Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/03/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4953/2024 R.G.V.G. vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
e
, nata a [...] il [...] (c.f.: , Controparte_1 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Valentina Puglisi, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 12/1/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4/11/2024 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio civile a Palermo il 12/4/2011, in costanza del quale è nata la GL (il 22/7/2011) e di Per_1 essersi separati consensualmente in forza della sentenza n. 2710/2021 del 23-25/6/2021, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento n. 19320/2019 R.G., hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
Scaduto il termine perentorio del 26 febbraio 2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
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“1) La GL minorenne continuerà a vivere insieme alla madre;
il padre potrà incontrare la GL due pomeriggi a settimana, da concordare all'assegnazione settimanale dei turni lavorativi, nella fascia oraria compresa dalle ore 16,00 alle ore 20,00, compatibilmente con le esigenze sia della minore nonché di quelle lavorative, di entrambi i genitori. Inoltre la GL starà col padre, a fine settimana alternati, dalle ore 16,00 del sabato sino alle ore 18,00 della domenica, pernottando presso la dimora paterna;
i giorni festivi verranno trascorsi ad alternanza, previo accordo, con ciascun genitore;
durante il periodo estivo il padre avrà diritto di trascorrere con la GL un periodo di vacanza pari a quindici giorni, non necessariamente consecutivi e sempre da concordare con la madre.
2) Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento dei figli la somma di € 200,00 (euro duecento e zero centesimi) in favore della GL
, somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario o versamento su carta prepagata, Per_1 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat
e costo vita.
3) Il IG. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alla GL Parte_1 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Palermo e dalla Corte
d'appello di Palermo e quindi: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo. In particolare, riportandosi interamente alla sentenza di separazione allegata, al punto 3: “Le spese straordinarie da sostenere nell'interesse della GL verranno affrontate al 50% da entrambi i genitori. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie – mensile, le seguenti spese:
- Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza),odontoiatriche, ortopediche, farmaceutiche
(inclusi i medicinali da banco e gli integratori), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche, oltre ai tickets del SSN - Scolastiche o universitarie: rette scolastiche (anche per – scuola e/o doposcuola), tasse scolastiche, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o
2 didattiche e/o viaggi di istruzione, ripetizioni, corsi di lingua e scuola guida;
Sportive – ricreative: corsi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi), oltre acquisto delle relative attrezzature, centri estivi, viaggi – vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche;
spese relative all'acquisto di capi di abbigliamento e calzature.”
4) La IG.ra , essendo indipendente economicamente, rinuncia alla richiesta di Controparte_1 versamento in suo favore di alcun assegno di mantenimento, richiedendolo, come suindicato, unicamente per la GL minore.”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito civile a Palermo il 12/4/2011;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di un anno a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione definito con sentenza n. 2710/2021, del 23-25/6/2021, emessa dal Tribunale di
Palermo nell'ambito del procedimento n. 19320/2019 R.G..
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il
12/4/2011 da , nato a [...] il [...], e , nata a [...]_1
Palermo il 23/3/1983, iscritto agli atti dello Stato civile del predetto Comune dell'anno
2011 al n. 27, parte I, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 28 febbraio 2025.
3 Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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