Decreto decisorio 1 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto decisorio 01/03/2021, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/03/2021
N. 00688/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 688 del 2015, proposto da
Acil S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Bianchini, Monica Fant, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Bianchini in Venezia, Piazzale Roma, 464;
contro
Comune di Belluno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Vignola, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
nei confronti
NI RI & C. Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio NI, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
per l'annullamento
della Deliberazione della Giunta comunale di Belluno 19.2.2015, n. 24 e degli atti allegati costituiti dal progetto definitivo e dall'allegato schema di convenzione;
di ogni altro atto e/o provvedimento, antecedente, concomitante o susseguente, comunque connesso con i precedenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 19 maggio 2015;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Venezia il giorno 1 marzo 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO