle competenze di fine rapporto, nonché del TFR.
Ai fini della quantificazione delle somme richieste può farsi riferimento ai conteggi depositati dalla difesa dei ricorrenti atteso che gli stessi sono stati redatti sulla base delle buste paga e delle certificazioni uniche consegnati ai lavoratori e che gli acconti percepiti sono stati correttamente lordizzati. Inoltre è corretta l'imputazione dei pagamenti fatta ai sensi dell'art. 1193 c.c.
In definitiva e devono essere condannate in solido tra loro a pagare i Controparte_3 CP_3 seguenti importi lordi:
- euro 5.446,21 per TFR Parte_1
- , euro 5.154,60 per TFR Parte_4
- , euro 4.968,55 per TFR Parte_5
- , euro 4.423,15 per TFR Parte_6
- , euro 2.951,48 per TFR Parte_7
Inoltre deve essere condannata a pagare a titolo di saldo della retribuzione di Controparte_3 dicembre 2024, competenze di fine rapporto e TFR le seguenti somme:
- euro 6.825,02 di cui euro 1.315,42 per retribuzione dicembre 2024 Parte_1 ed euro 4.661,64 per TFR
- euro 1.287,92 di cui euro 703,13 per retribuzione dicembre 2024 ed Parte_2 euro 584,79 per TFR
- : euro 311,18 di cui euro 301,54 per TFR Parte_3
- : euro 7.430,49 di cui euro 1.398,96 per retribuzione dicembre 2024 ed Parte_4 euro 4.165,61 per TFR
- : euro 6.836,62 di cui euro 1.409,97 per retribuzione dicembre Parte_5
2024 ed euro 4.565,39 per TFR
- TOURABI ADIL: euro 6.655,24 di cui euro 1.409,97 per retribuzione dicembre 2024 ed euro 4.488,57 per TFR
- : euro 4.273,38 di cui euro 491,12 per retribuzione dicembre 2024 ed Parte_7 euro 3.782,26 per TFR
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, scaglione € 5.200 – 26.000, valori minimi in ragione della semplicità della questione giuridica trattata, omessa la fase istruttoria atteso non sono state assunte prove costituendae e che le convenute non si sono costituite, operato l'aumento per la presenza di più parti in € 5.905,20, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e C.p.a. con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. MAIO LAURA.
5 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 546/2025
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Condanna unipersonale e a pagare, in solido tra loro, CP_4 Controparte_3 le seguenti somme lorde
▪ a euro 5.446,21 per TFR Parte_1
▪ ad , euro 5.154,60 per TFR Persona_1
▪ a , euro 4.968,55 per TFR Parte_5
▪ a , euro 4.423,15 per TFR Parte_6
▪ a , euro 2.951,48 per TFR Parte_7
- Condanna pagare le seguenti somme lorde Controparte_3
▪ a euro 6.825,02 di cui euro 1.315,42 a titolo di differenze Parte_1 retributive ed euro 4.661,64 per TFR
▪ a euro 1.287,92 di cui euro 703,13 a titolo di differenze retributive Parte_2 ed euro 584,79 per TFR
▪ a : euro 311,18 di cui euro 301,54 per TFR Parte_3
▪ a : euro 7.430,49 di cui euro 1.398,96 a titolo di differenze Parte_4 retributive ed euro 4.165,61 per TFR
▪ a : euro 6.836,62 di cui euro 1.409,97 a titolo di differenze Parte_5 retributive ed euro 4.565,39 per TFR
▪ a : euro 6.655,24 di cui euro 1.409,97 a titolo di differenze retributive Parte_6 ed euro 4.488,57 per TFR
▪ a : euro 4.273,38 di cui euro 491,12 a titolo di differenze Parte_7 retributive ed euro 3.782,26 per TFR
- Il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo
- Condanna le parti convenute, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, liquidate in
€ 5.905,20, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. LAURA MAIO.
Ivrea, 22 luglio 2025
Il Giudice
Magda D'Amelio
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione civile - lavoro
Verbale d'udienza mediante collegamento da remoto
R.G. 546/2025
Oggi 22 luglio 2025 innanzi al giudice Magda D'Amelio, collegata in videoconferenza mediante l'applicativo Teams, compaiono: per i ricorrenti l'avv. LAURA MAIO
per e nessuno compare CP_1 CP_2
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità del difensore presente, la quale dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e dà la parola al difensore.
L'avv. Maio discute la causa richiamando le conclusioni di cui alla nota autorizzata.
Su invito del giudice, i presenti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 546/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 22/07/2025, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 546/2025 RGL, promossa da
, c.f. , Parte_1 C.F._1
c.f. , Parte_2 C.F._2
, c.f. , Parte_3 C.F._3
, c.f. , Parte_4 C.F._4
, c.f. Parte_5 C.F._5
, c.f. Parte_6 C.F._6
, c.f. Parte_7 C.F._7
ass.ti avv. LAURA MAIO
- PARTI RICORRENTI -
contro
p.iva Controparte_3 P.IVA_1
e
, p.iva Controparte_4 P.IVA_2
- PARTI CONVENUTE CONTUMACI -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno allegato di aver lavorato alle dipendenze di sino al 31 gennaio 2022 e CP_4 poi alle dipendenze di a seguito di trasferimento d'azienda, dal 1° febbraio 2022 Controparte_3 al 31 dicembre 2024 (ad eccezione di il cui rapporto è cessato in data 31 ottobre Parte_7
2024) svolgendo le mansioni di addetti al magazzino e/o a lavori di facchinaggio e pulizia presso il magazzino di Volpiano nell'ambito dell'appalto concluso tra dette società e CP_5
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 546/2025
Hanno lamentato di non aver percepito il pagamento integrale della busta paga di dicembre 2024 da parte di avendo percepito soltanto un acconto, e di essere pertanto creditori dei Controparte_6 seguenti importi lordi:
€ 13.451,00, già dedotto l'acconto di € 1.400,57 Parte_1
€ 2.025,27, già dedotto l'acconto di € 1.100,90 Parte_2
TFR € 1.196,00, già dedotto l'acconto di € 1.550,90 Parte_3
€ 16.124,39 già dedotto l'acconto di € 1.650,08 Parte_4
€ 13.869,76, già dedotto l'acconto di € 1.600,36 Parte_5
€ 13.069,24, già dedotto l'acconto di € 1.700,38. Parte_6
I ricorrenti hanno, dunque, agito per ottenere quanto loro spettante invocando la responsabilità diretta di per la quota di TFR maturata nel corso del rapporto di lavoro alle sue CP_4 dipendenze, la responsabilità diretta di in relazione al pagamento delle spettanze Controparte_3 retributive non corrisposte e la responsabilità solidale ex art. 2112 c.c. in relazione al pagamento della quota di TFR maturata alle dipendenze di e la responsabilità solidale di CP_3 CP_5 ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 276/2003 in ragione della sua qualità di committente in relazione a tutti gli importi dovuti e non pagati dalle datrice di lavoro.
e sebbene ritualmente convenute in giudizio, non si sono costituite e CP_4 Controparte_3 sono state dichiarate contumaci.
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_5
All'udienza del 25 giugno 2025 i ricorrenti e hanno conciliato la causa. Il giudice ha, CP_5 dunque, dichiarato estinto il giudizio nei confronti delle sole parti costituite e ha disposto che il giudizio proseguisse tra i ricorrenti e le società datrici di lavoro, autorizzando il deposito di conteggio aggiornato, in ragione degli importi pagati da . CP_5
All'udienza odierna i ricorrenti, previa imputazione delle somme ricevute da ai crediti CP_5 meno garantiti ai sensi dell'art. 1193 c.c., hanno quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Dichiarare tenuta e condannare la società in persona del legale CP_6 rappresentante protempore, in via solidale con la in persona del legale protempore, ai CP_3 sensi dell'art. 2112 c.c., in relazione al debito vantato nei confronti di quest'ultima a titolo di TFR maturato nel periodo 28/8/2017-31/1/2022, al pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti somme:
- euro 5.446,21 per TFR Parte_1
- , euro 5.154,60 per TFR Parte_4
- , euro 4.968,55 per TFR Parte_5
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 546/2025
- , euro 4.423,15 per TFR Parte_6
- , euro 2.951,48 per TFR Parte_7
o di quelle diverse somme che risulteranno in corso di causa o che verranno ritenute di giustizia
- Dichiarare tenuta e condannare la società in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, in proprio, in relazione al debito vantato nei confronti di quest'ultima
a titolo di retribuzione dicembre 2024, competenze e TFR, al pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti somme:
- (euro 8.004,79-1.179,77=) euro 6.825,02 di cui euro 1.315,42 per Parte_1 retribuzione dicembre 2024 ed euro 4.661,64 per TFR
Part
- (euro 2.025,27-737,35=) euro 1.287,92 di cui euro 703,13 per retribuzione Parte_2 dicembre 2024 ed euro 584,79 per TFR
- : (euro 1.196,00-884,82=) euro 311,18 di cui euro 301,54 per TFR Parte_3
- : (euro 10.969,79-3.539,30=) euro 7.430,49 di cui euro 1.398,96 per Parte_4 retribuzione dicembre 2024 ed euro 4.165,61 per TFR
- : (euro 8.901,21-2.064,59=) euro 6.836,62 di cui euro 1.409,97 per Parte_5 retribuzione dicembre 2024 ed euro 4.565,39 per TFR
- : (euro 8.646,09-1.990,85=) euro 6.655,24 di cui euro 1.409,97 per retribuzione Parte_6 dicembre 2024 ed euro 4.488,57 per TFR
- : (euro 5.010,73-737,35=) euro 4.273,38 di cui euro 491,12 per retribuzione Parte_7 dicembre 2024 ed euro 3.782,26 per TFR”
La domanda è fondata e deve essere accolta.
La sussistenza del rapporto di lavoro con entrambe le società convenute è provata documentalmente, così come è provato documentalmente l'avvenuto trasferimento di azienda da a nuova CP_3 CP_3
I ricorrenti hanno, inoltre, allegato l'inadempimento in ordine al pagamento delle proprie competenze retributive.
Secondo gli ordinari principi in materia di onere probatorio sarebbe, dunque, stato onere del debitore allegare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione retributiva;
la mancata costituzione in giudizio, però, preclude alle due società di assolvere il suddetto onere probatorio.
Pertanto e devono essere condannate in solido tra loro a pagare la CP_3 Controparte_3 quota di TFR maturata da ciascun ricorrente per il periodo di tempo lavorato alle dipendenze di
Infatti ai sensi dell'art. 2112 c.c. la cessionaria è solidalmente responsabile con la cedente CP_4
4 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 546/2025
dei crediti maturati dal lavoratore al momento della cessione e il TFR rientra tra detti crediti essendo la sola esigibilità differita al momento della cessazione del rapporto lavorativo.
deve inoltre essere condannata a pagare il saldo della busta paga di dicembre Controparte_3
2024 e delle competenze di fine rapporto, nonché del TFR.
Ai fini della quantificazione delle somme richieste può farsi riferimento ai conteggi depositati dalla difesa dei ricorrenti atteso che gli stessi sono stati redatti sulla base delle buste paga e delle certificazioni uniche consegnati ai lavoratori e che gli acconti percepiti sono stati correttamente lordizzati. Inoltre è corretta l'imputazione dei pagamenti fatta ai sensi dell'art. 1193 c.c.
In definitiva e devono essere condannate in solido tra loro a pagare i Controparte_3 CP_3 seguenti importi lordi:
- euro 5.446,21 per TFR Parte_1
- , euro 5.154,60 per TFR Parte_4
- , euro 4.968,55 per TFR Parte_5
- , euro 4.423,15 per TFR Parte_6
- , euro 2.951,48 per TFR Parte_7
Inoltre deve essere condannata a pagare a titolo di saldo della retribuzione di Controparte_3 dicembre 2024, competenze di fine rapporto e TFR le seguenti somme:
- euro 6.825,02 di cui euro 1.315,42 per retribuzione dicembre 2024 Parte_1 ed euro 4.661,64 per TFR
- euro 1.287,92 di cui euro 703,13 per retribuzione dicembre 2024 ed Parte_2 euro 584,79 per TFR
- : euro 311,18 di cui euro 301,54 per TFR Parte_3
- : euro 7.430,49 di cui euro 1.398,96 per retribuzione dicembre 2024 ed Parte_4 euro 4.165,61 per TFR
- : euro 6.836,62 di cui euro 1.409,97 per retribuzione dicembre Parte_5
2024 ed euro 4.565,39 per TFR
- TOURABI ADIL: euro 6.655,24 di cui euro 1.409,97 per retribuzione dicembre 2024 ed euro 4.488,57 per TFR
- : euro 4.273,38 di cui euro 491,12 per retribuzione dicembre 2024 ed Parte_7 euro 3.782,26 per TFR
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, scaglione € 5.200 – 26.000, valori minimi in ragione della semplicità della questione giuridica trattata, omessa la fase istruttoria atteso non sono state assunte prove costituendae e che le convenute non si sono costituite, operato l'aumento per la presenza di più parti in € 5.905,20, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e C.p.a. con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. MAIO LAURA.
5 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 546/2025
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Condanna unipersonale e a pagare, in solido tra loro, CP_4 Controparte_3 le seguenti somme lorde
▪ a euro 5.446,21 per TFR Parte_1
▪ ad , euro 5.154,60 per TFR Persona_1
▪ a , euro 4.968,55 per TFR Parte_5
▪ a , euro 4.423,15 per TFR Parte_6
▪ a , euro 2.951,48 per TFR Parte_7
- Condanna pagare le seguenti somme lorde Controparte_3
▪ a euro 6.825,02 di cui euro 1.315,42 a titolo di differenze Parte_1 retributive ed euro 4.661,64 per TFR
▪ a euro 1.287,92 di cui euro 703,13 a titolo di differenze retributive Parte_2 ed euro 584,79 per TFR
▪ a : euro 311,18 di cui euro 301,54 per TFR Parte_3
▪ a : euro 7.430,49 di cui euro 1.398,96 a titolo di differenze Parte_4 retributive ed euro 4.165,61 per TFR
▪ a : euro 6.836,62 di cui euro 1.409,97 a titolo di differenze Parte_5 retributive ed euro 4.565,39 per TFR
▪ a : euro 6.655,24 di cui euro 1.409,97 a titolo di differenze retributive Parte_6 ed euro 4.488,57 per TFR
▪ a : euro 4.273,38 di cui euro 491,12 a titolo di differenze Parte_7 retributive ed euro 3.782,26 per TFR
- Il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo
- Condanna le parti convenute, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, liquidate in
€ 5.905,20, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. LAURA MAIO.
Ivrea, 22 luglio 2025
Il Giudice
Magda D'Amelio
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