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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 17693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17693 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 17239 dell'anno 2022 vertente tra
(p.iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via
Elvia Recina n. 19, presso lo studio dell'Avv. Angela Ferrari che la rappresenta e difende in forza di procura in atti opponente
e
(p.iva ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2 pro tempore, elettivamente domiciliata in Palestrina
(RM), alla Via di Colle Belvedere della Stazione n. 41, presso lo studio dell'Avv. Silvia Macchi che la rappresenta e difende in forza di procura in atti opposta
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta relative all'udienza cartolare del
20 maggio 2025 le parti hanno così precisato le conclusioni:
parte opponente:
“… l'Avv. Angela Ferrari, in qualità di difensore della Parte_1
, precisa le proprie conclusioni riportandosi ai propri scritti
[...]
pagina 1 di 10 difensivi, da intendersi in tale sede integralmente riportati e trascritti, e ne chiede l'accoglimento. …”.
[“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza rigettata nel merito accertare e dichiarare la mancata esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture di cui viene richiesto il pagamento con il decreto ingiuntivo, nonché, il venir meno dell'interesse di al distacco CP_1 dei propri dipendenti in favore della presso il Parte_1 cantiere di Rieti, dalla metà di maggio 2021 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1206/2022 del 24.1.2022 (RG n. 72259/2021) emesso dal Tribunale Ordinario di Roma – Giudice Dott. Cinque.
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso delle spese in misura forfetaria come per legge.”]
parte opposta:
“Nell'interesse di , l'Avv. Macchi precisa le conclusioni come CP_1 in atti e chiede che la causa sia decisa con concessione termini ex art. 190 cpc”.
[“Voglia, L'Ecc.mo Giudicante adito, ogni contraria istanza e deduzione respinta, così provvedere:
1. In via preliminare concedere la provvisoria esecutività al decreto opposto per i motivi in narrativa;
2. Nel merito, rigettare l'opposizione avversa, in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque perché assolutamente non provata.
3. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”]
FATTO E DIRITTO
1. La ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1206/2022 emesso in data 24 gennaio 2022, con il quale il Tribunale di Roma le aveva intimato di pagare in favore della la somma complessiva di euro 10.814,00 oltre accessori in CP_1 forza delle seguenti fatture: fattura n. 19 del 13/07/2021 dell'importo pagina 2 di 10 di € 7.390,00 relativa ad opere murarie edili eseguite per conto della presso il cantiere sito in Roma alla via XXIV Parte_1
MAGGIO, 43; fattura n. 14 del 03/06/2021 dell'importo di euro 5.531,68
(parzialmente pagato con un saldo debitorio residuo di euro 2.765,84) relativa al distacco di alcuni dipendenti in favore della
[...] per i lavori da eseguirsi presso il cantiere della Parte_1
Scuola E. SE in Rieti dal 1° al 31 maggio 2021; fattura n. 17 del
06/07/2021 dell'importo di € 658,24 relativa al distacco di alcuni dipendenti in favore della per i lavori da Parte_1 eseguirsi presso il cantiere della Scuola E. SE in Rieti dal 1° al
3 giugno 2021.
La società opponente ha contestato la pretesa creditoria avanzata dalla negando che le prestazioni di cui alle fatture poste CP_1
a fondamento della richiesta di ingiunzione siano mai state eseguite in favore della la quale non aveva mai Parte_1 sottoscritto alcun contratto relativo a dette prestazioni.
Con specifico riferimento alla fattura n. 19/2021 l'opponente ha dedotto di aver richiesto, invano, l'emissione di una corrispondente nota di credito e la modifica della causale “in acconto lavorazioni da eseguirsi” e di aver poi completato in proprio le lavorazioni presso il cantiere di Via XXIV Maggio.
Quanto alle fatture n. 14/2021 e n. 17/2021, aventi ad oggetto compensi per distacco di personale, rispettivamente, nel mese di maggio
2021 e di giugno 2021 (per 3 giorni complessivi) presso un cantiere di
Rieti, la ha eccepito che le prestazioni si Parte_1 erano interrotte da metà maggio (motivo per il quale la fattura n.
14/2021 era stata pagata nella misura della metà), allorquando la CP_1
aveva abbandonato il cantiere e non si era più resa reperibile,
[...] tanto che i lavori erano stati terminati direttamente dalla società opponente.
Quest'ultima ha quindi rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
pagina 3 di 10 2. Con comparsa depositata in data 7 giugno 2022 si è costituita in giudizio la la quale ha contestato i motivi di CP_1 opposizione chiedendone il rigetto con conferma del decreto opposto.
Secondo la le prestazioni di cui alle tre fatture azionate in CP_1 sede monitoria erano supportate da adeguata prova documentale ed in particolare: per la fattura n. 19/2021 la prova poteva essere desunta dai pagamenti delle fatture 5/2021 e 7/2021 aventi tutte la stessa causale e inerenti i medesimi lavori presso il cantiere di via XXIV
Maggio; per le fatture n. 14/2021 e n. 17/2021 la prova poteva essere rinvenuta nel contratto firmato dalle parti e solo ora contestato genericamente dall'opponente, nel pagamento della fattura n. 11/2021 avente stesso oggetto e riferita al medesimo periodo e nelle comunicazioni trasmesse tramite portale al Ministero del lavoro e
Politiche Sociali (c.d. ) concernenti i lavoratori che la CP_2 CP_1
aveva distaccato presso la proprio per il
[...] Parte_1 periodo di cui alle fatture.
3. Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis), la causa è stata istruita attraverso l'acquisizione di documenti, l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opposta e l'esame di quattro testimoni.
All'udienza del 20 maggio 2025, trattata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e del successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
*******
4. L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito illustrate.
E' bene premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione e si pagina 4 di 10 svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo per la prestazione di lavori o servizi, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova di tutti i fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa creditoria, non potendo le fatture e l'estratto delle scritture contabili - idonei soltanto ai fini dell'emissione del decreto - costituire fonte di prova nel giudizio di opposizione. Le fatture commerciali, infatti, per la loro formazione unilaterale e la loro inerenza ad un rapporto già formato tra le parti, hanno natura di atti partecipativi e non di prove documentali o di indizi circa l'esistenza del credito in esse riportato (cfr. ex plurimis, Cass. n. 15383/2010; Cass. n. 9593/2004), per cui quando viene contestata in giudizio l'esistenza del credito o l'entità dello stesso, incombe sull'emittente l'onere di provare l'esistenza e l'esatto ammontare del proprio credito (cfr. Cass. 10.10.11, n. 20802).
In particolare è onere dell'appaltatore o prestatore dell'opera, quale attore in senso sostanziale, provare non soltanto l'esistenza di un valido contratto e l'ammontare del corrispettivo pattuito, ma anche l'esatto adempimento delle prestazioni per cui è richiesto il pagamento.
Tanto sinteticamente precisato in ordine alla corretta ripartizione dell'onere della prova tra le parti nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, si rammenta che la pretesa creditoria avanzata dall'odierna opposta risulta basata su 3 fatture, prodotte in copia sin dalla fase monitoria (doc. 4), emesse dalla a carico CP_1 della e precisamente: la fattura n. 19 del 13 Parte_1 luglio 2021 dell'importo di euro 7.390,00 che reca quale causale
“acconto per assistenze opere murarie edili ed impiantistiche presso il vostro cantiere sito in Roma via XXIV Maggio, 43”; la fattura n. 14 del 3 giugno 2021 dell'importo di euro 5.531,68 (per la quale la CP_1
pagina 5 di 10 rivendica un credito residuo di euro 2.765,84) che reca quale Pt_1 causale “rimborso spese distacchi parziali dei dipendenti per il periodo dal 1 maggio 2021 al 31 maggio 2021presso vs. cantiere di Rieti
– scuola SE v.le SI snc. 1 operaio metalmeccanico ore 112 X
18,15 euro = 2032,80 2 operai comuni ore 112 X 22,99 euro = 2574,88 1 operaio comune ore 40 X 23,10 euro = 924,00”; la fattura n. 17 del 6 luglio 2021 dell'importo di euro 658,24 che reca quale causale
“rimborso spese distacchi parziali dei dipendenti per il periodo dal
01 giugno 2021 al 3 giugno 2021 presso vs. cantiere di Rieti – scuola
SE v.le SI snc. 1 operaio comune ore 16 X 22,99/ora = 367,84
1 operaio metalmeccanico ore 16 X 18,15/ora = 290,40” (doc. 4 del fascicolo monitorio).
Ora, avendo l'opponente negato di aver ricevuto le prestazioni indicate nelle tre fatture azionate dalla era onere di CP_1 quest'ultima, quale attrice in senso sostanziale, provare in maniera puntuale l'avvenuta esecuzione di opere edili presso il cantiere di
Via XXIV Maggio in Roma e del distacco di lavoratori presso il cantiere di v.le SI in Rieti.
Ebbene all'esito dell'istruttoria non può ritenersi raggiunta la prova in ordine all'adempimento delle specifiche prestazioni descritte nelle tre fatture per cui è causa.
Quanto alle prestazioni di cui alla fattura n. 19/2021 la domanda è carente già sul piano assertivo, in quanto nel ricorso per decreto ingiuntivo e negli atti difensivi relativi al giudizio di opposizione l'odierna opposta fa generico riferimento ad opere murarie edili eseguite per conto della presso il cantiere sito Parte_1 in Roma via XXIV Maggio n. 43, senza alcuna indicazione sulla tipologia dei lavori svolti e sulle circostanze di tempo e di luogo delle presunte prestazioni.
Le carenze assertive non sono state colmate neanche sul piano probatorio.
Ed invero il teste - figlio del legale rappresentante Testimone_1 dell' nonché procuratore speciale e dipendente di CP_1
pagina 6 di 10 quest'ultima - si è limitato a confermare di aver svolto lavori di assistenza edile e di assistenza impiantistica presso il cantiere di via XXIV maggio, 43 in Roma, senza tuttavia precisare né le singole opere realizzate, né il numero di ore impiegate, né il periodo di riferimento. Su quest'ultimo punto il teste ha espressamente dichiarato di non ricordare il periodo preciso in cui ha lavorato presso il cantiere di Via XXIV Maggio. L'assoluta genericità delle dichiarazioni rilasciate dal sig. inducono a dubitare dell'attendibilità di Tes_1 quest'ultimo anche in considerazione del suo rapporto di stretta parentela con il legale rappresentante della società opposta e della sua qualifica di procuratore speciale della CP_1
Anche a voler ritenere il teste attendibile non si può escludere che le prestazioni a cui ha fatto riferimento il sig. siano quelle Tes_1 di cui alle fatture n. 5/2021 e n. 7/2021 per le quali la società opponente ha già provveduto al pagamento come riconosciuto e documentato dalla stessa parte opposta.
Peraltro la testimonianza resa dal sig. è palesemente smentita Tes_1 dalle dichiarazioni rese dal teste - dipendente della Testimone_2
proprietaria del Palazzo Parte_2
Pallavicini in Via XXIV Maggio interessato dai lavori appaltati alla
– il quale ha escluso la presenza di operai Parte_1 della presso il cantiere di Via XXIV Maggio. Sul punto il CP_1 teste ha così dichiarato: “non mi risulta che alcun dipendente della si sia recato presso il cantiere di Palazzo Pallavicini CP_1 per svolgere i lavori indicati nella fattura n. 19/2021 che mi è stata ora mostrata. Preciso che io mi occupo della parte amministrativa e quindi seguo direttamente i rapporti con le imprese affidatarie dei lavori. Ricordo che i lavori di cui alla suddetta fattura erano stati affidati alla e pertanto, per quello che Parte_1 ricordo, soltanto tre o quattro operai di quest'ultima impresa hanno avuto accesso al cantiere per svolgere i suddetti lavori. Non ho ricordi di altre persone o di operai di altre ditte che abbiano partecipato ai suddetti lavori. Preciso che i lavori per le opere
pagina 7 di 10 murarie e per l'impiantistica venivano appaltati a due ditte con divieto di subappalto.”
Quanto alle fatture n. 14/2021 e n. 17/2021 relative al distacco di lavoratori dell' in favore della CP_1 Parte_1 presso il cantiere di Rieti (Scuola SE) per tutto il mese di maggio e per i primi tre giorni di giugno 2021, si osserva anzitutto che la società opposta non ha articolato prove specifiche sui giorni e sulle ore di attività degli operai asseritamente impiegati in detta attività.
Le dichiarazioni rese sul punto dal teste oltre ad Testimone_1 essere generiche (“Io ho lavorato presso il cantiere della scuola
SE in Rieti nei mesi di aprile e maggio 2021. Per quello che ricordo abbiamo lavorato fino a giugno 2021”) sono ancora una volta smentite dalle altre testimonianze, dalle quali è emerso che ha CP_1 interrotto le proprie attività presso il cantiere di Rieti a metà maggio 2021 e che nel periodo successivo i lavori sono stati completati direttamente dalla con i propri operai. Parte_1
Ed invero il teste dipendente del Comune di Rieti Testimone_3 nominato responsabile del procedimento relativo al cantiere de quo, ha dichiarato: “da maggio 2021 non ho più visto nessun dipendente della
lavorare presso il cantiere della scuola SE … Preciso CP_1 che mi recavo presso il cantiere oggetto di causa mediamente tre volte
a settimana e comunque mi alternavo con il direttore dei lavori e in alcuni casi andavamo anche insieme.”
Le dichiarazioni di sono state pienamente confermate dal Tes_3 direttore dei lavori, ing. il quale, sentito Testimone_4 all'udienza del 22 febbraio 2024, ha così riferito: “pur non sapendo indicare una data precisa posso dire che nel mese di maggio 2021 i dipendenti della non sono più comparsi in cantiere. … in CP_1 seguito all'abbandono del cantiere da parte della sono CP_1 sopraggiunti i dipendenti della ditta che hanno Parte_3 continuato e ultimato i lavori precedentemente svolti dalla CP_1
”
[...]
pagina 8 di 10 La prova delle prestazioni di cui alle fatture n. 14/2021 e n. 17/2021 non può essere rinvenuta nelle comunicazioni prodotte dalla CP_2 parte opposta, le quali comprovano soltanto l'avvenuta regolarizzazione amministrativa dei distacchi di manodopera, ma certamente non dimostrano l'effettivo svolgimento delle lavorazioni.
Peraltro non sono stati depositati gli relativi al mese di CP_2 giugno 2021 e comunque negli acquisiti in atti non è indicato CP_2 il cantiere di Rieti quale luogo di prestazione del lavoro, sicché non si può escludere che il distacco abbia riguardato altri cantieri. In proposito si rileva che lo stesso teste di parte opposta Testimone_1 ha precisato che “il distacco per il cantiere di Rieti era parziale e quindi consentiva di utilizzare i dipendenti della anche CP_1 per altri cantieri.”
Infine nessun argomento di prova può essere desunto dall'avvenuto pagamento della fattura n. 11 del 18 maggio 2021, la quale si riferisce al periodo compreso tra il 31 marzo e il 30 aprile 2021 e, dunque, nulla comprova in ordine al periodo successivo. Il pagamento di metà dell'importo di cui alla fattura n. 14/2021 trova poi giustificazione nella circostanza, pacificamente ammessa dall'opponente, che la CP_1
ha somministrato manodopera fino alla prima metà del mese di
[...] maggio 2021.
Per quanto fin qui esposto l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5. In base al principio della soccombenza, le spese processuali della fase monitoria restano a carico della parte opposta, la quale va condannata al pagamento in favore di delle spese Parte_1 processuali del giudizio di opposizione, che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal DM n. 55/14 (così come aggiornato con D.M. n. 147 del
13.08.2022) per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00 con distrazione in favore del difensore di parte opponente che ne ha fatto specifica richiesta nella comparsa conclusionale dichiarandosi antistatario.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1206/2022 emesso in data 24 gennaio 2022 proposta dalla Parte_1 nei confronti di , ogni altra istanza, difesa ed eccezione CP_1 disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- pone definitivamente a carico di parte opposta le spese processuali della fase monitoria e condanna quest'ultima al pagamento in favore della società opponente delle spese processuali del giudizio di opposizione, liquidate in euro
5.222,50 di cui euro 145,50 per esborsi ed euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA, CPA come per legge da distrarre in favore del difensore dell'opponente.
Roma, 16 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Russo
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 17239 dell'anno 2022 vertente tra
(p.iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via
Elvia Recina n. 19, presso lo studio dell'Avv. Angela Ferrari che la rappresenta e difende in forza di procura in atti opponente
e
(p.iva ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2 pro tempore, elettivamente domiciliata in Palestrina
(RM), alla Via di Colle Belvedere della Stazione n. 41, presso lo studio dell'Avv. Silvia Macchi che la rappresenta e difende in forza di procura in atti opposta
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta relative all'udienza cartolare del
20 maggio 2025 le parti hanno così precisato le conclusioni:
parte opponente:
“… l'Avv. Angela Ferrari, in qualità di difensore della Parte_1
, precisa le proprie conclusioni riportandosi ai propri scritti
[...]
pagina 1 di 10 difensivi, da intendersi in tale sede integralmente riportati e trascritti, e ne chiede l'accoglimento. …”.
[“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza rigettata nel merito accertare e dichiarare la mancata esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture di cui viene richiesto il pagamento con il decreto ingiuntivo, nonché, il venir meno dell'interesse di al distacco CP_1 dei propri dipendenti in favore della presso il Parte_1 cantiere di Rieti, dalla metà di maggio 2021 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1206/2022 del 24.1.2022 (RG n. 72259/2021) emesso dal Tribunale Ordinario di Roma – Giudice Dott. Cinque.
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso delle spese in misura forfetaria come per legge.”]
parte opposta:
“Nell'interesse di , l'Avv. Macchi precisa le conclusioni come CP_1 in atti e chiede che la causa sia decisa con concessione termini ex art. 190 cpc”.
[“Voglia, L'Ecc.mo Giudicante adito, ogni contraria istanza e deduzione respinta, così provvedere:
1. In via preliminare concedere la provvisoria esecutività al decreto opposto per i motivi in narrativa;
2. Nel merito, rigettare l'opposizione avversa, in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque perché assolutamente non provata.
3. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”]
FATTO E DIRITTO
1. La ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1206/2022 emesso in data 24 gennaio 2022, con il quale il Tribunale di Roma le aveva intimato di pagare in favore della la somma complessiva di euro 10.814,00 oltre accessori in CP_1 forza delle seguenti fatture: fattura n. 19 del 13/07/2021 dell'importo pagina 2 di 10 di € 7.390,00 relativa ad opere murarie edili eseguite per conto della presso il cantiere sito in Roma alla via XXIV Parte_1
MAGGIO, 43; fattura n. 14 del 03/06/2021 dell'importo di euro 5.531,68
(parzialmente pagato con un saldo debitorio residuo di euro 2.765,84) relativa al distacco di alcuni dipendenti in favore della
[...] per i lavori da eseguirsi presso il cantiere della Parte_1
Scuola E. SE in Rieti dal 1° al 31 maggio 2021; fattura n. 17 del
06/07/2021 dell'importo di € 658,24 relativa al distacco di alcuni dipendenti in favore della per i lavori da Parte_1 eseguirsi presso il cantiere della Scuola E. SE in Rieti dal 1° al
3 giugno 2021.
La società opponente ha contestato la pretesa creditoria avanzata dalla negando che le prestazioni di cui alle fatture poste CP_1
a fondamento della richiesta di ingiunzione siano mai state eseguite in favore della la quale non aveva mai Parte_1 sottoscritto alcun contratto relativo a dette prestazioni.
Con specifico riferimento alla fattura n. 19/2021 l'opponente ha dedotto di aver richiesto, invano, l'emissione di una corrispondente nota di credito e la modifica della causale “in acconto lavorazioni da eseguirsi” e di aver poi completato in proprio le lavorazioni presso il cantiere di Via XXIV Maggio.
Quanto alle fatture n. 14/2021 e n. 17/2021, aventi ad oggetto compensi per distacco di personale, rispettivamente, nel mese di maggio
2021 e di giugno 2021 (per 3 giorni complessivi) presso un cantiere di
Rieti, la ha eccepito che le prestazioni si Parte_1 erano interrotte da metà maggio (motivo per il quale la fattura n.
14/2021 era stata pagata nella misura della metà), allorquando la CP_1
aveva abbandonato il cantiere e non si era più resa reperibile,
[...] tanto che i lavori erano stati terminati direttamente dalla società opponente.
Quest'ultima ha quindi rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
pagina 3 di 10 2. Con comparsa depositata in data 7 giugno 2022 si è costituita in giudizio la la quale ha contestato i motivi di CP_1 opposizione chiedendone il rigetto con conferma del decreto opposto.
Secondo la le prestazioni di cui alle tre fatture azionate in CP_1 sede monitoria erano supportate da adeguata prova documentale ed in particolare: per la fattura n. 19/2021 la prova poteva essere desunta dai pagamenti delle fatture 5/2021 e 7/2021 aventi tutte la stessa causale e inerenti i medesimi lavori presso il cantiere di via XXIV
Maggio; per le fatture n. 14/2021 e n. 17/2021 la prova poteva essere rinvenuta nel contratto firmato dalle parti e solo ora contestato genericamente dall'opponente, nel pagamento della fattura n. 11/2021 avente stesso oggetto e riferita al medesimo periodo e nelle comunicazioni trasmesse tramite portale al Ministero del lavoro e
Politiche Sociali (c.d. ) concernenti i lavoratori che la CP_2 CP_1
aveva distaccato presso la proprio per il
[...] Parte_1 periodo di cui alle fatture.
3. Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis), la causa è stata istruita attraverso l'acquisizione di documenti, l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opposta e l'esame di quattro testimoni.
All'udienza del 20 maggio 2025, trattata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e del successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
*******
4. L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito illustrate.
E' bene premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione e si pagina 4 di 10 svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo per la prestazione di lavori o servizi, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova di tutti i fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa creditoria, non potendo le fatture e l'estratto delle scritture contabili - idonei soltanto ai fini dell'emissione del decreto - costituire fonte di prova nel giudizio di opposizione. Le fatture commerciali, infatti, per la loro formazione unilaterale e la loro inerenza ad un rapporto già formato tra le parti, hanno natura di atti partecipativi e non di prove documentali o di indizi circa l'esistenza del credito in esse riportato (cfr. ex plurimis, Cass. n. 15383/2010; Cass. n. 9593/2004), per cui quando viene contestata in giudizio l'esistenza del credito o l'entità dello stesso, incombe sull'emittente l'onere di provare l'esistenza e l'esatto ammontare del proprio credito (cfr. Cass. 10.10.11, n. 20802).
In particolare è onere dell'appaltatore o prestatore dell'opera, quale attore in senso sostanziale, provare non soltanto l'esistenza di un valido contratto e l'ammontare del corrispettivo pattuito, ma anche l'esatto adempimento delle prestazioni per cui è richiesto il pagamento.
Tanto sinteticamente precisato in ordine alla corretta ripartizione dell'onere della prova tra le parti nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, si rammenta che la pretesa creditoria avanzata dall'odierna opposta risulta basata su 3 fatture, prodotte in copia sin dalla fase monitoria (doc. 4), emesse dalla a carico CP_1 della e precisamente: la fattura n. 19 del 13 Parte_1 luglio 2021 dell'importo di euro 7.390,00 che reca quale causale
“acconto per assistenze opere murarie edili ed impiantistiche presso il vostro cantiere sito in Roma via XXIV Maggio, 43”; la fattura n. 14 del 3 giugno 2021 dell'importo di euro 5.531,68 (per la quale la CP_1
pagina 5 di 10 rivendica un credito residuo di euro 2.765,84) che reca quale Pt_1 causale “rimborso spese distacchi parziali dei dipendenti per il periodo dal 1 maggio 2021 al 31 maggio 2021presso vs. cantiere di Rieti
– scuola SE v.le SI snc. 1 operaio metalmeccanico ore 112 X
18,15 euro = 2032,80 2 operai comuni ore 112 X 22,99 euro = 2574,88 1 operaio comune ore 40 X 23,10 euro = 924,00”; la fattura n. 17 del 6 luglio 2021 dell'importo di euro 658,24 che reca quale causale
“rimborso spese distacchi parziali dei dipendenti per il periodo dal
01 giugno 2021 al 3 giugno 2021 presso vs. cantiere di Rieti – scuola
SE v.le SI snc. 1 operaio comune ore 16 X 22,99/ora = 367,84
1 operaio metalmeccanico ore 16 X 18,15/ora = 290,40” (doc. 4 del fascicolo monitorio).
Ora, avendo l'opponente negato di aver ricevuto le prestazioni indicate nelle tre fatture azionate dalla era onere di CP_1 quest'ultima, quale attrice in senso sostanziale, provare in maniera puntuale l'avvenuta esecuzione di opere edili presso il cantiere di
Via XXIV Maggio in Roma e del distacco di lavoratori presso il cantiere di v.le SI in Rieti.
Ebbene all'esito dell'istruttoria non può ritenersi raggiunta la prova in ordine all'adempimento delle specifiche prestazioni descritte nelle tre fatture per cui è causa.
Quanto alle prestazioni di cui alla fattura n. 19/2021 la domanda è carente già sul piano assertivo, in quanto nel ricorso per decreto ingiuntivo e negli atti difensivi relativi al giudizio di opposizione l'odierna opposta fa generico riferimento ad opere murarie edili eseguite per conto della presso il cantiere sito Parte_1 in Roma via XXIV Maggio n. 43, senza alcuna indicazione sulla tipologia dei lavori svolti e sulle circostanze di tempo e di luogo delle presunte prestazioni.
Le carenze assertive non sono state colmate neanche sul piano probatorio.
Ed invero il teste - figlio del legale rappresentante Testimone_1 dell' nonché procuratore speciale e dipendente di CP_1
pagina 6 di 10 quest'ultima - si è limitato a confermare di aver svolto lavori di assistenza edile e di assistenza impiantistica presso il cantiere di via XXIV maggio, 43 in Roma, senza tuttavia precisare né le singole opere realizzate, né il numero di ore impiegate, né il periodo di riferimento. Su quest'ultimo punto il teste ha espressamente dichiarato di non ricordare il periodo preciso in cui ha lavorato presso il cantiere di Via XXIV Maggio. L'assoluta genericità delle dichiarazioni rilasciate dal sig. inducono a dubitare dell'attendibilità di Tes_1 quest'ultimo anche in considerazione del suo rapporto di stretta parentela con il legale rappresentante della società opposta e della sua qualifica di procuratore speciale della CP_1
Anche a voler ritenere il teste attendibile non si può escludere che le prestazioni a cui ha fatto riferimento il sig. siano quelle Tes_1 di cui alle fatture n. 5/2021 e n. 7/2021 per le quali la società opponente ha già provveduto al pagamento come riconosciuto e documentato dalla stessa parte opposta.
Peraltro la testimonianza resa dal sig. è palesemente smentita Tes_1 dalle dichiarazioni rese dal teste - dipendente della Testimone_2
proprietaria del Palazzo Parte_2
Pallavicini in Via XXIV Maggio interessato dai lavori appaltati alla
– il quale ha escluso la presenza di operai Parte_1 della presso il cantiere di Via XXIV Maggio. Sul punto il CP_1 teste ha così dichiarato: “non mi risulta che alcun dipendente della si sia recato presso il cantiere di Palazzo Pallavicini CP_1 per svolgere i lavori indicati nella fattura n. 19/2021 che mi è stata ora mostrata. Preciso che io mi occupo della parte amministrativa e quindi seguo direttamente i rapporti con le imprese affidatarie dei lavori. Ricordo che i lavori di cui alla suddetta fattura erano stati affidati alla e pertanto, per quello che Parte_1 ricordo, soltanto tre o quattro operai di quest'ultima impresa hanno avuto accesso al cantiere per svolgere i suddetti lavori. Non ho ricordi di altre persone o di operai di altre ditte che abbiano partecipato ai suddetti lavori. Preciso che i lavori per le opere
pagina 7 di 10 murarie e per l'impiantistica venivano appaltati a due ditte con divieto di subappalto.”
Quanto alle fatture n. 14/2021 e n. 17/2021 relative al distacco di lavoratori dell' in favore della CP_1 Parte_1 presso il cantiere di Rieti (Scuola SE) per tutto il mese di maggio e per i primi tre giorni di giugno 2021, si osserva anzitutto che la società opposta non ha articolato prove specifiche sui giorni e sulle ore di attività degli operai asseritamente impiegati in detta attività.
Le dichiarazioni rese sul punto dal teste oltre ad Testimone_1 essere generiche (“Io ho lavorato presso il cantiere della scuola
SE in Rieti nei mesi di aprile e maggio 2021. Per quello che ricordo abbiamo lavorato fino a giugno 2021”) sono ancora una volta smentite dalle altre testimonianze, dalle quali è emerso che ha CP_1 interrotto le proprie attività presso il cantiere di Rieti a metà maggio 2021 e che nel periodo successivo i lavori sono stati completati direttamente dalla con i propri operai. Parte_1
Ed invero il teste dipendente del Comune di Rieti Testimone_3 nominato responsabile del procedimento relativo al cantiere de quo, ha dichiarato: “da maggio 2021 non ho più visto nessun dipendente della
lavorare presso il cantiere della scuola SE … Preciso CP_1 che mi recavo presso il cantiere oggetto di causa mediamente tre volte
a settimana e comunque mi alternavo con il direttore dei lavori e in alcuni casi andavamo anche insieme.”
Le dichiarazioni di sono state pienamente confermate dal Tes_3 direttore dei lavori, ing. il quale, sentito Testimone_4 all'udienza del 22 febbraio 2024, ha così riferito: “pur non sapendo indicare una data precisa posso dire che nel mese di maggio 2021 i dipendenti della non sono più comparsi in cantiere. … in CP_1 seguito all'abbandono del cantiere da parte della sono CP_1 sopraggiunti i dipendenti della ditta che hanno Parte_3 continuato e ultimato i lavori precedentemente svolti dalla CP_1
”
[...]
pagina 8 di 10 La prova delle prestazioni di cui alle fatture n. 14/2021 e n. 17/2021 non può essere rinvenuta nelle comunicazioni prodotte dalla CP_2 parte opposta, le quali comprovano soltanto l'avvenuta regolarizzazione amministrativa dei distacchi di manodopera, ma certamente non dimostrano l'effettivo svolgimento delle lavorazioni.
Peraltro non sono stati depositati gli relativi al mese di CP_2 giugno 2021 e comunque negli acquisiti in atti non è indicato CP_2 il cantiere di Rieti quale luogo di prestazione del lavoro, sicché non si può escludere che il distacco abbia riguardato altri cantieri. In proposito si rileva che lo stesso teste di parte opposta Testimone_1 ha precisato che “il distacco per il cantiere di Rieti era parziale e quindi consentiva di utilizzare i dipendenti della anche CP_1 per altri cantieri.”
Infine nessun argomento di prova può essere desunto dall'avvenuto pagamento della fattura n. 11 del 18 maggio 2021, la quale si riferisce al periodo compreso tra il 31 marzo e il 30 aprile 2021 e, dunque, nulla comprova in ordine al periodo successivo. Il pagamento di metà dell'importo di cui alla fattura n. 14/2021 trova poi giustificazione nella circostanza, pacificamente ammessa dall'opponente, che la CP_1
ha somministrato manodopera fino alla prima metà del mese di
[...] maggio 2021.
Per quanto fin qui esposto l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5. In base al principio della soccombenza, le spese processuali della fase monitoria restano a carico della parte opposta, la quale va condannata al pagamento in favore di delle spese Parte_1 processuali del giudizio di opposizione, che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal DM n. 55/14 (così come aggiornato con D.M. n. 147 del
13.08.2022) per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00 con distrazione in favore del difensore di parte opponente che ne ha fatto specifica richiesta nella comparsa conclusionale dichiarandosi antistatario.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1206/2022 emesso in data 24 gennaio 2022 proposta dalla Parte_1 nei confronti di , ogni altra istanza, difesa ed eccezione CP_1 disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- pone definitivamente a carico di parte opposta le spese processuali della fase monitoria e condanna quest'ultima al pagamento in favore della società opponente delle spese processuali del giudizio di opposizione, liquidate in euro
5.222,50 di cui euro 145,50 per esborsi ed euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA, CPA come per legge da distrarre in favore del difensore dell'opponente.
Roma, 16 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Russo
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