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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/07/2025, n. 2311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2311 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 563 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Provenza ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Salerno alla Piazza XXIV
Maggio n. 21; parte ricorrente
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Santoriello ed elettivamente Controparte_1 domiciliato presso lo studio del difensore sito in Cava de' Tirreni alla Via Marconi n. 53; parte resistente nonchè
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.02.2021, esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio con in data 04.05.2013 e che, dall'unione Controparte_1 coniugale, erano nati i figli (in data 26.05.2015) e (in data 16.01.2017). Per_1 Per_2
Esponeva, altresì, che la convivenza matrimoniale era divenuta intollerabile a causa della incompatibilità caratteriale tanto che gli stessi erano già separati di fatto dal mese di febbraio del 2020 dopo che il coniuge resistente aveva lasciato la casa coniugale. Rappresentava, inoltre, di essere casalinga e di non percepire alcun reddito, a differenza del resistente che lavorava come autotrasportatore e percepiva la somma mensile di €. 1.200,00. Alla stregua di ciò, chiedeva dichiararsi la separazione, con assegnazione a sé della casa coniugale per viverci unitamente alla prole e con obbligo in capo al resistente di versare la somma mensile di €.
150,00 a titolo di mantenimento personale nonché la somma di €. 350,00 a titolo di mantenimento di ciascun figlio minore ovvero, in subordine, quella diversa somma ritenuta di giustizia. Da ultimo, chiedeva regolamentarsi il diritto di visita del padre alle condizioni indicate nel proprio scritto difensivo. Successivamente, con la memoria integrativa depositata in data 27.09.2021, la parte esponeva di essersi sempre occupata della cura della casa e dei bisogni dei figli minori e che il coniuge resistente aveva avuto comportamenti violenti nei suoi confronti. Pertanto, chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo dei minori ed, in via subordinata, chiedeva disporsi l'affido dei minori ai nonni paterni ovvero, in via ulteriormente gradata, l'affido ai Servizi Sociali.
Con memoria difensiva depositata in data 25.06.2021, si costituiva in Controparte_1 giudizio e non si opponeva alla domanda di separazione ma rappresentava l'incapacità della di provvedere alla cura della casa e all'accudimento della prole;
in particolare, Pt_1 esponeva che i minori si trovavano in precarie condizioni igieniche tanto da aver contratto la scabbia e avevano difficoltà nel linguaggio e nel comportamento a causa dei comportamenti aggressivi della ricorrente. Al contempo, deduceva di essere disoccupato e di percepire il reddito di cittadinanza per la somma mensile di €. 240,00, a differenza della ricorrente che lavorava “in nero” come estetista e conviveva stabilmente con un altro uomo. Alla stregua di ciò, chiedeva che nulla fosse disposto per il mantenimento personale della ricorrente in quanto, oltre ad essere proprietaria della casa coniugale, era in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento. Chiedeva, infine, che fosse tenuto a corrispondere la somma mensile di €. 100,00 a titolo di mantenimento di ciascuno dei figli minori, oltre al
2 50% delle spese straordinarie. Successivamente, con la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.09.2021, il resistente chiedeva disporsi l'affido esclusivo dei figli minori, con collocazione privilegiata presso di sé ovvero, in via subordinata, con collocazione privilegiata presso i nonni paterni e con regolamentazione del diritto di visita della madre;
da ultimo, chiedeva che la ricorrente fosse tenuta a corrispondere la somma mensile di €. 150,00 per ciascun figlio minore (oltre al 50% delle spese straordinarie) ovvero, in subordine, quella diversa somma ritenuta rispondente alle esigenze della prole.
All'udienza del 10.07.2025 (celebrata mediante lo scambio delle note ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.), la causa veniva assunta in decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso in fatto, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e, di riflesso, tale da legittimare la pronuncia della separazione personale.
Pertanto, va accolta la domanda di separazione.
Ciò posto, non è possibile omologare le condizioni dell'accordo depositato dalle parti in data
09.07.2024, poiché l'affidamento condiviso della prole con collocamento presso la madre non
è conforme agli attuali interessi dei figli per le ragioni che di seguito verranno esposte.
Vanno invece sicuramente omologate le condizioni economiche convenute dalle parti (di cui ai punti n. 5,6,7 ed 8), con la sola precisazione che la somma posta a carico del per il CP_1 mantenimento della prole andrà corrisposta (non alla ma ai collocatari della Pt_1 prole (ovverosia ai nonni paterni); ne consegue pertanto che il dovrà corrispondere CP_1 ai collocatari della prole la somma mensile di €. 300,00 a titolo di mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, come stabilito al punto n. 5 dell'accordo.
La invece dovrà continuare a provvedere al mantenimento della prole, con la Pt_1 corresponsione della somma prevista nell'ordinanza depositata in data 28.07.2021, in assenza di circostanze indicative di una modifica delle condizioni in precedenza stabilite;
conseguentemente, la ricorrente dovrà versare ai nonni paterni la somma mensile di €.
150,00 a titolo di mantenimento della prole, oltre alla somma già concordata tra le parti al punto n. 6 dell'accordo di suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
L'assegno unico per la prole andrà ripartito tra i genitori nella misura del 50%, come concordato al punto n. 7 dell'accordo.
Infine, la a rinunciato all'assegno di mantenimento personale, in quanto le parti si Pt_1 sono dichiarate economicamente autosufficienti (v. punto n. 8 dell'accordo), con la
3 conseguenza che la domanda di assegno di mantenimento proposta dalla ricorrente è da intendersi rinunciata.
Passando alle statuizioni riguardanti il regime di affidamento della prole, era stato disposto l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali con collocamento presso l'abitazione dei nonni paterni (v. ordinanza depositata in data 28.07.2021), poiché era stata riscontrata una situazione di difficoltà dei genitori nel garantire cure adeguate e costanti ai minori.
In particolare, era stato evidenziato che “la madre (molto giovane) appariva in seria difficoltà
(peraltro non riconosciuta dalla stessa) nel rispondere ai bisogni evolutivi e di crescita dei minori, i quali presentano difficoltà comportamentali e nel linguaggio;
c) il padre, seppur consapevole delle problematiche emerse, appariva immaturo nel riconoscerne la gravità e poco responsivo;
d) i genitori avevano avuto atteggiamenti conflittuali tra loro, sfociati negli episodi riferiti dai vicini di casa a seguito dei quali la avrebbe seguito in strada il Pt_1 munita di coltello ed in conseguenza dei quali il minore avrebbe CP_1 Per_1 presentato dei comportamenti ambivalenti, a tratti aggressivi nei confronti sia dei pari che della madre e delle insegnanti;
e) entrambi i minori versano in scarse condizioni igieniche, secondo anche quanto verificato dagli educatori” (v. ordinanza depositata il 28.07.2021).
Tali difficoltà sono state poi evidenziate più di recente dalla consulenza tecnica espletata in corso di causa, da cui è emersa la necessità che i minori continuino ad essere collocati presso i nonni paterni “in quanto al momento non ci sono i presupposti per ripristinare il collocamento dei minori presso la madre, così come non può avvenire presso il papà”. Infatti, sebbene il c.t.u. abbia evidenziato che i genitori non rappresentano un pericolo per la crescita dei minori, tuttavia “non hanno, al momento, tutte quelle funzioni necessarie all'esercizio della genitorialità” tanto da aver consigliato alla madre la partecipazione ad un'educativa domiciliare (v. p. 48 relazione depositata in data 05.12.2023).
Inoltre, in merito al rapporto con le figure genitoriali la c.t.u. ha messo in evidenza che “i bambini oltre a riconoscere l'autorità paterna, sono in rapporto con lui di stima e affetto. Viene riconosciuto come un punto di riferimento, unitamente ai nonni paterni. Rispetto alla madre i minori mostrano altrettanto affetto e amore, sono felici di trascorrere del tempo con lei, anche se questa tende a dare meno spazio di espressione, mentre propone spesso loro cosa fare e come farlo. Di fatto, nessuno dei due genitori metterebbe in pericolo i minori, e se questo accade non si rendono conto di farlo, perché quello in cui sono carenti sono le competenze sottili della genitorialità, la capacità di sapere cosa fare o non fare in una circostanza o in un'altra, dovuto anche alla loro esperienza filiale. In particolare la donna tende a dare poco conto a degli aspetti,
4 come può essere una visita medica o una cura per i bambini, ma perché in parte non ha mai fatto esperienza di ciò anche nella sua esperienza vitale, è per tale ragione che necessita di essere aiutata, al fine di garantirle una maggiore acquisizione del ruolo da ricoprire. Quanto alle altre figure parentali, i minori hanno un buon legame con i nonni paterni, che riconoscono come le persone capaci di occuparsi di loro” (v. p. 47 relazione tecnica).
Va aggiunto ulteriormente che, dalle indagini svolte dagli operatori sociali, è emerso che i minori sono ben accuditi dai nonni paterni e dal padre mentre, di contro, non ci sono stati miglioramenti significativi nello svolgimento delle capacità genitoriali da parte della madre, che – oltre a non provvedere economicamente al loro mantenimento – non se ne occupa dal punto di vista morale (v. relazioni dei Servizi Sociali depositate rispettivamente in data
29.06.2022 e in data 03.01.2023).
Tale quadro è emerso anche più di recente quando ai Servizi Sociali è stato demandato il compito di verificare se le condizioni dell'accordo delle parti fossero conformi agli interessi della prole.
Sul punto, i Servizi Sociali hanno evidenziato che: a) i minori non sarebbero pronti ad essere collocati presso la madre poiché non vorrebbero trasferirsi dall'istituto scolastico da loro frequentato in Cava dè Tirreni a quello di Roccapiemonte;
b) la madre non tiene in considerazione le esigenze dei minori (dovendo rafforzare le competenze empatiche e riflessive); c) pertanto, sarebbe opportuno che la madre intraprenda il percorso di sostegno alla genitorialità e che veda i minori nell'ambito di un'educativa domiciliare per due pomeriggi alla settimana (v. relazione dei Servizi Sociali depositata in data 06.03.2025).
Pertanto, occorre qui ribadire le considerazioni già espresse con l'ordinanza depositata in data 09.04.2025, secondo cui non è possibile omologare le condizioni dell'accordo depositato dalle parti in data 09.07.2024, poiché il collocamento dei minori presso la madre non è allo stato funzionale alla salvaguardia degli interessi della prole.
Quanto invece al collocamento dei minori, dalle varie visite effettuate presso l'abitazione dei nonni paterni, è emerso che “i piccoli (…) sono apparsi adeguatamente curati e sereni e in armonia e sintonia relazionale con i vari componenti il nucleo familiare. I nonni paterni, seppur non nascondono l'impegno e il carico che comporta la gestione dei due piccoli (in particolare di
), si dichiarano sempre disponibili a proseguire in tale percorso oltre a manifestare la Per_1 gioia per i piccoli traguardi che i bambini stanno raggiungendo”.
5 I minori, infatti, “proseguono il loro percorso scolastico con regolarità, oltre alle attività riabilitative e ludiche (ludoteca garantita dai nonni paterni)” (v. relazione dei Servizi Sociali depositata in data 03.01.2023).
Inoltre, i Servizi Sociali hanno evidenziato che i nonni paterni sono “molto disponibili ed attenti alle necessità dei due nipoti;
hanno adeguato la loro casa in modo da renderla idonea alla presenza dei due bambini, senza tralasciare gli spazi di privacy per ogni componente la famiglia. Collaborano nei momenti di difficoltà e quando il papà è impegnato a lavoro. I due piccoli evidenziano un forte attaccamento ai nonni”.
La situazione innanzi descritta è stata confermata anche dalla curatrice speciale che ha rappresentato le buone condizioni dei minori ed ha sottolineato, in particolar modo,
l'ambiente familiare sereno in cui vivono i minori presso i nonni paterni.
Per colmare le lacune riscontrate nello svolgimento del ruolo genitoriale e al fine implementare il coinvolgimento nella vita dei minori, il c.t.u. ha consigliato alle parti la partecipazione ad un percorso psicologico e di sostegno alla genitorialità; al contempo, il consulente ha ritenuto opportuno che gli incontri tra la madre e la prole avvengano durante l'educativa domiciliare al fine di aiutarla nella gestione dei figli e che il padre continui a seguire i figli nelle attività quotidiane con la supervisione della nonna paterna (v. p. 48 relazione peritale).
Tali considerazioni sono state confermate anche più di recente dai Servizi Sociali (v. relazione depositata in data 06.03.2025).
Pertanto, tenuto conto delle considerazioni innanzi esposte, si reputa opportuno e funzionale per il benessere dei minori confermare l'affidamento dei figli e ai Servizi Per_1 Per_2
Sociali territorialmente competenti, con onere di trasmettere relazioni periodiche al giudice tutelare del tribunale per la vigilanza attiva ex art. 337 c.c.
Quanto al collocamento, i Servizi Sociali hanno rappresentato che il nonno paterno sarebbe deceduto (v. relazione depositata in data 06.03.2025); ne consegue che i minori andranno collocati solo presso l'abitazione nonna paterna.
Con riguardo al diritto di visita del padre, il c.t.u. ha evidenziato che è necessario che il si avvalga del supporto della di lui madre (ovverosia della signora ) nella CP_1 Pt_2 gestione della prole;
ne consegue che gli incontri stabiliti nell'ordinanza depositata in data
28.07.2021 andranno svolti alla presenza di quest'ultima.
Quanto ai tempi di permanenza dei minori presso la si reputa opportuno disporre Pt_1 che la madre possa vedere i figli minori per tre giorni alla settimana alla presenza
6 dell'educatore, secondo il calendario dell'educativa domiciliare stilato dai Servizi Sociali (v. relazione dei Servizi Sociali del 06.03.2025).
Infatti, ogni diversa modifica del diritto di visita della madre potrà essere disposta solo dopo avere verificato effettivi miglioramenti nelle capacità genitoriali della predetta.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti in ragione dei rapporti tra le stesse e dei giusti motivi rappresentati dalla natura delle questioni trattate. Del pari, le spese di c.t.u. sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro;
parimenti, gli onorari del curatore speciale sono posti a carico di entrambe le parti (poiché il loro comportamento ha dato luogo alla nomina di tale figura professionale) e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile (bassa complessità), con esclusione dei compensi per la fase istruttoria e decisoria (poiché non svolte).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione di , coniugi Parte_1 Controparte_1 per matrimonio celebrato in data 04.05.2013 in Cava de' Tirreni (atto n. 18, parte II
Serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune anno 2013);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 152 septies disp. att. c.p.c.
d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. dispone l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali territorialmente competenti;
4. dispone il collocamento dei minori presso la nonna paterna;
Per_3
5. dispone che possa vedere i figli negli orari e nei giorni indicati Controparte_1 nell'ordinanza depositata in data 28.07.2021 alla presenza della nonna paterna;
6. dispone che possa vedere i figli minori nell'educativa Parte_1 domiciliare per tre pomeriggi alla settimana, secondo il calendario degli incontri stabilito dai Servizi Sociali;
7. delega i Servizi Sociali territorialmente competenti a monitorare il nucleo familiare e a trasmettere al giudice tutelare del tribunale le relazioni periodiche ai sensi dell'art. 337 c.c.;
8. dispone trasmettersi gli atti al giudice tutelare per l'apertura di un fascicolo di vigilanza attiva;
7
9. dispone che corrisponda a la somma mensile di Controparte_1 Per_3
€. 300,00 a titolo di mantenimento dei figli minori, entro il giorno cinque di ogni mese,
a mezzo bonifico bancario e/o vaglia postale e previa rivalutazione secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
10. dispone che corrisponda a la somma Parte_1 Per_3 mensile di €. 150,00 a titolo di mantenimento dei figli minori, entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico bancario e/o vaglia postale e previa rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
11. dispone che ciascuna genitore fruisca dell'assegno unico per la prole nella misura del 50%;
12. compensa integralmente le spese di lite;
13. pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti in solido tra loro;
14. condanna in solido con a Parte_1 Controparte_1 corrispondere al curatore speciale la somma di €. 1.453,00 a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.07.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire
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