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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/12/2025, n. 2440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2440 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro e previdenza, in persona del giudice dr.ssa NT RO, all'esito dell'udienza cartolare del 24.11.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 880/2023 del Ruolo generale vertente
TRA
, rapp.to e difeso per mandato in atti dall'Avv. Parte_1
NI Panico;
ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Controparte_1
difesa dall'Avvocatura interna giusta procura in atti resistente conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto la domanda del ricorrente in epigrafe indicato, dipendente della , volta ad CP_1
ottenere la condanna dell'Amministrazione datrice di lavoro al pagamento delle somma di euro 4.223,79, per il periodo 2017 –
31.01.2022, rivendicata a titolo di lavoro straordinario ex art 9 del ccnl comparto sanità del 7.7.1999 e del successivo art 29 comma
6 del ccnl comparto sanità 2016- 2018. La si è costituita resistendo alla domanda, Controparte_2
chiedendone il rigetto con varie argomentazioni.
In corso di giudizio l'azienda convenuta provvedeva al pagamento dell'emolumento in contestazione per il minore importo di euro
3.484,72.
Nel merito, in ragione del pagamento in via amministrativa della prestazione in questione per la somma di euro 3.484,72, deve essere dichiarata per tale parte la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno per un fatto sopravvenuto l'interesse delle parti a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Alla luce del pagamento effettuato dall' convenuta, deve CP_3
considerarsi incontestato l'an del diritto.
Rimane tuttavia controversia sul quantum, in ordine al quale il ctu dott. al netto del pagamento effettuato dalla Persona_1
convenuta, ha accertato un credito lordo del ricorrente di euro
902,72, tuttavia l' va condannata al pagamento del Controparte_2
minore importo lordo di € 739,07, (pari ad € 4.223,79 - €
3484,72), non potendo il giudice pronunciare ultra petita, considerato l'importo richiesto in ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
dichiara cessata la materia del contendere per la somma di euro
3.484,72; condanna l' al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1
della complessiva somma lorda di euro 739,07, oltre
[...]
accessori di legge;
condanna altresì la al pagamento delle spese di lite Controparte_2
che liquida in complessivi euro 1.350,00 oltre iva e cpa come per legge e rimborso forfettario al 15%, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
pone le spese di ctu a carico di parte convenuta, liquidate come da separato decreto.
Torre Annunziata, 9.12.2025 Il Giudice
NT RO
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro e previdenza, in persona del giudice dr.ssa NT RO, all'esito dell'udienza cartolare del 24.11.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 880/2023 del Ruolo generale vertente
TRA
, rapp.to e difeso per mandato in atti dall'Avv. Parte_1
NI Panico;
ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Controparte_1
difesa dall'Avvocatura interna giusta procura in atti resistente conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto la domanda del ricorrente in epigrafe indicato, dipendente della , volta ad CP_1
ottenere la condanna dell'Amministrazione datrice di lavoro al pagamento delle somma di euro 4.223,79, per il periodo 2017 –
31.01.2022, rivendicata a titolo di lavoro straordinario ex art 9 del ccnl comparto sanità del 7.7.1999 e del successivo art 29 comma
6 del ccnl comparto sanità 2016- 2018. La si è costituita resistendo alla domanda, Controparte_2
chiedendone il rigetto con varie argomentazioni.
In corso di giudizio l'azienda convenuta provvedeva al pagamento dell'emolumento in contestazione per il minore importo di euro
3.484,72.
Nel merito, in ragione del pagamento in via amministrativa della prestazione in questione per la somma di euro 3.484,72, deve essere dichiarata per tale parte la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno per un fatto sopravvenuto l'interesse delle parti a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Alla luce del pagamento effettuato dall' convenuta, deve CP_3
considerarsi incontestato l'an del diritto.
Rimane tuttavia controversia sul quantum, in ordine al quale il ctu dott. al netto del pagamento effettuato dalla Persona_1
convenuta, ha accertato un credito lordo del ricorrente di euro
902,72, tuttavia l' va condannata al pagamento del Controparte_2
minore importo lordo di € 739,07, (pari ad € 4.223,79 - €
3484,72), non potendo il giudice pronunciare ultra petita, considerato l'importo richiesto in ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
dichiara cessata la materia del contendere per la somma di euro
3.484,72; condanna l' al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1
della complessiva somma lorda di euro 739,07, oltre
[...]
accessori di legge;
condanna altresì la al pagamento delle spese di lite Controparte_2
che liquida in complessivi euro 1.350,00 oltre iva e cpa come per legge e rimborso forfettario al 15%, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
pone le spese di ctu a carico di parte convenuta, liquidate come da separato decreto.
Torre Annunziata, 9.12.2025 Il Giudice
NT RO