Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/02/2025, n. 39
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Sentenza 7 febbraio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte d'Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, presieduta dal Dr. Luigi Santini. L'appellante ha contestato la decisione del Tribunale di Ancona, che aveva negato il riconoscimento dell'esenzione fiscale sul trattamento pensionistico, sostenendo di essere equiparato a una vittima del dovere. Le sue richieste includevano il riconoscimento del diritto all'esenzione fiscale a decorrere dal 1° gennaio 2017 e la restituzione degli importi trattenuti. La parte appellata ha invece chiesto il rigetto dell'appello, ritenendo infondate le pretese dell'appellante.

Il giudice ha accolto l'appello, argomentando che la normativa in questione non limita l'esenzione fiscale ai soli trattamenti pensionistici derivanti da eventi specifici, ma si applica a tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari. La Corte ha sottolineato l'importanza di evitare disparità di trattamento tra vittime del dovere e vittime di terrorismo, evidenziando che l'intento legislativo era quello di garantire un adeguato sostegno economico. Pertanto, ha riconosciuto il diritto dell'appellante all'esenzione fiscale e alla restituzione degli importi non versati, condannando la parte soccombente al pagamento delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/02/2025, n. 39
    Giurisdizione : Corte d'Appello Ancona
    Numero : 39
    Data del deposito : 7 febbraio 2025

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