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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 3623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3623 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 13 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa N. 3310/2024 R.G. lavoro vertente
, C.F. , quale titolare della omonima ditta individuale con sede in Parte_1 C.F._1
Arzano alla via Traversa Privata n. 3 rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Romano C.F.
, e dall'avv. Stefano Russo tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via Piave n. 7 C.F._2 presso lo studio dell'avv. Carmela Romano.(e mail – fax 0818993148). Email_1
appellante
E
CP_ rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti, cod. fisc. , PEC: C.F._3
, giusta mandato generale alle liti per notar in Email_2 Persona_1
Roma del 22.3.2024 – repertorio 37875, e presso questi elett.te dom.to presso la sede in Via A. De CP_1
Gasperi n° 55 Napoli
appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 10.12.2024 l'appellante in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n.4675/24 depositata il 20.6.2024, dal Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, di rigetto del ricorso con il quale essa istante aveva proposto opposizione avverso l'avviso di CP_ addebito n. 371202100274072100, con il quale l' aveva proceduto a ricalcolare i contributi e le posizioni dei dipendenti della ditta individuale della ricorrente, chiedendo il versamento della somma di euro 88.461,00, per gli anni dal 2015 al 2018.
1 L'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese in udienza dal teste , attribuendo al verbale di accertamento erroneamente il valore di un Tes_1 vero e proprio accertamento in punto di fatto .
Ha dedotto la violazione dell'art.112 c.p.c. per non aver il Tribunale statuito sull'eccezione di nullità dell'avviso di addebito per essere stato emesso senza il rispetto dei novanta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento.
Ha chiesto quindi in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza gravata l'accoglimento dell'opposizione proposta con il ricorso di primo grado.
CP_ Regolarmente costituito, l' ha resistito al gravame chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, la Corte, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha riservato la causa in decisione.
L'appello non è fondato.
Il Tribunale, esaminata la documentazione agli atti e ritenuto che le dichiarazioni del teste Testimone_2
apparivano incongrue e intrinsecamente contraddittorie con quanto dichiarato agli ispettori del
[...] lavoro, ha rigettato le contestazioni formulate dall'odierno appellante avverso le risultanze dei verbali ispettivi.
Segnatamente ha ritenuto non fornito di idoneo riscontro probatorio la circostanza secondo cui il era stato dipendente della società per la quale aveva svolto un'attività lavorativa Testimone_2 subordinata dalle ore 15:00 alle ore 19:00 come amministrativo nel periodo giugno 2015/dicembre 201, evidenziando altresì che dalle dichiarazioni del rese nell'immediatezza, la ricostruzione degli Tes_1 ispettori risultava fondata.
L'appellante ha impugnato la sentenza laddove il Tribunale aveva dato maggiore importanza alle dichiarazioni rese agli ispettori in quanto “più genuine e sincere”, rispetto a quanto riferito dal testimone nel corso del giudizio.
Il Tribunale ha attentamente valutato le dichiarazioni rese nell'immediatezza e ha evidenziato che il teste agli ispettori aveva dichiarato “esercito regolarmente ed esclusivamente la libera professione Tes_1 di consulente fiscale /del lavoro. Tra i miei clienti ho avuto l'impresa individuale “Tabit di Aruta Giovanna” per la quale mi sono occupato di gestire interamente tutti gli adempimenti fiscali, previdenziali e amministrativi nella mia qualità di consulente fiscale e del lavoro dell'azienda”.
In quella sede il teste , dottore commercialista, non aveva in alcun modo fatto riferimento Testimone_2 ad un rapporto con la società della ricorrente che potesse essere ricostruito quale rapporto di lavoro di natura subordinata, pur dovendosi ritenere che il teste – per la sua formazione – avesse ben chiara la distinzione tra un rapporto di consulenza esterna ed un rapporto di lavoro di natura subordinata allorquando aveva reso le dichiarazioni che sono state riportate dagli ispettori.
Nel verbale depositato in atti il teste aveva descritto agli ispettori anche la natura della sua attività di consulente della società indicando “ho curato tutto io con tutti gli enti coinvolti, Agenzia delle Entrate per CP_ l'apertura della partita IVA e sua cessazione, per apertura delle matricole, ho curato la trasmissione
2 dei modelli UNILAV di assunzione e cessazione del personale dipendente;
mi sono occupato di elaborare le buste paga dei dipendenti e di trasmettere i flussi Uniemens dei dipendenti quale consulente esterno”.
Il Tribunale ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza, secondo il quale (Corte Appello Milano
637/2023) il verbale ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, “mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” .
Sulla scorta di detti principi, ha poi, dunque, valutato la deposizione testimoniale resa in giudizio dal
, il quale ha ammesso di aver svolto lavoro subordinato per conto della Tabit, rapporto che Tes_1 riteneva già conosciuto dagli ispettori a fronte delle buste paga depositate in atti e perciò non denunziato nell'immediatezza..
Ebbene, correttamente il primo Giudice ha ritenuto tali giustificazioni incongrue e contraddittorie dando rilevanza alle prime dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti e in assenza di condizionamenti.
Osserva la Corte che la ricostruzione dei fatti fornita dall'appellante è rimasta del tutto priva di riscontro e che il maggior valore dato dal Tribunale alle dichiarazioni rese agli ispettori dal in occasione Tes_1 dell'accesso è in linea con quanto affermato con orientamento costante dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. In particolare, da ultimo con ordinanza n. 24208 del 02.11.2020, la Cassazione ha affermato che il Giudice può riconoscere valore probatorio alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di accertamento ispettivo, anche se le stesse risultano poi contraddette da quanto dai medesimi riferito nella deposizione in giudizio, in quanto la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che a quanto dagli stessi riferito in sede di deposizione in giudizio. Ad avviso della Suprema Corte, i verbali ispettivi forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, che può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze. Ciò, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati.
Le deduzioni dell'appellante non inficiano pertanto la sentenza censurata, avendo il Tribunale correttamente valutato il materiale istruttorio e tratto le valutazioni in linea con la giurisprudenza consolidata in materia.
Né appare fondata l'eccezione di nullità dell'addebito perché emessa oltre i novanta giorni.
Premesso che alcuna fonte normativa viene richiamata dalla difesa appellante al riguardo, mette conto rilevare la non applicabilità al caso di specie dell'art. 14 della L. 689 del 1981 che stabilisce, infatti, che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica
3 entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
In materia di contestazione di illeciti rilevanti a fini contributivi, per omesso pagamento di quanto dovuto allo stesso titolo agli istituti previdenziali, non rileva il rispetto dei principi dettati dalla legge 689/1981 in materia di sanzioni amministrative;
la Suprema Corte ha avuto modo di dettare tale principio in relazione al procedimento di riscossione a mezzo ruolo (con sentenza n. 3269 del 2009 e con l'ordinanza n. 4225 del
2018 nelle quali è stato affermato che "nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della I. n. 689 del 1981, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto"), ma lo stesso canone vale anche in relazione al verbale di accertamento ispettivo opposto (Cass. N.28/2019).
Ed ancora è stato ritenuto che il procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto
(Cass. 4225/2018)
Solo per completezza, mette conto precisare che in questi casi l'unico termine applicabile ( rispettato nel caso in esame) è quello previsto dell'art. 12, comma 7, I. n. 212/2000, risultando ciò dall'art. 7, comma 2, lett. d), d.l.n. 70/2011 (conv. con I. n. 106/2011), secondo il quale «le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, si applicano anche nelle ipotesi di attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria» .
Detta disposizione secondo cui il contribuente ha diritto di effettuare «osservazioni e richieste» entro sessanta giorni dal ricevimento del verbale di chiusura delle operazioni ispettive e l'amministrazione ha l'obbligo di non emettere «l'avviso di accertamento» prima del compimento del termine cit., salvi i casi di motivata urgenza, va logicamente riferita non già al verbale di accertamento redatto dagli enti previdenziali in esito all'accesso ispettivo, che non ha valore se non di mera diffida ad adempiere bensì all'avviso di addebito, quest'ultimo essendo propriamente l'atto contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle somme oggetto di recupero coattivo ed essendo per ciò strutturalmente e funzionalmente accostabile all'avviso di accertamento in materia tributaria (Cass n.19157/2021).
Ne consegue, pertanto, il rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
Infine, nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n.
228, che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo
13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato
4 previsto per il caso in cui l' impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma
17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013).
PQM
La Corte così provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3900,00, oltre rimborso spese generali, cap ed iva
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 13 ottobre 2025
Il Presidente est.
(dr.ssa Anna Carla Catalano)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 13 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa N. 3310/2024 R.G. lavoro vertente
, C.F. , quale titolare della omonima ditta individuale con sede in Parte_1 C.F._1
Arzano alla via Traversa Privata n. 3 rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Romano C.F.
, e dall'avv. Stefano Russo tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via Piave n. 7 C.F._2 presso lo studio dell'avv. Carmela Romano.(e mail – fax 0818993148). Email_1
appellante
E
CP_ rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti, cod. fisc. , PEC: C.F._3
, giusta mandato generale alle liti per notar in Email_2 Persona_1
Roma del 22.3.2024 – repertorio 37875, e presso questi elett.te dom.to presso la sede in Via A. De CP_1
Gasperi n° 55 Napoli
appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 10.12.2024 l'appellante in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n.4675/24 depositata il 20.6.2024, dal Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, di rigetto del ricorso con il quale essa istante aveva proposto opposizione avverso l'avviso di CP_ addebito n. 371202100274072100, con il quale l' aveva proceduto a ricalcolare i contributi e le posizioni dei dipendenti della ditta individuale della ricorrente, chiedendo il versamento della somma di euro 88.461,00, per gli anni dal 2015 al 2018.
1 L'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese in udienza dal teste , attribuendo al verbale di accertamento erroneamente il valore di un Tes_1 vero e proprio accertamento in punto di fatto .
Ha dedotto la violazione dell'art.112 c.p.c. per non aver il Tribunale statuito sull'eccezione di nullità dell'avviso di addebito per essere stato emesso senza il rispetto dei novanta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento.
Ha chiesto quindi in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza gravata l'accoglimento dell'opposizione proposta con il ricorso di primo grado.
CP_ Regolarmente costituito, l' ha resistito al gravame chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, la Corte, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha riservato la causa in decisione.
L'appello non è fondato.
Il Tribunale, esaminata la documentazione agli atti e ritenuto che le dichiarazioni del teste Testimone_2
apparivano incongrue e intrinsecamente contraddittorie con quanto dichiarato agli ispettori del
[...] lavoro, ha rigettato le contestazioni formulate dall'odierno appellante avverso le risultanze dei verbali ispettivi.
Segnatamente ha ritenuto non fornito di idoneo riscontro probatorio la circostanza secondo cui il era stato dipendente della società per la quale aveva svolto un'attività lavorativa Testimone_2 subordinata dalle ore 15:00 alle ore 19:00 come amministrativo nel periodo giugno 2015/dicembre 201, evidenziando altresì che dalle dichiarazioni del rese nell'immediatezza, la ricostruzione degli Tes_1 ispettori risultava fondata.
L'appellante ha impugnato la sentenza laddove il Tribunale aveva dato maggiore importanza alle dichiarazioni rese agli ispettori in quanto “più genuine e sincere”, rispetto a quanto riferito dal testimone nel corso del giudizio.
Il Tribunale ha attentamente valutato le dichiarazioni rese nell'immediatezza e ha evidenziato che il teste agli ispettori aveva dichiarato “esercito regolarmente ed esclusivamente la libera professione Tes_1 di consulente fiscale /del lavoro. Tra i miei clienti ho avuto l'impresa individuale “Tabit di Aruta Giovanna” per la quale mi sono occupato di gestire interamente tutti gli adempimenti fiscali, previdenziali e amministrativi nella mia qualità di consulente fiscale e del lavoro dell'azienda”.
In quella sede il teste , dottore commercialista, non aveva in alcun modo fatto riferimento Testimone_2 ad un rapporto con la società della ricorrente che potesse essere ricostruito quale rapporto di lavoro di natura subordinata, pur dovendosi ritenere che il teste – per la sua formazione – avesse ben chiara la distinzione tra un rapporto di consulenza esterna ed un rapporto di lavoro di natura subordinata allorquando aveva reso le dichiarazioni che sono state riportate dagli ispettori.
Nel verbale depositato in atti il teste aveva descritto agli ispettori anche la natura della sua attività di consulente della società indicando “ho curato tutto io con tutti gli enti coinvolti, Agenzia delle Entrate per CP_ l'apertura della partita IVA e sua cessazione, per apertura delle matricole, ho curato la trasmissione
2 dei modelli UNILAV di assunzione e cessazione del personale dipendente;
mi sono occupato di elaborare le buste paga dei dipendenti e di trasmettere i flussi Uniemens dei dipendenti quale consulente esterno”.
Il Tribunale ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza, secondo il quale (Corte Appello Milano
637/2023) il verbale ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, “mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” .
Sulla scorta di detti principi, ha poi, dunque, valutato la deposizione testimoniale resa in giudizio dal
, il quale ha ammesso di aver svolto lavoro subordinato per conto della Tabit, rapporto che Tes_1 riteneva già conosciuto dagli ispettori a fronte delle buste paga depositate in atti e perciò non denunziato nell'immediatezza..
Ebbene, correttamente il primo Giudice ha ritenuto tali giustificazioni incongrue e contraddittorie dando rilevanza alle prime dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti e in assenza di condizionamenti.
Osserva la Corte che la ricostruzione dei fatti fornita dall'appellante è rimasta del tutto priva di riscontro e che il maggior valore dato dal Tribunale alle dichiarazioni rese agli ispettori dal in occasione Tes_1 dell'accesso è in linea con quanto affermato con orientamento costante dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. In particolare, da ultimo con ordinanza n. 24208 del 02.11.2020, la Cassazione ha affermato che il Giudice può riconoscere valore probatorio alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di accertamento ispettivo, anche se le stesse risultano poi contraddette da quanto dai medesimi riferito nella deposizione in giudizio, in quanto la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che a quanto dagli stessi riferito in sede di deposizione in giudizio. Ad avviso della Suprema Corte, i verbali ispettivi forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, che può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze. Ciò, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati.
Le deduzioni dell'appellante non inficiano pertanto la sentenza censurata, avendo il Tribunale correttamente valutato il materiale istruttorio e tratto le valutazioni in linea con la giurisprudenza consolidata in materia.
Né appare fondata l'eccezione di nullità dell'addebito perché emessa oltre i novanta giorni.
Premesso che alcuna fonte normativa viene richiamata dalla difesa appellante al riguardo, mette conto rilevare la non applicabilità al caso di specie dell'art. 14 della L. 689 del 1981 che stabilisce, infatti, che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica
3 entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
In materia di contestazione di illeciti rilevanti a fini contributivi, per omesso pagamento di quanto dovuto allo stesso titolo agli istituti previdenziali, non rileva il rispetto dei principi dettati dalla legge 689/1981 in materia di sanzioni amministrative;
la Suprema Corte ha avuto modo di dettare tale principio in relazione al procedimento di riscossione a mezzo ruolo (con sentenza n. 3269 del 2009 e con l'ordinanza n. 4225 del
2018 nelle quali è stato affermato che "nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della I. n. 689 del 1981, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto"), ma lo stesso canone vale anche in relazione al verbale di accertamento ispettivo opposto (Cass. N.28/2019).
Ed ancora è stato ritenuto che il procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto
(Cass. 4225/2018)
Solo per completezza, mette conto precisare che in questi casi l'unico termine applicabile ( rispettato nel caso in esame) è quello previsto dell'art. 12, comma 7, I. n. 212/2000, risultando ciò dall'art. 7, comma 2, lett. d), d.l.n. 70/2011 (conv. con I. n. 106/2011), secondo il quale «le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, si applicano anche nelle ipotesi di attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria» .
Detta disposizione secondo cui il contribuente ha diritto di effettuare «osservazioni e richieste» entro sessanta giorni dal ricevimento del verbale di chiusura delle operazioni ispettive e l'amministrazione ha l'obbligo di non emettere «l'avviso di accertamento» prima del compimento del termine cit., salvi i casi di motivata urgenza, va logicamente riferita non già al verbale di accertamento redatto dagli enti previdenziali in esito all'accesso ispettivo, che non ha valore se non di mera diffida ad adempiere bensì all'avviso di addebito, quest'ultimo essendo propriamente l'atto contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle somme oggetto di recupero coattivo ed essendo per ciò strutturalmente e funzionalmente accostabile all'avviso di accertamento in materia tributaria (Cass n.19157/2021).
Ne consegue, pertanto, il rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
Infine, nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n.
228, che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo
13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato
4 previsto per il caso in cui l' impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma
17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013).
PQM
La Corte così provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3900,00, oltre rimborso spese generali, cap ed iva
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 13 ottobre 2025
Il Presidente est.
(dr.ssa Anna Carla Catalano)
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