Articolo 10 della Legge 7 agosto 2012, n. 133
Articolo 9Articolo 11
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25 agosto 2012
Art. 10. Modifica all'articolo 40 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di tutela del segreto di Stato 1. Dopo il primo periodo del comma 5 dell'articolo 40 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , e' inserito il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Presidente del Comitato parlamentare, espone, in una seduta segreta appositamente convocata, il quadro informativo idoneo a consentire l'esame nel merito della conferma dell'opposizione del segreto di Stato».
Note all'art. 10:
Il testo dell' articolo 40 della legge n. 124 del 2007 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:

"Art. 40.

Tutela del segreto di Stato

1. L' articolo 202 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 202. - (Segreto di Stato). - 1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato.
2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, l'autorita' giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.
3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.
4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei Ministri non da' conferma del segreto, l'autorita' giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.
5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, inibisce all'autorita' giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Presidente del Comitato parlamentare, espone, in una seduta segreta appositamente convocata, il quadro informativo idoneo a consentire l'esame nel merito della conferma dell'opposizione del segreto di Stato.
(Omissis). ".
Entrata in vigore il 25 agosto 2012