Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice unico, dott.ssa Gabriella Gagliardi, ha pronunciato, all'udienza del
4.02.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 987/2024 R.G. Lavoro
TRA cf. , rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Parte_1 C.F._1
Ignorato, con il quale elettivamente domicilia in Sirignano (AV) via Caravaggio n. 4, come da procura in atti
Ricorrente
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Paolo Castelluccio, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza dei Martiri –
Vico S. Maria a Cappella Vecchia 8/b, come da mandato in atti
Resistente
FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.01.2024, il ricorrente, premesso di avere lavorato alle dipendenze del Comune di a decorrere dal 1.06.1983 con mansioni di CP_1 collaboratore amministrativo addetto alla registrazione degli atti, ex 5 q.f., Categoria B7, ha dedotto di essere stato collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età in data 30.09.2022
(Determina dirigenziale n.901 del 2022 del 31/03/2022), lamentando di non aver potuto godere ed usufruire delle ferie e dei riposi compensativi precedentemente maturati, quantificati nella misura risultante dall'attestazione rilasciata dall'ufficio del personale del
Comune con nota del 29/05/2023 prot. n. 30688/2023 (n. 383 giorni di ferie maturate e non godute negli anni precedenti e n. 27 giorni di ferie maturate e non godute per l'annualità
2022, n. 214 giorni di riposi compensativi).
Tanto premesso, ha concluso per sentire accertare il proprio diritto alla indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi compensativi non goduti nella misura indicata in ricorso e, per l'effetto, condannare l'azienda datrice al pagamento in suo favore dell'importo di €
44.628,48, oltre accessori.
1
nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda nonché i conteggi elaborati da controparte e ha concluso per il rigetto del ricorso.
Istruita documentalmente, la causa era rinviata alla odierna udienza e, quindi, decisa con la presente sentenza, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
***
Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti e secondo le motivazioni che saranno illustrate di seguito, nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi imposti dagli artt. 132 c.p.c e
118 disp.att. c.p.c. .
Il ricorrente insta per il riconoscimento del proprio diritto alla indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi compensativi maturati e non goduti all'atto del collocamento in quiescenza avvenuto il 30.09.2022; sostiene di non essere riuscito a godere delle dette ferie stante la necessità dell'ente di non lasciare sguarnite le mansioni e i turni assegnatigli.
Preliminarmente, va rigettata, in quanto infondata, l' eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente.
Ed infatti, per come costantemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (ex multis, Cass. Sez. Lav., n. 20836 dell'11/9/2013, in senso conforme v. Cass. Sez. Lav. n. 19303 del
25/9/2004 e n. 11462 del 9/7/2012), l'indennità sostitutiva delle ferie ha una duplice natura, risarcitoria e retributiva, in quanto idonea, da un lato, a ristorare il pregiudizio arrecato ad un bene della vita perduto (il riposo) a causa del mancato recupero delle energie fisiche e psichiche, quale diritto insopprimibile, e destinata, dall'altro lato, a remunerare una prestazione che non era dovuta, e, pertanto, il relativo termine di prescrizione è decennale, con decorrenza dalla cessazione del rapporto lavorativo (cfr. Cass. Ordinanza n. 17643 del
20.06.2023).
Nella fattispecie, dalla documentazione versata agli atti emerge che il ricorrente ha cessato il rapporto lavorativo il 30.09.2022, pertanto non si pone alcuna questione di prescrizione del diritto azionato.
Tanto chiarito e venendo al merito, quanto al tema delle ferie del personale dipendente va richiamato il d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (recante attuazione delle direttive 93/104/CE e
2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), il cui art. 10 dispone: "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
2. Il predetto periodo minimo di quattro
2 settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione" (art. 10).
In seguito, il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in l. n. 135 del 2012, art. 5, co. 8, (come modificato dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, c. 55), ha così stabilito: "Le ferie, i riposi ed
i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".
La norma contenuta, appunto, in un testo legislativo dedicato ad un insieme di interventi volti al contenimento della spesa pubblica (cd. spending rewiev) ha codificato un obbligo per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (come individuate dalla disposizione) di fruire delle ferie e il divieto assoluto di monetizzazione di quelle eventualmente non fruite in caso di cessazione del rapporto, dovuta anche a mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento dei limiti di età.
La Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità del divieto di monetizzazione delle ferie maturate e non fruite all'atto della cessazione del rapporto di impiego alle dipendenze della P.A. ha dichiarato tale divieto non contrario ai principi sanciti nella Carta costituzionale agli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, risolvendo questioni che erano state sollevate dal Giudice remittente con riferimento a tali parametri costituzionali, sotto i profili, rispettivamente, della presunta irragionevolezza di un divieto svincolato da ogni valutazione sull'imputabilità del mancato godimento delle ferie, dell'obbligatorietà del riconoscimento di un ristoro economico in caso di lesione irreversibile del diritto a fruire delle ferie in natura e dell'obbligatorietà della conformazione dell'ordinamento nazionale al diritto UE e, in particolare, alla giurisprudenza comunitaria sull'art.7, comma
2, della direttiva n. 2003/89/CE, che, imponendo di riconoscere una riparazione pecuniaria
3 quando le ferie non siano godute per causa non imputabile al lavoratore, pone l'accento sulla natura retributiva dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
La premessa interpretativa, dalla quale muovevano i dubbi sollevati dal remittente per come ha osservato la Corte costituzionale si sostanziava nel ritenere il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute applicabile anche quando il lavoratore non avesse potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile.
Il Giudice delle leggi ha ritenuto il dato letterale e la ratio ispiratrice dell'intervento riformatore rivelatori dell'erroneità di tale presupposto interpretativo.
Dal punto di vista letterale, infatti, il legislatore correla il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile ad una scelta o comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che, comunque, consentono di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie.
La finalità della disciplina legislativa, a sua volta, è stata individuata nella riaffermazione della preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti del rapporto di lavoro.
La Corte costituzionale ha, poi, richiamato il proprio precedente (sent. n. 286/2013), in cui aveva avuto modo di sottolineare come la disciplina impugnata non sopprimesse la 'tutela risarcitoria civilistica del danno da mancato godimento incolpevole'.
Ha, quindi, rilevato i connotati del diritto vivente nella prassi amministrativa e della magistratura contabile, convergenti nell'escludere dall'ambito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro.
La conclusione discendente da tali rilievi è stata indicata, infine, dalla stessa Corte come conforme ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto non necessaria una previsione del contratto collettivo che consacri esplicitamente il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute per causa non imputabile al lavoratore.
La Corte di Cassazione, a sua volta, ha affermato che 'Il divieto di monetizzazione delle ferie di cui all'art. 7, comma 2, della Dir. 93/104/CE - poi confluita nella Dir. 2003/88/CE - e ripreso dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 66 del 2003, è finalizzato a garantirne il godimento effettivo che sarebbe vanificato qualora se ne consentisse la sostituzione con un'indennità, la cui erogazione non può essere ritenuta equivalente rispetto alla necessaria tutela della sicurezza e della salute. Da ciò discende che l'eccezione al principio prevista nella seconda parte delle predette disposizioni, concernente la inapplicabilità del predetto divieto in caso di risoluzione del rapporto di lavoro opera
4 nei soli limiti delle ferie non godute relative al periodo ancora pendente al momento della risoluzione in questione, e non consente la monetizzazione di quelle riferibili agli anni antecedenti. Ciò, peraltro, non esclude che il lavoratore, sia in corso di rapporto che al momento della sua risoluzione, possa invocare la tutela civilistica e far valere l'inadempimento del datore di lavoro che abbia violato le norme inderogabili sopra richiamate, a condizione, però, che il mancato godimento delle ferie sia derivato da causa imputabile al datore di lavoro'. (Cass. L., Sentenza n. 23697 del 10/10/2017).
Sul punto, quanto alla natura giuridica dell'indennità in questione, la Corte di Cassazione ha affermato che 'dal mancato godimento delle ferie deriva una volta divenuto impossibile per
l'imprenditore, anche senza sua colpa, adempiere l'obbligazione di consentire la loro fruizione il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 cod. civ., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica...' (Cass. sent. n. 2496/2018; Cfr. Cass. sent. n.
13860/2000).
Giova, infine, evidenziare come la Corte di Cassazione - adeguandosi alla giurisprudenza sovranazionale abbia recentemente assunto una posizione di maggior rigore nei confronti di parte datoriale, onerata ad una serie di più penetranti adempimenti.
Più in particolare, la Suprema Corte ha ribadito che 'l'interpretazione del diritto interno (ivi compreso dell'art. 5, comma 8 del D.L. n. 95 del 2012, conv. con modif. in L. n. 135 del 2012) conforme al diritto dell'Unione' comporta che:
'a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite;
b) è il datore il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo, sul punto, darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cass.
n.15652/2018;
c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie se necessario formalmente;
di averlo nel contempo avvisato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato' (Cass. ord. n.
23153/2022; Cass. sent. n. 21780/2022).
Il lavoratore non può, quindi, perdere il diritto all'indennità finanziaria per le ferie non godute, senza previa verifica del fatto che il datore lo abbia effettivamente posto in condizione di esercitare il proprio diritto alla fruizione del riposo annuale, anche attraverso una informazione adeguata.
5 Sul tema, dispiega decisiva influenza la normativa eurounitaria e, in particolare, la recente pronuncia della Corte di Giustizia del 6 novembre 2018, secondo la quale 'l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto'.
La Cassazione ha, quindi, richiamato i tre cardini del giudizio di diritto demandato al giudice nazionale individuati dalla Corte di Giustizia, al fine di assicurare che il lavoratore sia stato messo effettivamente nelle condizioni di esercitare il proprio diritto alle ferie, consistenti:
a) nella necessità che il lavoratore sia invitato 'se necessario formalmente' a fruire delle ferie e 'nel contempo informandolo in modo accurato e in tempo utile ... se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento' (punto 45);
b) nella necessità di 'evitare una situazione in cui l'onere di assicurarsi dell'esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore'
(punto 43);
c) infine, sul piano processuale, nel prevedere che 'l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro...sicché la perdita del diritto del lavoratore non può aversi ove il datore 'non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto', precisando che 'può essere che, rispetto ad un dirigente, per la normale posizione di minor debolezza e maggiore conoscenza dei dati giuridici, le predette condizioni possano trovare in concreto applicazioni di minor rigore, sotto il profilo dell'intensità informativa o del grado di diligenza richiesta al datore di lavoro, ma certamente essi permangono a governare l'istituto dell'attribuzione, perdita o monetizzazione delle ferie'.
Tale lettura della Corte di Giustizia si coordina con l'orientamento interpretativo della
Corte Costituzionale che con la sentenza 6 maggio 2016, n. 95 ha ritenuto che la legge non fosse costituzionalmente illegittima, in quanto da interpretare nel senso che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la "capacità organizzativa del datore di lavoro", nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie
6 siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con L. 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee
(art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a
Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre
1993, n. 93/104/CE del Consiglio), sicché non potrebbe vanificarsi 'senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso ... da .... causa non imputabile al lavoratore', tra cui rientra quanto deriva dall'inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi organizzativi in materia, i quali non possono che essere ravvisati, per coerenza complessiva dell'ordinamento, nell'assetto sostanziale e processuale quale compiutamente delineato dalla Corte di Giustizia nei termini già sopra evidenziati. (Cass. sent. n. 18140/2022).
La Corte ha, quindi, concluso affermando che 'l'assetto sostanziale della fattispecie, secondo l'indirizzo della Corte di Giustizia, deve muovere dalla verifica di che cosa sia stato fatto dal datore di lavoro perché quelle ferie fossero godute e quali fossero i rapporti tra quell'endemica insufficienza di organico, evidentemente non imputabile al lavoratore, e la necessità di assicurare la prosecuzione del servizio, il tutto infine con una regola ultima di giudizio, individuata sempre dalla Corte di Giustizia, che, nei casi incerti, pone l'onere probatorio a carico del datore di lavoro e non del lavoratore' (Cass. sent. n. 18140/2022).
Ebbene, facendo applicazione dei predetti principi, occorre, anzitutto, evidenziare che nell'ipotesi in controversia il ricorrente cessava dal servizio per collocamento a riposo per raggiungimento dell'età anagrafica e, pertanto, il suo caso rientra tra quelli nei quali è astrattamente possibile (e, ciò, richiede la norma del 2012) una programmazione della fruizione dei giorni di ferie prima della interruzione del rapporto.
Tanto premesso, deve rilevarsi che nel caso concreto sottoposto all'esame del giudicante risulta assolutamente carente la prova dell'assolvimento da parte del Comune di CP_1 dell'onere di sollecitare il godimento delle ferie da parte del lavoratore e di responsabilizzare il medesimo circa le conseguenze della loro mancata fruizione.
Invero, l' convenuto non ha neppure allegato, prima ancora che provato, di aver agito CP_2 in modo da assicurare la effettiva fruizione da parte del dipendente del monte ferie accumulato prima della cessazione del suo rapporto di lavoro (avvenuta in data 30.09.2022), essendosi limitato a fornire generiche deduzioni che, per le ragioni innanzi esposte, non sono idonee a dimostrare il corretto e adeguato assolvimento degli obblighi organizzativi datoriali.
Tali difetti di allegazione sono ridondati nella inutilità delle richieste di istruttoria orale formulate dal non essendovi istanze di confronto volte a lumeggiare gli aspetti CP_1 fattuali della res controversa utili (recte indispensabili) alla decisione. Del resto, il Comune
7 di ben poteva dimostrare, in via documentale, di essersi tempestivamente e CP_1 diligentemente attivato per porre il ricorrente nelle condizioni di fruire delle ferie o, quantomeno, per informarlo circa il monte ferie maturato e le conseguenze negative legate al loro mancato godimento durante il corso del rapporto lavorativo, onde evitare che esse si accumulassero in un numero così elevato.
In definitiva, dunque, l' è responsabile del mancato integrale godimento CP_3 delle ferie maturate dal lavoratore, dovendosi ritenere che esso, a fronte di un così rilevante accumulo di giorni arretrati, non abbia provveduto ad assicurare al dipendente l'effettivo godimento delle ferie nel tempo maturate, né ad avvertirlo delle conseguenze di una così protratta mancata fruizione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti tutti per la liquidazione in favore di Parte_1 del trattamento economico rivendicato in luogo delle ferie da maturate e non godute.
Quanto alla quantificazione del dovuto, il ricorrente, senza precisare le annualità di riferimento e senza versare in atti le relative buste paga, ha conteggiato gg. 383 giorni di ferie maturate e non godute negli anni precedenti al collocamento a riposo e n. 27 giorni di ferie maturate e non godute per l'annualità 2022, richiamandosi alla attestazione rilasciata dall'ufficio del personale del Comune con nota del 29/05/2023 prot. n. 30688/2023.
Tale conteggio è stato contestato dal resistente e a ben vedere la nota in questione CP_1 contiene una effettiva attestazione limitata a gg. 64 di ferie per gli anni precedenti e gg. 22 per l'anno 2022, pari all'importo di euro 6.222,24 così quantificato dallo stesso ricorrente ( doc. 3 prod. ric.).
Entro tali limiti, pertanto, va accolta la domanda.
Deve pertanto emettersi condanna del al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della indennità sostitutiva delle ferie non godute, nella misura indicata in dispositivo. Sul credito maturano i soli interessi in ragione dell'art. 22 co.36 L 724/94.
Quanto all'ulteriore domanda inerente i riposi compensativi, deve rilevarsi che nulla risulta dedotto in ricorso circa la norma contrattuale di riferimento, quindi i presupposti previsti per il godimento dei riposi e la disciplina degli stessi;
né tantomeno il ricorrente ha dedotto e individuato in ricorso (prima ancora che provato) le giornate di lavoro effettivamente prestate oltre il monte ore settimanale/mensile previsto
Invero, in tema di richiesta di pagamento per mancato godimento del riposo compensativo, grava sul lavoratore l'onere di provare il fatto costitutivo del proprio diritto,
e cioè il mancato godimento della giornata di riposo (Cass. 20 marzo 2004, n. 5649; Cass.
2018, n. 16150; Cass. 22 marzo 2022, n. 9335, in motivazione, sub p.to 8);
Tale onere di allegazione e prova a carico del lavoratore del fatto costitutivo del proprio diritto al riposo compensativo investe, evidentemente, la prestazione di un'attività eccedente il limite previsto, secondo la disciplina contrattuale di riferimento.
8 Nel caso concreto, non avendo parte ricorrente assolto all'onere a suo carico, la domanda non può che essere rigettata.
Le spese vengono compensate in misura della metà in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso;
nel residuo, seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle attività compiute.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
1) Accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, condanna il , in Controparte_1 persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 6.222,24, per le causali indicate in parte motiva, oltre interessi legali dalla di maturazione al saldo;
2) Rigetta nel resto il ricorso;
3) Condanna il , in persona del Sindaco p.t. alla refusione di metà delle Controparte_1 spese di lite, metà che liquida in € 2300,00 a titolo di onorario, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
compensa tra le parti la restante metà delle spese.
Napoli, il 4.02.2025
Il Giudice
Dott. ssa Gabriella Gagliardi
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