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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 07/07/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3625/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trani
Il Tribunale di Trani, Sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dr.ssa Laura Cantore Presidente rel. dr.ssa Sandra Moselli Giudice dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in data 04.11.2024 nel registro generali affari contenziosi del Tribunale di Trani sotto il numero d'ordine 3625/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Spinelli Mario, giusta mandato in atti Parte_1
-ricorrente-
E
rappresentata e difesa dall'avv. Iurillo Emilio, giusta mandato in atti Controparte_1
-resistente-
E
DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI -intervenuta- CP_2
FATTO
Con ricorso depositato il 04.11.2024, proponeva domanda di scioglimento del Parte_1 matrimonio celebrato con in RL il 7.7.2007 (trascritto nel registro dello Stato civile Controparte_1 di detto Comune al n. 31, parte II, serie C, anno 2007), da cui era separato giusta negoziazione assistita di separazione consensuale ex art. 6 co. 2° D.L. n. 132/2014 7.8.2023, autorizzato dal Pubblico Ministero il
9.8.2023 n. 123/2023 Reg. Con., come da documentazione in atti, senza che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si fosse mai ricostituita, dando atto che dalla unione nasceva in data 10.10.2003 la figlia
[...]
. Per_1
In data 24.5.2025 la resistente si costituiva formalmente in giudizio, non opponendosi alla domanda principale e in data 4.6.2025 le parti congiuntamente depositavano convenzione, ritualmente sottoscritta dalle stesse e dai loro difensori, alla quale si riportavano, insistendo nel loro accoglimento anche in occasione dell'udienza del
5.6.2025.
Tanto premesso: - rilevato che i coniugi sono separati, giusta accordo di separazione consensuale ex art. 6 co. 2° D.L. n.
132/2014 7.8.2023, autorizzato dal Pubblico Ministero il 9.8.2023 n. 123/2023 Reg. Con. (di cui è copia in atti);
- letta la convenzione contenuta della richiesta congiunta depositata il 4.6.2025, contenente l'accordo per la definizione concordata del giudizio;
- rilevato che i difensori delle parti in occasione dell'udienza del 5.6.2025 hanno ribadito che i coniugi non vogliono riconciliarsi e che vogliono definire il giudizio alle condizioni di cui alla ridetta richiesta già depositata;
- rilevato che il G.D., valutata la volontà delle parti, ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio, ex art. 473 bis 22 c.p.c.;
- considerato che le condizioni pattuite sono conformi alle norme inderogabili e all'interesse superiore della figlia, maggiorenne, ma non ancora indipendente economicamente, in favore della quale è stato previsto un contributo al suo mantenimento a carico della madre di € 600,00 mensili, oltre aggiornamento secondo gli indici Istat e al 50% delle spese straordinarie, giusta protocollo siglato dal Tribunale di Trani con il COA;
- considerato inoltre che non v'è statuizione di assegno ex art. 5 della L. n. 898/1970 e successive modificazioni;
- ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/70, come modificato ex L.
6.3.1987 n. 74;
- garantito l'intervento in causa al P.M.;
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da con in Parte_1 Controparte_1
RL il 7.7.2007 (trascritto nel registro dello Stato civile di detto Comune al n. 31, parte II, serie C, anno
2007), alle condizioni indicate nella convenzione depositata il 4.6.2025 nel presente giudizio contenzioso, condizioni tutte che qui si abbiano interamente trascritte.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio del 1.07.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trani
Il Tribunale di Trani, Sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dr.ssa Laura Cantore Presidente rel. dr.ssa Sandra Moselli Giudice dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in data 04.11.2024 nel registro generali affari contenziosi del Tribunale di Trani sotto il numero d'ordine 3625/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Spinelli Mario, giusta mandato in atti Parte_1
-ricorrente-
E
rappresentata e difesa dall'avv. Iurillo Emilio, giusta mandato in atti Controparte_1
-resistente-
E
DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI -intervenuta- CP_2
FATTO
Con ricorso depositato il 04.11.2024, proponeva domanda di scioglimento del Parte_1 matrimonio celebrato con in RL il 7.7.2007 (trascritto nel registro dello Stato civile Controparte_1 di detto Comune al n. 31, parte II, serie C, anno 2007), da cui era separato giusta negoziazione assistita di separazione consensuale ex art. 6 co. 2° D.L. n. 132/2014 7.8.2023, autorizzato dal Pubblico Ministero il
9.8.2023 n. 123/2023 Reg. Con., come da documentazione in atti, senza che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si fosse mai ricostituita, dando atto che dalla unione nasceva in data 10.10.2003 la figlia
[...]
. Per_1
In data 24.5.2025 la resistente si costituiva formalmente in giudizio, non opponendosi alla domanda principale e in data 4.6.2025 le parti congiuntamente depositavano convenzione, ritualmente sottoscritta dalle stesse e dai loro difensori, alla quale si riportavano, insistendo nel loro accoglimento anche in occasione dell'udienza del
5.6.2025.
Tanto premesso: - rilevato che i coniugi sono separati, giusta accordo di separazione consensuale ex art. 6 co. 2° D.L. n.
132/2014 7.8.2023, autorizzato dal Pubblico Ministero il 9.8.2023 n. 123/2023 Reg. Con. (di cui è copia in atti);
- letta la convenzione contenuta della richiesta congiunta depositata il 4.6.2025, contenente l'accordo per la definizione concordata del giudizio;
- rilevato che i difensori delle parti in occasione dell'udienza del 5.6.2025 hanno ribadito che i coniugi non vogliono riconciliarsi e che vogliono definire il giudizio alle condizioni di cui alla ridetta richiesta già depositata;
- rilevato che il G.D., valutata la volontà delle parti, ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio, ex art. 473 bis 22 c.p.c.;
- considerato che le condizioni pattuite sono conformi alle norme inderogabili e all'interesse superiore della figlia, maggiorenne, ma non ancora indipendente economicamente, in favore della quale è stato previsto un contributo al suo mantenimento a carico della madre di € 600,00 mensili, oltre aggiornamento secondo gli indici Istat e al 50% delle spese straordinarie, giusta protocollo siglato dal Tribunale di Trani con il COA;
- considerato inoltre che non v'è statuizione di assegno ex art. 5 della L. n. 898/1970 e successive modificazioni;
- ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/70, come modificato ex L.
6.3.1987 n. 74;
- garantito l'intervento in causa al P.M.;
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da con in Parte_1 Controparte_1
RL il 7.7.2007 (trascritto nel registro dello Stato civile di detto Comune al n. 31, parte II, serie C, anno
2007), alle condizioni indicate nella convenzione depositata il 4.6.2025 nel presente giudizio contenzioso, condizioni tutte che qui si abbiano interamente trascritte.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio del 1.07.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Laura Cantore