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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/09/2025, n. 2798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2798 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott. Massimo Coltro Consigliere estensore
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 772/2024 r.g. promossa da in persona del legale rappresentante (C.F. / P. Parte_1 Parte_2
IVA ) con sede in Via Croce a Isola Vicentina (VI), P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Di Maso per mandato e domiciliata come in atti – appellante –
contro
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
con sede in Pofi (FR), rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Sassano per mandato e domiciliata come in atti – appellata e appellante in via incidentale condizionata –
e contro
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_3
del curatore, con sede in via Croce a Isola Vicentina (VI), rappresentato e
1 difeso dall'avv. Ilaria Della Vedova per mandato e domiciliato come in atti –
appellato –
o 0 o
appelli sentenza del Tribunale di Vicenza
o 0 o
Conclusioni l'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Adita, respinta e disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione, in riforma della Sentenza impugnata n. 2067/2023
emessa dal Tribunale di Vicenza, R.G.n. 1600/2021 del 30/10/2023, non notificata e in accoglimento dei dedotti motivi: In via preliminare: sospendere l'esecutività della Sentenza n. 2067/2023 emessa dal Tribunale di Vicenza,
R.G.n. 1600/2021 del 30/10/2023 con provvedimento inaudita altera parte, in quanto dall'esecuzione della stessa deriverebbero un pregiudizio ed un gravissimo danno alla per le impellenti ragioni riportate in Parte_1
narrativa; Nel merito: - In modifica della Sentenza ivi impugnata Voglia
rigettare le domande tutte di e di Controparte_1 Controparte_2
e, per l'effetto, dichiarare che nulla deve a
[...] Parte_1
e al per tutti i Controparte_1 Controparte_2
motivi così come esposti in narrativa. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, e con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore.
Conclusioni per l'appellata CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, A) rigettare l'appello proposto dalla
Società contro l'impugnata sentenza. B) In caso di accoglimento Parte_1
dell'appello principale, ed in parziale riforma della sentenza 2067/23 emessa
2 dal Tribunale di Vicenza in data 30.10.23, dichiarare valido efficace ed opponibile alla Curatela opposta il pagamento eseguito dalla società
in favore di ad estinzione del credito portato dalle Controparte_1 Parte_1
fatture VT1900171 del 30.04.2019, VT1900172 del 30.04.2019, VT1900173
del 30.04.2019, VT1900218 del 31.05.2019 e VT1900219 del 31.05.2019,
per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 169/2021, emesso in data 25.1.2021 dal Tribunale Civile di
Vicenza, N.R.G. 6950/2020, con condanna del Controparte_2
in persona del Curatore p.t., alla restituzione di quanto
[...]
percepito in esecuzione della sentenza oggetto della presente impugnazione.
Con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Conclusioni per l'appellato CP_2
Nel merito. Rigettarsi l'appello in quanto infondato per le ragioni illustrate in comparsa di risposta e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza n.
2067/2023 del Tribunale di Vicenza resa nel giudizio R.G. n. 1600/2021 in data 30.10.2023. Alla luce dell'inammissibilità e della manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. fissarsi l'udienza di discussione ex art. 350-
bis c.p.c. In via subordinata. Nella denegata ipotesi di modifica della sentenza impugnata, accertato che il pagamento eseguito da a CP_1 Pt_1
costituisce un indebito oggettivo, condannarsi in persona del Parte_1
legale rappresentante pro-tempore, a restituire al Controparte_2
in persona del Curatore, l'importo di euro 24.959,50 o il diverso
[...]
importo che sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo. In
3 ogni caso. Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori (spese generali, IVA e CPA).
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 26 aprile 2024, evocava Parte_1 CP_1
ed il in persona del
[...] Controparte_3
curatore, avanti la Corte d'Appello di Venezia impugnando la sentenza n.
2067/2023 del Tribunale di Vicenza, pubblicata il 30 ottobre 2023, non notificata, che acclarato il parziale pagamento del debito ingiunto a CP_1
per €. 17.668,70 aveva rigettato per il resto l'opposizione condannandola alle spese a favore del e, in accoglimento della domanda della CP_2
per l'indebito, aveva condannato la terza chiamata pagare CP_1 Pt_1
alla prima quanto versato al fallimento, regolando le spese.
Lamentava, con il primo motivo, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112 C.p.c. e del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato precisando che il primo giudice non aveva considerato che il rapporto tra in bonis e era riconducibile al mandato all'incasso, come CP_2 Pt_1
da contratto di tesoreria, tanto che la compensazione ante fallimento, ex art. 56 L.F. era da considerare;
lamentava l'omessa valutazione dell'effettiva natura del contratto di tesoreria tale da escludere la cessione, nonché della domanda revocatoria promossa medio tempore dal Controparte_2
e decisa dalla Corte d'Appello; con il terzo motivo
[...]
lamentava l'omessa valutazione e ricostruzione del Giudice di prime cure circa i fatti giustificativi della domanda svolta in primo grado ai fini dell'applicazione dell'art. 56 L.F.; con il quarto motivo si doleva dell'omessa
4 ed errata valutazione dei documenti prodotti in primo grado. Chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Si costituiva il in persona del Controparte_2
curatore opponendosi al gravame ed alla sospensiva e chiedendo la conferma della sentenza;
riproponeva, in via subordinata, le iniziali domande.
Si costituiva contrastando l'appello e proponendo gravame Controparte_1
incidentale condizionato volto ad accertare, in caso di accoglimento del gravame, la opponibilità al fallimento dei pagamenti svolti.
Disattesa l'istanza cautelare la causa veniva rimessa alla decisione con modalità telematiche non in presenza per l'udienza del 8 settembre 2025,
previa assegnazione a ritroso dei termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
2.- Osserva la Corte.
L'appello principale, circostanziato, è infondato e va respinto;
il tutto esime dalla valutazione dell'appello incidentale condizionato. Le spese del grado vanno addebitate a ed a favore delle controparti. Parte_1
3.1.- Il Fallimento della (reso pubblico il 23 Controparte_2
luglio 2019) chiese ed ottenne dal Tribunale di Vicenza l'emissione del decreto n. 169/2021 con ingiunzione di pagamento per €. 42.620 ed accessori contro per la vendita di prodotti per animali da compagnia, Controparte_1
su fatture. Su opposizione della che aveva documentato il CP_1
pagamento a per €. 17.668,70 ed il pagamento delle altre fatture il CP_2
19 dicembre 2019 a cessionaria indicata da in bonis Parte_1 CP_2
che aveva comunicato di aver ceduto pro soluto i propri crediti con comunicazione alla debitrice, autorizzata la chiamata di erso la quale Pt_1
5 aveva proposto domanda di restituzione indebito, nel CP_1
contraddittorio, il primo giudice aveva parzialmente revocato il decreto ingiuntivo stante il pagamento e rigettato per il resto l'opposizione,
condannando corrispondere a quanto versato da questa al Pt_1 CP_1
e regolando le spese. CP_2
Il Tribunale rilevò che al fallimento della cedente avrebbero potuto essere opposte solamente le cessioni di credito notificate al debitore ceduto, o dal medesimo accettate, con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento e che in mancanza il debitore ceduto, ancorché a conoscenza dell'avvenuta cessione, era tenuto ad eseguire il pagamento al curatore applicandosi l'art. 2914, n. 2, cod. civ.; che non erano stati dimessi atti di data certa anteriori al fallimento posto che gli unici afferivano al 2014 ed erano inconferenti temporalmente e che irrilevante era il contratto di tesoreria tra e che il contratto di mandato fra il Controparte_2 Pt_1 Controparte_3
e i era sciolto ex art. 78 L.F.; che esistendo il mandato, il
[...] Pt_1
credito non era mutato quanto alla titolarità e che ra tenuta a restituire Pt_1
a quanto percepito indebitamente anche tenuto conto che CP_1 Pt_1
aveva la medesima sede di tanto che era ed avrebbe dovuto essere CP_2
a conoscenza del fallimento.
4.1.- La pretesa della , in bonis, aveva ad oggetto i Controparte_2
crediti di cui alle seguenti fatture:
(n. VT1900086 del 29.03.2019 di €. 17.660,70 scadente il 30 giugno 2019
pagata con bonifico del 5 marzo 2021).
n. VT1900171 del 30.04.2019 dell'importo di €. 14.781,48 (IVA compresa)
e scadenza al 31.07.2019;
6 n. VT1900172 del 30.04.2019 dell'importo di €. 624,37 (IVA compresa) e scadenza al 31.07.2019;
n. VT1900173 del 30.04.2019 dell'importo di €. 94,16 (IVA compresa) e scadenza al 31.07.2019;
n. VT1900218 del 31.05.2019 dell'importo di €. 10.658,59 (IVA compresa)
e scadenza al 31.08.2019;
n. VT1900219 del 31.05.2019 dell'importo di €. 232,26 (IVA compresa) e scadenza al 31.08.2019;
per complessivi € 24.959,50 (detratte alcune note).
Il Fallimento della era stato dichiarato con sentenza del 22 luglio, CP_2
iscritta il 23 luglio 2019.
4.2.- L'art. 56 L.f. nella versione medio tempore vigente, stabilisce che “I
creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.
Per i crediti non scaduti la compensazione non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore”.
La giurisprudenza (Cass. ordinanza n. 38888 del 7 dicembre 2021) ha interpretato la norma stabilendo che l'art. 56, 1^co., I.fall., che introduce una deroga al principio della concorrenza paritaria dei creditori, consentendo la compensazione tra i debiti verso il fallimento e i crediti sorti nei confronti del fallito, si applica anche alla compensazione giudiziale, quando il fatto genetico del credito opposto in compensazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, anche se l'accertamento giudiziale relativo alla liquidità di uno
7 dei due crediti sopravvenga successivamente (cfr. Cass. 12.6.2007, n. 13769;
altresì, Cass. 12.2.2008, n. 3280, secondo cui l'art. 56 I.fall. richiede, quale unica condizione per la compensabilità dei debiti verso il fallito, che il fatto genetico del credito opposto in compensazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, mentre è sufficiente che i requisiti di liquidità ed esigibilità,
richiesti dall'art. 1243 cod. civ., per entrambe le obbligazioni, sussistano al momento della pronuncia giudiziale).
4.3.- Nel primo grado, con ordinanza del 24 settembre 2021 era stata autorizzata la chiamata in causa di che si era costituta ritualmente Parte_1
osservando che:
-) aveva stipulato con in data 22/05/2017 “contratto per la gestione CP_2
del servizio di tesoreria” registrato;
-) “Con il predetto accordo, la affidava a la Controparte_2 Parte_1
gestione del servizio denominato “di tesoreria”, intendendosi per tale la gestione delle operazioni finanziarie della società affidante, ed in particolare il pagamento dei debiti e la riscossione dei crediti della Controparte_2
senza alcun compenso;
-) in attuazione del contratto ncassava i crediti della Pt_1 Controparte_2
e, per mezzo della provvista costituita con detto incasso, pagava i debiti della società affidante;
-) tale rapporto di tesoreria era stato comunicato a Controparte_1
-) il mezzo utilizzato per la gestione finanziaria era il conto corrente n. 513194
intestato a e sulle fatture emesse da veniva Parte_1 Controparte_2
indicato il codice Iban [...] del conto corrente di n. 513194; Parte_1
8 -) il contratto di tesoreria tra e la fallita aveva ad Pt_1 Controparte_2
oggetto “il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'affidante e, in particolare, la riscossione dei crediti, per mezzo della cessione pro soluto al tesoriere, ed il pagamento dei debiti facenti capo al medesimo secondo le prescrizioni che saranno dallo stesso impartite, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, e comunque nei limiti del valore nominale dei crediti ceduti”;
-) con l'accordo di tesoreria la costituiva in capo a Controparte_2 Pt_1
un mandato a pagare i debiti della stessa, con cui la mandante
[...] CP_2
affidava altresì l'incarico di incassare i propri crediti, così fornendo al mandatario i mezzi per adempiere;
-) lo scopo delle cessioni era quello di costituire una provvista per l'adempimento dei successivi debiti della in conformità con Controparte_2
l'art. 2 del contratto “2 – l'affidante cede pro soluto i suoi crediti, presenti e futuri che matureranno fino al termine di efficacia del presente contratto, ai sensi degli artt. 1260 e segg. c.c. che costituisce in deposito presso il Tesoriere
quale disponibilità finanziarie per il pagamento dei propri debiti”;
-) agiva quale depositario delle somme incassate per conto della Pt_1
senza lucrare ne emettere fattura;
CP_2
-) l'incasso dei crediti della era previsto al fine di costituire la CP_2
provvista per il successivo pagamento dei debiti della stessa, momenti di attuazione dell'unico programma negoziale regolato nel contratto di tesoreria,
che trovano in quest'ultimo la propria causa;
9 -) quand'anche tali somme fossero di spettanza del fallimento, opererebbe in ogni caso l'istituto della compensazione ex art. 56 L.F., trattandosi di posizioni sorte prima della dichiarazione di fallimento.
Con la conclusionale di replica ha ribadito le precedenti Pt_1
considerazioni rilevando che l'incasso dei crediti della era previsto CP_2
al fine di costituire la provvista per il successivo pagamento dei debiti della stessa;
che tutte le operazioni di incasso e pagamento erano qualificabili come singoli momenti di attuazione dell'unico programma negoziale regolato nel contratto di tesoreria, che trovavano in quest'ultimo la propria causa e che le somme incassate da nel 2019 costituivano il saldo di fatture Parte_1
datate 30/04/2019 e 31/05/2019, emesse in data anteriore al fallimento sicché
detti crediti erano di spettanza di Pt_1
4.4.- La giurisprudenza (Cass. ordinanza n. 42008 del 30 dicembre 2021) ha avuto modo di rilevare che nel contratto contenente una clausola di compensazione attributiva alla parte il diritto di "incamerare" il danaro da lei riscosso dai debitori del cliente (cfr., fra le molte: Cass., n. 7194 del 1997;
Cass., n. 2539 del 1998; Cass. n. 8752 del 2011; Cass., n. 17999 del 2011;
Cass. 3336 del 2016) – l'istituto di credito, dopo aver messo a disposizione del cliente, in via anticipata, il danaro pari ai crediti da costui vantati verso terzi e documentati da fatture o ricevute bancarie, provvede alla loro riscossione in forza del mandato in rem propriam a lei conferito contestualmente alla stipula del contratto. In tale contratto, con mandato all'incasso e patto di compensazione, la banca, con l'erogazione al cliente del danaro incorporato nel documento (fattura o ricevuta bancaria) a lei presentato, adempie alla propria obbligazione e il mandato in rem propriam
10 a lei conferito dal cliente è esclusivamente finalizzato a realizzare la funzione dì garanzia, a copertura della somma anticipata;
sì che la successiva attività
di incasso, attiene soltanto alla modalità di satisfazione del proprio credito.
La banca ha senz'altro un proprio interesse a incassare presso il terzo il credito del cliente se intende soddisfare, a sua volta, il proprio credito, ma non ha un obbligo giuridico (di risultato) in tal senso;
sì che, in caso di mancato incasso del credito, l'unica conseguenza è la mancata riduzione (o eventualmente estinzione) dell'esposizione debitoria in conto corrente del cliente: costui, a sua volta, ha un evidente interesse a che la banca incassi il credito presso il terzo (per ridurre o estinguere il proprio debito), ma il mancato incasso della banca, conseguente al mancato pagamento del terzo, non determina la propria liberazione dal debito sorto per effetto dell'anticipazione. La presentazione alla banca, da parte del cliente, delle fatture o ricevute bancarie indicate dal contratto di mandato comporta, per la banca, l'obbligo di versare al cliente il danaro incorporato in tali documenti a titolo di finanziamento e quello,
contestualmente sorto, di curare, anche nell'interesse del cliente medesimo,
l'incasso della stessa somma di danaro da parte del terzo debitore (sulla base del documento) del cliente in esecuzione del mandato da questi dato all'istituto di credito. L'obbligo del cliente di restituire alla banca la somma di danaro a lui anticipata, nel termine e con le modalità previsti dal contratto,
sorge per effetto della anticipazione a lui fatta dalla banca del danaro incorporato in tali documenti e non ha, come detto, quale suo presupposto,
l'adempimento da parte della banca all'obbligo di curare l'incasso da parte del terzo debitore del cliente della stessa somma di danaro a questi anticipato. In
buona sostanza, le due obbligazioni (quella del cliente e quella della banca)
11 hanno il medesimo fatto genetico, costituito dalla anticipazione fatta dalla banca del danaro incorporato nei documenti a lei presentati dal cliente,
rappresentativi di crediti di quest'ultimo verso altri soggetti. L'incasso da parte della banca, anche nell'interesse del cliente, del danaro incorporato in tali documenti costituisce dunque adempimento di un'obbligazione già sorta e determina solo esigibilità da parte del cliente del relativo credito verso la banca.
Nel caso in cui le operazioni di anticipazione di danaro, dietro presentazione di ricevute bancarie in esecuzione del contratto, siano avvenute prima della dichiarazione del fallimento e dopo tale evento la banca abbia riscosso i crediti di cui a dette ricevute bancarie, sussistono i presupposti richiesti dall'art. 56 I.fall. per la compensazione, per effetto della perdurante efficacia della clausola di compensazione in discorso, fra i reciproci debiti restitutori.
4.5.- Nel caso di cessione pro soluto del credito dall'affidante al tesoriere,
non può operare il meccanismo di cui al precedente paragrafo in quanto il trasferimento della proprietà del credito in capo al tesoriere esclude l'esistenza del mandato che potrà attenere, unicamente, al versante del pagamento dei debiti. I rapporti si scindono nell'ambito di un negozio atipico complesso;
il tutto risulta avvalorato maggiormente anche dal fatto che tanto quanto avevano la stessa identica sede in Isola Controparte_2 Parte_1
Vicentina (V), via Croce 60.
5.1.- L'appellante, in dissenso dalla pronuncia, ha rilevato che il rapporto negoziale tra in bonis e era riconducibile al mandato di CP_2 Pt_1
pagamento dei debiti della cedente ( ) al fine di costituire una CP_2
provvista in capo al “tesoriere” ( per l'adempimento dei successivi Pt_1
12 debiti della prima;
che ( agiva quale mero depositario delle somme in Pt_1
attuazione del programma negoziale di tesoreria;
che il fatto genetico da cui derivavano gli accrediti era costituito da operazioni anteriori al fallimento della e che il primo giudice aveva errato non pronunciandosi CP_2
sull'eccezione di compensazione ex art. 56 L.F.
Il complesso motivo di censura è infondato e l'appello principale va rigettato ma per le considerazioni che seguono.
5.2.- La censura muove da una errata qualificazione del contratto tra e riconducibile, secondo il primo Controparte_2 Parte_1
giudice, alla cessione di crediti come tali non opponibile al CP_2
in quanto non notificata e non accettata con data certa
[...]
anteriormente alla dichiarazione di fallimento e, secondo al contratto Pt_1
di tesoreria con mandato, natura allegata sin da subito assumendosi che il rapporto con in bonis era da qualificare (a prescindere in alcuni CP_2
casi dalla terminologia) funzionalmente quale mandato all'incasso o tesoreria tanto che va sgombrato il campo da ogni possibile mutamento della causa
petendi in appello.
5.3.- In realtà, in dissenso dal motivo di censura, dalla scrittura del 2017
emerge che il negozio tra in bonis e Controparte_2 Pt_1
non risulta qualificabile nella disciplina del mandato finalizzato, questo, a consentire il pagamento dei debiti della concedente e che non modificava in tesi (appellante) la natura genetica del credito anteriore che era dunque compensabile ex art. 56 L.F.; il contratto aveva natura composita.
Infatti.
13 Nelle premesse del contratto di tesoreria, indicata la necessità della CP_2
di razionalizzare la gestione finanziaria degli incassi e dei pagamenti mediante il servizio di tesoreria gestito da terzi al punto B si precisa meglio l'oggetto del negozio “Che tale servizio, oltre che come semplice delegazione di incassi e pagamenti, dovrà operare anche come cessionario del credito della affidante” ( ) Controparte_2
In correlazione l'art. 2 dispone: “il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'affidante e, in particolare, la riscossione dei crediti, per mezzo della cessione pro-soluto al tesoriere, ed il pagamento dei debiti facenti capo al medesimo secondo le prescrizioni che saranno dallo stesso impartite, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, e comunque nei limiti del valore nominale dei crediti ceduti. L'affidante cede pro soluto i suoi crediti, presenti e quelli futuri che matureranno fino al termine di efficacia del presente contratto, ai sensi degli artt. 1260 e ss. c.c. che costituisce in deposito presso il tesoriere quale disponibilità finanziarie per il pagamento dei propri debiti”
Il tutto viene ulteriormente precisato dal successivo art. 9: “1- Il Tesoriere
assume in proprietà, a seguito di cessione del credito, ed amministrazione,
alle condizioni concordate, i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente”.
Dunque, a prescindere dalla intitolazione “contratto per la gestione del servizio di tesoreria” il fine perseguito dalle parti attraverso il disposto negoziale atipico, era quello di razionalizzare i pagamenti e gli incassi della da centralizzarsi attraverso un apposito servizio presso CP_2 Pt_1
(avente identica sede sociale) ma il meccanismo prevedeva che i crediti della
14 concedente verso terzi fossero ceduti pro soluto al tesoriere, che ne diveniva proprietario (art. 1262 Cod. Civ.) mentre i debiti erano gestiti con il sistema del mandato ed erano compensabili con i primi. I crediti verso terzi della venivano ceduti alla in piena proprietà libere le parti di CP_2 Pt_1
pattuire il rapporto ex art. 1322 2^ co. Cod. Civ..
La gratuità del negozio, contraria alla presunzione di onerosità del mandato
(art. 1709 Cod. Civ.) avrebbe potuto giustificari, come rilevato dal primo giudice, dal fatto che entrambe le compagini avevano la medesima sede ed erano dunque “legate” (osserva la Corte) non ponendosi in contrasto con la disciplina della cessione del credito che può avvenire anche gratuitamente
(Cass. sentenza n. 8145 del 3 aprile 2009) purché idonea a soddisfare un interesse meritevole di tutela: la gestione centralizzata della tesoreria da parte di società avente identica uguale sede della cedente.
5.4.- Escludendosi, per i crediti della verso terzi il contratto di CP_2
mandato, che riguardava unicamente la gestione dei debiti, risulta corretta la pronuncia che ha ricondotto il rapporto negoziale, per la questione di causa:
crediti della verso ceduti a alla cessione CP_2 Controparte_1 Pt_1
del credito tanto che, in assenza di atto notificato o accettato con data certa anteriore al fallimento ed in assenza dell'anteriore pagamento, la cessione pro
soluto non era opponibile al e non avrebbe e non Controparte_3
può porsi questione di compensazione ex art. 56 L.F. stante l'avvenuta cessione del credito al di fuori del mandato.
6.- La sentenza della Corte d'Appello di Venezia, oltre a non costituire giudicato (art. 2909 Cod. Civ.) per la diversità delle parti e della causa
petendi, evidente essendo che in quella sede gli atti di cessione erano stati
15 ritenuti “inefficaci” verso il fallimento della senza la CP_2
partecipazione di non si pone in termini discordanti con la odierna CP_1
decisione in quanto indica la natura complessa del contratto con la cessione dei crediti pro soluto al tesoriere per le successive operazioni di compensazione e pagamento. Correlativamente, l'inefficacia di quegli atti di cessione non può determinare un duplice pagamento in sede esecutiva.
7.- In assenza di motivata e concreta censura, non riconducibile a quanto sopra esaminato, non vi è ragione per la riforma della pronuncia di accoglimento della domanda di ripetizione di indebito della CP_1
(citazione d'appello pag. 10) il cui appello incidentale condizionato non va esaminato.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa proposta da contro e contro il Parte_1 Controparte_1 [...]
così provvede: Controparte_2
rigetta l'appello principale;
dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
condanna alle spese del grado che si liquidano in €.
6.946 per Pt_1
compensi a favore di ciascuna delle appellate e CP_1 CP_2
oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15% con distrazione
[...]
a favore del difensore di CP_1
dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello,
16 ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia lì 11 settembre 2025
Il Giudice estensore
Dr. Massimo Coltro
Il Presidente
Dr.ssa Rita Rigoni
17
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott. Massimo Coltro Consigliere estensore
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 772/2024 r.g. promossa da in persona del legale rappresentante (C.F. / P. Parte_1 Parte_2
IVA ) con sede in Via Croce a Isola Vicentina (VI), P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Di Maso per mandato e domiciliata come in atti – appellante –
contro
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
con sede in Pofi (FR), rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Sassano per mandato e domiciliata come in atti – appellata e appellante in via incidentale condizionata –
e contro
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_3
del curatore, con sede in via Croce a Isola Vicentina (VI), rappresentato e
1 difeso dall'avv. Ilaria Della Vedova per mandato e domiciliato come in atti –
appellato –
o 0 o
appelli sentenza del Tribunale di Vicenza
o 0 o
Conclusioni l'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Adita, respinta e disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione, in riforma della Sentenza impugnata n. 2067/2023
emessa dal Tribunale di Vicenza, R.G.n. 1600/2021 del 30/10/2023, non notificata e in accoglimento dei dedotti motivi: In via preliminare: sospendere l'esecutività della Sentenza n. 2067/2023 emessa dal Tribunale di Vicenza,
R.G.n. 1600/2021 del 30/10/2023 con provvedimento inaudita altera parte, in quanto dall'esecuzione della stessa deriverebbero un pregiudizio ed un gravissimo danno alla per le impellenti ragioni riportate in Parte_1
narrativa; Nel merito: - In modifica della Sentenza ivi impugnata Voglia
rigettare le domande tutte di e di Controparte_1 Controparte_2
e, per l'effetto, dichiarare che nulla deve a
[...] Parte_1
e al per tutti i Controparte_1 Controparte_2
motivi così come esposti in narrativa. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, e con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore.
Conclusioni per l'appellata CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, A) rigettare l'appello proposto dalla
Società contro l'impugnata sentenza. B) In caso di accoglimento Parte_1
dell'appello principale, ed in parziale riforma della sentenza 2067/23 emessa
2 dal Tribunale di Vicenza in data 30.10.23, dichiarare valido efficace ed opponibile alla Curatela opposta il pagamento eseguito dalla società
in favore di ad estinzione del credito portato dalle Controparte_1 Parte_1
fatture VT1900171 del 30.04.2019, VT1900172 del 30.04.2019, VT1900173
del 30.04.2019, VT1900218 del 31.05.2019 e VT1900219 del 31.05.2019,
per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 169/2021, emesso in data 25.1.2021 dal Tribunale Civile di
Vicenza, N.R.G. 6950/2020, con condanna del Controparte_2
in persona del Curatore p.t., alla restituzione di quanto
[...]
percepito in esecuzione della sentenza oggetto della presente impugnazione.
Con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Conclusioni per l'appellato CP_2
Nel merito. Rigettarsi l'appello in quanto infondato per le ragioni illustrate in comparsa di risposta e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza n.
2067/2023 del Tribunale di Vicenza resa nel giudizio R.G. n. 1600/2021 in data 30.10.2023. Alla luce dell'inammissibilità e della manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. fissarsi l'udienza di discussione ex art. 350-
bis c.p.c. In via subordinata. Nella denegata ipotesi di modifica della sentenza impugnata, accertato che il pagamento eseguito da a CP_1 Pt_1
costituisce un indebito oggettivo, condannarsi in persona del Parte_1
legale rappresentante pro-tempore, a restituire al Controparte_2
in persona del Curatore, l'importo di euro 24.959,50 o il diverso
[...]
importo che sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo. In
3 ogni caso. Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori (spese generali, IVA e CPA).
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 26 aprile 2024, evocava Parte_1 CP_1
ed il in persona del
[...] Controparte_3
curatore, avanti la Corte d'Appello di Venezia impugnando la sentenza n.
2067/2023 del Tribunale di Vicenza, pubblicata il 30 ottobre 2023, non notificata, che acclarato il parziale pagamento del debito ingiunto a CP_1
per €. 17.668,70 aveva rigettato per il resto l'opposizione condannandola alle spese a favore del e, in accoglimento della domanda della CP_2
per l'indebito, aveva condannato la terza chiamata pagare CP_1 Pt_1
alla prima quanto versato al fallimento, regolando le spese.
Lamentava, con il primo motivo, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112 C.p.c. e del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato precisando che il primo giudice non aveva considerato che il rapporto tra in bonis e era riconducibile al mandato all'incasso, come CP_2 Pt_1
da contratto di tesoreria, tanto che la compensazione ante fallimento, ex art. 56 L.F. era da considerare;
lamentava l'omessa valutazione dell'effettiva natura del contratto di tesoreria tale da escludere la cessione, nonché della domanda revocatoria promossa medio tempore dal Controparte_2
e decisa dalla Corte d'Appello; con il terzo motivo
[...]
lamentava l'omessa valutazione e ricostruzione del Giudice di prime cure circa i fatti giustificativi della domanda svolta in primo grado ai fini dell'applicazione dell'art. 56 L.F.; con il quarto motivo si doleva dell'omessa
4 ed errata valutazione dei documenti prodotti in primo grado. Chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Si costituiva il in persona del Controparte_2
curatore opponendosi al gravame ed alla sospensiva e chiedendo la conferma della sentenza;
riproponeva, in via subordinata, le iniziali domande.
Si costituiva contrastando l'appello e proponendo gravame Controparte_1
incidentale condizionato volto ad accertare, in caso di accoglimento del gravame, la opponibilità al fallimento dei pagamenti svolti.
Disattesa l'istanza cautelare la causa veniva rimessa alla decisione con modalità telematiche non in presenza per l'udienza del 8 settembre 2025,
previa assegnazione a ritroso dei termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
2.- Osserva la Corte.
L'appello principale, circostanziato, è infondato e va respinto;
il tutto esime dalla valutazione dell'appello incidentale condizionato. Le spese del grado vanno addebitate a ed a favore delle controparti. Parte_1
3.1.- Il Fallimento della (reso pubblico il 23 Controparte_2
luglio 2019) chiese ed ottenne dal Tribunale di Vicenza l'emissione del decreto n. 169/2021 con ingiunzione di pagamento per €. 42.620 ed accessori contro per la vendita di prodotti per animali da compagnia, Controparte_1
su fatture. Su opposizione della che aveva documentato il CP_1
pagamento a per €. 17.668,70 ed il pagamento delle altre fatture il CP_2
19 dicembre 2019 a cessionaria indicata da in bonis Parte_1 CP_2
che aveva comunicato di aver ceduto pro soluto i propri crediti con comunicazione alla debitrice, autorizzata la chiamata di erso la quale Pt_1
5 aveva proposto domanda di restituzione indebito, nel CP_1
contraddittorio, il primo giudice aveva parzialmente revocato il decreto ingiuntivo stante il pagamento e rigettato per il resto l'opposizione,
condannando corrispondere a quanto versato da questa al Pt_1 CP_1
e regolando le spese. CP_2
Il Tribunale rilevò che al fallimento della cedente avrebbero potuto essere opposte solamente le cessioni di credito notificate al debitore ceduto, o dal medesimo accettate, con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento e che in mancanza il debitore ceduto, ancorché a conoscenza dell'avvenuta cessione, era tenuto ad eseguire il pagamento al curatore applicandosi l'art. 2914, n. 2, cod. civ.; che non erano stati dimessi atti di data certa anteriori al fallimento posto che gli unici afferivano al 2014 ed erano inconferenti temporalmente e che irrilevante era il contratto di tesoreria tra e che il contratto di mandato fra il Controparte_2 Pt_1 Controparte_3
e i era sciolto ex art. 78 L.F.; che esistendo il mandato, il
[...] Pt_1
credito non era mutato quanto alla titolarità e che ra tenuta a restituire Pt_1
a quanto percepito indebitamente anche tenuto conto che CP_1 Pt_1
aveva la medesima sede di tanto che era ed avrebbe dovuto essere CP_2
a conoscenza del fallimento.
4.1.- La pretesa della , in bonis, aveva ad oggetto i Controparte_2
crediti di cui alle seguenti fatture:
(n. VT1900086 del 29.03.2019 di €. 17.660,70 scadente il 30 giugno 2019
pagata con bonifico del 5 marzo 2021).
n. VT1900171 del 30.04.2019 dell'importo di €. 14.781,48 (IVA compresa)
e scadenza al 31.07.2019;
6 n. VT1900172 del 30.04.2019 dell'importo di €. 624,37 (IVA compresa) e scadenza al 31.07.2019;
n. VT1900173 del 30.04.2019 dell'importo di €. 94,16 (IVA compresa) e scadenza al 31.07.2019;
n. VT1900218 del 31.05.2019 dell'importo di €. 10.658,59 (IVA compresa)
e scadenza al 31.08.2019;
n. VT1900219 del 31.05.2019 dell'importo di €. 232,26 (IVA compresa) e scadenza al 31.08.2019;
per complessivi € 24.959,50 (detratte alcune note).
Il Fallimento della era stato dichiarato con sentenza del 22 luglio, CP_2
iscritta il 23 luglio 2019.
4.2.- L'art. 56 L.f. nella versione medio tempore vigente, stabilisce che “I
creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.
Per i crediti non scaduti la compensazione non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore”.
La giurisprudenza (Cass. ordinanza n. 38888 del 7 dicembre 2021) ha interpretato la norma stabilendo che l'art. 56, 1^co., I.fall., che introduce una deroga al principio della concorrenza paritaria dei creditori, consentendo la compensazione tra i debiti verso il fallimento e i crediti sorti nei confronti del fallito, si applica anche alla compensazione giudiziale, quando il fatto genetico del credito opposto in compensazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, anche se l'accertamento giudiziale relativo alla liquidità di uno
7 dei due crediti sopravvenga successivamente (cfr. Cass. 12.6.2007, n. 13769;
altresì, Cass. 12.2.2008, n. 3280, secondo cui l'art. 56 I.fall. richiede, quale unica condizione per la compensabilità dei debiti verso il fallito, che il fatto genetico del credito opposto in compensazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, mentre è sufficiente che i requisiti di liquidità ed esigibilità,
richiesti dall'art. 1243 cod. civ., per entrambe le obbligazioni, sussistano al momento della pronuncia giudiziale).
4.3.- Nel primo grado, con ordinanza del 24 settembre 2021 era stata autorizzata la chiamata in causa di che si era costituta ritualmente Parte_1
osservando che:
-) aveva stipulato con in data 22/05/2017 “contratto per la gestione CP_2
del servizio di tesoreria” registrato;
-) “Con il predetto accordo, la affidava a la Controparte_2 Parte_1
gestione del servizio denominato “di tesoreria”, intendendosi per tale la gestione delle operazioni finanziarie della società affidante, ed in particolare il pagamento dei debiti e la riscossione dei crediti della Controparte_2
senza alcun compenso;
-) in attuazione del contratto ncassava i crediti della Pt_1 Controparte_2
e, per mezzo della provvista costituita con detto incasso, pagava i debiti della società affidante;
-) tale rapporto di tesoreria era stato comunicato a Controparte_1
-) il mezzo utilizzato per la gestione finanziaria era il conto corrente n. 513194
intestato a e sulle fatture emesse da veniva Parte_1 Controparte_2
indicato il codice Iban [...] del conto corrente di n. 513194; Parte_1
8 -) il contratto di tesoreria tra e la fallita aveva ad Pt_1 Controparte_2
oggetto “il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'affidante e, in particolare, la riscossione dei crediti, per mezzo della cessione pro soluto al tesoriere, ed il pagamento dei debiti facenti capo al medesimo secondo le prescrizioni che saranno dallo stesso impartite, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, e comunque nei limiti del valore nominale dei crediti ceduti”;
-) con l'accordo di tesoreria la costituiva in capo a Controparte_2 Pt_1
un mandato a pagare i debiti della stessa, con cui la mandante
[...] CP_2
affidava altresì l'incarico di incassare i propri crediti, così fornendo al mandatario i mezzi per adempiere;
-) lo scopo delle cessioni era quello di costituire una provvista per l'adempimento dei successivi debiti della in conformità con Controparte_2
l'art. 2 del contratto “2 – l'affidante cede pro soluto i suoi crediti, presenti e futuri che matureranno fino al termine di efficacia del presente contratto, ai sensi degli artt. 1260 e segg. c.c. che costituisce in deposito presso il Tesoriere
quale disponibilità finanziarie per il pagamento dei propri debiti”;
-) agiva quale depositario delle somme incassate per conto della Pt_1
senza lucrare ne emettere fattura;
CP_2
-) l'incasso dei crediti della era previsto al fine di costituire la CP_2
provvista per il successivo pagamento dei debiti della stessa, momenti di attuazione dell'unico programma negoziale regolato nel contratto di tesoreria,
che trovano in quest'ultimo la propria causa;
9 -) quand'anche tali somme fossero di spettanza del fallimento, opererebbe in ogni caso l'istituto della compensazione ex art. 56 L.F., trattandosi di posizioni sorte prima della dichiarazione di fallimento.
Con la conclusionale di replica ha ribadito le precedenti Pt_1
considerazioni rilevando che l'incasso dei crediti della era previsto CP_2
al fine di costituire la provvista per il successivo pagamento dei debiti della stessa;
che tutte le operazioni di incasso e pagamento erano qualificabili come singoli momenti di attuazione dell'unico programma negoziale regolato nel contratto di tesoreria, che trovavano in quest'ultimo la propria causa e che le somme incassate da nel 2019 costituivano il saldo di fatture Parte_1
datate 30/04/2019 e 31/05/2019, emesse in data anteriore al fallimento sicché
detti crediti erano di spettanza di Pt_1
4.4.- La giurisprudenza (Cass. ordinanza n. 42008 del 30 dicembre 2021) ha avuto modo di rilevare che nel contratto contenente una clausola di compensazione attributiva alla parte il diritto di "incamerare" il danaro da lei riscosso dai debitori del cliente (cfr., fra le molte: Cass., n. 7194 del 1997;
Cass., n. 2539 del 1998; Cass. n. 8752 del 2011; Cass., n. 17999 del 2011;
Cass. 3336 del 2016) – l'istituto di credito, dopo aver messo a disposizione del cliente, in via anticipata, il danaro pari ai crediti da costui vantati verso terzi e documentati da fatture o ricevute bancarie, provvede alla loro riscossione in forza del mandato in rem propriam a lei conferito contestualmente alla stipula del contratto. In tale contratto, con mandato all'incasso e patto di compensazione, la banca, con l'erogazione al cliente del danaro incorporato nel documento (fattura o ricevuta bancaria) a lei presentato, adempie alla propria obbligazione e il mandato in rem propriam
10 a lei conferito dal cliente è esclusivamente finalizzato a realizzare la funzione dì garanzia, a copertura della somma anticipata;
sì che la successiva attività
di incasso, attiene soltanto alla modalità di satisfazione del proprio credito.
La banca ha senz'altro un proprio interesse a incassare presso il terzo il credito del cliente se intende soddisfare, a sua volta, il proprio credito, ma non ha un obbligo giuridico (di risultato) in tal senso;
sì che, in caso di mancato incasso del credito, l'unica conseguenza è la mancata riduzione (o eventualmente estinzione) dell'esposizione debitoria in conto corrente del cliente: costui, a sua volta, ha un evidente interesse a che la banca incassi il credito presso il terzo (per ridurre o estinguere il proprio debito), ma il mancato incasso della banca, conseguente al mancato pagamento del terzo, non determina la propria liberazione dal debito sorto per effetto dell'anticipazione. La presentazione alla banca, da parte del cliente, delle fatture o ricevute bancarie indicate dal contratto di mandato comporta, per la banca, l'obbligo di versare al cliente il danaro incorporato in tali documenti a titolo di finanziamento e quello,
contestualmente sorto, di curare, anche nell'interesse del cliente medesimo,
l'incasso della stessa somma di danaro da parte del terzo debitore (sulla base del documento) del cliente in esecuzione del mandato da questi dato all'istituto di credito. L'obbligo del cliente di restituire alla banca la somma di danaro a lui anticipata, nel termine e con le modalità previsti dal contratto,
sorge per effetto della anticipazione a lui fatta dalla banca del danaro incorporato in tali documenti e non ha, come detto, quale suo presupposto,
l'adempimento da parte della banca all'obbligo di curare l'incasso da parte del terzo debitore del cliente della stessa somma di danaro a questi anticipato. In
buona sostanza, le due obbligazioni (quella del cliente e quella della banca)
11 hanno il medesimo fatto genetico, costituito dalla anticipazione fatta dalla banca del danaro incorporato nei documenti a lei presentati dal cliente,
rappresentativi di crediti di quest'ultimo verso altri soggetti. L'incasso da parte della banca, anche nell'interesse del cliente, del danaro incorporato in tali documenti costituisce dunque adempimento di un'obbligazione già sorta e determina solo esigibilità da parte del cliente del relativo credito verso la banca.
Nel caso in cui le operazioni di anticipazione di danaro, dietro presentazione di ricevute bancarie in esecuzione del contratto, siano avvenute prima della dichiarazione del fallimento e dopo tale evento la banca abbia riscosso i crediti di cui a dette ricevute bancarie, sussistono i presupposti richiesti dall'art. 56 I.fall. per la compensazione, per effetto della perdurante efficacia della clausola di compensazione in discorso, fra i reciproci debiti restitutori.
4.5.- Nel caso di cessione pro soluto del credito dall'affidante al tesoriere,
non può operare il meccanismo di cui al precedente paragrafo in quanto il trasferimento della proprietà del credito in capo al tesoriere esclude l'esistenza del mandato che potrà attenere, unicamente, al versante del pagamento dei debiti. I rapporti si scindono nell'ambito di un negozio atipico complesso;
il tutto risulta avvalorato maggiormente anche dal fatto che tanto quanto avevano la stessa identica sede in Isola Controparte_2 Parte_1
Vicentina (V), via Croce 60.
5.1.- L'appellante, in dissenso dalla pronuncia, ha rilevato che il rapporto negoziale tra in bonis e era riconducibile al mandato di CP_2 Pt_1
pagamento dei debiti della cedente ( ) al fine di costituire una CP_2
provvista in capo al “tesoriere” ( per l'adempimento dei successivi Pt_1
12 debiti della prima;
che ( agiva quale mero depositario delle somme in Pt_1
attuazione del programma negoziale di tesoreria;
che il fatto genetico da cui derivavano gli accrediti era costituito da operazioni anteriori al fallimento della e che il primo giudice aveva errato non pronunciandosi CP_2
sull'eccezione di compensazione ex art. 56 L.F.
Il complesso motivo di censura è infondato e l'appello principale va rigettato ma per le considerazioni che seguono.
5.2.- La censura muove da una errata qualificazione del contratto tra e riconducibile, secondo il primo Controparte_2 Parte_1
giudice, alla cessione di crediti come tali non opponibile al CP_2
in quanto non notificata e non accettata con data certa
[...]
anteriormente alla dichiarazione di fallimento e, secondo al contratto Pt_1
di tesoreria con mandato, natura allegata sin da subito assumendosi che il rapporto con in bonis era da qualificare (a prescindere in alcuni CP_2
casi dalla terminologia) funzionalmente quale mandato all'incasso o tesoreria tanto che va sgombrato il campo da ogni possibile mutamento della causa
petendi in appello.
5.3.- In realtà, in dissenso dal motivo di censura, dalla scrittura del 2017
emerge che il negozio tra in bonis e Controparte_2 Pt_1
non risulta qualificabile nella disciplina del mandato finalizzato, questo, a consentire il pagamento dei debiti della concedente e che non modificava in tesi (appellante) la natura genetica del credito anteriore che era dunque compensabile ex art. 56 L.F.; il contratto aveva natura composita.
Infatti.
13 Nelle premesse del contratto di tesoreria, indicata la necessità della CP_2
di razionalizzare la gestione finanziaria degli incassi e dei pagamenti mediante il servizio di tesoreria gestito da terzi al punto B si precisa meglio l'oggetto del negozio “Che tale servizio, oltre che come semplice delegazione di incassi e pagamenti, dovrà operare anche come cessionario del credito della affidante” ( ) Controparte_2
In correlazione l'art. 2 dispone: “il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'affidante e, in particolare, la riscossione dei crediti, per mezzo della cessione pro-soluto al tesoriere, ed il pagamento dei debiti facenti capo al medesimo secondo le prescrizioni che saranno dallo stesso impartite, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, e comunque nei limiti del valore nominale dei crediti ceduti. L'affidante cede pro soluto i suoi crediti, presenti e quelli futuri che matureranno fino al termine di efficacia del presente contratto, ai sensi degli artt. 1260 e ss. c.c. che costituisce in deposito presso il tesoriere quale disponibilità finanziarie per il pagamento dei propri debiti”
Il tutto viene ulteriormente precisato dal successivo art. 9: “1- Il Tesoriere
assume in proprietà, a seguito di cessione del credito, ed amministrazione,
alle condizioni concordate, i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente”.
Dunque, a prescindere dalla intitolazione “contratto per la gestione del servizio di tesoreria” il fine perseguito dalle parti attraverso il disposto negoziale atipico, era quello di razionalizzare i pagamenti e gli incassi della da centralizzarsi attraverso un apposito servizio presso CP_2 Pt_1
(avente identica sede sociale) ma il meccanismo prevedeva che i crediti della
14 concedente verso terzi fossero ceduti pro soluto al tesoriere, che ne diveniva proprietario (art. 1262 Cod. Civ.) mentre i debiti erano gestiti con il sistema del mandato ed erano compensabili con i primi. I crediti verso terzi della venivano ceduti alla in piena proprietà libere le parti di CP_2 Pt_1
pattuire il rapporto ex art. 1322 2^ co. Cod. Civ..
La gratuità del negozio, contraria alla presunzione di onerosità del mandato
(art. 1709 Cod. Civ.) avrebbe potuto giustificari, come rilevato dal primo giudice, dal fatto che entrambe le compagini avevano la medesima sede ed erano dunque “legate” (osserva la Corte) non ponendosi in contrasto con la disciplina della cessione del credito che può avvenire anche gratuitamente
(Cass. sentenza n. 8145 del 3 aprile 2009) purché idonea a soddisfare un interesse meritevole di tutela: la gestione centralizzata della tesoreria da parte di società avente identica uguale sede della cedente.
5.4.- Escludendosi, per i crediti della verso terzi il contratto di CP_2
mandato, che riguardava unicamente la gestione dei debiti, risulta corretta la pronuncia che ha ricondotto il rapporto negoziale, per la questione di causa:
crediti della verso ceduti a alla cessione CP_2 Controparte_1 Pt_1
del credito tanto che, in assenza di atto notificato o accettato con data certa anteriore al fallimento ed in assenza dell'anteriore pagamento, la cessione pro
soluto non era opponibile al e non avrebbe e non Controparte_3
può porsi questione di compensazione ex art. 56 L.F. stante l'avvenuta cessione del credito al di fuori del mandato.
6.- La sentenza della Corte d'Appello di Venezia, oltre a non costituire giudicato (art. 2909 Cod. Civ.) per la diversità delle parti e della causa
petendi, evidente essendo che in quella sede gli atti di cessione erano stati
15 ritenuti “inefficaci” verso il fallimento della senza la CP_2
partecipazione di non si pone in termini discordanti con la odierna CP_1
decisione in quanto indica la natura complessa del contratto con la cessione dei crediti pro soluto al tesoriere per le successive operazioni di compensazione e pagamento. Correlativamente, l'inefficacia di quegli atti di cessione non può determinare un duplice pagamento in sede esecutiva.
7.- In assenza di motivata e concreta censura, non riconducibile a quanto sopra esaminato, non vi è ragione per la riforma della pronuncia di accoglimento della domanda di ripetizione di indebito della CP_1
(citazione d'appello pag. 10) il cui appello incidentale condizionato non va esaminato.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa proposta da contro e contro il Parte_1 Controparte_1 [...]
così provvede: Controparte_2
rigetta l'appello principale;
dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
condanna alle spese del grado che si liquidano in €.
6.946 per Pt_1
compensi a favore di ciascuna delle appellate e CP_1 CP_2
oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15% con distrazione
[...]
a favore del difensore di CP_1
dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello,
16 ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia lì 11 settembre 2025
Il Giudice estensore
Dr. Massimo Coltro
Il Presidente
Dr.ssa Rita Rigoni
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