CA
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/02/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.182/2024
Documento in com.jniwrapper.win32.automation.OleContainer
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Annalisa GIUSTI Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 6 Febbraio 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 20.05.2024, e vertente tra
(appellante) contro (appellato) ed Parte_1 Controparte_1
di (appellata contumace), avente ad oggetto: Controparte_2 CP_3
appello avverso la sentenza n°134/2024 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 27.03.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.05.2024, ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Ancona ha rigettato il ricorso proposto dallo stesso teso ad ottenere il riconoscimento del diritto all'esenzione fiscale sul trattamento pensionistico in godimento, prevista dall'art.1, comma 211, della legge n.232/2016 e dall'art. 3, comma 2, Legge
206/2004, in quanto soggetto equiparato a vittima del dovere. Il Giudice di prime cure ha infatti ritenuto applicabili i richiamati benefici fiscali ai soli trattamenti pensionistici che derivano dal riconoscimento
1 del particolare status di vittima del dovere o ad esso equiparato e non anche all'ordinario trattamento pensionistico spettante, quale ordinario cittadino, alla vittima del dovere, come nel caso in esame, trattandosi di pensione di anzianità.
A fondamento del gravame, l'appellante ha censurato l'iter logico giuridico seguito dal primo
Giudice, denunciandone l'erroneità e l'illogicità, con un unico e articolato motivo di gravame. In particolare, deduce l'erroneità della decisione per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, comma 2,
Legge 206/2004, esteso alle vittime del dovere e agli equiparati dall'art. 1, comma 211, Legge 232/2016, in quanto interpretato in senso eccessivamente restrittivo e non conforme alla spirito e al dettato della norma.
Ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “riformare la sentenza del Tribunale di Ancona Sezione
Lavoro n. 134/2024 pubblicata in data 27.3.2024 e per l'effetto, - riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente all'esenzione fiscale sulla propria pensione categoria VO n. 10002231 a decorrere dall'1.1.2017; - dichiarare il diritto del ricorrente alla erogazione degli importi illegittimamente trattenuti a tale titolo dall' e non ancora versati all'Agenzia delle Entrate;
- condannare l' CP_4 CP_4
alla rifusione di tutte le spese, competenze e onorari di giudizio, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari”.
L si è costituito in giudizio ed ha resistito all'appello, del Controparte_1
quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame.
L non si è costituita in giudizio ed è rimasta contumace. Controparte_2
L'appellante censura la sentenza impugnata lamentando la violazione dall'art. 1, Parte_1
comma 211, Legge 232/2016, che ha esteso alle vittime del dovere o equiparati i benefici previsti per le vittime di terrorismo di cui all'art.3 commi 1 e 2, della Legge n.206/2004. Sostiene che il mancato riconoscimento dell'esenzione fiscale ai soggetti equiparati al soggetto privato cittadino equiparato alle vittime del dovere comporterebbe inevitabilmente una illegittima discriminazione rispetto alle vittime del terrorismo, posto che il beneficio fiscale va riconosciuto indistintamente ex lege ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere, agli equiparati ed ai loro familiari superstiti .
L'appello è fondato e va accolto.
In punto di fatto, l'appellante fonda la sua pretesa sul precedente riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere, avvenuto con sentenza n.348/2015 della Corte di Appello di
CP_ Ancona, rivendicando il suo diritto (negato dall' con provvedimento del 17.06.2019) all'esenzione
2 fiscale sul trattamento pensionistico prevista dall'art.3, comma 2, Legge n.206/2004, in fora del richiamo di cui all'art.1 comma 211 Legge n.232/2016.
Ciò premesso, i presupposti di fatto risultano pacificamente accertati, in quanto a Parte_1
(titolare di pensione di anzianità) è stato riconosciuto lo stato di soggetto equiparato a vittima del dovere con sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 348/2015, divenuta definitiva a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 7306/2017 per rinuncia al ricorso da parte dell'Avvocatura di Stato.
Posto che i fatti di causa risultano pacifici, la presente controversia implica la soluzione della questione interpretativa dell'art.1 della legge n. 232/16 che a1 comma 211 così dispone: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990,
n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma
2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi”.
La formula del dettato normativo evidenzia l'intento del legislatore di chiarire in primo luogo quale sia la fonte legale da cui attingere la nozione di “vittime del dovere e loro familiari superstiti”, onde individuare i soggetti rientranti nelle categorie menzionate, mentre non vi è alcun rinvio specifico a disposizioni di legge recanti la disciplina di particolari tipologie di trattamenti pensionistici, quindi difetta una manifestazione espressa della volontà di circoscrivere gli effetti dell'esenzione fiscale ad alcuni soltanto di tali trattamenti.
L'art. 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, sancisce che “La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)”; il primo comma della norma in esame recita:
1. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonchè il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di
5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno 2005”.
Emerge dal testo legislativo che il citato primo comma non detta la disciplina di un particolare trattamento pensionistico, bensì riconosce il beneficio dell'aumento figurativo della contribuzione rispetto alla totalità degli istituti pensionistici e dei trattamenti diretti, e persino rispetto al calcolo del
Trattamento di Fine Rapporto o di qualsiasi altro trattamento con identica funzione.
3 Orbene, il Collegio evidenzia che in seno alla giurisprudenza di legittimità si è formato, sul tema oggetto della presente controversia, un orientamento costante - a cui questa Corte ha già aderito con pronunce precedenti e da cui tuttora non sussistono motivi per discostarsi - secondo cui la corretta interpretazione della normativa di cui alla Legge n. 206/2004, non può anzitutto prescindere dalla finalità per cui la stessa è stata emanata ossia di garantire alle vittime ed ai loro familiari, anche superstiti, strumenti più adeguati di tutela e sostegno, in termini morali ed economici, che non siano meramente simbolici (Cass. n. 15056/2024). Parimenti costituisce pacifico principio interpretativo che “ove alle vittime del dovere sia esteso uno dei benefici previsti per le vittime del terrorismo, la misura del beneficio debba essere analoga, per evitare ingiustificate disparità di trattamento” (Cass., Sez. U.,
27/03/2017).
L'art.3, commi 1 e 2, della Legge n.206/2004 individua un beneficio di natura esclusivamente soggettiva non vincolato ad un particolare trattamento pensionistico, bensì alla categoria soggettiva del richiedente di vittima del dovere o soggetto ad essa equiparato e a prescindere dalla correlazione con l'evento che ha dato luogo a tale riconoscimento.
A chiarire ogni dubbio interpretativo sul punto è intervenuta la recente pronuncia della Corte di
Cassazione del 29.05.2024 n.15056, la quale, richiamando il proprio orientamento in materia, ha ribadito che: “In ordine alla lettera delle disposizioni rilevanti occorre osservare quanto segue. L'art. 1, comma
211, cit. prevede, in primo luogo, l'estensione dei benefici ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n, 302, all'art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Poiché nè la l. n.
466/1980 né la l. n. 302/1990 né, infine, l'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266/2005, questi ultimi già sopra riportati, prevedono alcun trattamento pensionistico ma regolano la nozione di vittime del dovere, gli istituti della cd. speciale elargizione e dell'assegno vitalizio nonché altri benefici, come l'esenzione dai ticket sanitari o il diritto di assunzione presso le pp.aa., deve evidentemente ritenersi che i richiami normativi operati siano funzionali esclusivamente a delimitare l'ambito dei destinatari dell'estensione e non dei trattamenti pensionistici beneficiati. Ciò premesso, deve quindi evidenziarsi che la lettera dell'art. 1, comma 211, cit. estende i benefici, di cui si dirà, a tutti i trattamenti pensionistici, senza indicare alcuna necessaria correlazione della pensione con l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere. Né alcun argomento in tal senso si ricava dalle norme regolative dei benefici estesi, in particolare dall'art. 3, comma 2, della l. n. 206/2004.
La prima estensione (operata dal richiamo all'art. 2, commi 5 e 6, della l. n. 407/1998) riguarda l'esenzione dall'Irpef: a) del trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti;
b) delle pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, della
4 stessa legge, che siano anche titolari dell'assegno di superinvalidità di cui all'articolo 100 del d.P.R. n.
1092/1973.
La seconda estensione (quella della misura dell'art. 3, comma 2, della l. n. 206/2004 e che è la disposizione pertinente al caso di specie) riguarda la pensione maturata ai sensi del comma 1 che è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). È pacifico che anche in tal caso non vi sia un riferimento, ai fini dell'esenzione, al fatto che si tratti di pensione correlata al fatto che ha dato luogo al riconoscimento dello status.
Del resto il comma 1 dell'art. 3 della l. n. 206/2004, richiamato dal comma 2, nella formulazione dovuta alla novella operata dall'art. 1, commi 794 e 795, della l. n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, prevede che A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. L'aumento figurativo dell'anzianità, ulteriore e diverso beneficio rispetto all'esenzione Irpef, anche in tal caso non è relativo alla pensione maturata a seguito dell'evento lesivo.
La tesi dell'ufficio non appare pertanto supportata dalla lettera delle citate disposizioni;
tale considerazione, del resto, esclude la validità del riferimento alla costante giurisprudenza di questa
Corte secondo la quale le norme che prevedono agevolazioni tributarie non possano essere oggetto di interpretazione estensiva né analogica, poiché alla luce di quanto evidenziato non vengono in rilievo né
l'una né l'altra.
2.4. Né appare deporre in senso diverso l'interpretazione sistematica proposta dalla difesa erariale laddove fa riferimento al rischio che l'interpretazione accolta dalla CTR attribuisca alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati un beneficio maggiore di quello spettante alle vittime del terrorismo, andando quindi ben oltre la programmata estensione ai primi dei benefici previsti per le seconde.
In primo luogo, la piana lettura dell'art. 3, commi 1 e 2, della l. n. 204/2006 depone nel senso che l'esenzione, anche per le vittime del terrorismo, concerna il trattamento pensionistico in quanto tale e neanche quello conseguito a seguito dell'aumento figurativo di cui al comma 1.
E tale conclusione è avallata anche dai documenti di prassi.
Infatti l' , con la risoluzione 29/07/2005, n. 108/E (richiamata anche dalla Circ. Controparte_2
19/10/2005, n. 113, dell' , in sede di prima interpretazione della portata del beneficio, ebbe a CP_4 ritenere che l'esenzione dell'art. 3, comma 2, valesse solo per la parte di pensione maturata in base all'aumento figurativo, diversamente dal beneficio previsto dall'art. 4 per le pensioni dirette in favore di
5 chi avesse conseguito una invalidità pari o superiore all'80%, richiamando il parere reso il 10 settembre
2003 dalla Commissione Finanze della Camera dei Deputati.
Però, successivamente, con la risoluzione 01/12/2008, n. 453/E la stessa Agenzia, richiamando la
Direttiva P.C.M. 27/07/2007, ebbe a ritenere non solo che il beneficio spettasse sull'intero trattamento pensionistico e non sulla quota oggetto dell'aumento figurativo, ma anche che esso spettasse su tutti i trattamenti pensionistici goduti, deponendo in tal senso, in primo luogo, il dato letterale che, nel prevedere l'esenzione in esame, ne individua l'oggetto nella pensione di cui al comma 1 e cioè nella pensione che abbia goduto dell'aumento figurativo, e non nella quota di detta pensione dovuta all'aumento figurativo.
In secondo luogo, la modifica operata dal comma 794 della legge finanziaria per il 2007, dell'art, 3, comma 1, della legge n. 206 del 2004 medesima, ha sostituito, con riguardo al grado di invalidità, le parole «inferiori all'80 per cento» con quelle di «qualsiasi entità», con conseguente venir meno del trattamento fiscale di minor favore riservato alle pensioni corrisposte a fronte di una invalidità inferiore all'80 per cento.
In terzo luogo, la ratio legis sottesa alla normativa di cui alla l. n. 206/2004, è individuabile nell'intento di garantire alle vittime ed ai loro familiari, anche superstiti, strumenti più adeguati di tutela e sostegno, in termini morali ed economici, che non siano meramente simbolici.
2.5. Le conclusioni raggiunte appaiono in linea non solo con la citata giurisprudenza che ha ritenuto la decorrenza dei benefici fiscali a far data dall'1/01/2017 (Cass. 11/07/2023, n. 19789; Cass.
25/10/2023, n. 29549; Cass. 05/10/2023, n. 28051 che ha in motivazione espressamente evidenziato che in tema pensionistico l'equiparazione tra le vittime del dovere e quelle della criminalità organizzata ed il terrorismo è stata effettivamente realizzata dal legislatore italiano da tale data), ma anche con la giurisprudenza di questa Corte che ha evidenziato che, ove alle vittime del dovere sia esteso uno dei benefici previsti per le vittime del terrorismo, la misura del beneficio debba essere analoga, per evitare ingiustificate disparità di trattamento (Cass., Sez. U., 27/03/2017, n. 7761, con richiami di giurisprudenza amministrativa) nonché con la considerazione espressa da Cass. 16/11/2016, n. 23300, secondo cui il diritto spettante alla vittima del dovere non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, in quanto il comma 564 dell'art. 1 della legge 266/2005, che estende la disciplina dettata per i dipendenti pubblici (dal comma 563 e dalla legge 466/1980) anche a coloro che abbiano subito infermità dipendenti da causa di servizio, delinea un'area che si estende al di là del rapporto di impiego pubblico e che ingloba, ad esempio, i militari di leva, o che potrebbe estendersi a forme regolate di volontariato, prevedendo diritti anche in favore loro o dei familiari superstiti”.
6 In definitiva, il chiaro tenore letterale dell'art.1, comma 211, l. n. 232/16 non può generare seri dubbi circa la volontà del legislatore di operare - con riferimento allo specifico oggetto rappresentato dal beneficio dell'esenzione IRPEF - un espresso ed integrale rinvio alla disciplina vigente per le vittime del terrorismo, così che in questa sede, e rispetto all'odierno tema d'indagine, appaiono inconferenti le
CP_ considerazioni espresse da parte appellata sulla non opponibilità all' della sentenza che ha riconosciuto lo status di vittima del dovere in favore di Parte_1
Alla luce delle considerazioni svolte e dei principi fissati dalla Suprema Corte, all'appellante va dunque riconosciuto il beneficio dell'esenzione fiscale prevista dall'art.1, comma 211, della legge n.232/2016 e dall'art. 3, comma 2, Legge 206/2004, indipendentemente dalla tipologia del trattamento pensionistico dallo stesso fruito.
Il tenore della decisione comporta l'assorbimento di ogni ulteriore motivo di gravame e l'accoglimento dell'appello per le suesposte motivazioni.
Le spese di lite di entrambi i gradi del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°134/2024 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 27.03.2024, contrariis reiectis, così decide:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di Parte_1 all'esenzione fiscale prevista dall'art.1, comma 211, della legge n.232/2016 e dall'art. 3, comma 2,
Legge 206/2004 sulla propria pensione categoria VO n. 10002231, a decorrere dall'01.01.2017;
- dichiara il diritto dell'appellante all'erogazione degli importi illegittimamente trattenuti a tale titolo dall' e non ancora versati all' delle Entrate;
CP_4 CP_2
CP_
- condanna l' a rifondere alla parte appellante le spese dei due gradi del giudizio, che liquida, per il primo grado, in complessivi €.3.700,00, e, per il secondo grado, in complessivi €.3.564,50, di cui €.3.500,00 per compensi professionali ed €.64,50 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P., con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 6 Febbraio 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
7
8