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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. V, sentenza 06/02/2026, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 661/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 5, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARANO CATELLO, Presidente
OT IO, LA
FORTUNATO GIUSEPPE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4013/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo N. 242 Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008181777 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008181777 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6322/2025 depositato il 19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1 ricorreva nei confronti della Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Salerno e della Agenzia delle Entrate-Riscossione per sentir dichiarare l'annullamento della intimazione di pagamento n. 10020259008181777/000 notificata in data 23.05.2025.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la sola Agenzia delle Entrate, la quale produceva il provvedimento di sgravio degli avvisi di accertamento richiamati nella impugnata intimazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come detto, all'atto della costituzione in giudizio, l'Agenzia delle Entrate produceva provvedimento di sgravio totale degli importi indicati negli avvisi di accertamento richiamati nella impugnata intimazione.
In ragione di ciò, va senz'altro dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 d.lvo 546/1992, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 5, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARANO CATELLO, Presidente
OT IO, LA
FORTUNATO GIUSEPPE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4013/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo N. 242 Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008181777 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008181777 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6322/2025 depositato il 19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1 ricorreva nei confronti della Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Salerno e della Agenzia delle Entrate-Riscossione per sentir dichiarare l'annullamento della intimazione di pagamento n. 10020259008181777/000 notificata in data 23.05.2025.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la sola Agenzia delle Entrate, la quale produceva il provvedimento di sgravio degli avvisi di accertamento richiamati nella impugnata intimazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come detto, all'atto della costituzione in giudizio, l'Agenzia delle Entrate produceva provvedimento di sgravio totale degli importi indicati negli avvisi di accertamento richiamati nella impugnata intimazione.
In ragione di ciò, va senz'altro dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 d.lvo 546/1992, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.