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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 04/09/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
sezione civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.185/2022 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.517/2021 resa dal Tribunale di
Gela il 29.11.2021 e pubblicata in data 30.11.2021, avente ad oggetto somministrazione energia elettrica
vertente tra
c.f. Parte_1
, in persona del legale rappresentante, difesa dall'avv. Emanuele P.IVA_1
Maganuco per procura in atti, con domicilio eletto presso il suo studio in Gela
Piazza Umberto I – angolo Via Battesimo
- appellante - contro
c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante, e per essa la mandataria giusta procura ai Controparte_2
rogiti del 22 marzo 2018 del notaio rep. n.56293 racc. n.28408, difesa Per_1 anche disgiuntamente dall'avv. Luca Polverino e dall'avv. Luigi Coluccino per procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Claudia
Alletto sito in Caltanissetta corso Umberto 7 - appellata -
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.3.2025 viene disposta la trattazione scritta della causa ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la
1 presenza di soggetti diversi dai difensori, quindi le parti hanno depositato note di trattazione, concludendo come dai rispettivi atti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l Parte_1
proponeva opposizione avverso il D.I. n.357/2017
[...]
emesso dal Tribunale di Gela, col quale – su istanza di – si Controparte_1
ingiungeva all'opponente, sotto la diversa denominazione di
[...]
il pagamento dell'importo di € 79.423/48, oltre Parte_2
interessi al tasso legale decorrenti dalla scadenza di ciascuna fattura e spese del procedimento monitorio, in relazione a un credito fondato su quattordici fatture emesse tra maggio 2014 e giugno 2016, aventi ad oggetto la fornitura di gas, energia elettrica e servizi accessori connessi alle utenze n.001013119528 e n.001013119529, riferite a immobili siti in contrada Piano
Stella, nel Comune di Gela.
L'opponente deduceva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, eccependo che il decreto monitorio risultava emesso nei confronti di un soggetto giuridicamente distinto – ossia l Controparte_3
– contestando, pertanto, la propria estraneità al rapporto
[...]
obbligatorio dedotto in giudizio.
Contestava, altresì, l'inadeguatezza e la non idoneità della documentazione probatoria allegata a sostegno della pretesa monitoria, rilevando che le fatture prodotte non costituivano prova sufficiente del credito in sede di opposizione,
trattandosi di atti unilaterali provenienti dalla stessa creditrice. In particolare,
evidenziava come la società opposta non fornisse alcun riscontro in merito all'effettiva esistenza del rapporto contrattuale sottostante alle fatture emesse,
2 né allegasse alcun dettaglio relativo ai consumi riferiti ai singoli periodi oggetto di fatturazione.
In via subordinata, contestava anche nel merito la fondatezza della pretesa monitoria, assumendo che le somme indicate nel ricorso si riferivano a rettifiche di consumi precedentemente fatturati, ritenute non corrette, posto che gli importi originari risultavano integralmente pagati.
In particolare, censurava la fattura di € 60.288/36 con scadenza 11 novembre
2014, non individuandosi il periodo di riferimento della relativa fornitura;
in ulteriore subordine, contestava l'ammontare del credito azionato, ritenendolo eccessivo e non proporzionato rispetto ai servizi eventualmente erogati,
riguardo i quali in corso di causa allegava una consulenza di parte redatta dall'ing. . Persona_2
Concludeva, pertanto, chiedendo:
– in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
e, per l'effetto, revocare il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto, con ogni consequenziale statuizione;
– nel merito, accertare l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della pretesa monitoria e, per l'effetto, revocare il provvedimento opposto;
– in via subordinata, ridurre l'importo ingiunto nei limiti di quanto effettivamente dovuto e provato in giudizio.
Con comparsa depositata il 23 ottobre 2018, si costituiva in qualità CP_4
di procuratrice di deducendo l'infondatezza delle censure Controparte_1
sollevate, osservando che l'opponente risultava puntualmente identificata mediante il numero di partita IVA, riportato sia nel ricorso per ingiunzione
3 notificato unitamente al relativo provvedimento monitorio, sia nell'estratto autentico delle scritture contabili prodotto nel fascicolo allegato al ricorso.
Evidenziava che le somme richieste traevano origine da operazioni di rettifica effettuate a seguito di un accertamento ispettivo del 25 luglio 2014 operato da
Enel Distribuzione s.p.a., nel corso del quale venivano accertati prelievi anomali di energia da parte dell'opponente mediante la collocazione di un magnete sul misuratore, atto ad alterare la rilevazione effettiva dei consumi,
con una riduzione pari a oltre il 96%.
Per l'effetto, si era proceduto alla ricostruzione del volume complessivo di energia elettrica sottratta fraudolentemente nel periodo intercorrente tra l'8
giugno 2011 (data a partire dalla quale si registrava una flessione dei consumi)
e il 24 luglio 2014, con conseguente determinazione dei consumi effettivi nella misura complessiva di 461.223 kWh, sulla base di una tabella elaborata dal distributore all'esito dell'attività di verifica, recante la ricostruzione dei consumi per singolo periodo.
Istruita la causa sulla base della sola documentazione prodotta, con sentenza n.517/2021 il Tribunale di Gela rigettava l'opposizione proposta dall'
[...]
avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n.375/2017, ritenendo provata la legittimazione passiva dell'opponente, la sussistenza del rapporto contrattuale con e la fondatezza Controparte_1
del credito azionato, derivante da consumi di energia elettrica oggetto di rettifica a seguito dell'accertata manomissione del misuratore, condannando l'opponente alle spese del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l Parte_3
[..
[...] propone gravame avanti la Corte d'appello di
[...]
Caltanissetta avverso la prima statuizione, ritenendola errata per i motivi appresso sintetizzati:
ERRONEA VALUTAZIONE DELLA PROVA E VIOLAZIONE DELL'ART. 2697 C.C.
La sentenza è erronea nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto fondata la pretesa creditoria di CP_1
malgrado l'evidente difetto di prova circa l'an e il quantum debeatur. Il Giudice di primo grado ha
[...]
erroneamente riconosciuto valore probatorio a mere fatture, del tutto prive di indicazione dei criteri adottati per la ricostruzione dei consumi, in palese contrasto con i principi che regolano il riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, determinando un'inammissibile inversione del relativo carico probatorio in violazione dell'art.2697 c.c.
OMESSA CONSIDERAZIONE DELLE SPECIFICHE CONTESTAZIONI E TRAVISAMENTO DELLE RISULTANZE
ISTRUTTORIE – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C.
In via subordinata, si contesta la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto generiche o tardive le contestazioni dell'opponente in ordine ai criteri di ricostruzione presuntiva dei consumi;
al contrario,
l'opponente ha articolato sin dall'atto introduttivo specifiche contestazioni in ordine alla determinazione del credito, corroborate da una consulenza tecnica di parte.
L'omessa considerazione di tali elementi ha determinato un travisamento del materiale istruttorio e la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., nonché una valutazione errata del compendio probatorio, a fronte di una pretesa sfornita di idonea dimostrazione.
E, infatti, in seno all'elaborato peritale di parte, il CTP ing. ha evidenziato che: Per_2
CP
- i consumi medi giornalieri desumibili dalle fatture relative alle utenze intestate all'appellante, si attestavano rispettivamente intorno a 20 kWh/gg (pari a circa 7,3 MWh/anno) e 30 kWh/gg (pari a 11
MWh/anno);
- tali valori risultavano coerenti con i dati medi pro-capite rilevati da fonti statistiche, stimati in 5,9 MWh/anno
5 per il territorio gelese, 0,9 MWh/anno a livello provinciale e 3,64 MWh/anno a livello nazionale;
- i consumi indirettamente stimati sulla base dei carichi elettrici realmente impiegati presso l'azienda agricola,
CP corrispondevano ai consumi storicamente fatturati da prima della rettifica forzata;
- la ricostruzione teorica eseguita dallo stesso perito tecnico quantificava i consumi in 159 kWh/gg (pari a 50
MWh/anno) e 105 kWh/gg (pari a 33 MWh/anno) per le rispettive utenze;
CP
- i consumi oggetto di rettifica da parte di all'esito della verifica del 2014, risultavano pari a circa 169
MWh/anno per entrambe le forniture, superiori fino a sette volte rispetto alle stime peritali e fino a ventotto volte rispetto ai dati statistici medi territoriali forniti dalla stessa società creditrice.
CP Alla luce di tali dati, il consulente ha ritenuto che le rettifiche operate da i fondino su proiezioni arbitrarie e prive di riscontro, basate su interpolazioni teoriche non congruenti con la realtà tecnica ed operativa dell'azienda.
ERRONEA STATUIZIONE IN ORDINE ALLE SPESE DI LITE – ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 91 E 92
C.P.C.
In ragione delle superiori censure e dei motivi di appello, risulta altresì viziata la pronuncia nella parte in cui ha posto le spese del giudizio a carico della parte opponente. Tale statuizione si appalesa ingiusta e contraria ai criteri legali di soccombenza, atteso che, in considerazione della fondatezza delle domande proposte nei confronti di il primo Giudice avrebbe dovuto disporre la condanna di quest'ultima alla Controparte_1
rifusione delle spese processuali in favore della parte opponente.
Con comparsa di risposta del 20.9.2022, si costituisce Controparte_5
quale mandataria di chiedendo rigettarsi l'infondato Controparte_1
gravame per i motivi già espressi dal Tribunale.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., all'udienza del 13.3.2025 la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini di legge per le difese finali.
6 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provata la pretesa creditoria di assumendo che la stessa non Controparte_1
avrebbe assolto all'onere probatorio gravante ex art.2697 c.c. in ordine sia all'an che al quantum debeatur, essendosi limitata alla produzione di fatture prive di riscontri oggettivi circa i consumi e senza indicare i criteri adottati per la ricostruzione presuntiva degli stessi.
Il gravame è infondato e va rigettato per i motivi che seguono.
La documentazione in atti (ivi incluso il verbale di verifica del 25.7.2014 redatto da Enel Distribuzione alla presenza del legale rappresentante dell'opponente e sottoscritto dallo stesso – v. all.13 comparsa di risposta) Parte_1
dimostra la riconducibilità del rapporto di somministrazione all'odierna appellante. D'altronde, lo stesso consulente tecnico di parte ing. , ha Per_2
preso in esame proprio le utenze site in c.da Piano Stella, confermandone la destinazione funzionale a impianti agricoli riconducibili all' . Parte_1
Riguardo il merito della pretesa creditoria azionata, nel giudizio di opposizione a un decreto ingiuntivo l'opposto è l'attore in senso sostanziale, ma il relativo onere probatorio va relazionato al tenore degli assunti difensivi dell'opponente,
che nella specie non ha adeguatamente contestato quanto allegato dalla creditrice nonostante l'onere di farlo ex art.115 c.p.c. Controparte_1
A tal proposito, l'art.115 co.1 c.p.c. stabilisce che ―salvi i casi previsti dalla legge, il Giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita‖, implicando l'onere di contestazione specifica e di prendere posizione sul fatto allegato,
7 contestandolo in maniera puntuale e non generica, in coerenza al principio di leale collaborazione processuale.
L'attrice si è invece limitata a contestare il presunto irregolare funzionamento del gruppo di misura, assumendo che i consumi stimati sarebbero disallineati rispetto a quelli medi Istat, a fronte della documentata ricostruzione effettuata dalla convenuta.
Così, infatti, nella relazione di parte del CTP ing. (pag.12): “Per Per_2
ricostruire le aliquote di energie presumibilmente frodate, sarebbe stato utile
effettuare delle rilevazioni in situ, con e senza il dispositivo interferente, per
quantificare l'entità dell'incidenza rispetto ad una condizione nominale, sia in
termini di energia prelevata che di potenza assorbita. La non disponibilità del
presunto dispositivo di frode, non ha permesso al CTP di poter eseguire
rilevazioni tali da poter costruire uno scenario compatibile con quanto rilevato
da . CP_1
Così, a pag.17: “La rettifica dei dati di fatturazione effettuata, post verifica … è
… ben ventotto volte più alta rispetto ai dati statistici territoriali forniti dalla
stessa ” CP_1
La relazione di CTP ha natura di mera allegazione difensiva di ordine tecnico,
priva di valenza probatoria. Ciò premesso, le osservazioni sopra trascritte non sono idonee a porre in dubbio l'attendibilità della fatturazione operata dall' perché si palesano astratte e, la prima, persino surreale. CP_1
E' ovvio che il CTP non abbia avuto la disponibilità del dispositivo interferente,
idoneo al prelievo di energia senza la corrispondente registrazione del consumo, perché altrimenti sarebbe stato come ammettere la condotta
8 fraudolenta dell'utente.
Il dato statistico, poi, è assolutamente insignificante, perché proprio la possibilità di prelevare illecitamente energia può facilmente essere stato un incentivo ad un utilizzo particolarmente intenso dei macchinari che ne fruivano.
L'appellante lamenta, altresì, che il primo Giudice avrebbe erroneamente ritenuto non specificamente contestati i criteri adottati da per CP_1
ricostruire i consumi relativi al periodo in contestazione, benché — ad avviso dell'appellante — detti criteri non siano stati affatto indicati dalla controparte.
Anche questa doglianza risulta infondata.
Premesso che il verbale ispettivo accertava un grave scostamento tra i consumi registrati e quelli effettivi — attribuito all'alterazione del misuratore mediante magnete, con riduzione del 96% circa — il Distributore ha provveduto a ricostruire i consumi sulla base di dati tecnici, indicatori storici e criteri propri del settore, successivamente recepiti nelle fatture emesse. Né
può sostenersi che tali criteri siano rimasti ignoti, atteso che la ricostruzione è
stata ampiamente illustrata nella relazione allegata dalla stessa e CP_1
riportata anche nella documentazione istruttoria (all.
1-16 alla comparsa di risposta), nonché oggetto di valutazione tecnica da parte del CTP ing. . Per_3
In conclusione, l'appellante si deve ribadire ha omesso di sollevare specifiche censure tecniche idonee a confutare nel merito i parametri di stima adottati,
limitandosi a contestazioni generiche.
L'esito del giudizio di primo grado, integralmente sfavorevole all'opponente,
giustificava la condanna alle spese, secondo il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
9 Di qui il rigetto dell'appello.
Anche le spese di questo grado vanno regolate secondo soccombenza e vanno liquidate secondo il vigente D.M. n.147/2022 avuto riguardo allo scaglione di valore della causa da € 52.001/00 a € 260.000/00, sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.185/2022, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, conferma la sentenza n.517/2021 resa dal Tribunale di Gela il 29.11.2021 e pubblicata in data 30.11.2021, appellata da . Parte_1
Condanna , in persona Parte_1
del legale rappresentante, al pagamento delle spese di giudizio in favore di quale mandataria di liquidate in € Controparte_2 Controparte_1
4.997/00 per compensi, 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. se dovute.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante,
se dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)
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