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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/11/2025, n. 4856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4856 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3745/2025
LA GIUDICE preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (cfr. Cass. n. 37137/2022): preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione orale ex art. 420 c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (lettura della sentenza alla presenza delle parti); pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 420 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III CIVILE in persona della giudice dr.ssa Valeria Di Donato nella causa civile iscritta al n. r.g. 3745/2025 promossa da:
C.F. , con l'Avv. GHIRARDI NATALIE Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il funzionario delegato P.IVA_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione – art. 316 ter c.p.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine del 4 novembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto della Provincia di il 17.7.2024, prot. M_IT CP_1
PR_TOSPC 00090819, notificata il 22.1.2025, con la quale gli è stato ingiunto di pagare la somma di
€ 3.938,70 per violazione dell'art. 316 ter c.p.
Ha premesso in fatto che l'ordinanza è stata emessa a seguito di verbale della Guardia di Finanza
2023 TO154 N. 118 del 30.3.2023 con il quale veniva gli veniva contestata la violazione dell'art. 316 ter c.p. per aver percepito l'assegno sociale pur essendo stato assente dal territorio italiano per periodi superiori a 29 giorni e, in particolare, nell'anno 2019 per 33 giorni e nell'anno 2022 per 33 giorni.
Ha contestato di aver posto in essere comportamenti penalmente rilevanti che integrino la fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p. allegando di essersi allontanato dall'Italia per 33 giorni nel 2019 e ulteriori
33 giorni nel 2022 e che non esiste alcuna norma che stabilisca che i periodi di assenza superiori a 29 giorni comportino la perdita del requisito della dimora stabile e continuativa e, conseguentemente, del diritto all'assegno sociale.
Ha evidenziato a riguardo che la legge n. 335/1995, art. 3 comma 6, ha introdotto l'assegno sociale riservandone il diritto ai soli cittadini italiani residenti in Italia. La legge n. 40/1998, all'art. 39 comma
1, ha disposto che “Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonchè i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti".
L'INPS, con messaggio n. 3239 del 4/8/2017, ha indicato che il soggetto beneficiario dell'assegno sociale che si allontana dall'Italia per un periodo pari o superiore a 30 giorni perde il requisito della residenza – stabile dimora e, conseguentemente, il diritto alla prestazione per il principio della
"inesportabilità" delle prestazioni assistenziali. Ha, dunque, dedotto che tale limite al diritto, introdotto dall'INPS benchè non previsto dalla legge, è discriminatorio in ragione della oggettiva diversità della posizione dello straniero extracomunitario rispetto al cittadino italiano.
Ha eccepito che, non essendo in contestazione il luogo di residenza che è sempre rimasto in Italia, il mero allontanamento temporaneo del ricorrente non ha determinato alcuna perdita del diritto alla pagina 2 di 7 prestazione anche nei periodi in cui si è volontariamente allontanato dal luogo di dimora abituale;
ciò conformemente a quanto statuito dalla costante giurisprudenza di legittimità.
Ha chiesto, pertanto, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza e annullare e dichiarare privo di efficacia il provvedimento e che nulla è dovuto per le causali e sanzioni amministrative di cui all'ordinanza ingiunzione.
La si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, la verifica Controparte_1 della data effettiva di iscrizione a ruolo del ricorso ai fini dell'ammissibilità, risultando il ricorso depositato il 24.2.2025 e l'ordinanza ingiunzione notificata il 22.1.2025.
Nel merito ha puntualizzato che la contestazione mossa a costituisce un'ipotesi Parte_1 di condotta rilevante dal punto di vista amministrativo, ai sensi del secondo comma di cui all'art. 316 ter c.p., poiché la somma indebitamente percepita è inferiore a € 3.999,96, e che l'assegno sociale costituisce una provvidenza di carattere provvisorio, per la cui fruizione il possesso dei requisiti socio
– economici, nonché la dimora nel territorio dello Stato italiano.
Ha specificato che i beneficiari hanno l'obbligo di comunicare “eventuali periodi di ricovero in strutture sanitarie e/o i periodi di soggiorno fuori dal territorio italiano per un periodo superiore a 29 giorni tramite il modello ACCAS/PS da trasmettere all'INPS nei primi mesi dell'anno successivo a quello in cui gli stessi sono avvenuti” e che la mancata trasmissione dei suddetti modelli costituisce
“grave omissione”. In caso di assenza del beneficiario per un periodo superiore a 29 giorni la normativa in esame prevede tutta una serie di conseguenze amministrative quali la sospensione dalla percezione del beneficio o la decadenza, salvo sia avvenuta comunicazione all'INPS dei periodi di permanenza al di fuori dal territorio italiano, protrattisi per oltre 29 giorni.
Ha dedotto che nel caso di specie, il ricorrente non ha effettuato alcuna comunicazione e ha, anzi, confermato le assenze nei periodi contestati;
tale condotta integra una “grave omissione” che può comportare la perdita del beneficio previdenziale in esame. Ha chiesto, pertanto, previa verifica dei requisiti di ammissibilità del ricorso, il rigetto dello stesso e la convalida del provvedimento impugnato, stante la legittima irrogazione della sanzione.
***
In via preliminare va dichiarata la tempestiva proposizione del ricorso e respinta l'eccezione di inammissibilità. Il ricorso è stato, difatti, depositato e iscritto a ruolo il 21.2.2025 e, dunque, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione del 22.1.2025.
Nel merito l'opposizione è fondata e va accolta.
A seguito di un'attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza, finalizzata al contrasto degli illeciti in materia di spesa pubblica previdenziale, è stato accertato che negli anni Parte_1
pagina 3 di 7 2019 e 2022 si è assentato dal territorio dello Stato italiano per un periodo superiore a 29 giorni e, precisamente 33 giorni per ciascuno degli anni in esame (dal 2.3.2019 al 4.4.2019 e dal 24.8.2022 al
26.9.2022).
La circostanza non è oggetto di contestazione tra le parti e, anzi, è stata ammessa dal ricorrente sia con le deduzioni presentate a seguito dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione (come si evince nelle controdeduzioni del 30.4.2025), sia nel presente procedimento.
Sulla base di tale accertati allontanamenti temporanei del ricorrente e dell'omessa comunicazione all'INPS degli stessi, la Guardia di Finanza ha elevato verbale di contestazione per violazione dell'art. 316 ter c.p., ritenendo il venir meno di uno dei presupposti previsti dalla legge n. 335/1995
e successive integrazioni per la percezione dell'assegno sociale, ossia il requisito della effettiva stabile dimora nel territorio italiano.
Nel verbale di contestazione GdF – 2023 TO154 n. 118, quanto al requisito della “effettiva dimora sul territorio nazionale” viene specificato che qualora i percettori di assegni sociali perdano il suddetto requisito l'importo riscosso diventa indebito e l'assegno sociale potrà essere sospeso dall'ente erogatore nel caso in cui il soggetto beneficiario si allontani dall'Italia per un periodo paria o superiore a 30 giorni o a 29 giorni a partire dal 2021; ciò sulla base di “Disposizioni ribadite da ultimo con messaggio INPS n. 3239 datato 4 agosto 2017” (doc. n. 2)
Con l'ordinanza ingiunzione in oggetto, il Prefetto della Provincia di - constatata la regolarità CP_1 della contestazione atteso un periodo di assenza del ricorrente superiore ai 29 giorni “che comporta la perdita, per il percipiente, del requisito della dimora stabile e continuativa sul territorio dello Stato italiano, stante l'omissione di informazioni all'INPS dell'assenza dal territorio italiano” - ha ingiunto a il pagamento della somma di € 3.929,10 a titolo di sanzione Parte_1 amministrativa e la somma di € 9,60 per spese di bollo e notificazione (doc. n. 1).
L'ordinanza è illegittima e va annullata poichè emessa in difformità dalle previsioni di legge, non ravvisandosi alcuna condotta integrante violazione dell'art. 316 ter c.p.
L'assegno sociale è stato introdotto dall'art. 3, comma 6, L. n. 335/1995. Tale norma stabilisce: "Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale".
L'art. 39 della L. n. 40/1998 prevede che "Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno
pagina 4 di 7 o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale,… ".
Infine, il D.L. n. 112/2008, all'art. 20, comma 10, dispone che "A decorrere dal 1° gennaio 2009,
l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale".
Quanto al contenuto di tale requisito, secondo il costante e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la nozione di soggiorno continuativo almeno decennale in Italia (valido per tutti i soggetti indipendentemente dalla loro cittadinanza: cfr. Corte Cost. 197/2013) ha natura fattuale ed è distinta dalla mera residenza legale;
inoltre, in relazione all'ampiezza dell'arco temporale di riferimento, la continuità va intesa non quale assoluta, costante e ininterrotta permanenza in Italia, bensì come espressione di un radicamento sul territorio nazionale, come tale compatibile anche con allontanamenti temporanei o di breve durata (cfr. Cass. n. 16865/2020, Cass. n. 16989/2019, Cass.
n. 16867/2019).
Più precisamente, ha puntualizzato la S.C. che “ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale,
l'equiparazione tra cittadini italiani residenti in Italia e stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno, prevista dall'art. 39, comma 1, della l. n. 40 del 1998, non richiede per questi ultimi il requisito della stabile dimora, sicché è irrilevante l'allontanamento temporaneo dello straniero in possesso dei predetti requisiti, in quanto, ove si versi in tema di provvidenza destinata a fare fronte al sostentamento della persona, qualsiasi discrimine fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive violerebbe il principio di non discriminazione posto dall'art. 14 della Convenzione dei diritti dell'uomo" (Cass. n. 17397/2016). Il soggiorno legale, per almeno dieci anni, nel territorio nazionale, si sostanzia in un radicamento territoriale che non si identifica con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza sul territorio nazionale (Cass. n. 16989/2019)”.
Il requisito del soggiorno legale, continuativo e decennale richiesto dalla norma sopra riportata, non viene meno, dunque, come invece ritenuto dalla Guardia di Finanza e poi dalla Prefettura - sulla base di non meglio precisate indicazioni temporali comunicate dall'INPS - in caso di allontanamenti più o meno lunghi, né tano meno ove l'allontanamento superi i 30 giorni (cfr. Cass. n. 15170/2019 che ha ribadito l'irrilevanza dell'allontanamento temporaneo dal territorio italiano).
Nella fattispecie in esame, la violazione contestata è stata ancorata al superamento del periodo di allontanamento dal territorio italiano indicato arbitrariamente dall'INPS in un “messaggio”, dapprima in 30 giorni e dal 2021 in 29 giorni. Tuttavia, sulla base della normativa richiamata e degli esposti principi di elaborazione giurisprudenziale, l'allontanamento temporaneo dal territorio italiano non pagina 5 di 7 determina in alcun modo la perdita del diritto alla percezione dell'assegno sociale per la cui fruizione non è richiesto il requisito della stabile dimora.
Ne consegue che non essendo in discussione la residenza, ma venendo in rilievo solo degli allontanamenti temporanei, peraltro di 33 giorni in ciascuno dei periodi individuati nell'arco di oltre tre anni, non vi è stata alcuna illegittima percezione dell'assegno da parte dell'odierno ricorrente per il periodo in cui si è volontariamente allontanato dal luogo di dimora abituale. Non sussiste, pertanto, la violazione contestata di cui all'art. 316 ter c.p., non essendovi stata alcuna indebita percezione dell'assegno ed essendo, altresì, irrilevante la mancata comunicazione all'INPS degli allontanamenti dal territorio nazionale.
Diversamente da quanto indicato nel verbale di contestazione, in alcuna norma di legge è prevista la decadenza dal beneficio, a seguito di sospensione, ove il titolare soggiorni all'estero per più di 29 giorni, né nell'ipotesi in cui tale allontanamento non sia comunicato all'INPS.
È evidente, peraltro, che detta previsione limitata solo ai beneficiari stranieri sia palesemente discriminatoria.
Sul punto si evidenzia che con la sentenza n. 306/2008 la Corte Cost. ha affermato che "al legislatore è consentito subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni - non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza - alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata;
una volta, però, che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini”.
In definitiva, l'opposizione deve essere accolta con conseguente annullamento della impugnata ordinanza ingiunzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore della domanda e in base ai parametri minimi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto della natura delle questioni trattate, per le fasi introduttiva, di studio e decisionale, con esclusione della fase istruttoria non svolta.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
• ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto l'ordinanza ingiunzione prot. M_IT Pt_2
PR_TOSPC 00090819 del 17.7.2024
pagina 6 di 7 • CONDANNA la al pagamento in Controparte_1 favore di delle spese di lite che liquida in complessivi € 852,00, oltre € 98,00 Parte_1 per c.u. ed € 27,00 per marca, nonché spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge e successive occorrende.
Torino, 10 novembre 2025
LA GIUDICE
dr.ssa Valeria Di Donato
pagina 7 di 7
LA GIUDICE preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (cfr. Cass. n. 37137/2022): preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione orale ex art. 420 c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (lettura della sentenza alla presenza delle parti); pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 420 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III CIVILE in persona della giudice dr.ssa Valeria Di Donato nella causa civile iscritta al n. r.g. 3745/2025 promossa da:
C.F. , con l'Avv. GHIRARDI NATALIE Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il funzionario delegato P.IVA_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione – art. 316 ter c.p.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine del 4 novembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto della Provincia di il 17.7.2024, prot. M_IT CP_1
PR_TOSPC 00090819, notificata il 22.1.2025, con la quale gli è stato ingiunto di pagare la somma di
€ 3.938,70 per violazione dell'art. 316 ter c.p.
Ha premesso in fatto che l'ordinanza è stata emessa a seguito di verbale della Guardia di Finanza
2023 TO154 N. 118 del 30.3.2023 con il quale veniva gli veniva contestata la violazione dell'art. 316 ter c.p. per aver percepito l'assegno sociale pur essendo stato assente dal territorio italiano per periodi superiori a 29 giorni e, in particolare, nell'anno 2019 per 33 giorni e nell'anno 2022 per 33 giorni.
Ha contestato di aver posto in essere comportamenti penalmente rilevanti che integrino la fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p. allegando di essersi allontanato dall'Italia per 33 giorni nel 2019 e ulteriori
33 giorni nel 2022 e che non esiste alcuna norma che stabilisca che i periodi di assenza superiori a 29 giorni comportino la perdita del requisito della dimora stabile e continuativa e, conseguentemente, del diritto all'assegno sociale.
Ha evidenziato a riguardo che la legge n. 335/1995, art. 3 comma 6, ha introdotto l'assegno sociale riservandone il diritto ai soli cittadini italiani residenti in Italia. La legge n. 40/1998, all'art. 39 comma
1, ha disposto che “Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonchè i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti".
L'INPS, con messaggio n. 3239 del 4/8/2017, ha indicato che il soggetto beneficiario dell'assegno sociale che si allontana dall'Italia per un periodo pari o superiore a 30 giorni perde il requisito della residenza – stabile dimora e, conseguentemente, il diritto alla prestazione per il principio della
"inesportabilità" delle prestazioni assistenziali. Ha, dunque, dedotto che tale limite al diritto, introdotto dall'INPS benchè non previsto dalla legge, è discriminatorio in ragione della oggettiva diversità della posizione dello straniero extracomunitario rispetto al cittadino italiano.
Ha eccepito che, non essendo in contestazione il luogo di residenza che è sempre rimasto in Italia, il mero allontanamento temporaneo del ricorrente non ha determinato alcuna perdita del diritto alla pagina 2 di 7 prestazione anche nei periodi in cui si è volontariamente allontanato dal luogo di dimora abituale;
ciò conformemente a quanto statuito dalla costante giurisprudenza di legittimità.
Ha chiesto, pertanto, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza e annullare e dichiarare privo di efficacia il provvedimento e che nulla è dovuto per le causali e sanzioni amministrative di cui all'ordinanza ingiunzione.
La si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, la verifica Controparte_1 della data effettiva di iscrizione a ruolo del ricorso ai fini dell'ammissibilità, risultando il ricorso depositato il 24.2.2025 e l'ordinanza ingiunzione notificata il 22.1.2025.
Nel merito ha puntualizzato che la contestazione mossa a costituisce un'ipotesi Parte_1 di condotta rilevante dal punto di vista amministrativo, ai sensi del secondo comma di cui all'art. 316 ter c.p., poiché la somma indebitamente percepita è inferiore a € 3.999,96, e che l'assegno sociale costituisce una provvidenza di carattere provvisorio, per la cui fruizione il possesso dei requisiti socio
– economici, nonché la dimora nel territorio dello Stato italiano.
Ha specificato che i beneficiari hanno l'obbligo di comunicare “eventuali periodi di ricovero in strutture sanitarie e/o i periodi di soggiorno fuori dal territorio italiano per un periodo superiore a 29 giorni tramite il modello ACCAS/PS da trasmettere all'INPS nei primi mesi dell'anno successivo a quello in cui gli stessi sono avvenuti” e che la mancata trasmissione dei suddetti modelli costituisce
“grave omissione”. In caso di assenza del beneficiario per un periodo superiore a 29 giorni la normativa in esame prevede tutta una serie di conseguenze amministrative quali la sospensione dalla percezione del beneficio o la decadenza, salvo sia avvenuta comunicazione all'INPS dei periodi di permanenza al di fuori dal territorio italiano, protrattisi per oltre 29 giorni.
Ha dedotto che nel caso di specie, il ricorrente non ha effettuato alcuna comunicazione e ha, anzi, confermato le assenze nei periodi contestati;
tale condotta integra una “grave omissione” che può comportare la perdita del beneficio previdenziale in esame. Ha chiesto, pertanto, previa verifica dei requisiti di ammissibilità del ricorso, il rigetto dello stesso e la convalida del provvedimento impugnato, stante la legittima irrogazione della sanzione.
***
In via preliminare va dichiarata la tempestiva proposizione del ricorso e respinta l'eccezione di inammissibilità. Il ricorso è stato, difatti, depositato e iscritto a ruolo il 21.2.2025 e, dunque, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione del 22.1.2025.
Nel merito l'opposizione è fondata e va accolta.
A seguito di un'attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza, finalizzata al contrasto degli illeciti in materia di spesa pubblica previdenziale, è stato accertato che negli anni Parte_1
pagina 3 di 7 2019 e 2022 si è assentato dal territorio dello Stato italiano per un periodo superiore a 29 giorni e, precisamente 33 giorni per ciascuno degli anni in esame (dal 2.3.2019 al 4.4.2019 e dal 24.8.2022 al
26.9.2022).
La circostanza non è oggetto di contestazione tra le parti e, anzi, è stata ammessa dal ricorrente sia con le deduzioni presentate a seguito dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione (come si evince nelle controdeduzioni del 30.4.2025), sia nel presente procedimento.
Sulla base di tale accertati allontanamenti temporanei del ricorrente e dell'omessa comunicazione all'INPS degli stessi, la Guardia di Finanza ha elevato verbale di contestazione per violazione dell'art. 316 ter c.p., ritenendo il venir meno di uno dei presupposti previsti dalla legge n. 335/1995
e successive integrazioni per la percezione dell'assegno sociale, ossia il requisito della effettiva stabile dimora nel territorio italiano.
Nel verbale di contestazione GdF – 2023 TO154 n. 118, quanto al requisito della “effettiva dimora sul territorio nazionale” viene specificato che qualora i percettori di assegni sociali perdano il suddetto requisito l'importo riscosso diventa indebito e l'assegno sociale potrà essere sospeso dall'ente erogatore nel caso in cui il soggetto beneficiario si allontani dall'Italia per un periodo paria o superiore a 30 giorni o a 29 giorni a partire dal 2021; ciò sulla base di “Disposizioni ribadite da ultimo con messaggio INPS n. 3239 datato 4 agosto 2017” (doc. n. 2)
Con l'ordinanza ingiunzione in oggetto, il Prefetto della Provincia di - constatata la regolarità CP_1 della contestazione atteso un periodo di assenza del ricorrente superiore ai 29 giorni “che comporta la perdita, per il percipiente, del requisito della dimora stabile e continuativa sul territorio dello Stato italiano, stante l'omissione di informazioni all'INPS dell'assenza dal territorio italiano” - ha ingiunto a il pagamento della somma di € 3.929,10 a titolo di sanzione Parte_1 amministrativa e la somma di € 9,60 per spese di bollo e notificazione (doc. n. 1).
L'ordinanza è illegittima e va annullata poichè emessa in difformità dalle previsioni di legge, non ravvisandosi alcuna condotta integrante violazione dell'art. 316 ter c.p.
L'assegno sociale è stato introdotto dall'art. 3, comma 6, L. n. 335/1995. Tale norma stabilisce: "Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale".
L'art. 39 della L. n. 40/1998 prevede che "Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno
pagina 4 di 7 o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale,… ".
Infine, il D.L. n. 112/2008, all'art. 20, comma 10, dispone che "A decorrere dal 1° gennaio 2009,
l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale".
Quanto al contenuto di tale requisito, secondo il costante e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la nozione di soggiorno continuativo almeno decennale in Italia (valido per tutti i soggetti indipendentemente dalla loro cittadinanza: cfr. Corte Cost. 197/2013) ha natura fattuale ed è distinta dalla mera residenza legale;
inoltre, in relazione all'ampiezza dell'arco temporale di riferimento, la continuità va intesa non quale assoluta, costante e ininterrotta permanenza in Italia, bensì come espressione di un radicamento sul territorio nazionale, come tale compatibile anche con allontanamenti temporanei o di breve durata (cfr. Cass. n. 16865/2020, Cass. n. 16989/2019, Cass.
n. 16867/2019).
Più precisamente, ha puntualizzato la S.C. che “ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale,
l'equiparazione tra cittadini italiani residenti in Italia e stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno, prevista dall'art. 39, comma 1, della l. n. 40 del 1998, non richiede per questi ultimi il requisito della stabile dimora, sicché è irrilevante l'allontanamento temporaneo dello straniero in possesso dei predetti requisiti, in quanto, ove si versi in tema di provvidenza destinata a fare fronte al sostentamento della persona, qualsiasi discrimine fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive violerebbe il principio di non discriminazione posto dall'art. 14 della Convenzione dei diritti dell'uomo" (Cass. n. 17397/2016). Il soggiorno legale, per almeno dieci anni, nel territorio nazionale, si sostanzia in un radicamento territoriale che non si identifica con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza sul territorio nazionale (Cass. n. 16989/2019)”.
Il requisito del soggiorno legale, continuativo e decennale richiesto dalla norma sopra riportata, non viene meno, dunque, come invece ritenuto dalla Guardia di Finanza e poi dalla Prefettura - sulla base di non meglio precisate indicazioni temporali comunicate dall'INPS - in caso di allontanamenti più o meno lunghi, né tano meno ove l'allontanamento superi i 30 giorni (cfr. Cass. n. 15170/2019 che ha ribadito l'irrilevanza dell'allontanamento temporaneo dal territorio italiano).
Nella fattispecie in esame, la violazione contestata è stata ancorata al superamento del periodo di allontanamento dal territorio italiano indicato arbitrariamente dall'INPS in un “messaggio”, dapprima in 30 giorni e dal 2021 in 29 giorni. Tuttavia, sulla base della normativa richiamata e degli esposti principi di elaborazione giurisprudenziale, l'allontanamento temporaneo dal territorio italiano non pagina 5 di 7 determina in alcun modo la perdita del diritto alla percezione dell'assegno sociale per la cui fruizione non è richiesto il requisito della stabile dimora.
Ne consegue che non essendo in discussione la residenza, ma venendo in rilievo solo degli allontanamenti temporanei, peraltro di 33 giorni in ciascuno dei periodi individuati nell'arco di oltre tre anni, non vi è stata alcuna illegittima percezione dell'assegno da parte dell'odierno ricorrente per il periodo in cui si è volontariamente allontanato dal luogo di dimora abituale. Non sussiste, pertanto, la violazione contestata di cui all'art. 316 ter c.p., non essendovi stata alcuna indebita percezione dell'assegno ed essendo, altresì, irrilevante la mancata comunicazione all'INPS degli allontanamenti dal territorio nazionale.
Diversamente da quanto indicato nel verbale di contestazione, in alcuna norma di legge è prevista la decadenza dal beneficio, a seguito di sospensione, ove il titolare soggiorni all'estero per più di 29 giorni, né nell'ipotesi in cui tale allontanamento non sia comunicato all'INPS.
È evidente, peraltro, che detta previsione limitata solo ai beneficiari stranieri sia palesemente discriminatoria.
Sul punto si evidenzia che con la sentenza n. 306/2008 la Corte Cost. ha affermato che "al legislatore è consentito subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni - non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza - alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata;
una volta, però, che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini”.
In definitiva, l'opposizione deve essere accolta con conseguente annullamento della impugnata ordinanza ingiunzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore della domanda e in base ai parametri minimi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto della natura delle questioni trattate, per le fasi introduttiva, di studio e decisionale, con esclusione della fase istruttoria non svolta.
P.Q.M
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Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
• ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto l'ordinanza ingiunzione prot. M_IT Pt_2
PR_TOSPC 00090819 del 17.7.2024
pagina 6 di 7 • CONDANNA la al pagamento in Controparte_1 favore di delle spese di lite che liquida in complessivi € 852,00, oltre € 98,00 Parte_1 per c.u. ed € 27,00 per marca, nonché spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge e successive occorrende.
Torino, 10 novembre 2025
LA GIUDICE
dr.ssa Valeria Di Donato
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