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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/04/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9887/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...], il [...] (C.F.: Parte_1
, assistito e difeso in giudizio dall'Avv. Stefania TONINI, C.F._1 presso il cui studio in Bologna, viale Panzacchi n. 19 è elettivamente domiciliato RICORRENTE contro nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), assistita e difesa in giudizio dall'Avv. Alessandro DE C.F._2
MATTIA, presso il cui studio in Bologna, via Miramonte n. 9 è elettivamente domiciliata RESISTENTE OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
***** Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 27 marzo 2025.
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio in Controparte_1 Parte_1
Casarano (LE) il 6 agosto 2009. Dall'unione è nata, il 3 novembre 2012, Per_1
Con sentenza n. 3145/21 pubblicata il 29 dicembre 2021 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario delle parti alle seguenti condizioni:
- affido condiviso della figlia;
- collocamento di quest'ultima presso la madre con ampio diritto di visita del padre;
- previsione a carico di quest'ultimo di un contributo di mantenimento di 120,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
pagina 1 di 5 - percepimento da parte della NOa dell'intero assegno unico CP_1 universale;
- dichiarazione di autosufficienza economica dei due coniugi.
***** Con ricorso depositato in data 25 luglio 2023 il NO ha allegato Parte_1 che dal 12 maggio scorso si è trasferita a casa sua a causa di gravi condotte della Per_1 madre, la quale fa uso smodato di bevande alcoliche e vive con un compagno violento, obbligando la figlia ad assistere alle liti tra i due adulti e alle percosse dell'uomo ai danni della donna. Ha domandato che:
- la minore gli sia affidata in via esclusiva;
- sia collocata presso di lui e incontri la madre in ambito protetto;
- sia revocato l'obbligo a suo carico di versare alla NOa un contributo CP_1 per il mantenimento di Per_1
- sia posto a carico della resistente l'obbligo di pagargli la somma che risulterà adeguata per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- sia previsto che egli incassi integralmente l'assegno unico universale. La NOa si è costituita chiedendo che: CP_1
- sia disposto il regime di affidamento di più aderente agli interessi della Per_1 stessa;
- sia posto a suo carico un contributo mensile per il mantenimento ordinario della figlia di 100,00 euro mensili;
- sia previsto che le spese straordinarie sostenute per la minore siano suddivise nella misura del 30% a carico di lei e del 70% a carico del padre. Nell'udienza del 28 novembre 2023 si sono presentate entrambe le parti, le quali hanno confermato e precisato il contenuto dei rispettivi atti. Con ordinanza del successivo 1° dicembre 2023 la Giudice:
- ha affidato in forma esclusiva rafforzata al NO;
Per_1 Parte_1
- ha collocato la medesima presso il padre;
- ha disposto il diritto di visita materno inizialmente con modalità protette;
- a far data dal deposito del ricorso, ha revocato l'obbligo a carico del NO
di versare alla NOa il contributo per il mantenimento Parte_1 CP_1 ordinario della figlia;
- ha posto a carico della madre, con decorrenza dal deposito del ricorso, l'obbligo di corrispondere al padre l'importo mensile di 200,00 euro complessivi per il mantenimento ordinario della minore, oltre al 30% delle spese straordinarie;
- ha fatto obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
- per il resto ha confermato la sentenza n. n. 3145/21;
- ha incaricato i servizi sociali di organizzare gli incontri protetti tra la madre e la figlia e di trasmettere una relazione sociale che dia conto dei quesiti sottoposti;
pagina 2 di 5 - ha deciso sulle istanze istruttorie. Nell'udienza del 27 marzo 2025 sono intervenute entrambe le parti e all'esito la Giudice ha formulato una proposta conciliativa, che le parti hanno accettato.
La Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione.
***** Il Pubblico Ministero non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 22 agosto 2023. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
***** Il contenuto dell'accordo, intervenuto su proposta della Giudice, può essere recepito, in quanto non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alle minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Le spese di lite debbono essere compensate, in considerazione della reciproca soccombenza rispetto alle domande iniziali e all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
a parziale modifica della sentenza n. 3145/21 pubblicata il 29 dicembre 2021: 1) tenendo conto dell'esposizione della minore, in tempi recenti e da parte della NOa
, a violenza assistita e del fatto che la resistente non ha provato di avere CP_1 risolto i suoi problemi di dipendenza alcolica in forma esclusiva rafforzata CP_2 al padre , il quale potrà assumere autonomamente le decisioni di Parte_1 principale interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, nonché potrà provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio);
2) colloca la figlia presso il padre;
3) dispone che i servizi sociali organizzino le visite della madre con cadenza quindicinale e in forma protetta, con la facoltà di modificare le forme delle visite (eventualmente liberalizzandole), la frequenza e la durata delle stesse a seconda del loro esito, nonché di sospenderle, qualora risultino pregiudizievoli per Per_1
4) con decorrenza dal deposito del ricorso pone a carico della NOa CP_1
l'obbligo di versare al NO , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Parte_1
pagina 3 di 5 contributo al mantenimento ordinario della figlia, la somma di 200,00 euro mensili, somma annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della minore (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 5) a partire dalla medesima data dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 30% la madre e del 70% il padre, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
pagina 4 di 5 Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) compensa integralmente le spese tra le parti. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 2 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...], il [...] (C.F.: Parte_1
, assistito e difeso in giudizio dall'Avv. Stefania TONINI, C.F._1 presso il cui studio in Bologna, viale Panzacchi n. 19 è elettivamente domiciliato RICORRENTE contro nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), assistita e difesa in giudizio dall'Avv. Alessandro DE C.F._2
MATTIA, presso il cui studio in Bologna, via Miramonte n. 9 è elettivamente domiciliata RESISTENTE OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
***** Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 27 marzo 2025.
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio in Controparte_1 Parte_1
Casarano (LE) il 6 agosto 2009. Dall'unione è nata, il 3 novembre 2012, Per_1
Con sentenza n. 3145/21 pubblicata il 29 dicembre 2021 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario delle parti alle seguenti condizioni:
- affido condiviso della figlia;
- collocamento di quest'ultima presso la madre con ampio diritto di visita del padre;
- previsione a carico di quest'ultimo di un contributo di mantenimento di 120,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
pagina 1 di 5 - percepimento da parte della NOa dell'intero assegno unico CP_1 universale;
- dichiarazione di autosufficienza economica dei due coniugi.
***** Con ricorso depositato in data 25 luglio 2023 il NO ha allegato Parte_1 che dal 12 maggio scorso si è trasferita a casa sua a causa di gravi condotte della Per_1 madre, la quale fa uso smodato di bevande alcoliche e vive con un compagno violento, obbligando la figlia ad assistere alle liti tra i due adulti e alle percosse dell'uomo ai danni della donna. Ha domandato che:
- la minore gli sia affidata in via esclusiva;
- sia collocata presso di lui e incontri la madre in ambito protetto;
- sia revocato l'obbligo a suo carico di versare alla NOa un contributo CP_1 per il mantenimento di Per_1
- sia posto a carico della resistente l'obbligo di pagargli la somma che risulterà adeguata per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- sia previsto che egli incassi integralmente l'assegno unico universale. La NOa si è costituita chiedendo che: CP_1
- sia disposto il regime di affidamento di più aderente agli interessi della Per_1 stessa;
- sia posto a suo carico un contributo mensile per il mantenimento ordinario della figlia di 100,00 euro mensili;
- sia previsto che le spese straordinarie sostenute per la minore siano suddivise nella misura del 30% a carico di lei e del 70% a carico del padre. Nell'udienza del 28 novembre 2023 si sono presentate entrambe le parti, le quali hanno confermato e precisato il contenuto dei rispettivi atti. Con ordinanza del successivo 1° dicembre 2023 la Giudice:
- ha affidato in forma esclusiva rafforzata al NO;
Per_1 Parte_1
- ha collocato la medesima presso il padre;
- ha disposto il diritto di visita materno inizialmente con modalità protette;
- a far data dal deposito del ricorso, ha revocato l'obbligo a carico del NO
di versare alla NOa il contributo per il mantenimento Parte_1 CP_1 ordinario della figlia;
- ha posto a carico della madre, con decorrenza dal deposito del ricorso, l'obbligo di corrispondere al padre l'importo mensile di 200,00 euro complessivi per il mantenimento ordinario della minore, oltre al 30% delle spese straordinarie;
- ha fatto obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
- per il resto ha confermato la sentenza n. n. 3145/21;
- ha incaricato i servizi sociali di organizzare gli incontri protetti tra la madre e la figlia e di trasmettere una relazione sociale che dia conto dei quesiti sottoposti;
pagina 2 di 5 - ha deciso sulle istanze istruttorie. Nell'udienza del 27 marzo 2025 sono intervenute entrambe le parti e all'esito la Giudice ha formulato una proposta conciliativa, che le parti hanno accettato.
La Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione.
***** Il Pubblico Ministero non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 22 agosto 2023. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
***** Il contenuto dell'accordo, intervenuto su proposta della Giudice, può essere recepito, in quanto non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alle minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Le spese di lite debbono essere compensate, in considerazione della reciproca soccombenza rispetto alle domande iniziali e all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
a parziale modifica della sentenza n. 3145/21 pubblicata il 29 dicembre 2021: 1) tenendo conto dell'esposizione della minore, in tempi recenti e da parte della NOa
, a violenza assistita e del fatto che la resistente non ha provato di avere CP_1 risolto i suoi problemi di dipendenza alcolica in forma esclusiva rafforzata CP_2 al padre , il quale potrà assumere autonomamente le decisioni di Parte_1 principale interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, nonché potrà provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio);
2) colloca la figlia presso il padre;
3) dispone che i servizi sociali organizzino le visite della madre con cadenza quindicinale e in forma protetta, con la facoltà di modificare le forme delle visite (eventualmente liberalizzandole), la frequenza e la durata delle stesse a seconda del loro esito, nonché di sospenderle, qualora risultino pregiudizievoli per Per_1
4) con decorrenza dal deposito del ricorso pone a carico della NOa CP_1
l'obbligo di versare al NO , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Parte_1
pagina 3 di 5 contributo al mantenimento ordinario della figlia, la somma di 200,00 euro mensili, somma annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della minore (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 5) a partire dalla medesima data dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 30% la madre e del 70% il padre, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
pagina 4 di 5 Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) compensa integralmente le spese tra le parti. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 2 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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