Sentenza breve 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza breve 19/12/2025, n. 3638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3638 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03638/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02127/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2127 del 2025, proposto da
-OMISSIS-rappresentata e difesa dall'avvocato Margherita Di Prima, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della determinazione “-OMISSIS-”, comunicata in data 20 giugno 2025, con cui l’ENAC – Direzione territoriale della Sicilia orientale ha negato alla ricorrente il rilascio del tesserino di ingresso in aeroporto, “ a causa del superamento del background check, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel PNS vigente ”;
- ove necessario, della nota della Polizia di Stato – Ufficio di Frontiera Aerea, prot. n. -OMISSIS- con cui è stato espresso parere negativo al rilascio del tesserino per il mancato superamento del background check ;
- di ogni altro atto collegato, presupposto e/o connesso allo stato non pubblicato né comunicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. IE RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’ENAC le ha negato il rilascio del tesserino di ingresso in aeroporto (TIA), sulla scorta del parere negativo reso dalla Polizia di Frontiera poggiante sul mancato superamento del background check ai sensi del PNS vigente, Parte A, capitolo 11, allegato 1, lettera a), punto 3.
Tale tesserino, necessario per l’accesso in aeroporto, ha pregiudicato il contratto di lavoro già stipulato dalla ricorrente con la S.A.C. Service (Società gestrice dell’Aeroporto di Catania Fontanarossa) per lo svolgimento dell’attività lavorativa di coordinatrice acquisti nell’area land side dello scalo aeroportuale etneo.
Nello specifico, dal certificato dei carichi pendenti sarebbe risultato che la ricorrente avrebbe avuto in corso un procedimento penale presso il Tribunale di Catania, con rinvio a giudizio, tra gli altri, anche per il reato di cui all’art.-OMISSIS-, c.p., “ -OMISSIS- ”.
Sul punto, il citato PNS, tra le condizioni che determinano l’esito negativo del background check , annovera la pendenza di un procedimento penale, anche in assenza di condanna definitiva, tra gli altri reati, proprio per quello di “ -OMISSIS- ”, essendo questa la ragione valorizzata dalle Amministrazioni resistenti per l’adozione dei provvedimenti di segno negativo gravati in questa sede processuale.
1.2. Il ricorso è affidato ad un unico motivo di ricorso con cui parte ricorrente sostiene come il background check , sia nella sua versione standard che rafforzata, dovrebbe essere effettuato solo ai dipendenti che hanno a che fare con la sicurezza aeroportuale, come sarebbe agevole inferire dalla piana lettura del PNS e del regolamento UE n. 1998/2015.
Peraltro, la ricorrente svolgerebbe la sua attività lavorativa presso l’Aeroporto di Catania già dal 2020, quando, all’epoca, risultava essere già sottoposta a procedimento penale, palesandosi come irragionevole la scelta di negarle il TIA dopo cinque anni impedendole, così, di prestare la sua attività lavorativa.
2. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti che hanno chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
3. Con memoria del 12 dicembre 2025 parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame.
4. Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025, come dato avviso alle parti e trascritto a verbale, il ricorso è passato in decisione per la sua definizione con sentenza breve, sussistendo i presupposti di cui all’art. 60 del codice di rito amministrativo.
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
5. Per quanto riguarda il prefato regolamento UE, all’art. 1.2.3.1. esso dispone come “ Il tesserino identificativo di membro dell'equipaggio dipendente di un vettore aereo dell'Unione e il tesserino di ingresso in aeroporto possono essere rilasciati solo a persone che abbiano esigenze operative e abbiano superato il controllo dei precedenti personali conformemente al punto 11.1.3 ”.
Il richiamato punto 11.1.3, nello specifico, precisa come “ Conformemente alle norme del diritto dell'Unione e del diritto nazionale, il controllo dei precedenti personali deve come minimo: a) stabilire l'identità della persona sulla base delle prove documentali; nonché b) accertare eventuali precedenti penali in tutti gli Stati di residenza almeno durante gli ultimi cinque anni ”.
In sostanza, ad onta di quanto sostenuto col gravame, le disposizioni europee impongono un controllo nei confronti di tutti i soggetti che operano all’interno di aeroporti, tra cui rientra anche la verifica degli eventuali precedenti penali degli ultimi cinque anni (almeno).
Semmai, il personale che svolge peculiari incarichi di sicurezza deve essere sottoposto a controlli più stringenti (c.d. background check rafforzato), ma ciò non toglie che anche i restanti dipendenti debbano superare le verifiche stabilite dal background check ordinario per ottenere il TIA.
A conferma dell’infondatezza della tesi di parte ricorrente è sufficiente riportare quanto previsto dal PNS (pag. 66, All. 1 “ Procedura tesseramento e lasciapassare ”), secondo cui “ Il gestore aeroportuale, tramite il proprio Ufficio tesseramento, è responsabile del procedimento di emissione del tesserino di ingresso delle persone, con particolare riferimento a: ● esistenza di un motivo legittimo legato ad esigenze operative all’ingresso alle aree regolamentate (personale che opera stabilmente in aerostazione) ed alle aree sterili (in osservanza a quanto previsto dal punto 1.2.1.1.1.); ● tipologia di tesserino da rilasciare in ragione dell’istanza e delle esigenze operative, in relazione alla configurazione delle aree aeroportuali riportata nel programma per la sicurezza dell’aeroporto; ● invio dei dati del richiedente all’Ufficio di Polizia di Frontiera localmente competente per l’accertamento di eventuali precedenti penali in tutti gli Stati di residenza almeno durante gli ultimi 5 anni; ● emissione del tesserino di ingresso in aeroporto, in caso di esito positivo del controllo standard (TIA giallo) o rafforzato dei precedenti personali provvedendo alla consegna del medesimo previo adempimento di quanto prescritto nella propria procedura di emissione; ● rigetto dell’istanza in caso di esito negativo del controllo dei precedenti personali ;”.
Orbene, dagli atti di causa risulta come la ricorrente, per lo svolgimento della sua attività lavorativa in aeroporto, necessitasse del possesso del TIA giallo, dovendo superare i controlli standard previsti dal background check per il suo rilascio.
Al riguardo, va rilevato come sia un fatto incontestato la pendenza di un procedimento penale a carico della medesima parte per plurimi reati, tra i quali figura anche quello di “ -OMISSIS- ”, che è previsto in maniera espressa tra le cause ostative al rilascio del tesserino per l’accesso in aeroporto proprio dal PNS (Parte A, capitolo 11, allegato 1, lettera a), punto 3), con conseguente infondatezza dell’unica censura dedotta a sostegno del gravame.
Né a risultati diversi è possibile giungere valorizzando il fatto che la parte privata abbia già ottenuto nel 2020 il TIA giallo, quando il procedimento penale era già pendente, non potendo certo un eventuale errore commesso dalle Amministrazioni resistenti in passato poter giustificare la sua reiterazione in futuro.
6. In definitiva, il ricorso va respinto in quanto infondato.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate col dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore delle Amministrazioni resistenti, in parti uguali tra loro, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO TO, Presidente
IE RO, Primo Referendario, Estensore
Valeria Ventura, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE RO | RO TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.