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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/03/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 756 del 2023 R.G.L promossa
DA
, Parte_1 Parte_2
Con l'avv.ta CELLETTI BIANCAMARIA e l'avv. VANNICELLI FRANCESCO ricorrenti
CONTRO
, Controparte_1 [...]
, Controparte_2 Controparte_3 [...]
, Controparte_4
Con l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO resistente
Avente ad oggetto: Altre ipotesi all'udienza di trattazione scritta del 03/03/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 per onorario, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge se dovute.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato in data 24.01.2023 le ricorrenti in epigrafe deducevano di avere conseguito in data 1 giugno 2020, presso l'Università San Jorge De
Zaragoza – Spagna, la specializzazione quali insegnanti di sostegno e di avere inoltrato rispettivamente in data 25 luglio 2020 con atto prot. 6692 e 24 febbraio 2021, con atto prot. 6694, la richiesta di riconoscimento presso il , rimasta Controparte_1
senza esito.
1 Deducevano poi le ricorrenti di avere ritualmente presentato in data 25 maggio 2022 e
27 maggio 2022 istanza di aggiornamento delle graduatorie, ribadendo di essere in attesa di riconoscimento del titolo abilitante nella apposita sezione della domanda;
di risultare inserite nelle graduatorie con riserva, ma di non potere essere destinatarie di alcun contratto, in forza della illegittima previsione dell'ordinanza ministeriale del 6 maggio 2022.
Concludevano quindi nei termini seguenti: “Nel merito, disapplicando in parte qua l'art. 7, comma 4, lettera e/, dell'Ordinanza Ministeriale 6 maggio 2022 n. 112, accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti ad essere destinatarie di incarichi di supplenza nella propria classe di concorso e e per Provincia di sottoscrivendo i relativi contratti, e CP_5 CP_6 CP_7 CP_4
contestualmente condannare l' all'attribuzione dei relativi incarichi, Controparte_8 anche con immissione in ruolo ai sensi dell'art. 59 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021 n. 106.”;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'amministrazione resistente che contestava la fondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del
03.03.2025 le causa veniva decisa,
- rilevato che emerge dalla documentazione in atti che il titolo estero di cui si tratta è stato conseguito presso l'Università “San Jorge”;
- rilevato che emerge chiaramente dalla documentazione in atti che il CP_1 competente non ritiene detto titolo idoneo al riconoscimento, circostanza di per sé sola idonea a giustificare il rigetto del ricorso;
- rilevato, in ogni caso, che sul punto legittimità del decreto ministeriale in esame possono richiamarsi ai sensi dell'art. 118 disp. att. Cpc le pronunce rese dal Tribunale adito in fattispecie analoghe e versate in atti;
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 03/03/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 756 del 2023 R.G.L promossa
DA
, Parte_1 Parte_2
Con l'avv.ta CELLETTI BIANCAMARIA e l'avv. VANNICELLI FRANCESCO ricorrenti
CONTRO
, Controparte_1 [...]
, Controparte_2 Controparte_3 [...]
, Controparte_4
Con l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO resistente
Avente ad oggetto: Altre ipotesi all'udienza di trattazione scritta del 03/03/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 per onorario, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge se dovute.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato in data 24.01.2023 le ricorrenti in epigrafe deducevano di avere conseguito in data 1 giugno 2020, presso l'Università San Jorge De
Zaragoza – Spagna, la specializzazione quali insegnanti di sostegno e di avere inoltrato rispettivamente in data 25 luglio 2020 con atto prot. 6692 e 24 febbraio 2021, con atto prot. 6694, la richiesta di riconoscimento presso il , rimasta Controparte_1
senza esito.
1 Deducevano poi le ricorrenti di avere ritualmente presentato in data 25 maggio 2022 e
27 maggio 2022 istanza di aggiornamento delle graduatorie, ribadendo di essere in attesa di riconoscimento del titolo abilitante nella apposita sezione della domanda;
di risultare inserite nelle graduatorie con riserva, ma di non potere essere destinatarie di alcun contratto, in forza della illegittima previsione dell'ordinanza ministeriale del 6 maggio 2022.
Concludevano quindi nei termini seguenti: “Nel merito, disapplicando in parte qua l'art. 7, comma 4, lettera e/, dell'Ordinanza Ministeriale 6 maggio 2022 n. 112, accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti ad essere destinatarie di incarichi di supplenza nella propria classe di concorso e e per Provincia di sottoscrivendo i relativi contratti, e CP_5 CP_6 CP_7 CP_4
contestualmente condannare l' all'attribuzione dei relativi incarichi, Controparte_8 anche con immissione in ruolo ai sensi dell'art. 59 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021 n. 106.”;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'amministrazione resistente che contestava la fondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del
03.03.2025 le causa veniva decisa,
- rilevato che emerge dalla documentazione in atti che il titolo estero di cui si tratta è stato conseguito presso l'Università “San Jorge”;
- rilevato che emerge chiaramente dalla documentazione in atti che il CP_1 competente non ritiene detto titolo idoneo al riconoscimento, circostanza di per sé sola idonea a giustificare il rigetto del ricorso;
- rilevato, in ogni caso, che sul punto legittimità del decreto ministeriale in esame possono richiamarsi ai sensi dell'art. 118 disp. att. Cpc le pronunce rese dal Tribunale adito in fattispecie analoghe e versate in atti;
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 03/03/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
2