Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/03/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) DO. LÒ SC Presidente
2) DO.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. Maria Angela AL Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 730/2023 R.g.a.c.
TRA
Lo Giudice Lucia Olga nata a [...] il [...], c.f: C.F._1
erede legittima di nata il 1/.
8.1929 ad Adrano e deceduta a Persona_1
Catania il 14.6.2017, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Pulvirenti, per procura in atti
- appellante-
E nata a [...] il [...],c.f: Controparte_1 C.F._2
nata il a Catania il 10.7.1965,c.f: ; Controparte_2 C.F._3
nato a [...] il [...],c.f: , Controparte_3 C.F._4
rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Muscarella, per procura in atti
- appellati-
^ ^ ^
All'udienza di discussione del 9.12.2024, sulle note conclusive in atti, la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
^^^
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c., depositato in data 11.7.2019, i germani CP_1
e , quali eredi testamentari del padre
[...] Controparte_3 Controparte_2
deceduto in data 20.6.2012, convenivano in giudizio davanti Persona_2
al Tribunale di Catania, , nella qualità di figlia ed erede di Controparte_4
per sentirla condannare alla restituzione della somma di Persona_1
€27.375,55, oltre interessi legali, corrispondente alla metà del saldo del conto corrente n. 010/32148 acceso presso l' filiale di Catania Controparte_5
(Credem) , cointestato al padre dei ricorrenti e alla madre della resistente.
In particolare, i ricorrenti deducevano che, al momento della morte del padre avvenuta 1l 20.6.2012 sul predetto conto corrente bancario cointestato, con potere di firmi disgiunta, risultava un saldo attivo di €54.985,42, come attestato dal certificato di “consistenza di consistenza posizione CH ”, rilasciato Per_2
dalla medesima banca, somma della quale, subito dopo la morte del loro dante causa, la sua convivente, si era indebitamente appropriata Persona_1
effettuando in data 22/06/2012 un bonifico in proprio favore dell'importo di
€54.000,00 , oltre un ulteriore prelievo di € 750,00 in data 14.3.2013.
Quindi i ricorrenti agivano nella veste di eredi del cointestatario del conto corrente per reclamare la somma di €27.375,00, trattandosi di somma facente parte dell'eredità paterna che rivendicavano nei confronti dell'altra cointestataria e per ella, nei confronti della resistente quale figlia ed erede di Persona_1
frattanto deceduta in data 14.6.2017.
Si costituiva in data 17.2.2020 Lo Giudice Lucia Olga, eccependo in via preliminare: la nullità della notifica del ricorso introduttivo, eseguita presso la propria residenza anagrafica che però non era quella effettiva e, pertanto, domandava di essere rimessa in termini per effettuare la chiamata in causa dell'Istituto bancario, ritenuto responsabile per non aveva impedito alla propria madre di effettuare prelievi sul conto in questione dopo il decesso del;
la CP_1
2 carenza della propria legittimazione passiva, in quanto semplice chiamata all'eredità, poiché i ricorrenti non avevano fornito la prova che era anche erede della cointestataria per averne accettato l'eredità; che per la natura della causa e l'inevitabile approfondimento istruttorio, occorreva disporre il mutamento del rito speciale sommario in quello ordinario. Nel merito, deduceva legittime le operazioni di conto corrente bancario compiute dalla madre-in quanto effettuate senza l'opposizione degli eredi del che in ogni caso nessuna somma andava CP_1
restituita poiché tutte le somme depositate nel conto corrente erano state oggetto di donazione indiretta da parte di in ragione del legame Persona_2
personale affettivo e di convivenza intercorso tra i due, iniziato nel 1986.
Il Tribunale all'esito della prima udienza del 18.2.2020,si riservava, e con ordinanza resa in pari data disponeva il mutamento del rito e rinviava all'udienza al
19.6.2020.Con decreto del 19.5.2020 veniva disposta la cartolarizzazione dell'udienza del 19.6.2020 e con decreto del 31.5.2020, veniva accolta l'istanza della convenuta di essere rimessa in termini per citare l'istituto “ Credito Emiliano
SPA” e a tal fine l'udienza già fissata, veniva differita all'11.12.2020, assegnando alla convenuta termine fino al 31.7.2020 per la notifica della suddetta chiamata del terzo.. Si costituiva in data 20.11.2020 il Credito Emiliano SPA (CREDEM), eccependo preliminarmente la decadenza della convenuta dalla facoltà di chiamare in causa il terzo ex art 269 cpc stante la sua costituzione tardiva in giudizio ( il giorno precedente all'udienza fissata in ricorso) e l'assenza dei presupposti per essere rimessa in termini, in quanto era valida la notifica del ricorso introduttivo eseguita presso la sua residenza anagrafica;
nel merito ha contestato la fondatezza della domanda rivolta nei propri confronti. Con decreto del 15.10.200 l'udienza dell'11.12.2020 veniva cartolarizzata e poi su richiesta della convenuta, veniva celebrata in presenza All'udienza dell'11.12.2020 , il giudice istruttore, accoglieva l'eccezione del terzo chiamato e a verbale dichiarava la convenuta decaduta dalla facoltà di citare il terzo che veniva estromesso del giudizio;
assegnava alle parti il termine per il deposito delle memorie istruttore ex art 183 comma VI cpc;
rinviava all'udienza del 4.6.2021.Con decreto del 4.5.2020 l'udienza già fissata del 4.6.2021
3 veniva cartolarizzata, all'esito di tale udienza il giudice provvedendo sulle istanze istruttorie, ammetteva le prove orali chieste dalla convenuta (interrogatorio formale e prove testimoniali) e rinviava per l'assunzione all'udienza del 10.12.2021 Tale udienza fissata per l'espletamento delle prove orali con decreto del 5.10.2021 veniva sostituita con l'udienza da remoto, mediante il deposito di note scritte. La convenuta con note depositate il 25.11.2021 ha domandato la revoca di detto provvedimento di cartolarizzazione dell'udienza e che la causa venisse trattata di presenza per l'assunzione delle prove orali già ammesse;
l' istanza del 25.11.2021 della convenuta veniva esitata dal giudice in data 2.12.2021 apponendo sulla stessa la dicitura “ Visto si autorizza” .Nella stessa data del 2.12.2021 il medesimo giudice con separato provvedimento ha differito d'ufficio l'udienza del 10.12.2021 al 29.4.2022, poi a sua volta differita d'ufficio al 17.10.2022 e dopo ulteriore rinvio la causa veniva chiamata all'udienza del 1febbrario 2023 ove i procuratori presenti hanno verbalizzato le rispettive richieste, eccezioni e difese sulle quali il giudice si
è riservato. A scioglimento della riserva il giudice istruttore con ordinanza del
7.3.2023, in accoglimento dell'eccezione degli attori, ha dichiarato: la convenuta decaduta dalla prova testimoniale in quanto non aveva provveduto a citare i testi per l'udienza del 1.2.2023 tenutasi di presenza, nonostante il provvedimento di rinvio fosse stato regolarmente comunicato alle parti;
ha revocato ordinanza del
4.6.2021 nella parte in cui era stato ammesso l'interrogatorio formale, per la motivazione che detto interrogatorio era inutile e non conducente in quanto volto alla dimostrazione di circostanze incontestate o irrilevanti ai fini della decisione;
ha rinviato per la discussione orale e decisione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 19.4.2023. Contro detto ultimo provvedimento la Lo Giudice ha depositato in data 6.4.2023istanza di revoca ex art 177 cpc. All'udienza di discussione e decisone del 19.4.2023 la causa è stata decisa dal Tribunale di Catania con sentenza n.
1865/2023, resa ai sensi dell'art 281 sexes cpc, che ha accolto la domanda introduttiva ed ha per l'effetto così disposto: “Condanna Lo Giudice Lucia Olga, quale erede di , per intervenuta accettazione tacita di eredità, Persona_1
alla restituzione, in favore degli attori, quali eredi di , della Persona_2
4 somma di €27.375,00, oltre interessi legali decorrenti dal 22.6.2012.; condanna Lo
Giudice Lucia Olga, al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite, che si liquidano in €300,18 per spese ed €3.196,60 per compensi, oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
condanna Lo Giudice Lucia Olga al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio ex art.8 co.4 d.lgs.n.28/10”.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Lo Giudice Lucia Olga, con atto di citazione notificato il 26.5.2023, affidato ai motivi di seguito esposti, ed ha insistito per l'ammissione della prova testimoniale.
Si sono costituiti e che hanno Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 eccepito l'inammissibilità dell'appello per non essere conforme ai dettami di specificità richiesti dall'art. 342 cpc e ne hanno anche domandato il rigetto per infondatezza nel merito.
All'udienza del 26.2.2024, La Corte sulle richieste istruttorie dell'appellante si riservava e, a scioglimento della riserva, con ordinanza del 22.3.2024 ha rigettato, per i motivi già illustrati dal Tribunale, l'istanza di espletamento delle prove orali ed ha rinviato la causa per la discussione orale e decisione all'udienza del 23.9.2024 con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note difensive conclusive. A tale ultima udienza, la Corte, preso atto che per un disguido della Cancelleria
l'udienza era stata cartolarizzata, ha rinviato per i medesimi incombenti all'udienza del 9 dicembre 2024 ove a seguito di discussine orale, la causa è stata posta in decisione sulle note scritte conclusive già depositate in atti.
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Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dagli appellati in relazione al testo dell'art. 342 c.p.c.
Invero, gli artt. 342 e 434 c.p.c. nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis alla fattispecie, vanno interpretati, secondo costante giurisprudenza di legittimità (v. fra tante Cass. S.U. 16/11/2017, n. 27199), nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei
5 punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
L'appello proposto da , seppur in relazione ad alcune censure Controparte_4
contenute nei singoli motivi presenta dei limiti, nel complesso indica in modo chiaro le doglianze proposte e le ragioni delle stesse;
di conseguenza, l'appello deve ritenersi conforme ai requisiti minimi imposti dall'art. 342 c.p.c. e quindi ammissibile, donde l'eccezione va rigettata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la parte censura di illogicità la statuizione che in violazione del proprio diritto di difesa e dell'art. 2697cc e degli artt. 208 e 250 del cpc l'ha dichiarata decaduta dalla chiesta prova testimoniale. In particolare, il capo della sentenza impugnato è il seguente “In ordine alla contestazione della convenuta avverso l'ordinanza che da ultimo ha dichiarato la decadenza della prova per mancata citazione dei testi da parte convenuta si conferma l'ordinanza per le ragioni ivi esposte”. Osserva in contrario l'appellante, che tale statuizione e ancor prima il provvedimento del 7.3.2023 viola i principi contenuti negli artt. 208 e 250 cpc poiché l'udienza del 10.12.2021, fissata in origine di presenza per l'assunzione delle prove orali era stata sostituita con decreto del 5.10.2021 con l'udienza cartolare che non era stata a sua volta sostituita con quella di presenza in quanto sulla propria istanza del 25.11.2021 il primo giudice non si era pronunciato e la formula che aveva utilizzato “Visto si autorizza” apposta nell' epigrafe della propria istanza, non soltanto non era visibile, perché coperta dal timbro del procuratore, ma era talmente generica da ingenerare dubbi interpretativi, poiché nel linguaggio processuale riveste un significato non assimilabile alla revoca dell'ordinanza del 5.10.2021 e neppure di accoglimento della propria istanza di trattazione di presenza della causa. Deduce l'appellante “che dal 4.06.2021 nessuna udienza si è più tenuta a causa di molteplici rinvii d'ufficio, tutti regolarmente
6 comunicati ai difensori delle parti e pertanto la mancata a citazione dei testi per
l'udienza del 1.02.2023 era doverosa e/o comunque giustificata, risultando quindi efficace la citazione testi per l'unica udienza programmata del 10.12.2021” .
Osserva l'appellante che il Tribunale non ha considerato, come prescrive l'art 208 cpc, che i testi erano stati tempestivamente citati per l'udienza del 10.12.2021, che
è stata l'unica udienza effettivamente destinata per l'assunzione delle prove orali, conseguentemente non poteva essere disposta la decadenza per la mancata citazione dei testi per le udienze non deputate a tale scopo e cita sostegno le sentenze della
S.C n. 9766 del 2005 e n. 4900 del 1977.
Aggiunge, che sarebbe anche errata l'altra statuizione del primo decidente che ha ritenuto non rilevante la prova testimoniale quando invece gli articolati di prova erano diretti a dimostrare l'elemento dell'animus donandi del de cuius in favore della convivente e pertanto la prova era ammissibile e conducente tant'è che era stata ammessa in precedenza dal giudice istruttore.
Per queste ragioni insiste per la modifica della sentenza e per l'ammissione delle prove testimoniali.
Precisazioni preliminari.
L'odierna appellante ha prestato acquiescenza alla statuizione che l'ha dichiarata legittimata passiva alla domanda di restituzione in quanto erede della madre, debitrice e cointestataria del conto corrente, per averne di fatto accettato l'eredità.
Inoltre con il proposto appello Lo Giudice Lucia Olga non ha censurato il provvedimento del Tribunale che l'ha dichiarata decaduta dalla facoltà di citare in causa l'istituto di Credito Emiliano spa, ritenuto terzo responsabile e perciò tenuto a rispondere al proprio posto sulla domanda di restituzione, sicchè tale domanda verso il terzo può intendersi rinunciata.
Infine,l'appellante non reiterata nel grado la richiesta di espletamento dell'interrogatorio formale che era stato revocato con ordinanza del 7.3.2023.
Tanto premesso, il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.
Innanzitutto, non sono pertinenti i richiami giurisprudenziali citati dall'appellante in quanto la decadenza dalla prova testimoniale non è stata disposta in applicazione
7 dell'art 208 cpc, che opera in caso di mancata comparizione delle parti nel giorno fissato per l'inizio o la prosecuzione della prova medesima, bensì in applicazione dell'art 104 disp. att. cpc per la mancata citazione dei testi all'udienza deputata all'assunzione della prova testimoniale che, per effetto di successivi rinvii regolarmente comunicati alle parti, era quella del 1.2.2023.
Ed infatti dagli atti di causa risulta che il giudice istruttore dopo aver apposto in data 2.12.2021 sull'istanza della convenuta di trattazione orale dell'udienza del
10.12.2021 il “ Visto si autorizza”, con separato decreto emesso in pari data ha testualmente disposto “Rilevata la necessità di disporre nuova udienza per la trattazione della causa sopra emarginata, già fissata per l'udienza del 10.12.2021
e che non potrà essere trattata per impedimento dell'Istruttore; visto l'art. 82, comma IV, disp. att. c.p.c.; RINVIA d'ufficio la causa all'udienza del 29.4.2022, ore
9,00; MANDA alla Cancelleria di dare comunicazione del presente provvedimento”
Il tenore di detto ultimo decreto di rinvio dell'udienza, motivato per l'impedimento del giudice istruttore a presenziare all'udienza e ancor più chiaramente l'indicazione dell'ora inizio dell'udienza di rinvio, a parere di questo Collegio, non poteva ingenerare dubbi che l'udienza rinviata al 29.4.2022 e quelle successive pure rinviate, dovevano svolgersi di presenza essendo diversa la formula utilizzata nel decreto del 2.12.2021 da quella utilizzata in precedenza dal medesimo giudice per sostituire l' udienza di presenza con quella da remoto, per l'assenza delle prescrizioni e degli avvertimenti impartiti alle parti a partire dall'indicazione del termine per il deposito delle memorie scritte che, come si evince dagli atti di causa, all'epoca quell'ufficio giudiziario aveva stabilito dovesse avvenire entro le ore 12,00 del quinto giorno antecedente all'udienza medesima.
Pertanto a parere di questo Collegio è legittima la declaratoria di decadenza dell'odierna appellante dalla prova testimoniale per la mancata citazione dei testi da escutere all'udienza del 1.2.2023 il cui provvedimento di rinvio era stato comunicato in anticipo ai procuratori delle parti ovvero in data 14.9.2022 e mai revocato o superato da provvedimento successivo, sicchè era onere dell'odierna
8 appellante, in prossimità della scadenza del termine previsto dall'art 103 disp. att. del cpc, provvedere a citare i testi.
Il merito all'altra censura con la quale la parte deduce rilevante la prova testimoniale richiesta e non espletata e, che viene riproposta sotto altra forma anche nel secondo motivo di appello, questo Collegio reputa che entrambe le censure siano inammissibili, in difetto di specifica impugnazione dell'altra ratio decidendi che autonomamente sorregge la statuizione impugnata, che ha dichiarato non conducente l'articolato di prova al fine dimostrativo indicato . Ed infatti il primo giudice ha anche così motivato “ L'articolato di prova infatti è stato genericamente formulato dalla convenuta come segue: “vero o no che Persona_2
durante il periodo di convivenza con aveva comunicato a Persona_1
conoscenti ed amici che per il tempo in cui avrebbe cessato di vivere, per spirito liberalità, aveva destinato alla sua convivente somme di denaro depositandole su un conto bancario cointestandolo con ”.E' infatti incontestato Persona_1
dagli attori che la metà delle somme presenti sul conto cointestato, tutte di esclusiva provenienza del de cuius, unico percettore di reddito, siano state effettivamente oggetto di una donazione indiretta del de cuius in favore di . Persona_1
Non invece l'intero, poiché trattasi di circostanza contestata dagli attori e che la prova per testi formulata dalla convenuta (per la genericità dell'articolato sul punto) non sarebbe idonea a comprovare in ogni caso”
Il primo giudice ha quindi statuito che l'articolato di prova, oltre che generico, era anche ininfluente e che se i testi, inizialmente ammessi, fossero stati escussi e ne avessero confermato il contenuto, nessun elemento utile sarebbe emerso per confermare la tesi dell'odierna appellante e per superare la diversa volontà espressa dal che, scegliendo la formula della cointestazione del conto corrente CP_1
per effettuare la liberalità in favore della propria convivente , ha voluto contenere la donazione indiretta delle somme nella misura legale della metà dell'attivo giacente sul conto corrente.
Detta statuizione è condivisa da questo Collegio anche in considerazione del fatto che l'articolato di prova si risolve nella richiesta di inammissibili e imprecisate
9 valutazioni che i testi avrebbero dovuto esprimere sulle motivazioni che avevano spinto il de cuius alla liberalità, che, in ogni caso, nulla rilevano per l'esistenza e la misura dell'animus donandi.
Si tratta in definitiva di un'autonoma ratio decidendi, non specificatamente impugnata dall'appellante che rende inammissibile la censura. Infatti, quando la statuizione assoggettata ad impugnazione si fonda su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse ne determina l'inammissibilità per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata (Cass. n. 13880/2020).
Per quanto esposto il motivo è rigettato
Con il secondo motivo di appello, la parte censura di illogicità la sentenza che con motivazione insufficiente e contraddittoria, su aspetti rilevanti e decisivi della controversia, avrebbe violato gli artt. 809, 769, 1298, 1414 e 2697 c.c.oltre il proprio diritto di difesa
Deduce che la sentenza sarebbe errata per un duplice ordine di ragioni, in particolare: a) per aver sottovalutato tutte le circostanze allegate, comprese le presunzioni gravi, precise e concordati evincibili dagli atti che avrebbero dovuto far ritenere che la cointestazione del conto corrente era fittizia e che celava l'intento effettivo del di donare alla propria convivente tutte le somme depositate CP_1
sul conto corrente;
b) per non avere, in presenza di indizi univoci, ammesso le prova testimoniale richieste finalizzate a comprovare che l'effettiva volontà del disponente era quella di donare tutte le somme depositate sul conto corrente.
Con riferimento alla prima censura osserva la parte che dagli atti di causa emergevano un complesso di circostanze da valere come presunzioni gravi, precise econcordanti, capaci di superare la presunzione di uguaglianza delle quote richiamata dall'art. 1298 c.c. Gli elementi presuntivi che indica sono i seguenti: 1) Pers La convivenza ultratrentennale tra il sig. e la sig.ra 2) Nel CP_1
testamento del 1994 veniva espressamente previsto il legato in favore della convivente e, qualche anno dopo, si procedeva apertura del conto corrente cointestato;
3) Il comportamento concludente del il quale, in vita, si era CP_1
10 preoccupato della convivente provvedendo alle sue necessità, sia con il testamento
(riconoscendole l'usufrutto) sia con la intestazione del conto corrente;
4) Il
non ha mai disposto e/o utilizzato le somme depositate sul conto CP_1
cointestato, gestendo le proprie quotidiane necessità (con addebiti della pensione e addebito delle spese correnti) su altri due conti correnti intestati al solo;
CP_1
5) La mancata movimentazione del conto corrente. Il conto corrente è stato dormiente per oltre dieci anni.; 6) La destinazione delle somme per soddisfare le esigenze minime della propria compagnia (che non avrebbe usufruito di alcun trattamento di reversibilità) per il periodo successivo al proprio decesso;
7) La non cointestazione del conto ad uno dei figli, come normalmente accade”.
Con riferimento alla seconda censura, sopra contrassegnata alla lett. b) osserva l'appellante che sarebbe stato leso il proprio diritto di difesa dal provvedimento che l'ha dichiarata decaduta dalla prova, quando invece : 1) Il Giudice era tenuto ad ammettere le prove orali richieste in presenza delle presunzioni richiamate (ove non ritenute, già da sole, sufficienti a superare la presunzione di cointestazione); 2)
Il Giudice era tenuto ad ammettere le prove alla luce della evidenza dell'effettivo Pers rapporto di fatto, e, quindi, della sostanziale riferibilità alla sola delle risorse depositate nel conto corrente (cointestazione simulata).”
Per quanto esposto conclude: “gli atti di disposizione compiuti da Per_1
sono pienamente legittimi e la somma rivendicata rappresenta liberalità
[...] che ha natura di donazione indiretta riconosciuta dall'art. 809 c.c. che richiama anche gli “atti diversi da quelli previsti dall'art.769 c.c”.
Il motivo è infondato.
Ed infatti, occorre partire dal ricordare che è passata in giudicato la statuizione del
Tribunale che ha dichiarato la cointestazione lo strumento utilizzato dal dante causa Pers degli odierni appellati per realizzare la donazione indiretta in favore della della metà del denaro giacente sul conto corrente Difatti il primo giudice ha accolto la domanda attorea, non perché non era stata superata la presunzione dell'appartenenza comune ai cointestatari delle somme depositate sul cc, come prevede l'art 1298 1° comma cc, ma per un diverso ragionamento che partendo dal
11 presupposto che tutte le somme depositate sul cc provenivano dal patrimonio personale del ha ritenuto cha predetta donazione indiretta era limitata CP_1
alla misura del 50% come conseguenza dell'effetto della cointestazione del conto corrente, in difetto di prova che l'intento liberale del avesse riguardato CP_1
tutte le somme depositate sul conto corrente. Il primo giudice ha infatti richiamato il seguente principio “Nel conto corrente bancario intestato a due o più persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente;
sicché, non solo si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto”
(Cass. n. 77/2018; Cass. n. 26991/2013).
L'appellante in questo grado si prefigge di superare la sentenza utilizzando le circostanze presuntive richiamate dall'art 1298 cc, che invero sono state previste per l'altra finalità di vincere la presunzione dell'appartenenza comune del credito e quella conseguente della parità delle quote. In effetti, l'art. 1298 del cc non ha alcuna attinenza con la fattispecie all'esame e non opera quando, come nella fattispecie, è certo che tutte le somme depositate sul conto corrente cointestato appartengono esclusivamente ad uno dei cointestatari, poiché le presunzioni indicate nell'art 1298 cc operano se non risulta diversamente nel senso che è consentito al cointestatario dimostrare che al contrario tutte le somme giacenti sul conto corrente provengono dal proprio patrimonio personale oppure in misura eccedente alla metà.
12 Inoltre, non è conducente il richiamo alla simulazione o alla cointestazione fittizia del conto corrente in quanto se l'appellante intende sostenere che l'apertura del conto corrente cointestato dissimula la donazione delle somme, oltre ad incontrare gli ostacoli probatori previsti in materia di simulazione dei contratti richiedenti la forma scritta a pena d nullità, come richiesto per i contratti bancari ( art 117 TUB), in ogni caso detta tesi non porterebbe ad alcun utile risultato per l'appellante, in quanto la donazione del denaro sarebbe nulla per difetto di forma dell'atto pubblico.
Anche l'altra tesi, secondo la quale la cointestazione del conto corrente era solo apparente in quanto la beneficiaria unica ed effettiva del conto corrente sarebbe stata la propria madre, non è fondata e trova ostacolo nella finalità propria del corrente bancario cointestato, con facoltà di disposizione disgiunta di ciascuno dei contitolari, che non può intendersi come “credito contratto nell'interesse esclusivo di uno soltanto dei contitolari”-ai sensi dell'art. 1298, comma 1, c.c.- perché ciò contrasterebbe con la funzione del contratto "de quo", finalizzato all'espletamento del servizio di cassa in favore di tutti i contitolari(Cass.n.19305/2006;
Cass.n.886/2004).Oltretutto tale prospettazione sarebbe pure in contrasto con la linea difensiva tenuta dell'odierna appellante nel grado precedente ove, per resistere alla domanda degli eredi ha dedotto che era legittimo l'utilizzo fatto dalla CP_1
propria madre delle somme comuni giacenti sul conto corrente in misura eccedente la propria quota, in mancanza di opposizione da parte degli attori oltre che dell'Istituto bancario.
In giurisprudenza si è affermato che “La cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di un conto presso un istituto di credito, è qualificata come donazione indiretta qualora detta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari. In detta ipotesi con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l'arricchimento senza corrispettivo dell'altro cointestatario e l'animus donandi, consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, al momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità. Deve evidenziarsi che nella donazione indiretta la liberalità si concretizza, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che
13 è ad essi propria,realizzano, in via mediata, l'effetto dell'arricchimento del destinatario. Per la validità delle donazioni indirette, non è richiesta, quindi, la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità. (Cass. n. 468 del 2010;
Cass. n. 14197 del 2013; Cass. SU n. 18725 del 2017).
Si aggiunga, in ordine all” animus donandi,che le circostanze elencate dall' appellante, non soltanto non costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti ma, in buona parte, sono allegazioni rimaste prive di riscontro. Ed infatti, come si dirà anche in relazione al successivo motivo di appello, era onere dell'odierna appellante, nella fattispecie disatteso, dimostrare la veridicità delle circostanze allegate (che il conto era dormiente, che il conto non era stato movimento;
che ai bisogni personali dei due conviventi provvedeva soltanto il attraverso un CP_1
Pers altro suo personale conto corrente;
che la non disponeva di altre o proprie risorse personali ) producendo in giudizio la documentazione bancaria attestante i movimenti del cc. Inoltre, la circostanza che nel proprio testamento olografo il aveva disposto in favore della convivente l'usufrutto dell'immobile ove CP_1
abitavano dimostra soltanto che il testatore ha voluto garantire alla propria convivente, alla quale era legato da un consolidato legame affettivo, il diritto a continuare ad abitare nella stessa casa ove aveva vissuto per tanti anni.
Invece, utili indicazioni per ricostruire l'effettiva volontà dell'autore della liberalità non donativa, si traggono dal testamento olografo del datato 12.9.1994, CP_1
che confermano la correttezza nel merito della sentenza impugnata.
Ed infatti nel proprio testamento il ha testualmente disposto: “Istituisco CP_1
eredi universali di tutti i miei beni presenti e futuri i mie figli ed Per_1 CP_3
”. Pertanto, se il disponente dopo la redazione del proprio testamento, in CP_2
Pers occasione dell'apertura del conto corrente cointestato alla (1.9.1998) avesse voluto, anche solo in parte, annullare la propria precedente disposizione testamentaria ed evitare che i propri figli, istituiti eredi universali, potessero alla sua morte vantare diritti sulla quota ereditaria dell'attivo giacente sul conto corrente, avrebbe potuto agevolmente modificare il proprio testamento prevedendo che tutte
14 le somme anche quelle in futuro depositate sul conto cointestato, accesso in data il Pers
1.9.1998 presso il Credito Emiliano Spa, sarebbero spettate alla oppure, come prospettato dal primo giudice, avrebbe potuto anziché cointestare il conto corrente
Pers aprirlo direttamente a nome soltanto della provvedendo, come aveva fatto, al deposito delle somme.
In ordine all'altra censura, riguardante il mancato espletamento della prova testimoniale che l'appellante deduce rilevante e decisiva, si è già detto, in occasione dell'esame del primo motivo di appello, le ragioni per le quali oltre che infondata è prima ancora inammissibile.
Per quanto esposto il motivo è rigettato.
Con il terzo motivo l'appellane censura la sentenza per aver con una motivazione illogica, insufficiente e contraddittoria, pronunciata in violazione dall'art. 2697 c.c., accolto la domanda degli eredi senza che quest'ultimi avessero provato CP_1
il loro credito e ricostruito l'andamento del rapporto di conto corrente. Deduce
l'appellante che il primo giudice “ ha ritenuto provato il credito nell' ammontare richiesto, sulla base del semplice saldo conto del 30.06.2012 senza conoscere i movimenti bancari precedenti intercorsi dall'apertura del cc al saldo, onere di prova che in base al principio generale della domanda spettava ai ricorrenti provare, i quali pur avendone titolo e diritto, non hanno provveduto a fornire alcun documento relativo al conto corrente, omettendo di produrre il contratto di conto corrente, copia delle movimentazioni bancarie, copia degli estratti conto”.
Indi, secondo l'appellante sarebbe stata disattesa la normativa e la giurisprudenza elaborata in materia contratti bancari “che prevede necessario la ricostruzione di tutti i movimenti al fine di procedere alla determinazione del reale saldo contabile da valere tra le parti contraenti il rapporto per ricostruire i rapporti di dare e/o avere intercorsi durante il rapporto”. Conclude: “Alla luce delle superiori considerazioni, non risulta affatto provato il credito azionato. Il relativo importo, pertanto, è assolutamente illegittimo, errato, apoditticamente determinato e privo di qualsiasi riscontro probatorio”.
Il motivo è infondato.
15 Ed infatti l'appellante si duole della mancata applicazione di norme e di principi giurisprudenziali che non hanno alcuna attinenza con il caso in esame e, che se applicati, non avrebbero prodotto un miglior risultato per la stessa.
Ed infatti, la giurisprudenza che l'appellante cita, riguarda le contestazioni che possono insorgere tra il cliente-correntista e la banca per le operazioni contabilizzate da quest'ultima. Inoltre, gli odierni appellati per sostenere e provare la loro domanda non avevano alcun motivo né l'obbligo di ricostruire l'andamento del conto corrente, dall' apertura alla data del decesso del padre, poiché si sono limitati a domandare la restituzione del 50% del saldo attivo giacente sul conto corrente alla data del decesso del loro dante causa. Pertanto, poiché vige la presunzione, salvo prova contraria, che le somme depositate sul contro corrente appartengono ai cointestatari in parti uguali, era sufficiente per gli originari attori produrre il saldo conto rilasciato dalla banca per domandare la restituzione della metà dell'importo ivi riportato. Inoltre, poiché in giudizio la convenuta ha dedotto, e ciò non è stato contestato, che tutte le somme giacenti sul conto corrente cointestato a firma disgiunta provenivano esclusivamente dalle risorse personali del padre degli attori ,
a maggior ragione gli eredi non avevano motivo per ricostruire la CP_1
movimentazione del conto corrente per dimostrare la provenienza del denaro e quindi la loro legittimazione alla domanda di restituzione. Si aggiunga che l'estromissione della banca dal giudizio, la cui decisione non è stata impugnata, non ha in alcun modo pregiudicato il diritto di difesa dell'odierna appellante in quanto, come gli appellati, anch'ella. in qualità di erede della cointestataria del conto corrente, avrebbe avuto diritto, ove richiesto, ad ottenere dalla banca la documentazione attestante i movimenti del conto corrente, che se prodotta, non avrebbe modificato in nessun caso l'esito della decisione e, al contrario, a parere di questo Collegio- in tesi- avrebbe potuto aggravare l'onere probatorio posto a suo carico. Difatti, se fossero risultati effettuati versamenti sul conto corrente, la prova dell'animus donandi a carico dell'appellante-sempre sul piano astratto- andava estesa oltre il momento dell'apertura del conto cointestato e avrebbe riguardato
16 anche le singole operazioni compiute dal CH di alimentazione successiva del conto.
Per quanto esposto l'appello è infondato e pertanto va rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00) in applicazione dei valori medi tariffari.
Non sussistono i presupposti per accogliere la domanda degli appellati di condanna dell'appellante per responsabilità aggravata ex art 96 comma III cpc, in quanto per infliggere la chiesta sanzione non è sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate dalla parte soccombente laddove al contempo non si ravvisa, come nella fattispecie, la mala fede o la colpa grave ( Cass n. 624/2021). Co Va dato atto della sussistenza in capo a Giudice Lucia Olga del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta in grado di appello al n.
730 /2023 R.G.A.C., così provvede: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Controparte_4
Tribunale di Catania n. 186 /2023 emessa il 19.4.2023; condanna Lo Giudice Lucia Olga al pagamento delle spese processuali del grado in favore di e , che liquida in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 complessivi € 9.991,00 (€ 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, €.3.045,00 per la di trattazione, € 3.470,00 fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte in data 27.1.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
17 Avv. Maria Angela AL DO. LÒ SC
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