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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/03/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14450/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. RG 14450/2024 promosso da:
, con l'avv. Daniela Errico Parte_1
Ricorrente contro
, con gli avv.ti Angelica Braccagni Maggiali e Chiara Corsi Controparte_1
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni formulate dalle parti all'udienza del 19.03.2025 come segue: le parti precisano le seguenti parziali conclusioni concordi: “affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
- assegnazione alla madre della casa familiare;
- in ordine alla frequentazione deli minori da parte del padre le parti concordano sul calendario proposto dalla madre in sede di ricorso con la precisazione che nei week-end di spettanza del padre lo stesso riporterà i figli a casa della madre la domenica sera”;
pagina 1 di 7 per la ricorrente: “conclude in punto di misura del contributo di mantenimento ordinario e straordinario e assegno unico come da ricorso”; per il resistente: “conclude anche in via istruttoria come da memoria ex art. 473 bis 17 comma 2 c.p.c. depositata il 07.03.2025”;
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato ha chiesto al Tribunale disporsi Parte_1
l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori , nato il [...], e Per_1
nato il [...], avuti dalla relazione con con collocamento e Per_2 Controparte_1 residenza anagrafica degli stessi presso di sé, l'assegnazione della casa familiare a proprio favore, la regolamentazione del diritto di visita del padre alle condizioni contenute nel ricorso, nonché porsi a carico del padre il versamento di un contributo per il mantenimento dei figli dell'importo complessivo di € 250,00 (qualora la madre continui a percepire per intero l'assegno unico) o di € 400,00 (nel caso di suddivisione a metà tra i genitori dell'assegno unico), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici
ISTAT, da corrisponderle entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. La ricorrente ha esposto che la relazione affettiva con il si CP_1
sarebbe interrotta definitivamente dopo 15 anni di convivenza, a causa di una progressiva divergenza di vedute e incomunicabilità che avrebbero provocato continui litigi, con toni molto aspri ed ingiuriosi anche davanti ai figli e che, pertanto, le parti sarebbero giunte nella determinazione di interrompere il loro rapporto sentimentale. Ha aggiunto di lavorare come impiegata a tempo indeterminato presso Poste Italiane S.p.A. con uno stipendio mensile di circa € 1.500,00, di non avere altri beni immobili ad eccezione della casa familiare posta in Firenze, Via A. Novelli, 18, in comproprietà con il sulla quale CP_1
grava mutuo ipotecario cointestato e dove abita con i figli, di aver provveduto a mantenere integralmente la famiglia in via esclusiva da oltre un anno e che tale sforzo economico l'avrebbe costretta a sospendere il pagamento della sua quota parte di rateo del mutuo.
2. Con memoria di costituzione si è costituito nel presente giudizio il Controparte_1
quale, associandosi alla richiesta di affidamento condiviso dei figli minori, ha però integralmente contestato la fondatezza della domanda della madre in riferimento alla contribuzione al mantenimento dei figli posta a suo carico, ponendo come questione pagina 2 di 7 prodromica rispetto ad ogni decisione economica la definizione del pagamento del mutuo cointestato. Ha sottolineato come non corrisponderebbe al vero quanto riportato dalla ricorrente in riferimento alla mancata contribuzione da parte del resistente alle spese necessarie per la famiglia ed i figli, e che al contrario sarebbe stato il resistente negli ultimi anni a pagare integralmente, oltre alle rate del mutuo, le spese alimentari, le bollette delle utenze, le rate condominiali, le spese straordinarie relative a farmaci e le spese scolastiche.
Ha concluso chiedendo l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, alla quale assegnare la casa familiare, la regolamentazione della frequentazione padre-figli così come indicata nella comparsa, e quanto al mantenimento dei figli, in tesi disporre che nulla dovrà essere versato dal padre, poiché il pagamento da parte dello stesso del 50% del mutuo (pari ad € 422,00) deve essere imputato a titolo di contributo al mantenimento dei figli, unitamente alla quota di € 232,00, pari alla metà dell'assegno unico che il non percepisce, per un totale di € 654,00 mensili, in CP_1
ipotesi disporre che il padre versi alla madre a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario dei figli, la somma complessiva di € 100,00 rivalutabile annualmente se la ricorrente continuerà a percepire dall' l'intero assegno unico, pari ad € 464,00 circa, in CP_2
graduata ipotesi disporre che il versi alla a titolo di contribuzione al CP_1 Pt_1
mantenimento ordinario dei figli, la somma complessiva di € 250,00 rivalutabile annualmente se l'assegno unico verrà diviso al 50% tra i genitori. In ogni caso ha chiesto disporre il pagamento delle spese straordinarie preventivamente concordate secondo le linee guida del CNF del 2017, al 50% tra i genitori.
3. Depositate le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c., all'udienza del 19.03.2025, sono comparse le parti che, assistite dai rispettivi difensori, hanno precisato conclusioni parzialmente concordi (quanto all'affidamento dei minori, all'assegnazione della casa familiare e alla frequentazione dei minori con il padre) come sopra riportato, precisando invece ognuna le proprie conclusioni in tema di mantenimento dei figli ed il Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
4. Il Collegio ritiene che le condizioni di cui all'accordo conciliativo siano accoglibili in quanto non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse dei figli. Si dispone, pertanto, l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi presso la madre e l'assegnazione alla medesima della casa familiare pagina 3 di 7 dove ella continuerà ad abitare con i figli;
in ordine alla frequentazione dei minori da parte del padre si dispone che il padre frequenti i figli in base ad un calendario di due settimane da ripetersi, e cioè la prima settimana dal martedì dopo gli allenamenti fino al giovedì mattina al rientro a scuola, la seconda settimana dal martedì dopo gli allenamenti fino al mercoledì mattina al rientro a scuola e dal venerdì dopo gli allenamenti fino alla domenica sera quando il padre accompagnerà i figli a casa della madre entro le 19.30. Si dispone che la permanenza dei figli nel corso delle vacanze natalizie e pasquali venga suddivisa in due periodi di ugual durata di spettanza alternata fra i genitori, con la precisazione che i figli trascorreranno sempre la cena della Vigilia di Natale con la madre e il pranzo del giorno di
Santo Stefano con il padre, mentre il pranzo e la cena di Natale spetteranno ad anni alterni a ciascun genitore. I giorni del 31.12 e di Capodanno, come quelli di Pasqua e Pasquetta, saranno trascorsi da e ad anni alterni con il padre e con la madre. Si Per_1 Per_2
prevede che nelle vacanze estive e possano trascorrere con ciascuno dei Per_1 Per_2
genitori 3 settimane anche consecutive tra giugno e agosto da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno e con previsione che in mancanza di accordo, prevarrà la scelta dell'uno e/o dell'altro genitore ad anni alterni e con obbligo di ciascun genitore di comunicare, entro il 31 maggio di ciascun anno, il luogo ove trascorrerà con i figli la vacanza e consentire all'altro, ove possibile, visite agli stessi;
per il periodo nel quale e on siano in vacanza con l'uno o l'altro genitore, proseguirà il calendario Per_1 Per_2
ordinario, fatto salvo che i genitori non concordino ulteriori periodi di vacanza. Nei week- end di spettanza del padre lo stesso riporterà i figli a casa della madre la domenica sera.
5. Quanto al mantenimento il Tribunale rileva che il pagamento del mutuo per la casa familiare rappresenta un contributo indiretto al mantenimento dei figli, garantendo loro un'abitazione stabile e sicura. Il diritto al mantenimento dei figli comprende, infatti, non solo le spese ordinarie e straordinarie, ma anche quelle necessarie a garantire un ambiente stabile e sicuro in cui i figli possano crescere. La casa familiare rappresenta un elemento fondamentale per il benessere psicofisico dei figli, offrendo loro un luogo di stabilità e continuità ed il pagamento del mutuo da parte del padre contribuisce a mantenere tale stabilità abitativa. Il Tribunale ritiene tale contributo economico, sebbene indiretto, essenziale per garantire che i figli possano continuare a vivere nell'ambiente familiare a cui sono abituati, riducendo al minimo i traumi e le difficoltà legate a eventuali cambiamenti pagina 4 di 7 abitativi. Deve rilevarsi, infatti, che la continuità della residenza nella casa familiare è un aspetto cruciale per il benessere dei figli, in quanto permette loro di mantenere le proprie abitudini, relazioni sociali e scolastiche. Il resistente ha dimostrato di avere la capacità economica per sostenere il pagamento del mutuo, avendo dichiarato di fare il carrozziere dal 1989 assunto con contratto a tempo indeterminato e di guadagnare al mese € 1.600,00
(ha allegato un reddito complessivo relativo al 2023 di € 24.916,00 e relativo al 2022 di €
23.572,009). Si dispone, pertanto, che il padre continui a pagare per intero il mutuo per la casa familiare sita in Firenze, Via Novelli, 18, come contributo indiretto al mantenimento dei figli minori e tale pagamento sarà considerato parte integrante dell'obbligo di mantenimento dei figli in quanto rappresenta una forma di sostegno economico che incide direttamente sulla qualità della vita degli stessi. La madre continuerà a risiedere nella casa familiare insieme ai figli minori, garantendo loro un ambiente stabile e sicuro. Le spese straordinarie necessarie per i figli saranno suddivise tra i genitori nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre poiché, sebbene i redditi delle parti siano sostanzialmente equivalenti (la madre ha dichiarato di lavorare come portalettere assunta con contratto a tempo indeterminato e di guadagnare al mese € 1.500,00, ha allegato redditi
2021 pari ad € 22.107,00, redditi 2022 pari ad € 22.030,00, redditi 2023 pari ad €
26.748,00), deve essere data rilevanza ai tempi di permanenza maggiori dei figli presso la madre, circostanza tale da giustificare la ripartizione così come indicata. L'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre in ragione del maggior onere contributivo quale genitore prevalentemente collocatario. Per il resto, in considerazione delle risorse paterne e dell'onere di pagamento del mutuo, non si ravvisano i presupposti per porre ulteriori somme a carico del padre.
6. Stante l'esito del giudizio le relative spese dovranno essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa, così provvede in via definitiva:
- dispone l'affidamento condiviso dei minori nato il [...], e Persona_3
nato il [...], ad [...] i genitori, con esercizio disgiunto Persona_4
pagina 5 di 7 della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e con collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
- assegna la casa familiare alla ricorrente che ivi continuerà ad Parte_1
abitarvi con i figli minori;
- dispone che il padre frequenti i figli in base ad un calendario di due settimane da ripetersi, e cioè la prima settimana dal martedì dopo gli allenamenti fino al giovedì mattina al rientro a scuola, la seconda settimana dal martedì dopo gli allenamenti fino al mercoledì mattina al rientro a scuola e dal venerdì dopo gli allenamenti fino alla domenica sera quando il padre accompagnerà i figli a casa della madre entro le
19.30. Si dispone che la permanenza dei figli nel corso delle vacanze natalizie e pasquali venga suddivisa in due periodi di ugual durata di spettanza alternata fra i genitori, con la precisazione che i figli trascorreranno sempre la cena della Vigilia di
Natale con la madre e il pranzo del giorno di Santo Stefano con il padre, mentre il pranzo e la cena di Natale spetteranno ad anni alterni a ciascun genitore. I giorni del
31.12 e di Capodanno, come quelli di Pasqua e Pasquetta, saranno trascorsi da e ad anni alterni con il padre e con la madre. Si prevede che nelle Per_1 Per_2
vacanze estive e possano trascorrere con ciascuno dei genitori 3 Per_1 Per_2
settimane anche consecutive tra giugno e agosto da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno e con previsione che in mancanza di accordo, prevarrà la scelta dell'uno e/o dell'altro genitore ad anni alterni e con obbligo di ciascun genitore di comunicare, entro il 31 maggio di ciascun anno, il luogo ove trascorrerà con i figli la vacanza e consentire all'altro, ove possibile, visite agli stessi;
per il periodo nel quale e non siano in vacanza con l'uno o l'altro genitore, Per_1 Per_2
proseguirà il calendario ordinario, fatto salvo che i genitori non concordino ulteriori periodi di vacanza. Nei week-end di spettanza del padre lo stesso riporterà i figli a casa della madre la domenica sera;
- dispone che il padre provveda al pagamento per intero del mutuo per la casa familiare sita in Firenze, Via Novelli, 18, a titolo di contributo indiretto al mantenimento dei figli minori;
pagina 6 di 7 - pone le spese straordinarie necessarie per i figli ed individuate secondo le linee guida del Protocollo del CNF del 2017 a carico di entrambi i genitori nella misura del 60% a carico del padre e del restante 40% a carico della madre;
- dispone che l'assegno unico per i minori venga interamente percepito dalla madre;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 19.03.2025.
Il Giudice rel. La Presidente dott.ssa Serena Alinari dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente
processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive
modificazioni e integrazioni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. RG 14450/2024 promosso da:
, con l'avv. Daniela Errico Parte_1
Ricorrente contro
, con gli avv.ti Angelica Braccagni Maggiali e Chiara Corsi Controparte_1
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni formulate dalle parti all'udienza del 19.03.2025 come segue: le parti precisano le seguenti parziali conclusioni concordi: “affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
- assegnazione alla madre della casa familiare;
- in ordine alla frequentazione deli minori da parte del padre le parti concordano sul calendario proposto dalla madre in sede di ricorso con la precisazione che nei week-end di spettanza del padre lo stesso riporterà i figli a casa della madre la domenica sera”;
pagina 1 di 7 per la ricorrente: “conclude in punto di misura del contributo di mantenimento ordinario e straordinario e assegno unico come da ricorso”; per il resistente: “conclude anche in via istruttoria come da memoria ex art. 473 bis 17 comma 2 c.p.c. depositata il 07.03.2025”;
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato ha chiesto al Tribunale disporsi Parte_1
l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori , nato il [...], e Per_1
nato il [...], avuti dalla relazione con con collocamento e Per_2 Controparte_1 residenza anagrafica degli stessi presso di sé, l'assegnazione della casa familiare a proprio favore, la regolamentazione del diritto di visita del padre alle condizioni contenute nel ricorso, nonché porsi a carico del padre il versamento di un contributo per il mantenimento dei figli dell'importo complessivo di € 250,00 (qualora la madre continui a percepire per intero l'assegno unico) o di € 400,00 (nel caso di suddivisione a metà tra i genitori dell'assegno unico), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici
ISTAT, da corrisponderle entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. La ricorrente ha esposto che la relazione affettiva con il si CP_1
sarebbe interrotta definitivamente dopo 15 anni di convivenza, a causa di una progressiva divergenza di vedute e incomunicabilità che avrebbero provocato continui litigi, con toni molto aspri ed ingiuriosi anche davanti ai figli e che, pertanto, le parti sarebbero giunte nella determinazione di interrompere il loro rapporto sentimentale. Ha aggiunto di lavorare come impiegata a tempo indeterminato presso Poste Italiane S.p.A. con uno stipendio mensile di circa € 1.500,00, di non avere altri beni immobili ad eccezione della casa familiare posta in Firenze, Via A. Novelli, 18, in comproprietà con il sulla quale CP_1
grava mutuo ipotecario cointestato e dove abita con i figli, di aver provveduto a mantenere integralmente la famiglia in via esclusiva da oltre un anno e che tale sforzo economico l'avrebbe costretta a sospendere il pagamento della sua quota parte di rateo del mutuo.
2. Con memoria di costituzione si è costituito nel presente giudizio il Controparte_1
quale, associandosi alla richiesta di affidamento condiviso dei figli minori, ha però integralmente contestato la fondatezza della domanda della madre in riferimento alla contribuzione al mantenimento dei figli posta a suo carico, ponendo come questione pagina 2 di 7 prodromica rispetto ad ogni decisione economica la definizione del pagamento del mutuo cointestato. Ha sottolineato come non corrisponderebbe al vero quanto riportato dalla ricorrente in riferimento alla mancata contribuzione da parte del resistente alle spese necessarie per la famiglia ed i figli, e che al contrario sarebbe stato il resistente negli ultimi anni a pagare integralmente, oltre alle rate del mutuo, le spese alimentari, le bollette delle utenze, le rate condominiali, le spese straordinarie relative a farmaci e le spese scolastiche.
Ha concluso chiedendo l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, alla quale assegnare la casa familiare, la regolamentazione della frequentazione padre-figli così come indicata nella comparsa, e quanto al mantenimento dei figli, in tesi disporre che nulla dovrà essere versato dal padre, poiché il pagamento da parte dello stesso del 50% del mutuo (pari ad € 422,00) deve essere imputato a titolo di contributo al mantenimento dei figli, unitamente alla quota di € 232,00, pari alla metà dell'assegno unico che il non percepisce, per un totale di € 654,00 mensili, in CP_1
ipotesi disporre che il padre versi alla madre a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario dei figli, la somma complessiva di € 100,00 rivalutabile annualmente se la ricorrente continuerà a percepire dall' l'intero assegno unico, pari ad € 464,00 circa, in CP_2
graduata ipotesi disporre che il versi alla a titolo di contribuzione al CP_1 Pt_1
mantenimento ordinario dei figli, la somma complessiva di € 250,00 rivalutabile annualmente se l'assegno unico verrà diviso al 50% tra i genitori. In ogni caso ha chiesto disporre il pagamento delle spese straordinarie preventivamente concordate secondo le linee guida del CNF del 2017, al 50% tra i genitori.
3. Depositate le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c., all'udienza del 19.03.2025, sono comparse le parti che, assistite dai rispettivi difensori, hanno precisato conclusioni parzialmente concordi (quanto all'affidamento dei minori, all'assegnazione della casa familiare e alla frequentazione dei minori con il padre) come sopra riportato, precisando invece ognuna le proprie conclusioni in tema di mantenimento dei figli ed il Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
4. Il Collegio ritiene che le condizioni di cui all'accordo conciliativo siano accoglibili in quanto non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse dei figli. Si dispone, pertanto, l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi presso la madre e l'assegnazione alla medesima della casa familiare pagina 3 di 7 dove ella continuerà ad abitare con i figli;
in ordine alla frequentazione dei minori da parte del padre si dispone che il padre frequenti i figli in base ad un calendario di due settimane da ripetersi, e cioè la prima settimana dal martedì dopo gli allenamenti fino al giovedì mattina al rientro a scuola, la seconda settimana dal martedì dopo gli allenamenti fino al mercoledì mattina al rientro a scuola e dal venerdì dopo gli allenamenti fino alla domenica sera quando il padre accompagnerà i figli a casa della madre entro le 19.30. Si dispone che la permanenza dei figli nel corso delle vacanze natalizie e pasquali venga suddivisa in due periodi di ugual durata di spettanza alternata fra i genitori, con la precisazione che i figli trascorreranno sempre la cena della Vigilia di Natale con la madre e il pranzo del giorno di
Santo Stefano con il padre, mentre il pranzo e la cena di Natale spetteranno ad anni alterni a ciascun genitore. I giorni del 31.12 e di Capodanno, come quelli di Pasqua e Pasquetta, saranno trascorsi da e ad anni alterni con il padre e con la madre. Si Per_1 Per_2
prevede che nelle vacanze estive e possano trascorrere con ciascuno dei Per_1 Per_2
genitori 3 settimane anche consecutive tra giugno e agosto da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno e con previsione che in mancanza di accordo, prevarrà la scelta dell'uno e/o dell'altro genitore ad anni alterni e con obbligo di ciascun genitore di comunicare, entro il 31 maggio di ciascun anno, il luogo ove trascorrerà con i figli la vacanza e consentire all'altro, ove possibile, visite agli stessi;
per il periodo nel quale e on siano in vacanza con l'uno o l'altro genitore, proseguirà il calendario Per_1 Per_2
ordinario, fatto salvo che i genitori non concordino ulteriori periodi di vacanza. Nei week- end di spettanza del padre lo stesso riporterà i figli a casa della madre la domenica sera.
5. Quanto al mantenimento il Tribunale rileva che il pagamento del mutuo per la casa familiare rappresenta un contributo indiretto al mantenimento dei figli, garantendo loro un'abitazione stabile e sicura. Il diritto al mantenimento dei figli comprende, infatti, non solo le spese ordinarie e straordinarie, ma anche quelle necessarie a garantire un ambiente stabile e sicuro in cui i figli possano crescere. La casa familiare rappresenta un elemento fondamentale per il benessere psicofisico dei figli, offrendo loro un luogo di stabilità e continuità ed il pagamento del mutuo da parte del padre contribuisce a mantenere tale stabilità abitativa. Il Tribunale ritiene tale contributo economico, sebbene indiretto, essenziale per garantire che i figli possano continuare a vivere nell'ambiente familiare a cui sono abituati, riducendo al minimo i traumi e le difficoltà legate a eventuali cambiamenti pagina 4 di 7 abitativi. Deve rilevarsi, infatti, che la continuità della residenza nella casa familiare è un aspetto cruciale per il benessere dei figli, in quanto permette loro di mantenere le proprie abitudini, relazioni sociali e scolastiche. Il resistente ha dimostrato di avere la capacità economica per sostenere il pagamento del mutuo, avendo dichiarato di fare il carrozziere dal 1989 assunto con contratto a tempo indeterminato e di guadagnare al mese € 1.600,00
(ha allegato un reddito complessivo relativo al 2023 di € 24.916,00 e relativo al 2022 di €
23.572,009). Si dispone, pertanto, che il padre continui a pagare per intero il mutuo per la casa familiare sita in Firenze, Via Novelli, 18, come contributo indiretto al mantenimento dei figli minori e tale pagamento sarà considerato parte integrante dell'obbligo di mantenimento dei figli in quanto rappresenta una forma di sostegno economico che incide direttamente sulla qualità della vita degli stessi. La madre continuerà a risiedere nella casa familiare insieme ai figli minori, garantendo loro un ambiente stabile e sicuro. Le spese straordinarie necessarie per i figli saranno suddivise tra i genitori nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre poiché, sebbene i redditi delle parti siano sostanzialmente equivalenti (la madre ha dichiarato di lavorare come portalettere assunta con contratto a tempo indeterminato e di guadagnare al mese € 1.500,00, ha allegato redditi
2021 pari ad € 22.107,00, redditi 2022 pari ad € 22.030,00, redditi 2023 pari ad €
26.748,00), deve essere data rilevanza ai tempi di permanenza maggiori dei figli presso la madre, circostanza tale da giustificare la ripartizione così come indicata. L'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre in ragione del maggior onere contributivo quale genitore prevalentemente collocatario. Per il resto, in considerazione delle risorse paterne e dell'onere di pagamento del mutuo, non si ravvisano i presupposti per porre ulteriori somme a carico del padre.
6. Stante l'esito del giudizio le relative spese dovranno essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa, così provvede in via definitiva:
- dispone l'affidamento condiviso dei minori nato il [...], e Persona_3
nato il [...], ad [...] i genitori, con esercizio disgiunto Persona_4
pagina 5 di 7 della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e con collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
- assegna la casa familiare alla ricorrente che ivi continuerà ad Parte_1
abitarvi con i figli minori;
- dispone che il padre frequenti i figli in base ad un calendario di due settimane da ripetersi, e cioè la prima settimana dal martedì dopo gli allenamenti fino al giovedì mattina al rientro a scuola, la seconda settimana dal martedì dopo gli allenamenti fino al mercoledì mattina al rientro a scuola e dal venerdì dopo gli allenamenti fino alla domenica sera quando il padre accompagnerà i figli a casa della madre entro le
19.30. Si dispone che la permanenza dei figli nel corso delle vacanze natalizie e pasquali venga suddivisa in due periodi di ugual durata di spettanza alternata fra i genitori, con la precisazione che i figli trascorreranno sempre la cena della Vigilia di
Natale con la madre e il pranzo del giorno di Santo Stefano con il padre, mentre il pranzo e la cena di Natale spetteranno ad anni alterni a ciascun genitore. I giorni del
31.12 e di Capodanno, come quelli di Pasqua e Pasquetta, saranno trascorsi da e ad anni alterni con il padre e con la madre. Si prevede che nelle Per_1 Per_2
vacanze estive e possano trascorrere con ciascuno dei genitori 3 Per_1 Per_2
settimane anche consecutive tra giugno e agosto da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno e con previsione che in mancanza di accordo, prevarrà la scelta dell'uno e/o dell'altro genitore ad anni alterni e con obbligo di ciascun genitore di comunicare, entro il 31 maggio di ciascun anno, il luogo ove trascorrerà con i figli la vacanza e consentire all'altro, ove possibile, visite agli stessi;
per il periodo nel quale e non siano in vacanza con l'uno o l'altro genitore, Per_1 Per_2
proseguirà il calendario ordinario, fatto salvo che i genitori non concordino ulteriori periodi di vacanza. Nei week-end di spettanza del padre lo stesso riporterà i figli a casa della madre la domenica sera;
- dispone che il padre provveda al pagamento per intero del mutuo per la casa familiare sita in Firenze, Via Novelli, 18, a titolo di contributo indiretto al mantenimento dei figli minori;
pagina 6 di 7 - pone le spese straordinarie necessarie per i figli ed individuate secondo le linee guida del Protocollo del CNF del 2017 a carico di entrambi i genitori nella misura del 60% a carico del padre e del restante 40% a carico della madre;
- dispone che l'assegno unico per i minori venga interamente percepito dalla madre;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 19.03.2025.
Il Giudice rel. La Presidente dott.ssa Serena Alinari dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente
processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive
modificazioni e integrazioni
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