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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 19/02/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; alla scadenza del termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni formulate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 281 sexies e
127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 209/22 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promossa
DA
(C.F. , rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 P.IVA_1
speciale alle liti, dall'Avv. Edoardo Mensitieri;
appellante
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa, in virtù di procura Controparte_1 P.IVA_2
speciale alle liti, dall'Avv. Maurizia Sacchi;
appellata avente ad oggetto: nullità parziale in tema di contratti bancari e rettifica del saldo del conto corrente;
appellante conclusioni:
1 appellante: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, accogliere per tutti
i motivi dedotti nella narrativa del proposto appello nonché nelle difese di giudizio e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 56/2022 emessa dal Tribunale di Pesaro, Giudice Dott.ssa Flavia
Mazzini, pubblicata il 26.01.2022 e notificata in data 27.01.2022, In via preliminare: - stante la sussistenza di una ricognizione di debito e di una promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., accertare e dichiarare che le pretese e le domande avanzate dalla società attrice sono in radice inammissibili o comunque infondate;
accertare e dichiarare l'inammissibilità, per difetto dei suoi presupposti e di prova, dell'azione di accertamento promossa dalla società attrice in relazione al conto corrente misto n. 1000/842; - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese attoree, per tutte le ragioni esplicitate in comparsa di costituzione e risposta, nelle successive difese di giudizio e nell'atto di appello, e ciò anche in virtù del mancato assolvimento degli oneri probatori finalizzati a contrastarla gravanti su parte attrice;
In via principale, nel merito: - dichiarare del tutto infondate, in fatto ed in diritto, o comunque non provate, tutte le domande e le relative conclusioni ed istanze di parte attrice rigettandole di conseguenza integralmente, nonché dichiarare errata, inattendibile, incompleta ed inutilizzabile la consulenza tecnica
d'ufficio espletata in giudizio, chiedendosi, per mero scrupolo difensivo in subordine e salvo gravame, la rimessione della causa in istruttoria con riconvocazione del CTU al fine di rendere conto e fornire le dovute spiegazioni in merito all'incompletezza ed inattendibilità della consulenza elaborata nonché, nella denegata ipotesi di superamento delle eccezioni di inutilizzabilità dei calcoli effettuati, al fine di elaborare un conteggio che applichi i tassi T.U.B. ed il criterio di capitalizzazione trimestrale dal 30 giugno 2000 in avanti. In ogni caso: - con vittoria di spese e competenze di lite, oltre a rimborso forfetario, oneri come per legge e successive occorrende relative ad entrambi i gradi di giudizio”; appellata: “si conclude per il rigetto del proposto appello, conferma dell'impugnata sentenza e condanna alle spese e competenze di doppio grado ”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva, pubblicata in data 13.6.2024 ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, il Collegio ha rigettato il primo, il secondo, il quarto ed il quinto motivo dell'appello.
2 Con ordinanza contestualmente depositata, il Collegio ha poi disposto la rimessione della controversia in istruttoria e lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Il consulente nominato ha depositato la propria relazione, comprensiva della risposta alle osservazioni critiche delle parti, in data 9.1.2025.
*****
I. Il terzo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione formula da Parte_1
Il motivo è fondato nei limiti e con le precisazioni che seguono.
Come già osservato nella sentenza non definitiva, il Tribunale di Pesaro ha compiuto un errato riparto dell'onere della prova in tema di proposizione dell'eccezione di prescrizione, discostandosi dal consolidato, e condivisibile principio, secondo cui “in materia di rapporti bancari, a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate, ma il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto (così, tra tante, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 31927 del 06/12/2019)”.
Altresì, “in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (così, Sentenza delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 15895 del 13/06/2019)”.
Declinando tali principi al caso di specie e ponendo l'attenzione sulla comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio, depositata nel rispetto dei termini di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c., va rilevato che nel sollevare l'eccezione di prescrizione, ha allegato la natura Parte_1
solutoria di tutte le rimesse effettuare da sì da individuare nella data della singola CP_1
3 rimessa il dies a quo del termine di prescrizione ed insistere per l'estinzione del diritto alla ripetizione dei pagamenti intervenuti oltre il decennio dalla notificazione del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. e, dunque, nel periodo intercorrente dall'apertura del conto corrente fino al 20.12.2008.
A fronte della compiuta formulazione dell'eccezione di prescrizione, non ha fornito CP_1
adeguata prova della sussistenza di accadimenti negoziali idonei a conferire consistenza ripristinatoria alle rimesse avvenute nel lasso di tempo ultradecennale.
Anzi, come emerge dall'atto introduttivo del processo, nel prospettare le ragioni della pretesa restitutoria, riferisce la sola stipulazione in data 15.12.2009 di un contratto avente ad CP_1
oggetto la concessione di linee di credito a fronte della presentazione di fatture, ovvero di un negozio che muovendo dal tipo dell'anticipazione bancaria e della cessione del credito, realizza forme atipiche di finanziamento autoliquidante ove, tuttavia, l'istituto di credito non si obbliga a mettere a disposizione del correntista una determinata provvista di denaro ma, diversamente, si limita a compiere un prestito la cui dimensione è definitiva in ragione dei crediti vantati dal correntista nei confronti di terzi e in qualche modo documentati.
Ne consegue che le successive rimesse effettuate in un conto corrente (o nel conto anticipi e poi girate in conto corrente), laddove dirette a restituire alla banca le somme da essa “anticipate”, ossia prestate, nonché i correlati accessori, comportano, dal punto di vista del correntista, la perdita della disponibilità della somma (che, a differenza di quanto accade nell'apertura di credito, non va a reintegrare la provvista originaria messa a disposizione della banca, provvista che, dunque, risulta riutilizzabile nella misura in cui è reintegrata) e, dunque, si configurano come atti solutori, ovvero pagamenti, suscettibili di immediata ripetizione.
In altri e più compiuti termini, “in tema di revocatoria fallimentare, in caso di "castelletto di sconto" o fido per smobilizzo crediti non sussiste la cd. copertura di un conto corrente bancario in quanto essi, a differenza del contratto di apertura di credito, non attribuiscono al cliente della banca la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di danaro, ma sono solo fonte, per l'istituto di credito, dell'obbligo di accettazione per lo sconto, entro un predeterminato ammontare, dei titoli che l'affidato presenterà, sicché, ai fini dell'esercizio dell'azione predetta, le rimesse effettuate su tale conto dal cliente, poi fallito, hanno carattere solutorio ove, nel corso del rapporto, il correntista abbia sconfinato dal limite di affidamento concessogli con il diverso contratto di apertura di credito. Né tale distinzione viene meno se tra
4 le due linee di credito sia stabilito un collegamento di fatto, nel senso che i ricavi conseguiti attraverso sconti e anticipazioni siano destinati a confluire nel conto corrente di corrispondenza, trattandosi di meccanismo interno di alimentazione del conto attraverso le rimesse provenienti dalle singole operazioni di smobilizzo crediti, alla stregua di qualunque altra rimessa di diversa provenienza (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 13510 del 01/07/2015; in tal senso, anche Ordinanza della Corte di Cassazione n. 22597 del 27/09/2017, Sentenza della Corte di
Cassazione n. 7451 del 20/03/2008, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 926 del 13/01/2022).
Altresì, ciò che maggiormente rileva, il contratto in esame è stato stipulato in epoca successiva allo spirare del termine di prescrizione, con conseguente inidoneità di esso a conferire efficacia ripristinatoria alle rimesse ultradecennali.
Dunque, le rimesse effettuate nel periodo sopra indicato devono considerarsi di consistenza solutoria, e dunque prescritte, qualora effettuate su un conto corrente avente, alla data del versamento, un saldo rettificato (ossia emendato degli addebiti illegittimi) negativo.
Invero, “in tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 9141 del
19/05/2020)”.
Altresì, “in materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito (così, Sentenza della
Corte di Cassazione n. 2660 del 30/01/2019)”.
Ciò ha indotto il Collegio a disporre lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la consistenza solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate dalla correntista nel periodo intercorrente dall'apertura del conto corrente fino al 20.12.2008, e dunque il saldo
5 rettificato del conto corrente n. 286945/5 alla data del 31.3.2019, tramite applicazione dei principi sopra indicati.
Nella relazione di consulenza, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, si legge quanto segue: “il saldo finale di conto alla data del 31/03/2019, come risulta dal calcolo sviluppato nell'Allegato 10, in accoglimento delle osservazioni dei Ctp, ricalcolato secondo i criteri dettati al CTU di primo grado e secondo il quesito a me posto, ammonta ad euro 67.304,85
a credito del correntista con una differenza rispetto al saldo di banca indicato negli estratti conto di euro 136.913,91”.
Tali conclusioni, valutate anche alla luce degli allegati, costituiscono esito di un percorso di accertamento, privo di apprezzabili margini di discrezionalità, che risulta aderente alle indicazioni prescritte tramite il quesito;
esse, inoltre, risultano immuni da contraddizioni intrinseche o estrinseche, sì da meritare piena condivisione.
II. L'accoglimento del terzo motivo, nei limiti sopra indicati, conduce alla parziale riforma della sentenza impugnata e, dunque, il saldo attivo del conto corrente n. 286945/5 deve essere determinato nella minor somma di euro 67.304,85 (in luogo del maggior importo di euro
89.667,10 indicato dal Tribunale di Pesaro).
III. L'esito complessivo del giudizio, vagliato alla luce dei principi della soccombenza e della causalità, induce a compensare le spese del presente grado in misura di un quinto mentre i restanti quattro quinti devono essere posti a carico della soccombente Parte_1
Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, devono essere allocate in ragione del criterio sopra riferito.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in parziale riforma della sentenza impugnata, così decide:
- accerta che alla data del 31.3.2019 il saldo attivo del conto corrente n. 286945/5 è pari ad euro
67.304,85;
- compensa tra le parti le spese del presente grado in misura di un quinto e pone i restanti quattro quinti a carico di Parte_1
- liquida per intero le spese del presente grado in euro 14.317,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
6 - condanna all'immediato pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
, dei quattro quinti della somma complessiva sopra indicata;
[...]
- pone le spese della consulenza tecnica a carico di in misura di quattro Parte_1
quinti ed a carico di in misura di un quinto. Controparte_1
Ancona, 18.2.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; alla scadenza del termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni formulate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 281 sexies e
127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 209/22 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promossa
DA
(C.F. , rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 P.IVA_1
speciale alle liti, dall'Avv. Edoardo Mensitieri;
appellante
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa, in virtù di procura Controparte_1 P.IVA_2
speciale alle liti, dall'Avv. Maurizia Sacchi;
appellata avente ad oggetto: nullità parziale in tema di contratti bancari e rettifica del saldo del conto corrente;
appellante conclusioni:
1 appellante: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, accogliere per tutti
i motivi dedotti nella narrativa del proposto appello nonché nelle difese di giudizio e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 56/2022 emessa dal Tribunale di Pesaro, Giudice Dott.ssa Flavia
Mazzini, pubblicata il 26.01.2022 e notificata in data 27.01.2022, In via preliminare: - stante la sussistenza di una ricognizione di debito e di una promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., accertare e dichiarare che le pretese e le domande avanzate dalla società attrice sono in radice inammissibili o comunque infondate;
accertare e dichiarare l'inammissibilità, per difetto dei suoi presupposti e di prova, dell'azione di accertamento promossa dalla società attrice in relazione al conto corrente misto n. 1000/842; - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese attoree, per tutte le ragioni esplicitate in comparsa di costituzione e risposta, nelle successive difese di giudizio e nell'atto di appello, e ciò anche in virtù del mancato assolvimento degli oneri probatori finalizzati a contrastarla gravanti su parte attrice;
In via principale, nel merito: - dichiarare del tutto infondate, in fatto ed in diritto, o comunque non provate, tutte le domande e le relative conclusioni ed istanze di parte attrice rigettandole di conseguenza integralmente, nonché dichiarare errata, inattendibile, incompleta ed inutilizzabile la consulenza tecnica
d'ufficio espletata in giudizio, chiedendosi, per mero scrupolo difensivo in subordine e salvo gravame, la rimessione della causa in istruttoria con riconvocazione del CTU al fine di rendere conto e fornire le dovute spiegazioni in merito all'incompletezza ed inattendibilità della consulenza elaborata nonché, nella denegata ipotesi di superamento delle eccezioni di inutilizzabilità dei calcoli effettuati, al fine di elaborare un conteggio che applichi i tassi T.U.B. ed il criterio di capitalizzazione trimestrale dal 30 giugno 2000 in avanti. In ogni caso: - con vittoria di spese e competenze di lite, oltre a rimborso forfetario, oneri come per legge e successive occorrende relative ad entrambi i gradi di giudizio”; appellata: “si conclude per il rigetto del proposto appello, conferma dell'impugnata sentenza e condanna alle spese e competenze di doppio grado ”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva, pubblicata in data 13.6.2024 ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, il Collegio ha rigettato il primo, il secondo, il quarto ed il quinto motivo dell'appello.
2 Con ordinanza contestualmente depositata, il Collegio ha poi disposto la rimessione della controversia in istruttoria e lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Il consulente nominato ha depositato la propria relazione, comprensiva della risposta alle osservazioni critiche delle parti, in data 9.1.2025.
*****
I. Il terzo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione formula da Parte_1
Il motivo è fondato nei limiti e con le precisazioni che seguono.
Come già osservato nella sentenza non definitiva, il Tribunale di Pesaro ha compiuto un errato riparto dell'onere della prova in tema di proposizione dell'eccezione di prescrizione, discostandosi dal consolidato, e condivisibile principio, secondo cui “in materia di rapporti bancari, a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate, ma il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto (così, tra tante, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 31927 del 06/12/2019)”.
Altresì, “in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (così, Sentenza delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 15895 del 13/06/2019)”.
Declinando tali principi al caso di specie e ponendo l'attenzione sulla comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio, depositata nel rispetto dei termini di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c., va rilevato che nel sollevare l'eccezione di prescrizione, ha allegato la natura Parte_1
solutoria di tutte le rimesse effettuare da sì da individuare nella data della singola CP_1
3 rimessa il dies a quo del termine di prescrizione ed insistere per l'estinzione del diritto alla ripetizione dei pagamenti intervenuti oltre il decennio dalla notificazione del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. e, dunque, nel periodo intercorrente dall'apertura del conto corrente fino al 20.12.2008.
A fronte della compiuta formulazione dell'eccezione di prescrizione, non ha fornito CP_1
adeguata prova della sussistenza di accadimenti negoziali idonei a conferire consistenza ripristinatoria alle rimesse avvenute nel lasso di tempo ultradecennale.
Anzi, come emerge dall'atto introduttivo del processo, nel prospettare le ragioni della pretesa restitutoria, riferisce la sola stipulazione in data 15.12.2009 di un contratto avente ad CP_1
oggetto la concessione di linee di credito a fronte della presentazione di fatture, ovvero di un negozio che muovendo dal tipo dell'anticipazione bancaria e della cessione del credito, realizza forme atipiche di finanziamento autoliquidante ove, tuttavia, l'istituto di credito non si obbliga a mettere a disposizione del correntista una determinata provvista di denaro ma, diversamente, si limita a compiere un prestito la cui dimensione è definitiva in ragione dei crediti vantati dal correntista nei confronti di terzi e in qualche modo documentati.
Ne consegue che le successive rimesse effettuate in un conto corrente (o nel conto anticipi e poi girate in conto corrente), laddove dirette a restituire alla banca le somme da essa “anticipate”, ossia prestate, nonché i correlati accessori, comportano, dal punto di vista del correntista, la perdita della disponibilità della somma (che, a differenza di quanto accade nell'apertura di credito, non va a reintegrare la provvista originaria messa a disposizione della banca, provvista che, dunque, risulta riutilizzabile nella misura in cui è reintegrata) e, dunque, si configurano come atti solutori, ovvero pagamenti, suscettibili di immediata ripetizione.
In altri e più compiuti termini, “in tema di revocatoria fallimentare, in caso di "castelletto di sconto" o fido per smobilizzo crediti non sussiste la cd. copertura di un conto corrente bancario in quanto essi, a differenza del contratto di apertura di credito, non attribuiscono al cliente della banca la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di danaro, ma sono solo fonte, per l'istituto di credito, dell'obbligo di accettazione per lo sconto, entro un predeterminato ammontare, dei titoli che l'affidato presenterà, sicché, ai fini dell'esercizio dell'azione predetta, le rimesse effettuate su tale conto dal cliente, poi fallito, hanno carattere solutorio ove, nel corso del rapporto, il correntista abbia sconfinato dal limite di affidamento concessogli con il diverso contratto di apertura di credito. Né tale distinzione viene meno se tra
4 le due linee di credito sia stabilito un collegamento di fatto, nel senso che i ricavi conseguiti attraverso sconti e anticipazioni siano destinati a confluire nel conto corrente di corrispondenza, trattandosi di meccanismo interno di alimentazione del conto attraverso le rimesse provenienti dalle singole operazioni di smobilizzo crediti, alla stregua di qualunque altra rimessa di diversa provenienza (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 13510 del 01/07/2015; in tal senso, anche Ordinanza della Corte di Cassazione n. 22597 del 27/09/2017, Sentenza della Corte di
Cassazione n. 7451 del 20/03/2008, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 926 del 13/01/2022).
Altresì, ciò che maggiormente rileva, il contratto in esame è stato stipulato in epoca successiva allo spirare del termine di prescrizione, con conseguente inidoneità di esso a conferire efficacia ripristinatoria alle rimesse ultradecennali.
Dunque, le rimesse effettuate nel periodo sopra indicato devono considerarsi di consistenza solutoria, e dunque prescritte, qualora effettuate su un conto corrente avente, alla data del versamento, un saldo rettificato (ossia emendato degli addebiti illegittimi) negativo.
Invero, “in tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 9141 del
19/05/2020)”.
Altresì, “in materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito (così, Sentenza della
Corte di Cassazione n. 2660 del 30/01/2019)”.
Ciò ha indotto il Collegio a disporre lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la consistenza solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate dalla correntista nel periodo intercorrente dall'apertura del conto corrente fino al 20.12.2008, e dunque il saldo
5 rettificato del conto corrente n. 286945/5 alla data del 31.3.2019, tramite applicazione dei principi sopra indicati.
Nella relazione di consulenza, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, si legge quanto segue: “il saldo finale di conto alla data del 31/03/2019, come risulta dal calcolo sviluppato nell'Allegato 10, in accoglimento delle osservazioni dei Ctp, ricalcolato secondo i criteri dettati al CTU di primo grado e secondo il quesito a me posto, ammonta ad euro 67.304,85
a credito del correntista con una differenza rispetto al saldo di banca indicato negli estratti conto di euro 136.913,91”.
Tali conclusioni, valutate anche alla luce degli allegati, costituiscono esito di un percorso di accertamento, privo di apprezzabili margini di discrezionalità, che risulta aderente alle indicazioni prescritte tramite il quesito;
esse, inoltre, risultano immuni da contraddizioni intrinseche o estrinseche, sì da meritare piena condivisione.
II. L'accoglimento del terzo motivo, nei limiti sopra indicati, conduce alla parziale riforma della sentenza impugnata e, dunque, il saldo attivo del conto corrente n. 286945/5 deve essere determinato nella minor somma di euro 67.304,85 (in luogo del maggior importo di euro
89.667,10 indicato dal Tribunale di Pesaro).
III. L'esito complessivo del giudizio, vagliato alla luce dei principi della soccombenza e della causalità, induce a compensare le spese del presente grado in misura di un quinto mentre i restanti quattro quinti devono essere posti a carico della soccombente Parte_1
Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, devono essere allocate in ragione del criterio sopra riferito.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in parziale riforma della sentenza impugnata, così decide:
- accerta che alla data del 31.3.2019 il saldo attivo del conto corrente n. 286945/5 è pari ad euro
67.304,85;
- compensa tra le parti le spese del presente grado in misura di un quinto e pone i restanti quattro quinti a carico di Parte_1
- liquida per intero le spese del presente grado in euro 14.317,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
6 - condanna all'immediato pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
, dei quattro quinti della somma complessiva sopra indicata;
[...]
- pone le spese della consulenza tecnica a carico di in misura di quattro Parte_1
quinti ed a carico di in misura di un quinto. Controparte_1
Ancona, 18.2.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
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