Art. 7. (Pensioni di reversibilita'
ed indirette) 1. Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabiliti per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:
a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, con una maggiorazione del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenne, o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta; b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento della pensione diretta precepita dal defunto per il primo figlio, con una maggiorazione del 20 per cento di tale pensione per ogni altro figlio, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta. 2. Le pensioni di cui agli articoli 4 e 5 sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma 1. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), la pensione di reversibilita' cosi' calcolata e' ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi mancante al compimento del decimo anno. 3. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, al coniuge ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreche' quest'ultimo avesse maturato le condizioni di iscrizione e contribuzione alla Cassa di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b). Essa e' calcolata come la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianita' maturata a tal fine, ferma restando la misura del minimo di cui all'articolo 2, comma 4, e spetta nelle percentuali di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo. 4. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di stu- dio, sino al compimento della durata minima legale del corso di stu- dio seguito e, comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di eta'. I figli adottivi e gli affiliati sono equiparati ai figli legittimi, legittimati e naturali riconosciuti. 5. Le quote delle pensioni di reversibilita' ed indirette erogate per ogni figlio a carico, o per i soli figli superstiti, non costituiscono maggiorazione delle pensioni cui siano applicabili le norme generali sugli assegni familiari.
ed indirette) 1. Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabiliti per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:
a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, con una maggiorazione del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenne, o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta; b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento della pensione diretta precepita dal defunto per il primo figlio, con una maggiorazione del 20 per cento di tale pensione per ogni altro figlio, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta. 2. Le pensioni di cui agli articoli 4 e 5 sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma 1. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), la pensione di reversibilita' cosi' calcolata e' ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi mancante al compimento del decimo anno. 3. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, al coniuge ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreche' quest'ultimo avesse maturato le condizioni di iscrizione e contribuzione alla Cassa di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b). Essa e' calcolata come la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianita' maturata a tal fine, ferma restando la misura del minimo di cui all'articolo 2, comma 4, e spetta nelle percentuali di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo. 4. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di stu- dio, sino al compimento della durata minima legale del corso di stu- dio seguito e, comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di eta'. I figli adottivi e gli affiliati sono equiparati ai figli legittimi, legittimati e naturali riconosciuti. 5. Le quote delle pensioni di reversibilita' ed indirette erogate per ogni figlio a carico, o per i soli figli superstiti, non costituiscono maggiorazione delle pensioni cui siano applicabili le norme generali sugli assegni familiari.