Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/06/2025, n. 3827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3827 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Maria Delle Donne consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 7586 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del giorno 27.1.2025 e vertente TRA
, c.f. , con Parte_1 CodiceFiscale_1
l'avvocato Chiara de Simone PARTE APPELLANTE
E
, C.F. e Controparte_1
P.IVA con l'avvocato Alfonso Maria Papa P.IVA_1
Malatesta PARTE APPELLATA E
, Controparte_2
PARTE APPELLATA contumace
OGGETTO: ricorso in riassunzione a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 24890/2021 che ha cassato con rinvio la sentenza di queta Corte d'appello n. 5191/2016. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza della Corte di Cassazione: « 1. ricorre, sulla base di quattro Parte_1 motivi, per la cassazione della sentenza n. 5191/16, del 5 settembre 2016, della Corte di Appello di Roma, che - rigettando
1
[...]
) e del funzionario responsabile, Controparte_1 [...]
, in relazione alla illegittima iscrizione di ipoteca, su CP_2 beni immobili di sua proprietà, per l'importo complessivo di C 51.234.00, pari al doppio del credito iscritto a ruolo e non pagato al momento dell'iscrizione.
2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente di avere impugnato, nel luglio 2004, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina, una cartella esattoriale di pagamento, dell'importo complessivo di C 23.649,07, emessa a titolo di imposte e interessi per ritardata iscrizione a ruolo, notificatagli dall'allora concessionario del Servizio nazionale di Riscossione per la Provincia di Latina, Controparte_3
Sul presupposto dell'illegittimità della cartella, l'adito giudice tributario accoglieva l'istanza cautelare, sospendendo l'esecuzione del provvedimento. Di seguito, tuttavia, ed esattamente il 7 dicembre 2004, il riceveva comunicazione - da parte del suddetto Parte_1 concessionario, con firma in calce del funzionario
[...]
- di iscrizione di ipoteca su beni immobili di sua CP_2 proprietà, per il già ricordato importo complessivo di C 51.234.00, pari al doppio del credito iscritto a ruolo e non pagato al momento dell'iscrizione. Radicato, pertanto, procedimento ex artt. 700 e 669-bis cod. proc. civ., con ricorso depositato il 15 dicembre 2004, il
[...] chiedeva al Tribunale di Latina, in via d'urgenza, la Pt_1 cancellazione dell'ipoteca. Con ordinanza cautelare del 1° febbraio 2005, l'adito Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere (essendo intervenuta, in data 30 dicembre 2004, la cancellazione dell'ipoteca da parte del concessionario), fissando, pertanto, termine per introduzione del giudizio di merito, destinato a definire anche le spese del giudizio. Instaurato il giudizio di merito, nel quale si costituiva la società poi divenuta Controparte_4 Controparte_5 subentrata alla (nella qualità di Controparte_3 acquirente del ramo di azienda relativo all'attività di riscossione tributi), la causa veniva istruita solo documentalmente. All'esito
2 di essa, il Tribunale di Latina dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di cancellazione dell'ipoteca, nonché l'inammissibilità di quella risarcitoria proposta dall'attore, ritenendo quest'ultima preclusa a norma dell'art. 96, comma 2, cod. proc. civ. Proposto gravame dal lo stesso veniva rigettato Parte_1 dal giudice di appello.
3. Avverso la decisione della Corte capitolina ha proposto ricorso per cassazione il sulla base di quattro motivi». Parte_1
Questi i motivi del ricorso proposti dal Parte_1
“1)- Error in judicando in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 96, comma 2, c.p.c., 77 d.P.R. 29.09.1973, n. 602 e 2818, comma 2, cod. civ. - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24, 111 e 117 Cost., nonché dell'art. 6 CEDU e dell'obbligo di adottare un'interpretazione costituzionalmente orientata e di interpretare restrittivamente tutte le norme che pongano preclusioni al diritto di agire in giudizio - Omessa considerazione della natura esattoriale dell'ipoteca iscritta e della oggettiva impossibilità di applicare il canone della normale prudenza ex art. 96, comma 2, c.p.c. - Omessa considerazione di un fatto decisivo, e cioè della violazione, cagionata dall'iscrizione ipotecaria, dell'ordinanza cautelare della Commissione Tributaria Provinciale di Latina dell'11 ottobre 2004, di sospensione della cartella esattoriale e dei relativi effetti;
2)- Error in judicando in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.: Violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. n. 546/92 e dei principii disciplinanti il processo innanzi alla Commissione Tributaria - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 24 d.lgs. n. 546/92 - Omessa considerazione di un fatto decisivo, rappresentato dalla oggettiva impossibilità di avanzare la domanda risarcitoria nel giudizio di impugnazione della cartella esattoriale - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546/92, nella formulazione ratione temporis applicabile, e dell'art. 77 d.P.R. n. 602/73 - Omessa considerazione di un fatto decisivo, e cioè della oggettiva impossibilità di impugnare il provvedimento di iscrizione ipotecaria innanzi alla Commissione Tributaria - Omessa considerazione della impossibilità, cagionata dalla cancellazione di ipoteca, di insorgere innanzi alla Commissione Tributaria avverso l'iscrizione ipotecaria - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 cod. civ. e 96, comma 2, c.p.c., nonché del principio in base al quale la preclusione ex art. 96, comma 2, c.p.c. non opera rispetto ai rapporti tributari ormai
3 esauriti - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ., degli artt. 24, 111 e 117 Cost. e dell'art. 6 CEDU, nonché del principio in base al quale la domanda risarcitoria deve poter essere provata in riferimento a tutte le voci di danno reclamate e con tutti i mezzi di prova previsti dall'ordinamento - Omessa considerazione di un fatto decisivo, e cioè della evocazione in giudizio anche di con conseguente necessità di Controparte_2 adire l'a.g.o.; 3)- Error in procedendo et in judicando in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 ss. cod. civ. e 115 c.p.c. - Omessa considerazione dei fatti comprovati dalla documentazione in atti, e cioè, quantomeno, della insussistenza del debito, della posteriorità dell'iscrizione ipotecaria rispetto alla sospensione cautelare della cartella, disposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Latina, e del danno riportato dall'interessato - In ogni caso, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24, 111 e 117 Cost., nonché dell'art. 6 CEDU, e del diritto dell'istante all'ammissione delle prove articolate a sostegno della domanda - Omessa considerazione di un fatto decisivo, e cioè della pubblicità di iscrizione ipotecaria e segnalazione Cerved, con conseguente danno, anche all'immagine, in re ipsa - Difetto di motivazione in ordine alle molteplici voci di danno, compreso il danno da lite temeraria - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1226 cod. civ. - Violazione e/o falsa applicazione dei principii in tema di ammissione delle prove orali, anche per errata lettura dei capitoli e per errata considerazione del ruolo assunto dal CP_2 nell'iscrizione di ipoteca - Motivazione apparente, o quantomeno gravemente difettosa, in ordine alle prove orali;
4)- Error in procedendo in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 ss. c.p.c. e dei principii in tema di liquidazione delle spese, anche in rapporto al D.M. 8 aprile 2004, n. 127 - Motivazione apparente, o quantomeno apodittica”.
§ 2. — All'esito del giudizio la Corte di Cassazione ha così deciso:
“La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il terzo e il quarto, e cassa in relazione la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese anche del presente giudizio”.
4 A fondamento della decisione la S.C. ha svolto le considerazioni che seguono: « 8. Il ricorso va accolto, nei limiti di seguito indicati.
8.1. In via preliminare, infatti, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dei primi due motivi di ricorso, sollevata dalla controricorrente. Essa, in particolare, ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe fatto esplicita applicazione del principio della "ragione più liquida", rigettando, pertanto, la domanda risarcitoria del sul presupposto dell'assenza di prova in ordine ai Parte_1 danni dallo stesso lamentati, ciò che renderebbe irrilevante ogni questione relativa alla applicabilità, o meno, dell'art. 96, comma 2, cod. proc. civ. anche all'ipoteca esattoriale Reputa, per contro, questo collegio che il riferimento al principio della "ragione più liquida", pur contenuto nella sentenza impugnata, sia errato. Il giudice di appello, infatti, ha affermato, in prima battuta, che "l'art. 96, comma 2, comma 2, cod. proc. civ. è applicabile in via analogico-estensiva a tutti i giudizi tributari in cui siano impugnati avvisi di accertamento tributario ovvero cartelle di pagamento", così confermando, tra l'altro, la statuizione di inammissibilità della domanda, alla quale era pervenuto il primo giudice, rilevando, difatti, che i primi tre motivi di gravame (che investivano proprio questa problematica) "non colgono nel segno". A dispetto, dunque, del richiamo al principio della "ragione più liquida", la Corte capitolina ha definito il giudizio mediante una conferma della già ritenuta inammissibilità della domanda, ciò che conferisce all'affermazione relativa all'insussistenza della prova del danno carattere di argomento "ad abundantiam", come tale sottratto alla necessità dell'impugnazione (da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 10 aprile 2018, n. 8775, Rv. 648883-01; nello stesso senso Cass. sez. Lav, sent. 22 ottobre 2014, n. 22380, Rv. 633495-01).
Occorre, infatti, dare seguito al principio - enunciato da questa Corte al suo massimo livello nomofilattico - secondo cui, qualora il giudice, "dopo una statuizione di inammissibilità" (tale dovendosi ritenere, come detto, quella della Corte territoriale, secondo cui l'art. 96, comma 2, cod. proc. civ. "è applicabile in via analogico-estensiva a tutti i giudizi tributari in cui siano impugnati avvisi di accertamento tributario ovvero cartelle di pagamento", donde l'inammissibilità della domanda fatta valere in autonomo giudizio), "con la quale si è spogliato della «potestas iudicandí» in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito" (qui costituite da quelle relative all'assenza di prova del danno), "la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad
5 impugnare" le stesse, sicché "è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta «ad abundantiam» nella sentenza gravata" (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2007, n. 3840, Rv. 595555-01; in senso conforme, tra le altre, Cass. Sez. 2, sent. 2 maggio 2011, n. 9647, Rv. 616900; Cass. Sez. Un., sent. 17 giugno 2013, n. 15122, Rv. 626812-01; Cass. Sez. 3, sent. 20 agosto 2015, n. 17004, Rv. 636624-01; Cass. Sez. 6-5, ord. 9 dicembre 2017, n. 30393, Rv.
646988-01; Cass. Sez. 1, ord. 16 giugno 2020, n. 11675, Rv. 657952-01).
8.2. Ciò premesso, individuata la sola "ratio decidendi" utilmente scrutinabile in quella fondata sull'applicazione "analogico-estensiva" dell'art. 96, comma 2, cod. proc. civ., i primi due motivi di ricorso, che investono tale statuizione, risultano fondati.
8.2.1. Deve, invero, farsi applicazione di quanto affermato recentemente dalle Sezioni Unite di questa Corte, tra l'altro proprio con riferimento ad una controversia - eguale, sotto il profilo della sua scansione cronologica, a quella presente - avente "ad oggetto un'iscrizione ipotecaria eseguita ai sensi dell'art. 77 d.P.R. 29 settembre 1972, n. 603", comunicata al ricorrente "con atto dell'agente della riscossione" al quale "si applica ratione temporis la disciplina anteriore alla riforma introdotta dall'art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la categoria degli atti impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie, ad esse devolvendo espressamente anche le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento d'iscrizione di ipoteca sugli immobili, al quale l'Amministrazione finanziaria può ricorrere in sede di riscossione delle imposte sui redditi, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n, 602, art. 77" (cfr., in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 31 maggio 2016, n. 11379, Rv. 639974-01). Secondo il Supremo Collegio, infatti, "qualora la domanda di risarcimento dei danni sia basata su comportamenti illeciti tenuti dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato o di altri enti impositori, la controversia, avendo ad oggetto una posizione sostanziale di diritto soggettivo del tutto indipendente dal rapporto tributario, è devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, non potendo sussumersi in una delle fattispecie tipizzate che, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, rientrano nella giurisdizione esclusiva delle Commissioni Tributarie;
infatti, anche nei campo tributario, l'attività della P.A.
6 deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge ma anche dalla norma primaria del neminem laedere, per cui è consentito al giudice ordinario - al quale è pur sempre vietato stabilire se il potere discrezionale sia stato, o meno, opportunamente esercitato accertare se vi sia stato, da parte dell'Amministrazione, un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo" (così Cass. Sez. Un., sent. n. 11379 del 2016, cit.). Su tali basi, pertanto, si è ritenuto che "la domanda proposta nei confronti del concessionario per la riscossione dei tributi, avente ad oggetto il comportamento asseritamente illecito - prospettato come causa del danno lamentato e del risarcimento preteso - tenuto da quest'ultimo nel procedere all'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, integrando l'indagine sulla legittimità di tale condotta" (peraltro, nel caso che qui occupa, legittimità esclusa proprio dal giudice tributario con apposita pronuncia) "una mera questione pregiudiziale, e non una causa di natura tributaria avente carattere pregiudiziale e, in quanto tale, da decidersi da parte del giudice munito della corrispondente giurisdizione" (così, nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n. 11379 del 2016, cit.).
8.2.2. Il primo e il secondo motivo di ricorso vanno, dunque, accolti (con assorbimento dei restanti) e la sentenza impugnata va cassata in relazione, rinviando alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese anche del presente giudizio. ».
§ 3. — Ha proposto ricorso in riassunzione Parte_1
ed ha così concluso:
[...]
<Voglia l'adita Corte territoriale, in applicazione di quanto statuito dalla S.C. con sentenza n. 24890/2021 del 15.09.2021 ed in riforma della sentenza del Tribunale di Latina n. 2587/2011 dell'11.10.2011 (nonché discostandosi da quanto erroneamente statuito con la precedente sentenza n. 5191/2016), ferma l'ammissibilità delle domande avanzate dal riassumente e la illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, accertate dalla sentenza della S.C. n. 24890/2021 con effetti vincolanti ex artt. 384 e 392 c.p.c., nel merito:
a)- In via principale, accogliere le domande risarcitorie avanzate dal riassumente, se del caso anche ex art. 1226 cod. civ., in quanto fondate in fatto e in diritto;
7 b)- In subordine, previi ammissione ed espletamento dei mezzi di prova richiesti dal danneggiato nel giudizio di primo grado e riproposti in atti, accogliere le domande risarcitorie avanzate dal riassumente, se del caso anche ex art. 1226 cod. civ., in quanto fondate in fatto e in diritto;
c)- In ogni caso, in accoglimento dello specifico motivo, condannare le parti evocate in giudizio, ognuno per quanto di propria competenza e responsabilità, a ristorare il riassumente nelle spese, competenze, ed onorari del primo grado di giudizio, che la Corte vorrà provvedere a riliquidare congruamente, sia per la fase cautelare che per quella di merito, nel rispetto della T.F. al tempo vigente. Con vittoria di spese e compensi del giudizio di legittimità, del giudizio di appello N. 6620/2012 R.G. e del giudizio di riassunzione, da liquidare secondo producenda notula>>. L ha Controparte_1 resistito alla domanda ed ha così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per le ragioni esposte in narrativa, respinta ogni contraria domanda, eccezione
o istanza, ed accolte le eccezioni ed istanze dell'appellata:
- dichiarare inammissibili e/o infondate nel merito e quindi rigettare le domande proposte dal sig. Parte_1
- con vittoria di spese, diritti e onorari di tutti i gradi di giudizio”.
è rimasto contumace. Controparte_2
Il giudizio è stato posto in decisione all'udienza del giorno 27.1.2025 e successivamente deciso allo spirare dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.
§ 4. — Il ha proposto i seguenti motivi: Parte_1
Primo motivo Ai sensi e per gli effetti dell'art. 342, comma 1, n. 1, c.p.c., la sentenza del Tribunale di Latina n. 2587/2011 (oggetto di appello definito dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 5191/2016, cassata dalla S.C. con decisione n. 24890/2021) è errata e ingiusta perché non ha ammesso i mezzi di prova tempestivamente richiesti dall'attore, odierno riassumente. Il -premesso che l'illegittimità della iscrizione Parte_1 ipotecaria è già stata valutata dalla S.C. nella sentenza di annullamento e rinvio laddove sottolinea che l'illegittimità derivava dall'accoglimento della sospensiva da parte della Commissione Tributaria di Latina con l'ordinanza in data 11 ottobre 2004 e comunque risulta dalla sentenza della CTP di Latina
8 n. 27/01/05 del 17.02.2005, di accoglimento del ricorso avverso la cartella esattoriale posta a base della iscrizione ipotecaria, non impugnata- ha dedotto di aver subito, a causa della condotta gravemente illecita del concessionario e del un danno CP_2 biologico e morale, consistente in disturbi cardiaci improvvisi e rilevanti proprio nei giorni successivi alla ricezione della comunicazione di iscrizione d'ipoteca, tali da richiedere l'intervento del medico curante e la prescrizione di esami specialistici, terapia farmacologica e riposo assoluto. Pertanto, nel precedente giudizio aveva chiesto ammettersi la prova per testi con il medico curante (Dott. ), Persona_1 al fine di consentire ogni ulteriore chiarimento ai certificati medici in atti in sede di escussione testimoniale. Ulteriori istanze istruttorie, ingiustamente disattese, venivano avanzate sulla patologia sofferta e sulle conseguenze derivatene, anche nel lungo periodo. In particolare, aveva chiesto interrogatorio formale del legale rappresentante p.t. del concessionario della Riscossione e del prova per testi con Controparte_2 Testimone_1
Direttore Responsabile p.t. del , Agenzia Controparte_3 di Latina, Corso della Repubblica, Testimone_2 Per_2
, (oggi
[...] Testimone_3 Persona_3 deceduto) e Dott. sui seguenti capitoli: Persona_1
1)- Vero che il 3 agosto 2004 è stato notificato al concessionario ricorso, proposto dall'Avv. Parte_1 alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina avverso la cartella esattoriale di pagamento n. 0570023414576 Irpef anno 1994, recante liquidazione della complessiva somma di € 19.267,97 per Irpef ed € 4.381,10 per int. ritard. Ischi. D.P.R. n. 602/73 Irpef;
2)- Vero che il ricorso veniva iscritto presso la Segreteria della C.T.P. di Latina il 7 settembre 2004 al N. 1104/04 R.G.;
3)- Vero che veniva fissata l'udienza cautelare dell'11 ottobre 2004;
4)- Vero che, con ordinanza in data 11 ottobre 2004, la Commissione Tributaria Provinciale di Latina accoglieva l'istanza cautelare avanzata incidentalmente al ricorso, conseguentemente sospendendo gli effetti e l'esecuzione della impugnata cartella esattoriale;
5)- Vero che nessuna delle somme per le quali il concessionario il 25 novembre 2004 ha iscritto ipoteca in danno dell'Avv. era dovuta, essendo state Parte_1 integralmente versate secondo le modalità indicate alla pag. 7 del
9 presente atto (e cioè, dell'atto di citazione innanzi il Tribunale di Latina), qui richiamate, come risulta dalle ricevute di versamento rilasciate dal concessionario, allegate al fascicolo di parte attrice nel giudizio N. 1878/05 R.G. del Tribunale di Latina quali documenti nn. 9, 10 e 11, che si rammostrano;
6)- Vero che l'Avv. è cliente del Parte_1 [...]
Agenzia di Latina, Corso della Controparte_3
Repubblica, da circa 35 anni;
7)- Vero che presso tale Agenzia l'Avv. Parte_1 intrattiene, fra gli altri rapporti, n. 2 distinti conti correnti;
8)- Vero che tali conti correnti sono sempre stati in attivo;
9)- Vero che l'Avv. è anche titolare di Parte_1 scoperti di conto su entrambi i conti correnti indicati alla precedente circostanza;
scoperti mai utilizzati;
10)- Vero che il concessionario, né prima né dopo aver ricevuto il 3 agosto 2004 notifica del ricorso alla C.T.P. di Latina, ha mai preso contatti con l'Avv. in ordine alla posizione Parte_1 debitoria dallo stesso concessionario posta erratamente a fondamento della iscrizione ipotecaria;
11)- Vero che il 7 dicembre 2004, giorno della ricezione della comunicazione del concessionario in data 6 dicembre 2004, relativa alla avvenuta iscrizione di ipoteca, l'Avv. Parte_1 subiva un malore ed era costretto a rivolgersi alle cure del medico di famiglia e del cardiologo, come risulta dalla documentazione in atti;
12)- Vero che dal 7 dicembre 2004 l'Avv. Parte_1 frequenta lo studio molto meno rispetto al passato, a causa delle condizioni di salute, che non gli consentono di poterlo frequentare per più di 5 - 6 ore la settimana;
13)- Vero che sino al 7 dicembre 2004 l'Avv. era Parte_1 presente nel proprio studio tutti i giorni, con un orario settimanale di 50 o 60 ore;
14)- Vero che conoscenti e parenti dell'Avv. Parte_1 hanno appreso dell'esistenza dell'ipoteca, chiedendone
[...] ragione all'interessato e addirittura offrendosi di aiutarlo a pagare i debiti. 15)- Vero che i conti correnti esistenti presso il
[...]
- Agenzia di Latina, sono il N. 24837.26 e il N. Controparte_3
9249.17. L'appellante lamenta dunque di aver dovuto subire che l'iscrizione ipotecaria venisse a conoscenza anche della folta clientela dello studio, composta non solo da privati, ma anche da pubblici amministratori, Enti pubblici, Compagnie di
10 Assicurazione e Società multinazionali, al cospetto dei quali l'immagine del professionista si è certamente appannata sotto il profilo della affidabilità, della serietà e della competenza. Si sono dunque prodotti danno biologico, danno esistenziale, danno morale e grave danno all'immagine, anche professionale, per il cui risarcimento ha insistito in corso di causa, quanto alla liquidazione, invocandosi anche l'art. 1226 cod. civ. Inconsistente, secondo l'appellante l'argomento avversario in ordine alla permanenza della iscrizione di ipoteca per un periodo di tempo limitato. Sul punto si richiama la giurisprudenza formatasi in tema di illegittima levata di protesto, estensibile alle forme di pubblicità pregiudizievole nella specie poste in essere (iscrizione di ipoteca e inserimento del nominativo nella banca dati Cerved). Quanto alla responsabilità del l'appellante CP_2 contesta l'assunto della precedente sentenza di appello secondo la quale la circostanza sub 10 sia irrilevante, essendo invece ampiamente dimostrativa della gravissima colpa e noncuranza del concessionario e del funzionario che non ritenevano di CP_2 prendere contatti con il contribuente né dopo aver ricevuto il ricorso alla Commissione Tributaria, illustrativo dell'insussistenza del debito, né dopo la sospensione cautelare disposta dal giudice speciale, né dopo la comunicazione in data 7 dicembre 2004 del contribuente, né dopo la notificazione del ricorso ex art. 700 c.p.c. Nella parte in cui afferma che il sarebbe estraneo alle CP_2 circostanze capitolate (pag. 8), la sentenza n. 5191/2016 è per altro anche inficiata da omessa considerazione di un fatto decisivo, e cioè che il sottoscriveva la comunicazione di avvenuta CP_2 iscrizione d'ipoteca, assumendosene ogni responsabilità. Inoltre, la comunicazione del 7 dicembre 2004 veniva inviata anche personalmente al il quale avrebbe pertanto dovuto CP_2 immediatamente attivarsi per la cancellazione dell'ipoteca e la riparazione del pregiudizio. L'appellante propone altresì il seguente Secondo motivo: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 342, comma 1, n. 1, c.p.c., la sentenza del Tribunale di Latina n. 2587/2011 (oggetto di appello definito dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 5191/2016, cassata dalla S.C. con decisione n. 24890/2021) è altresì errata ed ingiusta perché: 1)- non ha congruamente liquidato, nel rispetto della (al tempo vigente) T.F., le spese, competenze ed onorari della fase cautelare;
2)- ha erroneamente disposto la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di merito, che dovevano essere invece poste
11 a carico integrale delle controparti ed Controparte_2
succeduta al , Controparte_4 Controparte_3 quale concessionario del servizio di riscossione della provincia di Latina). L'errore nell'applicazione dell'art. 91 c.p.c. e della (al tempo) vigente T.F. (D.M. 8 aprile 2004, n. 127) secondo l'appellante è rilevante in quanto, se tali norme fossero state correttamente applicate, il tribunale avrebbe dovuto liquidare le spese della fase cautelare nel rispetto della tariffa professionale vigente e porre a carico delle controparti le spese del giudizio di merito.
§ 5. — La domanda va accolta nei limiti che seguono. Nel presente giudizio di rinvio, questa Corte, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., è tenuta ad uniformarsi al principio di diritto e tutto quanto stabilito nella sentenza della Corte di Cassazione. Altresì, occorre dar seguito al principio secondo il quale: Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito
(giudizio di rinvio proprio) non costituisce - come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio - la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti. Cass. n. n. 15143 del 31/05/2021. Ne consegue, quanto al giudizio in questione, che:
- l'illegittimità della condotta contestata ai resistenti è già stata affermata dalla Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento e rinvio che ha dato origine al presente giudizio, laddove rileva che la legittimità dell'iscrizione di ipoteca è esclusa dalla pregressa ordinanza di sospensione della cartella esattoriale da parte della Commissione Tributaria di Latina;
12 - quanto alla posizione del , la parte resistente ha Parte_2 dedotto che il predetto ha svolto le funzioni di responsabile dell'Area attività ruoli della concessione di riscossione della Provincia di Latina dal 1° ottobre 2003 al 30 novembre 2004, essendo stato trasferito in altra sede a decorrere dal 1° dicembre 2004 (si vedano rispettivamente la lettera di trasferimento del 1 dicembre 2004 e la revoca dei poteri di rappresentanza del 3 dicembre 2004, docc. 8 e 9). La comunicazione di iscrizione di ipoteca di cui si discute, al contrario è stata comunicata al sig.
[...] il successivo 6 dicembre 2004; Pt_1
- l'assunto, tuttavia è smentito dal fatto che la comunicazione di avvenuta iscrizione dell'ipoteca in data 6.12.2004 risulta sottoscritta proprio da quale Persona_4 responsabile per il Concessionario delle Riscossioni Banca M.P.S. s.p.a.;
- quanto ai danni patiti dal va riconosciuto il Parte_1 danno biologico, documentato dai certificati medici in atti, da cui risulta che subito dopo la ricezione della notifica della iscrizione ipotecaria il predetto presentava sintomi di Parte_1 tachiaritmia, è stata consigliata visita cardiologica e sono stati prescritti prima 5 giorni poi ulteriori 10 giorni di assoluto riposo;
la patologia è da ricondurre causalmente, stante la coincidenza temporale, alla ricevuta notifica dell'avvenuta iscrizione ipotecaria;
- non risultano provati altri postumi della riscontrata patologia, di talché, avuto riguardo all'età del all'epoca Parte_1 del fatto -anni 57- e applicate le tabelle del Tribunale di Milano (che stabiliscono tale danno nelle componenti per danno biologico/dinamico/relazionale e per danno da sofferenza soggettiva interiore nella misura di 115 per ogni giorno di inabilità temporanea totale), si stima un danno da invalidità temporanea parziale al 70% pari a euro 1.207,5 (80,5X15) risultando dai suddetti certificati medici che il doveva astenersi dal Parte_1 lavoro, ma non che fosse totalmente impedito nelle altre attività compatibili con il prescritto assoluto riposo, ovvero che non fosse autosufficiente;
- detta somma è già rivalutata all'attualità e su di essa, devalutata alla data dell'illecito (dicembre 2004), sono dovuti interessi nella misura legale sulla somma anno per anno rivalutata, per compensare la mancata disponibilità della somma dalla data dell'illecito ad oggi;
complessivamente, sono pertanto dovuti euro 1.544,64 con interessi dalla sentenza al saldo;
13 -le prove orali articolate dal (volte a dimostrare Parte_1 una frequentazione giornaliera ridotta del predetto presso il proprio studio professionale) non sono di per sé idonee a comprovare una perdita patrimoniale derivante dalla minore attività lavorativa svolta, neppure in via equitativa, mancando il raffronto tra il fatturato negli anni precedenti all'illecito e quello relativo al periodo di cui ai fatti di causa ed in mancanza, altresì, della prova sulla qualità e quantità di affari professionali trattati dal non essendo sufficiente la prova della diminuita Parte_1 presenza in ufficio da parte dell'attore;
- detta lacuna probatoria impedisce altresì la liquidazione del lamentato danno all'immagine professionale patito dal
[...]
fermo il principio che anche tale danno non può Pt_1 considerarsi in re ipsa, ma necessita di prova, anche presuntiva, delle conseguenze dannose prodotte dall'illecito sul piano della immagine professionale, e sebbene possa presumersi che il
[...] godesse di ottima reputazione professionale, ciò non è Pt_1 sufficiente per la liquidazione, anche in via equitativa, del danno all'immagine professionale, in mancanza di una misura di paragone alla quale agganciare la stima;
- non risultano conseguenze derivanti dall'illecito in questione sui rapporti bancari intrattenuti all'epoca dei fatti dal
[...] con la stessa Banca M.P.S. s.p.a.; Pt_1
- la circostanza che amici e parenti abbiano saputo dell'iscrizione ipotecaria e si siano addirittura offerti di pagare il debito, non può, a parere della Corte, costituire fonte di danno risarcibile, proprio perché, trattandosi di amici e parenti, gli stessi sono venuti a conoscenza che l'iscrizione ipotecaria è stata cancellata dall'ente di riscossione dopo appena un mese, in quanto fondata su un debito fiscale inesistente, per il quale la
Commissione Tributaria di Latina aveva già concesso la sospensiva. Le prove orali articolate dal riguardano Parte_1 circostanze già provate o non contestate, o, per altro verso, non utili alla quantificazione del danno, seppur in via equitativa. Le istanze istruttorie vanno pertanto disattese. In conclusione, l' Controparte_6
e vanno condannati in
[...] Controparte_2 solido al risarcimento del danno in favore di Parte_1 nella misura di euro 1.544,64 con interessi dalla presente sentenza al saldo. Va respinto il motivo sulle spese del giudizio cautelare, atteso che la notula prodotta dall'appellante non è conforme alle
14 tariffe forensi di cui al D.M. 08.04.2004, n. 127 per i procedimenti speciali in relazione al valore della causa ex art. 700 c.p.c. relativa alla cancellazione d'ipoteca (pari ad euro 51.234.00) e non è dimostrata la non conformità della liquidazione operata dal giudice di primo grado alla tariffa vigente. Vanno invece poste a carico degli appellati le spese del giudizio di primo grado liquidate, ai sensi del citato D.M., nella misura di euro 700 per diritti ed euro ed euro 1.800 per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA. Le spese del giudizio di appello, avuto riguardo al valore della domanda risarcitoria come quantificata con la presente sentenza, vanno liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 nella misura di euro 2.775 oltre a C.U., spese generali, IVA e CPA. Le spese del giudizio di Cassazione, vanno liquidate, in applicazione dei medesimi criteri, nella misura di euro 1.785 oltre a C.U., spese generali, IVA e CPA. Le spese del presente giudizio di rinvio si liquidano, avuto riguardo al decisum, ai sensi del D.M. n. 147/2022 nella misura di euro 2.915 oltre a spese generali, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. proposto da nei confronti Parte_1 della e Controparte_1
, così provvede: Controparte_2
1. — ferme le statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Latina n. 2587/2011 di cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, e di condanna di ora l' Controparte_4 [...]
al pagamento delle spese del giudizio Controparte_1 cautelare, condanna l' Controparte_6
e in solido al
[...] Controparte_2 risarcimento del danno in favore di nella Parte_1 misura di euro 1.544,64 con interessi dalla presente sentenza al saldo;
2. — condanna l' Controparte_6
e al rimborso, in favore
[...] Controparte_2 di delle spese sostenute per il giudizio di Parte_1 merito di primo grado, liquidate euro 700 per diritti ed euro ed euro
1.800 per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA;
al rimborso delle spese sostenute per il precedente giudizio di appello, liquidate nella misura di euro 2.775 oltre a C.U., spese generali, IVA e CPA;
al rimborso delle spese sostenute per il giudizio di
15 Cassazione, liquidate nella misura di euro 1.785 oltre a C.U., spese generali, IVA e CPA;
al rimborso delle spese sostenute per il presente giudizio di rinvio, liquidate nella misura di euro 2.915 oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma il giorno 16.6.2025. Il presidente estensore
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