Art. 1.
Ai ricevitori e portalettere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 543 , sono attribuiti, a decorrere dal 1 luglio 1955, gli stipendi risultanti dalla tabella A, e, a decorrere dal 1 luglio 1956, gli stipendi risultanti dalla tabella B, allegate alla presente legge, vistate dal Ministro per il tesoro.
Ai ricevitori e portalettere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 543 , sono attribuiti, a decorrere dal 1 luglio 1955, gli stipendi risultanti dalla tabella A, e, a decorrere dal 1 luglio 1956, gli stipendi risultanti dalla tabella B, allegate alla presente legge, vistate dal Ministro per il tesoro.