Articolo 36 della Legge 17 maggio 1999, n. 144
Articolo 35Articolo 37
Versione
23 maggio 1999
>
Versione
1 gennaio 2001
>
Versione
1 gennaio 2002
>
Versione
1 gennaio 2004
>
Versione
1 gennaio 2005
>
Versione
1 gennaio 2020
Art. 36. Continuita' territoriale per la Sardegna ((...)) ((29)) 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di conseguire l'obiettivo della continuita' territoriale per la Sardegna ((...)) , in conformita' alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, dispone con proprio decreto: ((29)) a) gli oneri di servizio pubblico, in conformita' alle conclusioni della conferenza di servizi di cui al comma 2, relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ((...)) e i principali aeroporti nazionali individuati dalla stessa conferenza; ((29)) b) d'intesa ((con il presidente della regione autonoma della Sardegna)) , una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sardegna e ((...)) e gli aeroporti nazionali, qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico. ((29)) 2. I presidenti delle regioni interessate, su delega del Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicono e presiedono una conferenza di servizi con la partecipazione, oltre che delle regioni, delle pubbliche amministrazioni competenti.
3. La conferenza di servizi ha il compito I di precisare i contenuti dell'onere di servizio pubblico, senza oneri per il bilancio dello Stato, indicando:
a) le tipologie e i livelli tariffari;
b) i soggetti che usufruiscono di sconti particolari;
c) il numero dei voli;
d) gli orari dei voli;
e) i tipi di aeromobili;
f) la capacita' di offerta.
4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa con i presidenti delle regioni interessate indice la gara di appalto europea secondo le procedure previste dall' articolo 4, comma 1, lettere d) , e) , p) , g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Il rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati non puo' comunque superare l'importo di 50 miliardi di lire per l'anno 2000 e l'importo di 70 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)) . ((29)) 4-bis. Al fine di contenere i costi di trasporto che gravano sui prodotti finiti o semilavorati esportati fuori dalla regione da aziende artigianali, agricole e di pesca , estrattive e di trasformazione con sede di stabilimento in Sardegna, la conferenza di servizi di cui al comma 3 definisce uno schema di contratto di servizio di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 da sottoporre ai vettori interessati.
In tale schema, sono precisati le tariffe e i noli in relazione alle Tipologie merceologiche da trasportare. Qualora nessun vettore accetti di sottoscrivere il contratto di servizio conforme allo schema proposto si applica la procedura prevista dal comma 4. Il rimborso ai vettori selezionati e le agevolazioni previste al comma 5 non possono superare a carico del bilancio dello Stato l'importo di lire 20 miliardi per l'anno 1999 e di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2000. L'onere di compartecipazione a carico della regione non puo' essere inferiore al 50 per cento del contributo statale. (9) 5. E' concesso alle piccole e medie imprese estrattive e di trasformazione, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1997, con sede legale e stabilimento operativo in Sardegna, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo delle spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo nei limiti del massimale previsto dal vigente regime degli aiuti di Stato per la piccola e media impresa nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, per i semilavorati ed i prodotti finiti provenienti dalle imprese industriali sarde e destinati al restante territorio comunitario, secondo le procedure di cui al comma 6, a valere sulle risorse di cui al comma 7.
5-bis. Per l'applicazione delle disposizioni dell' articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40 , in materia di riduzione compensata di pedaggi autostradali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente alle imprese di autotrasporto con sede legale e stabilimento operativo nelle aree interessate dalla continuita' territoriale, modifica le direttive ivi previste tenendo conto dei costi marittimi gravanti sulle imprese di autotrasporto, nonche' delle distanze chilometriche percorse in mare e per raggiungere i punti d'imbarco. Nelle medesime direttive il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad introdurre il rimborso parziale dei costi marittimi, secondo criteri che garantiscano la parita' di condizioni di esercizio tra tutte le imprese del settore.
6. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emana le norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 e' affidata alla Societa' finanziaria industriale rinascita Sardegna (SFIRS). A tale fine con apposita convenzione, da definire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla SFIRS.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 20 miliardi di lire per l'anno 1999, in 80 miliardi di lire per l'anno 2000 e in 100 miliardi di lire annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
--------------- AGGIORNAMENTO (9)
La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 4, comma 235) che la modifica di cui al comma 4-bis del presente articolo ha effetto limitatamente alle somme gia' stanziate alla data di entrata in vigore della sudetta legge n. 350/2003 .
-------------- AGGIORNAMENTO (29)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma 708) che "Sono fatti salvi gli atti ed i procedimenti gia' in essere alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi delle disposizioni modificate dai commi 706 e 707".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2020
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente