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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 08/10/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. RG. 3598/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3598/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOGNIN DANIELE, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TOGNIN DANIELE
ATTRICE OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. AVVEDUTI SAMANTHA, elettivamente domiciliato in VIA IX FEBBRAIO N. 2 48121 RAVENNA presso il difensore avv. AVVEDUTI SAMANTHA
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione dell'udienza del
23.4.2025 Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1 (d'ora in avanti anche solo Controparte_1 Cont
”) ha ottenuto dal Tribunale di Ravenna il decreto ingiuntivo n.
1081/2021 del 22.10.2021 R.g. n. 2834/2021, provvisoriamente esecutivo, con il quale è stato intimato a il pagamento della somma di € Parte_1 30.000 oltre interessi a spese, in favore della ricorrente a fronte del mancato pagamento di fornitura di merce.
2. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo sopra Parte_1 individuato chiedendone la revoca. In particolare, ha disconosciuto il riconoscimento di debito posto a fondamento della ingiunzione monitoria;
ha lamentato l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo ed eccepito difetti nella merce consegnata (carica ferrosa eccesiva)
3. Si è ritualmente costituita prendendo posizione CP_3 puntualmente su tutte le eccezioni e contestazioni avversarie, chiedendo il rigetto della dispiegata opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. In data 9.06.2022 si è tenuta la prima udienza in modalità cartolare ove è stata confermata l'ordinanza di rigetto della sospensione della provvisoria esecutività. All'udienza del 7.12.2022 le prove orali dedotte dalle parti sono state ritenute superflue alla luce della documentazione prodotta dalle parti e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 9.4.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le loro le conclusioni, e la causa, con provvedimento del
21.5.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt. 8 e 50
Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023, poi prorogato con decreto del 1.12.2023, la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
5. Giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova (Cass. sez. II,
08/09/1998, n.8853).
Ed infatti, con essa si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr.: Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), sicché
“oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità
e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza” (cfr.: Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); ne deriva che il diritto del creditore opposto (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza e/o persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Va, pertanto, richiamato il consolidato riferimento giurisprudenziale secondo cui il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento; di contro, la prova di fatti estintivi, modificativi o impeditivi incombe sul debitore che l'eccepisca l'avvenuto adempimento (cfr.: Cass. Sez. Un.,
Sentenza del 30/10/2001, n. 13533; Cass. Sez. II Sentenza del 10/04/2008
n. 9439; Cass. Sez. I, Sentenza del 03/07/2009, n. 15677; Cass. Sez. III,
Sentenza del 12/02/2010, n. 3373; Cass., Sez. I, Sentenza del 15/07/2011,
n. 15659; Cass. Sez. III, Sentenza del 15/05/2012, n. 7530).
Va altresì rammentato che in tema di vendita il compratore può sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in cui dall'inesatto adempimento del venditore derivi una inidoneità della cosa venduta all'uso cui è destinata, purché il rifiuto di pagamento del prezzo risulti giustificato dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardato con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede (Cassazione civile sez. II, 28/05/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 28/05/2021), n.14986). L'eccezione di inadempimento funziona infatti quale fatto impeditivo della altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore. La parte evocata in giudizio per il pagamento di una prestazione rientrante in un contratto sinallagmatico può, pertanto, non solo formulare le domande ad essa consentite dall'ordinamento in relazione al particolare negozio stipulato, ma anche limitarsi ad eccepire - nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l'art. 1460 c.c., espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto - l'inadempimento o l'imperfetto adempimento dell'obbligazione assunta da controparte, in qualunque delle configurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il bene consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di qualità essenziali (Cass. Sez. 2, 22/11/2016, n. 23759; Cass.
Sez. 2, 04/11/2009, n. 23345; Cass. Sez. 2, 01/07/2002, n. 9517). 6. Ciò posto, anche in applicazione del principio della ragione più liquida, si osserva quanto segue.
Il credito azionato in via monitoria ha ad oggetto il pagamento delle fatture (all. doc. 1 al ricorso monitorio), meglio indicate nella comparsa di costituzione e risposta al punto n. 2), emesse tra il febbraio del 2021 ed il maggio del 2013, concernenti la fornitura di merce – materiale abrasivo. Non è in contestazione né l'an della pretesa, intesa come effettiva consegna della merce, né il quantum, ossia il prezzo preteso.
L'opponente reagisce alla intimazione di pagamento sostenendo che la merce fornita era viziata e totalmente inservibile in ragione della sua carica ferrosa eccessiva. L'esistenza di tali vizi è rimasta completamente sfornita di prova. Le prove orali articolate sul punto (riproposte in sede di precisazione delle conclusioni) sono inammissibili in quanto generiche, poiché i capitoli di prova risultano tutti privi di riferimenti temporali
(“La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa. Ne consegue che è inammissibile il capitolo di prova volto a dimostrare la sussistenza degli elementi sintomatici della subordinazione, mediante apprezzamenti e valutazioni del teste, cui il giudice non può legare il suo convincimento.
(Cass. 1808/2015; Cass. 9547/2009; Cass. 2201/2007; Cass. 12642/2003; Cass.
5842/2002; Cass. 2446/2000; quanto alla necessaria univoca collocazione dei fatti nel tempo e nello spazio, Cass. 20997/2011”).
Inoltre, ed in termini definitivi, le prove articolate appaiono superflue, giacché non vertono sul fatto della totale inservibilità del materiale consegnato, che resta quindi circostanza solo allegata, indispensabile per operare il vaglio di proporzionalità richiesto dall'eccezione di inadempimento spiegata dall'acquirente per sottrarsi all'obbligo del pagamento.
Ancora, non è stata prodotta alcuna prova documentale – mail, lettere, messaggi – coeva alla consegna del materiale ove l'opponente denuncia i vizi del materiale né altra documentazione dalla quale possa trarsi l'esistenza di qualche forma di protesta o lamentela.
Si aggiunga a quanto detto che la società opposta ha prodotto agli atti documentazione bancaria (all. doc. 6 parte opposta), non sconfessata specificamente dalla opponente, che attesta che ha effettuato in Pt_1 data 8.11.2021 un pagamento parziale della fattura n. 19/11 del 16.2.2011, oggetto del presente procedimento, così di fatto riconoscendo l'esistenza del credito portato dalla fattura menzionata.
L'opposizione è quindi infondata e il decreto ingiuntivo va confermato.
Ogni altra questione assorbita, compresa l'istanza di verificazione rivelatasi non necessaria ai fini del decidere (Cassazione civile sez. I,
13/03/2023, n.7242).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e sono quindi poste a carico di parte opponente.
Le stesse sono liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro
7.500 per compensi, comprensivo della fase monitoria, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori prossimi a quelli medi tariffari.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta:
1) RIGETTA l'opposizione avanzata da e per l'effetto Parte_1
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1018/2021 RG n. 2834/2021, emesso in data 22.10.2021 dal Tribunale di Ravenna, e lo dichiara definitivamente esecutivo;
2) CO l'opponente a rifondere le spese di lite del presente giudizio alla società opposta che si liquidano in euro 7.500 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- RIGETTA nel resto.
Ravenna, 08/10/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3598/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOGNIN DANIELE, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TOGNIN DANIELE
ATTRICE OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. AVVEDUTI SAMANTHA, elettivamente domiciliato in VIA IX FEBBRAIO N. 2 48121 RAVENNA presso il difensore avv. AVVEDUTI SAMANTHA
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione dell'udienza del
23.4.2025 Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1 (d'ora in avanti anche solo Controparte_1 Cont
”) ha ottenuto dal Tribunale di Ravenna il decreto ingiuntivo n.
1081/2021 del 22.10.2021 R.g. n. 2834/2021, provvisoriamente esecutivo, con il quale è stato intimato a il pagamento della somma di € Parte_1 30.000 oltre interessi a spese, in favore della ricorrente a fronte del mancato pagamento di fornitura di merce.
2. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo sopra Parte_1 individuato chiedendone la revoca. In particolare, ha disconosciuto il riconoscimento di debito posto a fondamento della ingiunzione monitoria;
ha lamentato l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo ed eccepito difetti nella merce consegnata (carica ferrosa eccesiva)
3. Si è ritualmente costituita prendendo posizione CP_3 puntualmente su tutte le eccezioni e contestazioni avversarie, chiedendo il rigetto della dispiegata opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. In data 9.06.2022 si è tenuta la prima udienza in modalità cartolare ove è stata confermata l'ordinanza di rigetto della sospensione della provvisoria esecutività. All'udienza del 7.12.2022 le prove orali dedotte dalle parti sono state ritenute superflue alla luce della documentazione prodotta dalle parti e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 9.4.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le loro le conclusioni, e la causa, con provvedimento del
21.5.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt. 8 e 50
Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023, poi prorogato con decreto del 1.12.2023, la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
5. Giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova (Cass. sez. II,
08/09/1998, n.8853).
Ed infatti, con essa si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr.: Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), sicché
“oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità
e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza” (cfr.: Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); ne deriva che il diritto del creditore opposto (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza e/o persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Va, pertanto, richiamato il consolidato riferimento giurisprudenziale secondo cui il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento; di contro, la prova di fatti estintivi, modificativi o impeditivi incombe sul debitore che l'eccepisca l'avvenuto adempimento (cfr.: Cass. Sez. Un.,
Sentenza del 30/10/2001, n. 13533; Cass. Sez. II Sentenza del 10/04/2008
n. 9439; Cass. Sez. I, Sentenza del 03/07/2009, n. 15677; Cass. Sez. III,
Sentenza del 12/02/2010, n. 3373; Cass., Sez. I, Sentenza del 15/07/2011,
n. 15659; Cass. Sez. III, Sentenza del 15/05/2012, n. 7530).
Va altresì rammentato che in tema di vendita il compratore può sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in cui dall'inesatto adempimento del venditore derivi una inidoneità della cosa venduta all'uso cui è destinata, purché il rifiuto di pagamento del prezzo risulti giustificato dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardato con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede (Cassazione civile sez. II, 28/05/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 28/05/2021), n.14986). L'eccezione di inadempimento funziona infatti quale fatto impeditivo della altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore. La parte evocata in giudizio per il pagamento di una prestazione rientrante in un contratto sinallagmatico può, pertanto, non solo formulare le domande ad essa consentite dall'ordinamento in relazione al particolare negozio stipulato, ma anche limitarsi ad eccepire - nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l'art. 1460 c.c., espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto - l'inadempimento o l'imperfetto adempimento dell'obbligazione assunta da controparte, in qualunque delle configurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il bene consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di qualità essenziali (Cass. Sez. 2, 22/11/2016, n. 23759; Cass.
Sez. 2, 04/11/2009, n. 23345; Cass. Sez. 2, 01/07/2002, n. 9517). 6. Ciò posto, anche in applicazione del principio della ragione più liquida, si osserva quanto segue.
Il credito azionato in via monitoria ha ad oggetto il pagamento delle fatture (all. doc. 1 al ricorso monitorio), meglio indicate nella comparsa di costituzione e risposta al punto n. 2), emesse tra il febbraio del 2021 ed il maggio del 2013, concernenti la fornitura di merce – materiale abrasivo. Non è in contestazione né l'an della pretesa, intesa come effettiva consegna della merce, né il quantum, ossia il prezzo preteso.
L'opponente reagisce alla intimazione di pagamento sostenendo che la merce fornita era viziata e totalmente inservibile in ragione della sua carica ferrosa eccessiva. L'esistenza di tali vizi è rimasta completamente sfornita di prova. Le prove orali articolate sul punto (riproposte in sede di precisazione delle conclusioni) sono inammissibili in quanto generiche, poiché i capitoli di prova risultano tutti privi di riferimenti temporali
(“La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa. Ne consegue che è inammissibile il capitolo di prova volto a dimostrare la sussistenza degli elementi sintomatici della subordinazione, mediante apprezzamenti e valutazioni del teste, cui il giudice non può legare il suo convincimento.
(Cass. 1808/2015; Cass. 9547/2009; Cass. 2201/2007; Cass. 12642/2003; Cass.
5842/2002; Cass. 2446/2000; quanto alla necessaria univoca collocazione dei fatti nel tempo e nello spazio, Cass. 20997/2011”).
Inoltre, ed in termini definitivi, le prove articolate appaiono superflue, giacché non vertono sul fatto della totale inservibilità del materiale consegnato, che resta quindi circostanza solo allegata, indispensabile per operare il vaglio di proporzionalità richiesto dall'eccezione di inadempimento spiegata dall'acquirente per sottrarsi all'obbligo del pagamento.
Ancora, non è stata prodotta alcuna prova documentale – mail, lettere, messaggi – coeva alla consegna del materiale ove l'opponente denuncia i vizi del materiale né altra documentazione dalla quale possa trarsi l'esistenza di qualche forma di protesta o lamentela.
Si aggiunga a quanto detto che la società opposta ha prodotto agli atti documentazione bancaria (all. doc. 6 parte opposta), non sconfessata specificamente dalla opponente, che attesta che ha effettuato in Pt_1 data 8.11.2021 un pagamento parziale della fattura n. 19/11 del 16.2.2011, oggetto del presente procedimento, così di fatto riconoscendo l'esistenza del credito portato dalla fattura menzionata.
L'opposizione è quindi infondata e il decreto ingiuntivo va confermato.
Ogni altra questione assorbita, compresa l'istanza di verificazione rivelatasi non necessaria ai fini del decidere (Cassazione civile sez. I,
13/03/2023, n.7242).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e sono quindi poste a carico di parte opponente.
Le stesse sono liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro
7.500 per compensi, comprensivo della fase monitoria, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori prossimi a quelli medi tariffari.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta:
1) RIGETTA l'opposizione avanzata da e per l'effetto Parte_1
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1018/2021 RG n. 2834/2021, emesso in data 22.10.2021 dal Tribunale di Ravenna, e lo dichiara definitivamente esecutivo;
2) CO l'opponente a rifondere le spese di lite del presente giudizio alla società opposta che si liquidano in euro 7.500 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- RIGETTA nel resto.
Ravenna, 08/10/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni