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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 08/07/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento- in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott.ssa Vincenzina Andricciola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 756 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Mennito, dall'avv. Angelo Pasquale Cogliano e dall'avv.
Tiziana Tecce, ed elettivamente domiciliato unitamente agli stessi in alla Via Mascellaro Parte_1
n.
1. giusta mandato in atti;
OPPONENTE
E in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, dott. in proprio e nella qualità di mandataria del Controparte_2 [...]
costituito tra essa ed il mandante Controparte_3 Controparte_4
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Manfredonia, giusta mandato in atti;
[...]
OPPOSTO
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e dfeso dall'avv. Controparte_5
Antonio Formaro ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in Bologna alla via Galliera n.
8 giusta mandato in atti;
TERZO PIGNORATO
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione- ritualmente notificato- la proponeva opposizione Parte_2 avverso l'ordinanza di assegnazione emessa in data 03.02.2024 dal G.E. presso il Tribunale di
Benevento nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi n. 2020/2022 intrapresa nei suoi confronti dalla terzo pignorato e con la quale il GE aveva Controparte_1 Controparte_5 rigettato l'istanza di sospensione della procedura proposta all'esecutato e assegnato in favore del creditore pignorante le somme richieste di cui all'azionato titolo esecutivo, costituito dal D.I. n. Part 470/2021, e successiva sentenza n. 2758/2023 con la quale il D.U. era stato recato e la ondannata al pagamento in favore del ricorrente in monitorio della minor somma di € 48670,70
Assumeva a sostegno della domanda in primo luogo che essendo stato il citato D.I. revocato con sentenza n. 2758/2023 emessa dal G.U. presso il Tribunale di Benevento, per altro non definitiva, non poteva fondare la successiva ordinanza di assegnazione, e di poi che il credito di cui al titolo era stato già ampiamente soddisfatto fatta eccezione per la somma di € 4498,02 per la quale era stata chiesta la nota di credito, giusta mandati di pagamento allegati.
Si costituiva in giudizio la la quale insisteva nel rigetto della proposta Controparte_1 opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto nonché l' la quale si rimetteva a Controparte_5
giustizia.
Senza necessità di ulteriore attività istruttoria, la causa all'udienza del 26.06.2025 era assegnata in decisione.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
L'opposizione deve essere rigettata. Ed invero quanto al primo motivo di opposizione lo stesso deve ritenersi destituito di fondamento in quanto ai sensi dell'art. 653 c.p.c. se la opposizione è accolta solo in parte, come è avvenuto nel caso di specie, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza ma gli atti di esecuzione già compiuti i base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma ridotta. Dunque sotto tale profilo la ordinanza di assegnazione impugnata è senz'altro legittima-
Quanto al secondo motivo di opposizione proposto ugualmente deve ritenersi infondato ed invero l'opponente ha dedotto di aver provveduto a saldare integralmente il proprio debito, allegando a tal fine i mandati di pagamento emessi in favore della si tratta, però- come risulta Controparte_1
documentalmente dimostrato- di mandati di pagamento emessi in data antecedente sia alla pronuncia del D.I. sia alla pronuncia della ordinanza con la quale è stata concessa la provvisoria esecutorietà dello stesso.
Orbene sul punto non può non richiamarsi, in conformità con la sentenza emessa tra le stesse parti ed avente ad oggetto la opposizione al precetto, il principio sancito in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità a mente del quale “qualora l'esecuzione sia promossa in forza di un titolo di formazione giudiziale, la cognizione del giudice in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. è limitata all'accertamento dell'esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato l'invalidità o l'inefficacia. In altri termini, la pretesa azionata in conformità al titolo esecutivo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione dello stesso e non anche sulla base di circostanze che, in quanto verificatesi in epoca anteriore, sono state, avrebbero potuto o potrebbero ancora essere fatte valere nel procedimento di cognizione, chiuso con il giudicato o tuttora pendente, in virtù del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile e di quello dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame (ex plurimis, Cass., 19 dicembre
2006 n. 27159; Cass., 1 giugno 2004 n. 10504; Cass., 23 marzo 1999 n. 2742; Cass., 25 febbraio 1994
n. 1935; Cass., 12 marzo 1992 n. 3007). Il titolo esecutivo giudiziale non può, quindi, essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione e a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto o sta avendo pieno sviluppo ed è stata od è tuttora in via di esame ex professo o comunque in via principale. (Cass. n. 3850/2011). In sostanza, il debitore può fare valere fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato, che siano successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale o alla conclusione del processo in cui esso si è formato e avrebbe potuto essere modificato: ma non anche quei fatti che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo giudiziale (sul punto, v. per tutte: Cass. 25 maggio 2009, Cass. 19 dicembre 2006 n. 27159,
Cass. 25 settembre 2000 n. 12664, Cass. 28 agosto 1999 n. 9061, Cass. 25 febbraio 1994 n. 1935) e salvo il solo caso dell'impossibilità incolpevole di farli constare ritualmente nel giudizio "di merito"
(come puntualizza Cass. 31 maggio 2005 n. 11581).
Nel caso di specie l'unico pagamento successivo alla formazione del titolo esecutivo (€ 4.871,28 in forza di determina dirigenziale n. 29 del 2.3.2022) che può essere preso in considerazione in questa sede risulta già imputato per € 2.595,18 alle spese del procedimento monitorio e per € 2.276,10 agli interessi, dunque alla stregua dei motivi innanzi indicati l'opposizione non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Benevento- definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: rigetta l'opposizione condanna la , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento Parte_2
in favore della delle spese di lite liquidate in € 4200,00 per onorari oltre iva e Controparte_1
c.p.a e rimborso spese generali;
condanna la , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento Parte_2
in favore della delle spese di lite liquidate in € 3900,00 per onorari oltre iva e cp,a e CP_5
rimborso spese generali
Così deciso in Benevento, 08.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Vincenzina Andricciola
-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento- in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott.ssa Vincenzina Andricciola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 756 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Mennito, dall'avv. Angelo Pasquale Cogliano e dall'avv.
Tiziana Tecce, ed elettivamente domiciliato unitamente agli stessi in alla Via Mascellaro Parte_1
n.
1. giusta mandato in atti;
OPPONENTE
E in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, dott. in proprio e nella qualità di mandataria del Controparte_2 [...]
costituito tra essa ed il mandante Controparte_3 Controparte_4
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Manfredonia, giusta mandato in atti;
[...]
OPPOSTO
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e dfeso dall'avv. Controparte_5
Antonio Formaro ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in Bologna alla via Galliera n.
8 giusta mandato in atti;
TERZO PIGNORATO
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione- ritualmente notificato- la proponeva opposizione Parte_2 avverso l'ordinanza di assegnazione emessa in data 03.02.2024 dal G.E. presso il Tribunale di
Benevento nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi n. 2020/2022 intrapresa nei suoi confronti dalla terzo pignorato e con la quale il GE aveva Controparte_1 Controparte_5 rigettato l'istanza di sospensione della procedura proposta all'esecutato e assegnato in favore del creditore pignorante le somme richieste di cui all'azionato titolo esecutivo, costituito dal D.I. n. Part 470/2021, e successiva sentenza n. 2758/2023 con la quale il D.U. era stato recato e la ondannata al pagamento in favore del ricorrente in monitorio della minor somma di € 48670,70
Assumeva a sostegno della domanda in primo luogo che essendo stato il citato D.I. revocato con sentenza n. 2758/2023 emessa dal G.U. presso il Tribunale di Benevento, per altro non definitiva, non poteva fondare la successiva ordinanza di assegnazione, e di poi che il credito di cui al titolo era stato già ampiamente soddisfatto fatta eccezione per la somma di € 4498,02 per la quale era stata chiesta la nota di credito, giusta mandati di pagamento allegati.
Si costituiva in giudizio la la quale insisteva nel rigetto della proposta Controparte_1 opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto nonché l' la quale si rimetteva a Controparte_5
giustizia.
Senza necessità di ulteriore attività istruttoria, la causa all'udienza del 26.06.2025 era assegnata in decisione.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
L'opposizione deve essere rigettata. Ed invero quanto al primo motivo di opposizione lo stesso deve ritenersi destituito di fondamento in quanto ai sensi dell'art. 653 c.p.c. se la opposizione è accolta solo in parte, come è avvenuto nel caso di specie, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza ma gli atti di esecuzione già compiuti i base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma ridotta. Dunque sotto tale profilo la ordinanza di assegnazione impugnata è senz'altro legittima-
Quanto al secondo motivo di opposizione proposto ugualmente deve ritenersi infondato ed invero l'opponente ha dedotto di aver provveduto a saldare integralmente il proprio debito, allegando a tal fine i mandati di pagamento emessi in favore della si tratta, però- come risulta Controparte_1
documentalmente dimostrato- di mandati di pagamento emessi in data antecedente sia alla pronuncia del D.I. sia alla pronuncia della ordinanza con la quale è stata concessa la provvisoria esecutorietà dello stesso.
Orbene sul punto non può non richiamarsi, in conformità con la sentenza emessa tra le stesse parti ed avente ad oggetto la opposizione al precetto, il principio sancito in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità a mente del quale “qualora l'esecuzione sia promossa in forza di un titolo di formazione giudiziale, la cognizione del giudice in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. è limitata all'accertamento dell'esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato l'invalidità o l'inefficacia. In altri termini, la pretesa azionata in conformità al titolo esecutivo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione dello stesso e non anche sulla base di circostanze che, in quanto verificatesi in epoca anteriore, sono state, avrebbero potuto o potrebbero ancora essere fatte valere nel procedimento di cognizione, chiuso con il giudicato o tuttora pendente, in virtù del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile e di quello dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame (ex plurimis, Cass., 19 dicembre
2006 n. 27159; Cass., 1 giugno 2004 n. 10504; Cass., 23 marzo 1999 n. 2742; Cass., 25 febbraio 1994
n. 1935; Cass., 12 marzo 1992 n. 3007). Il titolo esecutivo giudiziale non può, quindi, essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione e a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto o sta avendo pieno sviluppo ed è stata od è tuttora in via di esame ex professo o comunque in via principale. (Cass. n. 3850/2011). In sostanza, il debitore può fare valere fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato, che siano successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale o alla conclusione del processo in cui esso si è formato e avrebbe potuto essere modificato: ma non anche quei fatti che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo giudiziale (sul punto, v. per tutte: Cass. 25 maggio 2009, Cass. 19 dicembre 2006 n. 27159,
Cass. 25 settembre 2000 n. 12664, Cass. 28 agosto 1999 n. 9061, Cass. 25 febbraio 1994 n. 1935) e salvo il solo caso dell'impossibilità incolpevole di farli constare ritualmente nel giudizio "di merito"
(come puntualizza Cass. 31 maggio 2005 n. 11581).
Nel caso di specie l'unico pagamento successivo alla formazione del titolo esecutivo (€ 4.871,28 in forza di determina dirigenziale n. 29 del 2.3.2022) che può essere preso in considerazione in questa sede risulta già imputato per € 2.595,18 alle spese del procedimento monitorio e per € 2.276,10 agli interessi, dunque alla stregua dei motivi innanzi indicati l'opposizione non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Benevento- definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: rigetta l'opposizione condanna la , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento Parte_2
in favore della delle spese di lite liquidate in € 4200,00 per onorari oltre iva e Controparte_1
c.p.a e rimborso spese generali;
condanna la , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento Parte_2
in favore della delle spese di lite liquidate in € 3900,00 per onorari oltre iva e cp,a e CP_5
rimborso spese generali
Così deciso in Benevento, 08.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Vincenzina Andricciola
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