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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/05/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 780 /2025
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai signori Magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 780/2025 V.G promosso con ricorso congiunto depositato in data
25/01/2025 da
, con l'avv. Massari Barbara, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. CANAL CARLO, come da mandato in atti;
CP_1
Ricorrenti
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“Voglia il Tribunale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto presso la Casa Comunale - avanti il Sindaco del Comune di Bagnoli di Sopra (PD) il
21/05/1994, tra , nato a [...], il [...], residente a [...]di Sopra Parte_1
(PD), via G. Garibaldi nr. 92/B, (PD), c.f.: e , nata CodiceFiscale_1 CP_1
a Bagnoli di Sopra (PD), il 17/12/1966 ed ivi residente in [...], c.f.:
, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo CodiceFiscale_2
Comune al Atto N. 3 parte 2 serie C - anno 1994 - Comune di Granze (PD), in regime di comunione dei beni, alle seguenti CONDIZIONI
1. Accertato che la sig.ra ed il sig. , sono titolari di redditi propri, in quanto CP_1 Pt_1
impiegati nelle attività lavorative indicate in premesse, dichiarare che i coniugi nulla si
1 dovranno reciprocamente a qualsiasi titolo, essendo in grado di provvedere ognuno a se stesso, in quanto economicamente autosufficienti;
i coniugi danno altresì atto di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente, salvo quanto stabilito al successivo punto 2, avendo già regolato in sede di separazione ogni rapporto;
2. La sig.ra si impegna a cedere al sig. , che s'impegna ad acquistare, al CP_1 Pt_1 prezzo di € 65.000,00 (diconsi euro sessantacinquemila/00), la quota del 50% della casa coniugale - gravata da mutuo fondiario acceso con IntesaSanPaolo S.p.A. - della quale è comproprietaria con quest'ultimo, così catastalmente censita: catasto fabbricati, Comune di
Bagnoli di Sopra, fg. 35, part. 200, sub. 4, cat. A/2, cl. 02, 6 vani, rendita € 495,80 e fg. 35, part. 200, sub. 6, cat. C/6, cl. 01, 26 Mq, rendita € 32,23. La cessione in questione è subordinata all'erogazione del mutuo richiesto per l'importo di € 65.000,00 da parte di
e all'accollo - da parte del sig. in via esclusiva - della quota Controparte_2 Pt_1 residua del mutuo attualmente gravante sull'immobile, pari ad € 10.203,52 alla data del
20/03/2024. La suddetta cessione avverrà a cura e spese del Sig. , presso un Notaio Pt_1 di sua fiducia, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del deposito della sentenza di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti. Trattasi di accordo che costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
3. Quanto alla frequentazione della figlia da parte del padre, essendo la ragazza Per_1
maggiorenne, questa concorderà direttamente ed autonomamente con il sig. le Pt_1
occasioni di incontro, come fatto sino ad ora, compatibilmente con gli impegni lavorativi e non di ciascuno;
4. Nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento della figlia , in quanto economicamente Per_1
autosufficiente;
5. Autorizzare il rilascio e/o il rinnovo dei passaporti, o di altro documento valido per
l'espatrio.
6. Ordinare quindi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bagnoli di Sopra (PD) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
Spese legali interamente compensate tra le parti”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio il 21/05/1994 in Bagnoli Di Sopra Parte_1 CP_1
(PD) e trascritto nel relativo registro parte I n. 3 anno 1994.
2 I ricorrenti si sono separati con accordo concluso avanti l'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Bagnoli Di Sopra (PD) in data 27.10.2020.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note depistate per l'udienza del 4.3.2025.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), L.
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'accordo di separazione avanti l'Ufficiale dello
Stato Civile in data 27.10.2020.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, va preso atto delle stesse, con la precisazione che quanto concordato al punto 2 delle rassegnate conclusioni, , pur essendo volto alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, costituisce libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia. In ogni caso, il Tribunale dà atto che le parti, a regolamentazione dei loro interessi, hanno concordato l'impegno al trasferimento immobiliare di cui al punto 2 delle conclusioni sopra riportate.
Va altresì precisato che nulla va disposto in ordine alle frequentazioni del padre della figlia
, in quanto maggiorenne. Per_1
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
contratto il 21/05/1994 in Bagnoli Di Sopra e trascritto nel relativo CP_1
registro parte I n. 30, anno 1994 del Comune di Bagnoli Di Sopra;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio riportati in epigrafe, secondo quanto indicato in parte motiva;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
3 Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
4
Il Presidente
Barbara De Munari
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai signori Magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 780/2025 V.G promosso con ricorso congiunto depositato in data
25/01/2025 da
, con l'avv. Massari Barbara, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. CANAL CARLO, come da mandato in atti;
CP_1
Ricorrenti
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“Voglia il Tribunale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto presso la Casa Comunale - avanti il Sindaco del Comune di Bagnoli di Sopra (PD) il
21/05/1994, tra , nato a [...], il [...], residente a [...]di Sopra Parte_1
(PD), via G. Garibaldi nr. 92/B, (PD), c.f.: e , nata CodiceFiscale_1 CP_1
a Bagnoli di Sopra (PD), il 17/12/1966 ed ivi residente in [...], c.f.:
, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo CodiceFiscale_2
Comune al Atto N. 3 parte 2 serie C - anno 1994 - Comune di Granze (PD), in regime di comunione dei beni, alle seguenti CONDIZIONI
1. Accertato che la sig.ra ed il sig. , sono titolari di redditi propri, in quanto CP_1 Pt_1
impiegati nelle attività lavorative indicate in premesse, dichiarare che i coniugi nulla si
1 dovranno reciprocamente a qualsiasi titolo, essendo in grado di provvedere ognuno a se stesso, in quanto economicamente autosufficienti;
i coniugi danno altresì atto di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente, salvo quanto stabilito al successivo punto 2, avendo già regolato in sede di separazione ogni rapporto;
2. La sig.ra si impegna a cedere al sig. , che s'impegna ad acquistare, al CP_1 Pt_1 prezzo di € 65.000,00 (diconsi euro sessantacinquemila/00), la quota del 50% della casa coniugale - gravata da mutuo fondiario acceso con IntesaSanPaolo S.p.A. - della quale è comproprietaria con quest'ultimo, così catastalmente censita: catasto fabbricati, Comune di
Bagnoli di Sopra, fg. 35, part. 200, sub. 4, cat. A/2, cl. 02, 6 vani, rendita € 495,80 e fg. 35, part. 200, sub. 6, cat. C/6, cl. 01, 26 Mq, rendita € 32,23. La cessione in questione è subordinata all'erogazione del mutuo richiesto per l'importo di € 65.000,00 da parte di
e all'accollo - da parte del sig. in via esclusiva - della quota Controparte_2 Pt_1 residua del mutuo attualmente gravante sull'immobile, pari ad € 10.203,52 alla data del
20/03/2024. La suddetta cessione avverrà a cura e spese del Sig. , presso un Notaio Pt_1 di sua fiducia, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del deposito della sentenza di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti. Trattasi di accordo che costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
3. Quanto alla frequentazione della figlia da parte del padre, essendo la ragazza Per_1
maggiorenne, questa concorderà direttamente ed autonomamente con il sig. le Pt_1
occasioni di incontro, come fatto sino ad ora, compatibilmente con gli impegni lavorativi e non di ciascuno;
4. Nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento della figlia , in quanto economicamente Per_1
autosufficiente;
5. Autorizzare il rilascio e/o il rinnovo dei passaporti, o di altro documento valido per
l'espatrio.
6. Ordinare quindi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bagnoli di Sopra (PD) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
Spese legali interamente compensate tra le parti”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio il 21/05/1994 in Bagnoli Di Sopra Parte_1 CP_1
(PD) e trascritto nel relativo registro parte I n. 3 anno 1994.
2 I ricorrenti si sono separati con accordo concluso avanti l'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Bagnoli Di Sopra (PD) in data 27.10.2020.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note depistate per l'udienza del 4.3.2025.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), L.
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'accordo di separazione avanti l'Ufficiale dello
Stato Civile in data 27.10.2020.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, va preso atto delle stesse, con la precisazione che quanto concordato al punto 2 delle rassegnate conclusioni, , pur essendo volto alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, costituisce libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia. In ogni caso, il Tribunale dà atto che le parti, a regolamentazione dei loro interessi, hanno concordato l'impegno al trasferimento immobiliare di cui al punto 2 delle conclusioni sopra riportate.
Va altresì precisato che nulla va disposto in ordine alle frequentazioni del padre della figlia
, in quanto maggiorenne. Per_1
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
contratto il 21/05/1994 in Bagnoli Di Sopra e trascritto nel relativo CP_1
registro parte I n. 30, anno 1994 del Comune di Bagnoli Di Sopra;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio riportati in epigrafe, secondo quanto indicato in parte motiva;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
3 Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
4
Il Presidente
Barbara De Munari