Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00648/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01938/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1938 del 2022, proposto da CO LO, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Zanghì, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Dipartimento programmazione strategica – Capitaneria di Porto di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia
per la condanna
al risarcimento del danno conseguente al provvedimento definitivo di diniego del rinnovo del certificato C.O.C. di capacità quale “Direttore di Macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW”, prot. 27215 del 14.09.2021 CPME - comunicato in data 14.09.2021 con cui il Comandante della Capitaneria di Porto di Messina ha comunicato al richiedente che “l’istanza avanzata dal Sig. LO CO pervenuta a protocollo n. 0012040 del 29/04/2021, intesa ad ottenere la riconvalida del proprio certificato di “Direttore di Macchina su navi con A.M. principale pari o superiore a 3000 KW” n. ME/1649/2015, rilasciata da questa Capitaneria di Porto in data 27/02/2015 con validità fino al 26/02/2020, è rigettata”
Atto annullato definitivamente giusta sentenza del Ta.r. per la Sicilia, Catania, n. 958/2022 resa in data 4 aprile 2022 notificata in data 27 aprile 2022, non impugnata e passata in giudicato il 26 giugno 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione statale intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente ha esposto:
- di essere titolare del “Certificato di abilitazione o di competenza” (in sigla COC) di “Direttore di Macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 Kw” n. ME 1649/2015 rilasciato il 27 febbraio 2015, valido fino al 1 gennaio 2017 e riconfermato il 3 marzo 2017 fino al 26 febbraio 2020 di cui ha chiesto il rinnovo con istanza del 29 aprile 2021, denegata dalla Capitaneria di Porto di Messina per la seguente motivazione: “durante il periodo di validità del certificato di competenza il sig. LO CO non ha raggiunto i requisiti richiesti per il rinnovo del certificato”.
- l’intervenuto annullamento con la sentenza di questo T.a.r. n, 958/2022 resa in data 4 aprile 2022 notificata in data 27 aprile 2022, non impugnata e passata in giudicato il 26 giugno 2022, che ha accolto il gravame in ragione della “conservazione” dell’originaria validità del titolo consentita dall’art. 103 del d.l. 18 del 2020 il certificato del ricorrente (originariamente “con validità sino al 20 febbraio 2020”) non è mai “scaduto” e che, pertanto, i successivi periodi di navigazione del 2020 e del 2021, rilevanti per la maturazione del requisito di cui all’art. 4 del d.m. 1 marzo 2016 sono stati svolti sulla base di un certificato valido ed efficace come, peraltro, confermato dalla circostanza che i rispettivi incarichi sono stati conferiti sulla base di regolari contratti di arruolamento.
Alla luce di tale annullamento giurisdizionale, parte ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno da perdita di chances avendo ricevuto per la funzione di direttore di macchina offerte l’1 giugno 2021 dalla società Caronte & Tourist S.p.A. per il 7 giugno 2021 e il 20 luglio 2021 dalla società Vetor Srl per il 26 luglio 2021, che non ha potuto accettare stante il diniego opposto dall’amministrazione resistente fino al 31 agosto 2022, data in cui il titolo è stato nuovamente rilasciato alla luce della sentenza del T.a.r soprarichiamata.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato che ha preliminarmente eccepito la non integrità del contraddittorio per mancata chiamata in giudizio dell’INPS e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza del 2 luglio 2025 il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., possibili profili di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione con riferimento a parte della domanda risarcitoria poiché derivante da comportamento e non da provvedimento dell’Amministrazione.
All’udienza del 5 novembre 2025, le parti hanno aderito al rilievo di parziale inammissibilità per difetto di giurisdizione della domanda risarcitoria e il Collegio ha posto la causa in decisione.
Deve preliminarmente rigettarsi l’eccezione di difetto di integrità del contraddittorio sollevata dalla difesa erariale, poiché nel caso di specie non si verte in alcun modo in tema di regolarizzazione del rapporto contributivo e di azione risarcitoria nei confronti del datore di lavoro per omesso pagamento di contributi previdenziali, bensì si discute del danno patito da un cittadino per il mancato rilascio di un titolo amministrativo necessario per l’esercizio della sua attività lavorativa, elidendo la sua capacità lavorativa specifica.
Come rilevato dal Collegio all’udienza del 2 luglio 2025, la domanda risarcitoria avanzata dalla parte ricorrente è in parte inammissibile per difetto di giurisdizione, poiché l’efficacia e la validità del titolo abilitativo del ricorrente – in ragione del citato art. 103 del d.l. 18/2020 e per effetto di successive proroghe (d.l. 34/2020 conv. con legge n. 77/2020; d.l. n. 125/2020 conv. con legge n. 159/2020, d.l. n. 24/2022, conv. con l. n. 52/2022) – è stata prorogata ex lege fino al 29 giugno 2022 (ossia novanta giorni dopo la cessazione dello stato d’emergenza, intervenuta il 31 marzo 2022).
Per tale periodo, quindi, il danno lamentato dal ricorrente non è riconducibile e imputabile all’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa culminata nel mancato rinnovo del titolo poiché quest’ultimo ha conservato, per il suddetto periodo (fino al 29 giugno 2022) la sua validità ed efficacia, sicché il ricorrente può solo dolersi dell’eventuale comportamento della P.A. che ha potenzialmente ingenerato un dubbio sulla sua persistente validità.
Sussiste pertanto la giurisdizione di questo giudice solo con riferimento al periodo intercorrente tra il 30 giugno e il 30 agosto 2022, in cui la mancanza del titolo e l’impossibilità di prestare l’attività lavorativa per il ricorrente è indubbiamente riconducibile al diniego di rinnovo interposto dall’amministrazione resistente e dichiarato illegittimo con la sentenza di questo T.a.r. soprindicata, divenuta inoppugnabile.
Incontestato pertanto l’ an della fattispecie risarcitoria e la natura degli interessi coinvolti, è possibile, stante la mancanza di specifici elementi comprovanti l’effettivo pregiudizio sofferto in riferimento alle proposte lavorative depositate in atti, liquidare il danno avuto riguardo all’indubbia incidenza dell’illegittima attività amministrativa sulla capacità lavorativa specifica del ricorrente sulla base di criteri equitativi ex art. 1226 c.c. – ancorati ai cedolini mensili depositati in giudizio (che indicano una retribuzione mensile lorda di circa 6000 euro mensili) e tenendo conto dell’ aliunde perceptum (anche con riferimento alla NASPI percepita) e attualizzato alla data in cui il presente giudizio è stato posto in decisione (cfr. Cass. civ., n. 20899/2018 secondo cui “Nell’ambito della valutazione equitativa del danno, è consentito al giudice inglobare in un’unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria”) – in complessivi euro 6.000,00 (seimila/00).
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo tenuto conto della misura dell’accoglimento, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara parzialmente inammissibile per difetto e giurisdizione e parzialmente lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 1.500,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della CPA e dell’IVA, nella misura di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
PA MA AV, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | PA MA AV |
IL SEGRETARIO