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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 08/09/2022, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/09/2022
N. 00418/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00932/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 932 del 2022, proposto da
Marflora Società Agricola S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Leuci, Vincenzo Ciardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi 16;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'ordinanza di demolizione n.1201 del 14/6/2022 del Comune di Lecce;
- del diniego del 6/6/2022 della richiesta di permesso di costruire in sanatoria;
- di tutti gli atti connessi presupposti e conseguenziali, in particolare ove occorra del verbale di sopralluogo 21/7/2021, della nota prot. n. 24238 del 20/2/2022, della nota prot. n. 76270 del 5/5/2022, della relazione istruttoria del 5/5/2022 e quella suppletiva del 31/5/2022 (non conosciute nel contenuto), del verbale di sopralluogo del 24/5/2022 (non conosciuto), dell'art.116 NTA del PRG.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lecce;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Rilevato che parte ricorrente ha impugnato:
- il provvedimento prot. 94091 del 6.6.2022, recante il diniego di sanatoria della recinzione metallica realizzata sul terreno sito in Lecce alla via Lodi, angolo via De Mura;
- nonché l'ordinanza n. 1201 del 14.6.2022, recante l’ingiunzione a demolire la stessa recinzione, oltre che le strutture presenti al suo interno (impianto di irrigazione, autobotte, cisterne, automezzo utilizzato come ufficio e cassoni di autocarro utilizzati come deposito);
Ritenuto che in considerazione della natura del pregiudizio dedotto e dell’opportunità di consentire al Tribunale, nel merito, una decisione re adhuc integra della causa, la domanda cautelare merita di essere accolta nei limiti della ingiunzione demolitoria di cui alla ordinanza n. 1201 del 14.6.2022, con la conseguente sospensione dei relativi effetti;
Ritenuto che sussistono i presupposti per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima accoglie la domanda cautelare nei limiti di cui in motivazione e, quindi, sospende gli effetti dell'ordinanza di demolizione n. 1201 del 14.6.2022.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 07.06.2023.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO