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Decreto 2 aprile 2025
Decreto 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, decreto 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 158.2025 VG
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Presidente della II Sezione Civile designato, dott. Guido Federico,
Visti gli atti del procedimento per equa riparazione N. R.G. 158.2025 VG
proposto da
La società (P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, rappresentata e difeso dall'Avv. Antonio Sgattoni (C.F. C.F._1 come da procura alle liti depositata all'interno del fascicolo telematico, per le comunicazioni di
Cancelleria e le notificazioni si indicano il n.0735- 92448(fax) e la posta elettronica:
Email_1
nei confronti di
, (C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 ha emesso il seguente
DECRETO
Rilevato che: con ricorso ex art. 3 L. 24.03.2001 n. 89 e successive modifiche, depositato il 7.03. 2025, parte ricorrente lamenta l'eccessivo protrarsi della procedura fallimentare avviata dal Tribunale di
Ascoli Piceno dichiarativa del fallimento della società emessa Parte_2
il 6.05.2011(all.1);
in data 11.10.2011 è stato dichiarato esecutivo lo stato passivo (All. 2), nel quale il credito del ricorrente, che aveva presentato domanda di ammissione risulta ammesso al n.41 per l'importo di € 765,34 al grado chirografario;
rilevata l'esiguità del credito insinuato ed ammesso al passivo in chirografo, con conseguenti scarse probabilità di realizzo nell'ambito della procedura fallimentare, e la condizione di società
di capitali della ricorrente, appare ravvisabile l'irrisorietà della pretesa, ai sensi dell'art. 2 sexies lett g), con conseguente presunzione di insussistenza del pregiudizio, a fronte della quale non risultando dedotti elementi contrari;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 5 L. n. 89/2001 e le comunicazioni di rito.
Ancona, così deciso il 24.3.2025
Il Presidente designato
Dr. Guido Federico
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Presidente della II Sezione Civile designato, dott. Guido Federico,
Visti gli atti del procedimento per equa riparazione N. R.G. 158.2025 VG
proposto da
La società (P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, rappresentata e difeso dall'Avv. Antonio Sgattoni (C.F. C.F._1 come da procura alle liti depositata all'interno del fascicolo telematico, per le comunicazioni di
Cancelleria e le notificazioni si indicano il n.0735- 92448(fax) e la posta elettronica:
Email_1
nei confronti di
, (C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 ha emesso il seguente
DECRETO
Rilevato che: con ricorso ex art. 3 L. 24.03.2001 n. 89 e successive modifiche, depositato il 7.03. 2025, parte ricorrente lamenta l'eccessivo protrarsi della procedura fallimentare avviata dal Tribunale di
Ascoli Piceno dichiarativa del fallimento della società emessa Parte_2
il 6.05.2011(all.1);
in data 11.10.2011 è stato dichiarato esecutivo lo stato passivo (All. 2), nel quale il credito del ricorrente, che aveva presentato domanda di ammissione risulta ammesso al n.41 per l'importo di € 765,34 al grado chirografario;
rilevata l'esiguità del credito insinuato ed ammesso al passivo in chirografo, con conseguenti scarse probabilità di realizzo nell'ambito della procedura fallimentare, e la condizione di società
di capitali della ricorrente, appare ravvisabile l'irrisorietà della pretesa, ai sensi dell'art. 2 sexies lett g), con conseguente presunzione di insussistenza del pregiudizio, a fronte della quale non risultando dedotti elementi contrari;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 5 L. n. 89/2001 e le comunicazioni di rito.
Ancona, così deciso il 24.3.2025
Il Presidente designato
Dr. Guido Federico