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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 5581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5581 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI composto dai magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Angelo Del Franco Consigliere estensore dr. ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 3056/2020 R.G., avente ad oggetto:
“Risarcimento danni”, passata in decisione all'udienza collegiale del
5.11.2025 e vertente
T R A
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(AV) il 16.01.1958, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Antonio Barone (C.F.:
), presso il cui studio in Avellino alla via T. C.F._2
Benigni n. 10 elettivamente domicilia ricorrente
E
, in persona del Presidente, legale Controparte_1 rappresentante pro tempore con sede legale in Controparte_2
Avellino alla Piazza Libertà, Palazzo Caracciolo (P. IVA:
), autorizzata a stare in giudizio con determinazione P.IVA_1 dirigenziale n. 1891 dell'8.10.2020, rappresentata e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente, giusta procura ad litem allegata alla comparsa di risposta, dagli avv.ti Gennaro Galietta
(C.F.: ) e (C.F.: C.F._3 Parte_2
) dell'Avvocatura Provinciale, elettivamente C.F._4 domiciliatati in Avellino alla Piazza Libertà, Palazzo Caracciolo. resistente
E , in persona del Sindaco pro tempore, (C.F.: Controparte_3
), con sede in alla Piazza Cicarelli P.IVA_2 CP_3 resistente contumace
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato l'8.11.2019 al e il Controparte_3
5.11.2019 alla , adiva il Controparte_1 Parte_1
Tribunale di Avellino, esponendo di essere proprietario di un appezzamento di terreno sito in agro del Comune di Santa Lucia di
Serino (AV), riportato in catasto al Foglio 6, particelle nn. 945 e 946
e del retrostante fabbricato adibito a civile abitazione, riportato in catasto al Foglio 6 particelle nn. 946 sub 2 e sub 3, confinante ad est con la S.P.5 e sud ovest con il fiume Sabato.
In particolare, il ricorrente rappresentava che la sezione idraulica del fiume Sabato subiva un restringimento a causa dei pilastri costruiti all'interno dell'alveo a sostegno della passerella in cemento sul medesimo corso d'acqua costruita in esecuzione della
Deliberazione n. 92 del 28.01.1988, contenente una tubazione del sistema fognario proveniente da . CP_3
A causa di tale restringimento e del contestuale afflusso delle acque dalla S.P. 5, priva delle cunette per il convogliamento delle acque, nel mese di ottobre dell'anno 2015 si verificavano degli allagamenti,
a seguito dei quali il ricorrente proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo dinanzi al Tribunale di Avellino, iscritto al n.
4648/2015 R.G..
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva:
“Accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti, ognuno per quanto di propria spettanza nella causazione dei danni de quibus;
- Condannare i convenuti al pagamento, in favore del sig. Parte_1
della somma di € 3.000,00 per i danni patrimoniali patiti
[...]
e comunque al pagamento della maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso di causa, nonché al rimborso di € 2.354,18, spesa sostenuta per la corresponsione delle spettanze del C.T.U. nella consulenza tecnica preventiva incardinata dinanzi al Tribunale di Avellino con r.g. n. 4648/15;
- Condannare i convenuti al pagamento dei danni non patrimoniali da quantificarsi in via equitativa a partire dal mese di ottobre 2015 - data del danneggiamento- e, in ogni caso, con decorrenza dal
23.11.2015, giorno di avvio delle operazioni peritali;
- Condannare le parti convenute per quanto di rispettive competenze alla realizzazione di tutte le opere indicate dal C.T.U. geom. Curcio a conclusione del giudizio di accertamento tecnico preventivo r.g. n. 4648/2015, dott;
Persona_1
- Condannare le parti convenute al pagamento delle spese di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Il procedimento dinanzi al Tribunale di Avellino, recante n. R.G.
4990/2019, si concludeva con l'ordinanza dell'1.07.2020 n. cron.
3324/2020, con la quale il Giudice adito dichiarava la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche di Napoli.
Con ricorso in riassunzione notificato alla il Controparte_1
23.07.2020 e al il 24.07.2020, Controparte_3 Parte_1 adiva codesto Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, al fine di sentire accogliere le conclusioni già rassegnate nel ricorso dinanzi al
Tribunale di Avellino.
Con comparsa depositata in data 16.12.2020, si costituiva in giudizio la , che eccepiva: Controparte_1
- la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto il soggetto esclusivamente responsabile dei danni è il , il CP_3 CP_3 quale, essendo titolare della passerella, è tenuto a garantire sia la manutenzione della passerella, sia la manutenzione del fiume ad essa sotteso;
- l'infondatezza della domanda attorea, per la mancata prova del nesso di causalità tra la propria condotta omissiva ed il danno subito dall'attore, come emerge dalle relazioni redatte del Settore Ambiente ed Attività Agricole a seguito di appositi sopralluoghi, secondo cui la quota del letto del fiume Sabato non ha subito variazioni significative a causa dei pilastri;
- il concorso colposo del ricorrente nella causazione dei danni ex art. 1227 c.c., per la mancata adozione delle misure necessarie a difesa dei propri beni;
- la mancata prova della quantificazione dei danni, in quanto nella relazione di accertamento tecnico preventivo il consulente ha calcolato i danni in € 3.000,00 in modo "forfettario", poiché al momento del sopralluogo i lavori di ripristino erano già stati effettuati.
Tutto ciò eccepito, la convenuta rassegnava le seguenti conclusioni:
"Voglia l'Illustrissimo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, dichiarare:
- il difetto di legittimazione passiva della per Controparte_1 essere l'unico, eventuale, responsabile dei danni subiti dall'attore il
, in persona del sindaco p.t.; Controparte_3
- l'infondatezza nell'an della domanda attorea e conseguentemente disporne l'integrale rigetto;
- in subordine, dichiarare il concorso di colpa del danneggiato;
- in subordine, l'infondatezza nel quantum della medesima domanda attorea;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio".
Nonostante l'avvenuta notifica del ricorso in data 24.07.2020 e la rinotifica, ai sensi dell'art. 176 del R.D. n. 1775/1933, in data
28.04.2022, il non si costituiva in giudizio e, Controparte_3 pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
A seguito di trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, all'udienza collegiale del 5.11.2025, veniva riservata in decisione.
Va esclusa la legittimazione passiva della e del Controparte_1
relativamente all'azione risarcitoria proposta dal Controparte_3 ricorrente. Al riguardo e in via propedeutica, appare opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale.
La norma di riferimento in materia di individuazione ed assoggettamento al regime demaniale dei beni del demanio idrico è
l'art. 822 c.c., il quale dispone che "Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico [..•l i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia".
La normativa di riferimento è stata, fino al 1999, il T.U. 11 dicembre
1933, n. 1775 "Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" che all'art. 1 disponeva
"Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata e per l'ampiezza del rispettivo bacino idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico e generale interesse".
Requisito ai fini della demanialità, era quindi, che le acque avessero già o acquistassero l'attitudine ad "usi di pubblico e generale interesse".
In applicazione di tale normativa lo Stato ha iscritto in appositi elenchi le acque ritenute pubbliche sulla base dei requisiti di cui sopra.
E' interpretazione consolidata della giurisprudenza che gli elenchi delle acque pubbliche non facevano che constatare uno stato giuridico già esistente: l'acqua era da considerarsi pubblica non in ragione dell'iscrizione negli elenchi, ma per le sue intrinseche caratteristiche e qualità che erano meramente accertate dalla P.A.
L'iscrizione negli elenchi aveva quindi natura dichiarativa.
L'art. 1 del T.U. 1775/1933 è stato abrogato dal D.P.R. 18 febbraio
1999, n. 238, recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 ("Disposizioni in materia di risorse idriche"), il quale sanciva che "Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne".
Anche quest'ultima disposizione è stata successivamente abrogata, risultando sostituita dall'articolo 144 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
"Norme in materia ambientale" che al comma 1 dispone: "Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato."
Oggi, quindi, tutte le acque superficiali naturalmente fluenti, e non solo quelle iscritte negli appositi elenchi, appartengono al demanio.
Ciò vale anche per corsi d'acqua diversi dai fiumi e torrenti, formati da acque pubbliche naturalmente fluenti aventi una qualsivoglia denominazione locale (rivi, fossati, scolatori etc.), anche se fortemente antropizzati (Cass. pen. Sez. III, 05-04-2012, n. 12998).
Infatti, l'art. 93 del r.d. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" indica quale oggetto delle funzioni tecnico-amministrative di polizia idraulica gli alvei "dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale" ed inoltre specifica che "formano parte degli alvei i rami o canali o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatori pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti".
Quanto ai canali artificiali, interamente costruiti per opera dell'uomo, occorre distinguere tra quelli costruiti dalla pubblica amministrazione e quelli costruiti da privati.
Sono in particolare considerati pubblici e demaniali in forza di una specifica disposizione normativa, ancorché chiaramente artificiali, i canali di bonifica realizzati dallo Stato o dalla P.A. direttamente ovvero mediante i Consorzi di Bonifica secondo le disposizioni del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 "Nuove norme per la bonifica integrale".
In tali canali vi scorrono le acque pubbliche che essi stessi provvedono a drenare e ad allontanare dai terreni più depressi recapitandoli in altri corsi d'acqua pubblici.
Restano esclusi dal demanio idrico i canali artificiali realizzati da privati, nei quali le acque (pubbliche) vi sono artificialmente ed appositamente immesse in base a singoli atti di concessione ai sensi del T.U. 1775/1933.
La manutenzione dei corsi d'acqua demaniali è istituzionalmente attribuita dalla disciplina vigente in materia (R.D. 25 luglio 1904, n.
523 sulle opere idrauliche e del cit. RD n. 215 del 1933, art. 17, comma 2,) allo Stato e ad altri enti (fra cui gli appositi “consorzi per le opere idrauliche”) nettamente distinti dai consorzi di bonifica.
Secondo l'orientamento consolidato della Cassazione (tra le altre,
Cass., S.U., 5 marzo 2009, n. 5287; Cass., S.U., 5 dicembre 2011,
n. 25928; Cass., S.U., 6 luglio 2015, n. 13860), spetta all'Autorità amministrativa provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde.
Sicché fa carico alla Regione - alla quale sono state trasferite le funzioni concernenti la polizia delle acque e, per altro verso, sono stati affidati l'organizzazione ed il funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico, la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni [art. 90, secondo comma, lett. e), del d.P.R.
n. 616 del 1977, art. 10, primo comma, lett. f) , della legge n. 183 del 1989, art. 89, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 112 del 1998.
Pertanto, la Regione deve provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa, in qualità di custode ex art. 2051 c.c., per i danni cagionati dalla res su cui si esercita un effettivo potere di governo.
Tuttavia, il ricorrente non ha convenuto nel presente giudizio la ma ha ritenuto che nel caso in esame le Controparte_4 competenze amministrative in materia di opere idrauliche siano state trasferite alla , sul presupposto che Controparte_1
"successivamente agli anni 98-99, le competenze territoriali in materia idraulica, polizia idraulica e servizio di piena sono state trasferite alle Amministrazioni provinciali del territorio, cioè alle
Province" (cfr. pag. 6 del ricorso),
A tal riguardo, si rileva che l'art. 34 del D.lgs. n. 96/99, disciplinante il nuovo assetto delle competenze in materia, in base al D.lgs.
112/98, ha riguardato, secondo il limite fissato dall'art. 4 comma 5 della Legge n. 59/97, solo l'individuazione dell'ente al quale le competenze di gestione delle opere idrauliche dovevano essere trasferite, ma non anche il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali necessarie per garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferiti;
laddove l'art. 7 del D. Lgs. 112/98 dispone proprio che, al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, la decorrenza del loro esercizio sia contestuale al trasferimento dei beni e delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali (di cui, nel caso di specie, non è stata fornita dimostrazione).
Anche la S.C. del resto riconosce che la delega di funzioni può avere effetto solo ove sia accompagnata dal contestuale trasferimento dei mezzi necessari per l'esercizio di tali funzioni
(Cass. 26197/11).
Ne consegue che l'effettivo trasferimento dell'esercizio delle funzioni in materia di tutela idrogeologica non avviene automaticamente, sulla sola base della legge ma occorre la delibera con cui la Giunta
Regionale disponga il passaggio delle risorse finanziarie necessarie, nonché l'effettivo trasferimento delle medesime risorse, come indicato nell'espressione univoca, utilizzata nel testo della norma, sopra riportata.
Nel caso di specie, in assenza della prova di tale ultima circostanza e cioè dell'effettivo trasferimento alla , va Controparte_1 esclusa la legittimazione passiva in capo all'Ente convenuto per conseguente difetto di prova dell'effettivo trasferimento in capo al medesimo dell'esercizio delle funzioni in materia di tutela idrogeologica. Quanto alla legittimazione passiva del , il Controparte_3 ricorrente ha dedotto che "per la medesima responsabilità oggettiva il è tenuto a rispondere dei danni determinatisi a Controparte_3 carico dell'attore poiché titolare della passerella in cemento i cui pilastri ostacolano il regolare decorso delle acque fluviali" (cfr. pag.
8 del ricorso).
Ebbene, innanzitutto va rilevato che il ricorrente non ha allegato documentazione relativa alla costruzione della rete fognaria sul fiume Sabato e neppure la deliberazione n. 92 del 28.01.1988, cui fa riferimento in ricorso, con la quale sarebbe stata autorizzata la costruzione della passerella.
In ogni caso, il non può ritenersi responsabile Controparte_3 della esondazione del fiume Sabato, causata dall'installazione ivi di pilastri, poiché l'Ente competente in ordine alla manutenzione e alla tenuta degli argini dei corsi d'acqua nonché alla verifica della regolarità delle opere insistenti nel suo alveo è esclusivamente la
, la quale avrebbe dovuto intervenire e adottare Controparte_4 le misure adeguate, atte ad evitare eventuali esondazioni prevedibilmente dipendenti dal conseguente restringimento della sezione idraulica del fiume Sabato.
Ne consegue che il , non essendo né ente gestore Controparte_3 né soggetto investito delle funzioni di controllo e manutenzione del fiume Sabato, non può essere chiamato a rispondere dei danni lamentati dal ricorrente, spettando alla , quale Controparte_4 custode ex art. 2051 c.c. del bene demaniale, l'obbligo di vigilare sul corretto deflusso delle acque e di intervenire per prevenire o rimuovere eventuali situazioni di pericolo.
La domanda proposta nei confronti della e del Controparte_1
va, quindi, respinta. CP_3 CP_3
Le spese di lite difensive complessive seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dello scaglione economico del valore della causa e in favore della parte resistente costituita
Provincia di Avellino. Le spese di CTU, come liquidate nel procedimento di accertamento tecnico-preventivo, devono essere poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte
d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta dal ricorrente nei Parte_1 confronti della e del Controparte_1 CP_3
, così provvede:
[...]
• dichiara la contumacia del;
Controparte_3
• rigetta le domande proposte nei confronti della Controparte_1
e del;
CP_3 CP_3
• condanna il ricorrente a pagare in favore della Controparte_1 le spese di lite difensive sostenute nel presente giudizio, che liquida in € 1.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali e oneri riflessi come per legge;
pone a carico della parte ricorrente le spese di CTU, come liquidate nel procedimento di accertamento tecnico-preventivo.
Così deciso in Napoli il 5.11.2025.
Il Giudice estensore
(dott. Angelo Del Franco)
Il Presidente
(dr. Fulvio Dacomo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI composto dai magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Angelo Del Franco Consigliere estensore dr. ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 3056/2020 R.G., avente ad oggetto:
“Risarcimento danni”, passata in decisione all'udienza collegiale del
5.11.2025 e vertente
T R A
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(AV) il 16.01.1958, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Antonio Barone (C.F.:
), presso il cui studio in Avellino alla via T. C.F._2
Benigni n. 10 elettivamente domicilia ricorrente
E
, in persona del Presidente, legale Controparte_1 rappresentante pro tempore con sede legale in Controparte_2
Avellino alla Piazza Libertà, Palazzo Caracciolo (P. IVA:
), autorizzata a stare in giudizio con determinazione P.IVA_1 dirigenziale n. 1891 dell'8.10.2020, rappresentata e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente, giusta procura ad litem allegata alla comparsa di risposta, dagli avv.ti Gennaro Galietta
(C.F.: ) e (C.F.: C.F._3 Parte_2
) dell'Avvocatura Provinciale, elettivamente C.F._4 domiciliatati in Avellino alla Piazza Libertà, Palazzo Caracciolo. resistente
E , in persona del Sindaco pro tempore, (C.F.: Controparte_3
), con sede in alla Piazza Cicarelli P.IVA_2 CP_3 resistente contumace
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato l'8.11.2019 al e il Controparte_3
5.11.2019 alla , adiva il Controparte_1 Parte_1
Tribunale di Avellino, esponendo di essere proprietario di un appezzamento di terreno sito in agro del Comune di Santa Lucia di
Serino (AV), riportato in catasto al Foglio 6, particelle nn. 945 e 946
e del retrostante fabbricato adibito a civile abitazione, riportato in catasto al Foglio 6 particelle nn. 946 sub 2 e sub 3, confinante ad est con la S.P.5 e sud ovest con il fiume Sabato.
In particolare, il ricorrente rappresentava che la sezione idraulica del fiume Sabato subiva un restringimento a causa dei pilastri costruiti all'interno dell'alveo a sostegno della passerella in cemento sul medesimo corso d'acqua costruita in esecuzione della
Deliberazione n. 92 del 28.01.1988, contenente una tubazione del sistema fognario proveniente da . CP_3
A causa di tale restringimento e del contestuale afflusso delle acque dalla S.P. 5, priva delle cunette per il convogliamento delle acque, nel mese di ottobre dell'anno 2015 si verificavano degli allagamenti,
a seguito dei quali il ricorrente proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo dinanzi al Tribunale di Avellino, iscritto al n.
4648/2015 R.G..
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva:
“Accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti, ognuno per quanto di propria spettanza nella causazione dei danni de quibus;
- Condannare i convenuti al pagamento, in favore del sig. Parte_1
della somma di € 3.000,00 per i danni patrimoniali patiti
[...]
e comunque al pagamento della maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso di causa, nonché al rimborso di € 2.354,18, spesa sostenuta per la corresponsione delle spettanze del C.T.U. nella consulenza tecnica preventiva incardinata dinanzi al Tribunale di Avellino con r.g. n. 4648/15;
- Condannare i convenuti al pagamento dei danni non patrimoniali da quantificarsi in via equitativa a partire dal mese di ottobre 2015 - data del danneggiamento- e, in ogni caso, con decorrenza dal
23.11.2015, giorno di avvio delle operazioni peritali;
- Condannare le parti convenute per quanto di rispettive competenze alla realizzazione di tutte le opere indicate dal C.T.U. geom. Curcio a conclusione del giudizio di accertamento tecnico preventivo r.g. n. 4648/2015, dott;
Persona_1
- Condannare le parti convenute al pagamento delle spese di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Il procedimento dinanzi al Tribunale di Avellino, recante n. R.G.
4990/2019, si concludeva con l'ordinanza dell'1.07.2020 n. cron.
3324/2020, con la quale il Giudice adito dichiarava la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche di Napoli.
Con ricorso in riassunzione notificato alla il Controparte_1
23.07.2020 e al il 24.07.2020, Controparte_3 Parte_1 adiva codesto Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, al fine di sentire accogliere le conclusioni già rassegnate nel ricorso dinanzi al
Tribunale di Avellino.
Con comparsa depositata in data 16.12.2020, si costituiva in giudizio la , che eccepiva: Controparte_1
- la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto il soggetto esclusivamente responsabile dei danni è il , il CP_3 CP_3 quale, essendo titolare della passerella, è tenuto a garantire sia la manutenzione della passerella, sia la manutenzione del fiume ad essa sotteso;
- l'infondatezza della domanda attorea, per la mancata prova del nesso di causalità tra la propria condotta omissiva ed il danno subito dall'attore, come emerge dalle relazioni redatte del Settore Ambiente ed Attività Agricole a seguito di appositi sopralluoghi, secondo cui la quota del letto del fiume Sabato non ha subito variazioni significative a causa dei pilastri;
- il concorso colposo del ricorrente nella causazione dei danni ex art. 1227 c.c., per la mancata adozione delle misure necessarie a difesa dei propri beni;
- la mancata prova della quantificazione dei danni, in quanto nella relazione di accertamento tecnico preventivo il consulente ha calcolato i danni in € 3.000,00 in modo "forfettario", poiché al momento del sopralluogo i lavori di ripristino erano già stati effettuati.
Tutto ciò eccepito, la convenuta rassegnava le seguenti conclusioni:
"Voglia l'Illustrissimo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, dichiarare:
- il difetto di legittimazione passiva della per Controparte_1 essere l'unico, eventuale, responsabile dei danni subiti dall'attore il
, in persona del sindaco p.t.; Controparte_3
- l'infondatezza nell'an della domanda attorea e conseguentemente disporne l'integrale rigetto;
- in subordine, dichiarare il concorso di colpa del danneggiato;
- in subordine, l'infondatezza nel quantum della medesima domanda attorea;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio".
Nonostante l'avvenuta notifica del ricorso in data 24.07.2020 e la rinotifica, ai sensi dell'art. 176 del R.D. n. 1775/1933, in data
28.04.2022, il non si costituiva in giudizio e, Controparte_3 pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
A seguito di trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, all'udienza collegiale del 5.11.2025, veniva riservata in decisione.
Va esclusa la legittimazione passiva della e del Controparte_1
relativamente all'azione risarcitoria proposta dal Controparte_3 ricorrente. Al riguardo e in via propedeutica, appare opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale.
La norma di riferimento in materia di individuazione ed assoggettamento al regime demaniale dei beni del demanio idrico è
l'art. 822 c.c., il quale dispone che "Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico [..•l i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia".
La normativa di riferimento è stata, fino al 1999, il T.U. 11 dicembre
1933, n. 1775 "Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" che all'art. 1 disponeva
"Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata e per l'ampiezza del rispettivo bacino idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico e generale interesse".
Requisito ai fini della demanialità, era quindi, che le acque avessero già o acquistassero l'attitudine ad "usi di pubblico e generale interesse".
In applicazione di tale normativa lo Stato ha iscritto in appositi elenchi le acque ritenute pubbliche sulla base dei requisiti di cui sopra.
E' interpretazione consolidata della giurisprudenza che gli elenchi delle acque pubbliche non facevano che constatare uno stato giuridico già esistente: l'acqua era da considerarsi pubblica non in ragione dell'iscrizione negli elenchi, ma per le sue intrinseche caratteristiche e qualità che erano meramente accertate dalla P.A.
L'iscrizione negli elenchi aveva quindi natura dichiarativa.
L'art. 1 del T.U. 1775/1933 è stato abrogato dal D.P.R. 18 febbraio
1999, n. 238, recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 ("Disposizioni in materia di risorse idriche"), il quale sanciva che "Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne".
Anche quest'ultima disposizione è stata successivamente abrogata, risultando sostituita dall'articolo 144 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
"Norme in materia ambientale" che al comma 1 dispone: "Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato."
Oggi, quindi, tutte le acque superficiali naturalmente fluenti, e non solo quelle iscritte negli appositi elenchi, appartengono al demanio.
Ciò vale anche per corsi d'acqua diversi dai fiumi e torrenti, formati da acque pubbliche naturalmente fluenti aventi una qualsivoglia denominazione locale (rivi, fossati, scolatori etc.), anche se fortemente antropizzati (Cass. pen. Sez. III, 05-04-2012, n. 12998).
Infatti, l'art. 93 del r.d. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" indica quale oggetto delle funzioni tecnico-amministrative di polizia idraulica gli alvei "dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale" ed inoltre specifica che "formano parte degli alvei i rami o canali o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatori pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti".
Quanto ai canali artificiali, interamente costruiti per opera dell'uomo, occorre distinguere tra quelli costruiti dalla pubblica amministrazione e quelli costruiti da privati.
Sono in particolare considerati pubblici e demaniali in forza di una specifica disposizione normativa, ancorché chiaramente artificiali, i canali di bonifica realizzati dallo Stato o dalla P.A. direttamente ovvero mediante i Consorzi di Bonifica secondo le disposizioni del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 "Nuove norme per la bonifica integrale".
In tali canali vi scorrono le acque pubbliche che essi stessi provvedono a drenare e ad allontanare dai terreni più depressi recapitandoli in altri corsi d'acqua pubblici.
Restano esclusi dal demanio idrico i canali artificiali realizzati da privati, nei quali le acque (pubbliche) vi sono artificialmente ed appositamente immesse in base a singoli atti di concessione ai sensi del T.U. 1775/1933.
La manutenzione dei corsi d'acqua demaniali è istituzionalmente attribuita dalla disciplina vigente in materia (R.D. 25 luglio 1904, n.
523 sulle opere idrauliche e del cit. RD n. 215 del 1933, art. 17, comma 2,) allo Stato e ad altri enti (fra cui gli appositi “consorzi per le opere idrauliche”) nettamente distinti dai consorzi di bonifica.
Secondo l'orientamento consolidato della Cassazione (tra le altre,
Cass., S.U., 5 marzo 2009, n. 5287; Cass., S.U., 5 dicembre 2011,
n. 25928; Cass., S.U., 6 luglio 2015, n. 13860), spetta all'Autorità amministrativa provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde.
Sicché fa carico alla Regione - alla quale sono state trasferite le funzioni concernenti la polizia delle acque e, per altro verso, sono stati affidati l'organizzazione ed il funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico, la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni [art. 90, secondo comma, lett. e), del d.P.R.
n. 616 del 1977, art. 10, primo comma, lett. f) , della legge n. 183 del 1989, art. 89, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 112 del 1998.
Pertanto, la Regione deve provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa, in qualità di custode ex art. 2051 c.c., per i danni cagionati dalla res su cui si esercita un effettivo potere di governo.
Tuttavia, il ricorrente non ha convenuto nel presente giudizio la ma ha ritenuto che nel caso in esame le Controparte_4 competenze amministrative in materia di opere idrauliche siano state trasferite alla , sul presupposto che Controparte_1
"successivamente agli anni 98-99, le competenze territoriali in materia idraulica, polizia idraulica e servizio di piena sono state trasferite alle Amministrazioni provinciali del territorio, cioè alle
Province" (cfr. pag. 6 del ricorso),
A tal riguardo, si rileva che l'art. 34 del D.lgs. n. 96/99, disciplinante il nuovo assetto delle competenze in materia, in base al D.lgs.
112/98, ha riguardato, secondo il limite fissato dall'art. 4 comma 5 della Legge n. 59/97, solo l'individuazione dell'ente al quale le competenze di gestione delle opere idrauliche dovevano essere trasferite, ma non anche il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali necessarie per garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferiti;
laddove l'art. 7 del D. Lgs. 112/98 dispone proprio che, al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, la decorrenza del loro esercizio sia contestuale al trasferimento dei beni e delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali (di cui, nel caso di specie, non è stata fornita dimostrazione).
Anche la S.C. del resto riconosce che la delega di funzioni può avere effetto solo ove sia accompagnata dal contestuale trasferimento dei mezzi necessari per l'esercizio di tali funzioni
(Cass. 26197/11).
Ne consegue che l'effettivo trasferimento dell'esercizio delle funzioni in materia di tutela idrogeologica non avviene automaticamente, sulla sola base della legge ma occorre la delibera con cui la Giunta
Regionale disponga il passaggio delle risorse finanziarie necessarie, nonché l'effettivo trasferimento delle medesime risorse, come indicato nell'espressione univoca, utilizzata nel testo della norma, sopra riportata.
Nel caso di specie, in assenza della prova di tale ultima circostanza e cioè dell'effettivo trasferimento alla , va Controparte_1 esclusa la legittimazione passiva in capo all'Ente convenuto per conseguente difetto di prova dell'effettivo trasferimento in capo al medesimo dell'esercizio delle funzioni in materia di tutela idrogeologica. Quanto alla legittimazione passiva del , il Controparte_3 ricorrente ha dedotto che "per la medesima responsabilità oggettiva il è tenuto a rispondere dei danni determinatisi a Controparte_3 carico dell'attore poiché titolare della passerella in cemento i cui pilastri ostacolano il regolare decorso delle acque fluviali" (cfr. pag.
8 del ricorso).
Ebbene, innanzitutto va rilevato che il ricorrente non ha allegato documentazione relativa alla costruzione della rete fognaria sul fiume Sabato e neppure la deliberazione n. 92 del 28.01.1988, cui fa riferimento in ricorso, con la quale sarebbe stata autorizzata la costruzione della passerella.
In ogni caso, il non può ritenersi responsabile Controparte_3 della esondazione del fiume Sabato, causata dall'installazione ivi di pilastri, poiché l'Ente competente in ordine alla manutenzione e alla tenuta degli argini dei corsi d'acqua nonché alla verifica della regolarità delle opere insistenti nel suo alveo è esclusivamente la
, la quale avrebbe dovuto intervenire e adottare Controparte_4 le misure adeguate, atte ad evitare eventuali esondazioni prevedibilmente dipendenti dal conseguente restringimento della sezione idraulica del fiume Sabato.
Ne consegue che il , non essendo né ente gestore Controparte_3 né soggetto investito delle funzioni di controllo e manutenzione del fiume Sabato, non può essere chiamato a rispondere dei danni lamentati dal ricorrente, spettando alla , quale Controparte_4 custode ex art. 2051 c.c. del bene demaniale, l'obbligo di vigilare sul corretto deflusso delle acque e di intervenire per prevenire o rimuovere eventuali situazioni di pericolo.
La domanda proposta nei confronti della e del Controparte_1
va, quindi, respinta. CP_3 CP_3
Le spese di lite difensive complessive seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dello scaglione economico del valore della causa e in favore della parte resistente costituita
Provincia di Avellino. Le spese di CTU, come liquidate nel procedimento di accertamento tecnico-preventivo, devono essere poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte
d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta dal ricorrente nei Parte_1 confronti della e del Controparte_1 CP_3
, così provvede:
[...]
• dichiara la contumacia del;
Controparte_3
• rigetta le domande proposte nei confronti della Controparte_1
e del;
CP_3 CP_3
• condanna il ricorrente a pagare in favore della Controparte_1 le spese di lite difensive sostenute nel presente giudizio, che liquida in € 1.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali e oneri riflessi come per legge;
pone a carico della parte ricorrente le spese di CTU, come liquidate nel procedimento di accertamento tecnico-preventivo.
Così deciso in Napoli il 5.11.2025.
Il Giudice estensore
(dott. Angelo Del Franco)
Il Presidente
(dr. Fulvio Dacomo)