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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 3957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3957 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3425/2025 R.G.V.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente Dott. Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Marianna Reffo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Armando Catarisano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in RO (PD) (anno 2017, atto n. 9, parte II, serie A) separati con sentenza n. 1544/2025 del 09.04.2025, pubblicata il 18.04.2025, per la quale hanno prestato acquiescenza FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.03.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: CONCLUSIONI
RELATIVE ALLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in RO (PD), il 16.09.2017, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di RO (PD), Anno 2017,
Atto n. 9, parte II, Serie A;
- ordinare al Comune di RO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare interamente compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1)La casa familiare sita a Milano, in Viale Suzzani Giovanni, n. 225, di proprietà di ambedue i coniugi, per la quota parte di 1/2 ciascuno, iscritta al Catasto dei Fabbricati di Milano, foglio 78, particella 269, subalterno 41, categoria catastale A/2, classe 8, rendita catastale euro 662,36, consistenza vani 4,5, sarà assegnata alla sig.ra fintantoché le parti perfezioneranno il Parte_2 contratto di compravendita del predetto immobile, come da condizioni di separazione;
2) I coniugi danno atto di percepire entrambi redditi da lavoro dipendente e di essere ambedue economicamente autosufficienti, per cui non avanzano reciproche richieste di contributo economico, né di natura assistenziale, né di natura perequativo-compensativa;
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
3) i coniugi si impegnano a vendere l'immobile tra gli stessi in comproprietà, per la quota parte di 1/2 ciascuno, iscritto al Catasto dei Fabbricati di Milano, foglio 78, particella 269, subalterno 41, categoria catastale A/2, classe 8, rendita catastale euro 662,36, consistenza vani 4,5, entro e non oltre un anno dal deposito del presente ricorso cumulativo;
4) a tal fine, si dà atto che i coniugi hanno già conferito incarico, in data 19.11.2024, all'Agenzia
Immobiliare Campisani S.r.l., con sede in Milano, alla Via I. Ornato, n. 14, P. Iva , in P.IVA_1 persona dell'agente Controparte_1
5) Il corrispettivo della vendita sarà ripartito tra le parti pro quota, al 50% cadauno;
6) In ogni caso, a far data dal deposito del ricorso congiunto sino al perfezionamento della vendita della casa familiare, le rate del mutuo fondiario saranno corrisposte pro quota al 50% ciascuno dai coniugi;
7) Le parti dichiarano che, perfezionatasi la vendita del predetto immobile con ripartizione pro quota del ricavato della vendita, non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra, a qualsivoglia titolo e/o per qualsivoglia ragione;
8) Il sig. si impegna a trasferire il veicolo Ford Fiesta targato FG113MX alla sig. Pt_1 Pt_2 entro la data 30 giugno 2025.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RO (PD), il 16.09.2017, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di RO (PD), Anno 2017, Atto n. 9, parte II, Serie A, tra il sig. e la sig.ra ; Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RO (PD) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Santa Giustina in Colle (PD), dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente Dott. Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Marianna Reffo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Armando Catarisano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in RO (PD) (anno 2017, atto n. 9, parte II, serie A) separati con sentenza n. 1544/2025 del 09.04.2025, pubblicata il 18.04.2025, per la quale hanno prestato acquiescenza FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.03.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: CONCLUSIONI
RELATIVE ALLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in RO (PD), il 16.09.2017, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di RO (PD), Anno 2017,
Atto n. 9, parte II, Serie A;
- ordinare al Comune di RO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare interamente compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1)La casa familiare sita a Milano, in Viale Suzzani Giovanni, n. 225, di proprietà di ambedue i coniugi, per la quota parte di 1/2 ciascuno, iscritta al Catasto dei Fabbricati di Milano, foglio 78, particella 269, subalterno 41, categoria catastale A/2, classe 8, rendita catastale euro 662,36, consistenza vani 4,5, sarà assegnata alla sig.ra fintantoché le parti perfezioneranno il Parte_2 contratto di compravendita del predetto immobile, come da condizioni di separazione;
2) I coniugi danno atto di percepire entrambi redditi da lavoro dipendente e di essere ambedue economicamente autosufficienti, per cui non avanzano reciproche richieste di contributo economico, né di natura assistenziale, né di natura perequativo-compensativa;
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
3) i coniugi si impegnano a vendere l'immobile tra gli stessi in comproprietà, per la quota parte di 1/2 ciascuno, iscritto al Catasto dei Fabbricati di Milano, foglio 78, particella 269, subalterno 41, categoria catastale A/2, classe 8, rendita catastale euro 662,36, consistenza vani 4,5, entro e non oltre un anno dal deposito del presente ricorso cumulativo;
4) a tal fine, si dà atto che i coniugi hanno già conferito incarico, in data 19.11.2024, all'Agenzia
Immobiliare Campisani S.r.l., con sede in Milano, alla Via I. Ornato, n. 14, P. Iva , in P.IVA_1 persona dell'agente Controparte_1
5) Il corrispettivo della vendita sarà ripartito tra le parti pro quota, al 50% cadauno;
6) In ogni caso, a far data dal deposito del ricorso congiunto sino al perfezionamento della vendita della casa familiare, le rate del mutuo fondiario saranno corrisposte pro quota al 50% ciascuno dai coniugi;
7) Le parti dichiarano che, perfezionatasi la vendita del predetto immobile con ripartizione pro quota del ricavato della vendita, non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra, a qualsivoglia titolo e/o per qualsivoglia ragione;
8) Il sig. si impegna a trasferire il veicolo Ford Fiesta targato FG113MX alla sig. Pt_1 Pt_2 entro la data 30 giugno 2025.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RO (PD), il 16.09.2017, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di RO (PD), Anno 2017, Atto n. 9, parte II, Serie A, tra il sig. e la sig.ra ; Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RO (PD) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Santa Giustina in Colle (PD), dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG