Decreto presidenziale 27 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 15 gennaio 2026
Sentenza breve 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 04/05/2026, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00194/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00543/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' IA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 543 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
WE NE AL s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Vivani, Elisabetta Sordini, Simone Abellonio e Laura Ferrua Magliani, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Regione IA, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Benci, Annalisa Rocchini e Valerio Libratti, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura regionale in Perugia, Corso Vannucci, 96;
Rappresentante unico delle Amministrazioni regionali;
AFOR IA – Agenzia forestale regionale;
Comune di TO, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Rosi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
Comune di CA GI, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato HE Greco, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
Ministero della cultura, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell’IA, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale, Ministero dell’interno, Prefettura di Terni – Ufficio territoriale del Governo, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Perugia, Via degli Offici, 14;
Soprintendenza speciale per il piano nazionale di ripresa e resilienza;
Rappresentante unico delle Amministrazioni statali;
nei confronti
Provincia di Terni, non costituita in giudizio;
Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero della difesa, Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale, Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Perugia, Agenzia del demanio – Direzione regionale Toscana e IA, Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, e Presidenza del Consiglio dei Ministri, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Perugia, Via degli Offici, 14;
Comando militare dell’Esercito IA;
CIGA – Centro informazioni geotopografiche aeronautiche;
ANAS s.p.a., Terna Rete AL s.p.a., E-Distribuzione s.p.a., ENAC – Ente nazionale per l’aviazione civile, ENAV s.p.a., Consorzio della bonificazione umbra, SII – Servizio idrico integrato s.c.p.a., Fibercop s.p.a., Azienda unità sanitaria locale IA n. 2, Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente dell’IA, Aero Club Volovelistico CA Viscardo a.s.d., Associazione Amici della Terra onlus, Comitato orvietano per la salute pubblica o.d.v., Associazione Politica Nova, CA AR ME, Azienda agricola CA AR ME, AM CY IS AM, AU DO D’Oria, VR AL s.p.a., Azienda agricola e forestale La Chiaracia e Hotel Management Group s.r.l., non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
IN WA e ER HE, nella qualità di procuratrice generale di AN HE, rappresentati e difesi dagli avvocati Emilio Festa e Francesco Rosi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
AL AC e ST RI, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Pilade Chiti e Simona Sacripanti, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l’annullamento e la dichiarazione di nullità e di inefficacia
quanto al ricorso introduttivo:
- della determinazione dirigenziale della Regione IA – Giunta regionale – Direzione regionale governo del territorio, ambiente, protezione civile, riqualificazione urbana, coordinamento PNRR – Servizio transizione energetica e sviluppo sostenibile n. 11536 del 4 novembre 2025, avente quale oggetto: “ D.Lgs. 387/2003 – società WE NE AL S.r.l. – Istanza autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto eolico composto da 7 aerogeneratori da 6 MW ciascuno, denominato Phobos, potenza nominale 42 MW e relative opere civili ed elettriche connesse ed infrastrutture indispensabili nei Comuni di CA GI e TO (TR). Conclusione negativa del procedimento ”, ricevuta in pari data con nota prot. n. 58338, e relativi allegati, ivi compreso il documento relativo alla trattazione della producibilità dell’impianto;
- di tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali, ivi compresi:
(i) la nota della Regione IA – Direzione regionale governo del territorio, ambiente e protezione civile, riqualificazione urbana, coordinamento PNRR prot. n. 47996 in data 11 marzo 2025, con cui è stata indetta e convocata la prima riunione della conferenza di servizi in modalità simultanea e in modalità sincrona, e le successive note di aggiornamento prot. n. 48307 del 12 marzo 2025, n. 49150 del 12 marzo 2025, n. 50562 del 13 marzo 2025, n. 54601 del 20 marzo 2025, nonché la nota prot. n. 58927 del 25 marzo 2025, con cui è stata posticipata la prima riunione al 15 aprile 2025;
(ii) le note della Regione IA – Direzione regionale governo del territorio, ambiente e protezione civile, riqualificazione urbana, coordinamento PNRR prot. n. 47998 in data 11 marzo 2025 e n. 49144 del 12 marzo 2025, con cui è stata convocata la conferenza di servizi istruttoria interna alla Regione;
(iii) il rapporto pre-istruttorio regionale del 18 marzo 2025 relativo alla pratica n. 5523048/2025;
(iv) i pareri espressi dagli Enti nel corso della conferenza di servizi, e segnatamente: la nota dell’AFOR IA acquisita al prot. n. 58679 del 25 marzo 2025; la nota del Comune di CA GI prot. n. 2433 del 14 aprile 2025, acquisita al prot. n. 74702 del 15 aprile 2025, unitamente all’allegato tecnico; la nota del Comune di TO acquisita al prot. n. 72632 del 11 aprile 2025; le note del Ministero della cultura – Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio prot. n. 5668 del 18 marzo 2025 e n. 5960 del 21 marzo 2025; la nota della Prefettura di Terni acquisita al prot. n. 15490 del 18 marzo 2025; la nota del Ministero della cultura – Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio dell’IA prot. n. 7811 del 14 aprile 2025; la nota dell’AFOR IA acquisita al prot. n. 142809 del 22 luglio 2025, non conosciuta, recante parere negativo alla realizzazione del progetto; la nota della Provincia di Terni, acquisita al prot. n. 148307 del 30 luglio 2025; la nota del Servizio urbanistica, politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio della Regione IA prot. n. 149128 del 31 luglio 2025; la nota del Comune CA GI acquisita al prot. n. 150695 del 4 agosto 2025; la nota del Comune di TO acquisita al prot. n. 151178 del 5 agosto 2025; le note del Comune di TO: Settore tecnico prot. reg. n. 72632 del 11 aprile 2025, Settore tecnico – Servizio SUAPE – Ufficio SUE, con cui sono state richieste integrazioni, nonché Settore tecnico prot. reg. n. 75139 del 15 aprile 2025;
(v) i verbali della conferenza di servizi esterna relativi alle sedute del 15 aprile 2025 e del 5 agosto 2025, nonché le note regionali di convocazione, prot. n. 141139 del 18 luglio 2025 e n. 145664 del 25 luglio 2025, e tutti i relativi allegati, compreso il quadro sinottico;
(vi) i verbali di conferenza di servizi interna della Regione IA convocata, ai sensi della d.G.R. n. 305 del 27 marzo 2017, con comunicazione PEC prot. n. 47998 dell’11 marzo 2025 e con comunicazione PEC prot. n. 140858 del 17 luglio 2025, relativi alle sedute del 24 marzo 2025 e del 24 luglio 2025, e tutti i relativi allegati;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 26 gennaio 2026:
- dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 10354 del 29 dicembre 2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della cultura, della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell’IA, della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale, del Ministero dell’interno, della Prefettura di Terni – Ufficio territoriale del Governo, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero della difesa, dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Perugia, dell’Agenzia del demanio – Direzione regionale Toscana e IA, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché gli atti di costituzione in giudizio della Regione IA, del Comune di TO e del Comune di CA GI;
Visto l’atto di intervento ad opponendum di IN AC e ER HE, nella qualità di procuratrice generale di AN HE, nonché l’atto di intervento ad opponendum di AL AC e ST RI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa OR NE Di RO e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’articolo 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, successivamente integrato con motivi aggiunti, WE NE AL s.p.a. (di seguito: WE) ha impugnato principalmente, insieme agli altri atti indicati in epigrafe, la determinazione della Regione IA n. 11536 del 4 novembre 2025, recante la conclusione negativa del procedimento di autorizzazione unica dell’impianto eolico denominato “Phobos”, della potenza nominale di 42 MW, ubicato nei Comuni di CA GI e TO (TR), nonché delle relative opere civili ed elettriche connesse e infrastrutture indispensabili.
2. I fatti rilevanti ai fini dell’odierna controversia possono essere riassunti nei termini che seguono:
- in data 5 agosto 2021 la società ha presentato all’allora Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica), ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l’istanza di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) del progetto relativo all’impianto, costituito da 7 aerogeneratori – ciascuno della potenza nominale di 6 MW, con diametro del rotore di m 170, altezza al mozzo di m 115 e altezza complessiva dal piano di campagna di m 200 – di cui 3 da realizzarsi nel territorio del Comune di CA GI (WTG.01, WTG.02, WTG.03) e 4 nel territorio del Comune di TO (WTG.04, WTG.05, WTG.06, WTG.07);
- con istanza datata 6 agosto 2021 WE ha domandato alla Regione IA il rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la Regione ha comunicato con nota del 10 novembre 2021 che quest’ultima istanza non era “ (…) istruibile senza la previa valutazione di impatto ambientale ”;
- si è svolto quindi il procedimento di VIA, nel quale sono emerse valutazioni contrastanti tra la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, che ha reso parere favorevole con condizioni alla realizzazione del progetto, e la Soprintendenza speciale per il PNRR, che si è espressa invece negativamente, per cui la questione è stata rimessa al Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c-bis) , della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- con deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 giugno 2023 è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto eolico, a condizione del rispetto di alcune prescrizioni;
- successivamente alla pubblicazione della deliberazione del Consiglio dei Ministri e alla sua comunicazione alla Regione IA da parte dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, WE ha sollecitato la conclusione da parte della Regione del procedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
- con nota del 25 marzo 2024 la Regione IA ha reso noto alla società che, stante la propria precedente comunicazione del 10 novembre 2021, si riteneva non avviabile, né istruibile alcun procedimento, essendo necessaria a tal fine la presentazione di una nuova istanza di autorizzazione unica;
- la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 giugno 2023, recante il giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni, è stata impugnata da alcuni cittadini residenti nelle vicinanze dell’area di progetto e dalla società VR AL s.p.a., proprietaria di una struttura ricettiva prossima ai siti di installazione di alcune torri eoliche, e i relativi gravami sono stati rigettati da questo Tribunale con le sentenze nn. 589, 590, 591 e 592 del 6 agosto 2024, nonché n. 39 del 20 gennaio 2025;
- WE ha, a sua volta, impugnato la nota della Regione IA del 25 marzo 2024, con la quale si rappresentava la necessità di una nuova istanza ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica; in particolare, la società ha sostenuto che, contrariamente a quanto affermato dalla Regione, l’ iter dell’autorizzazione sarebbe stato pendente alla data della deliberazione del Consiglio dei Ministri recante l’esito favorevole della VIA e che, a seguito del decorso del termine di sessanta giorni previsto dall’articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 50 del 2022, la Regione avrebbe dovuto limitarsi a dare atto della formazione dell’autorizzazione unica per silenzio assenso;
- con la sentenza di questo Tribunale n. 41 del 2025 il ricorso di WE è stato accolto in parte, essendosi ritenuto che: (i) la nota della Regione IA del 10 novembre 2021 fosse volta a rappresentare al proponente l’improcedibilità soltanto temporanea, e non definitiva, dell’istanza di autorizzazione unica, in attesa dell’acquisizione del provvedimento di VIA; (ii) il procedimento di autorizzazione unica non fosse stato perciò definito con la predetta nota e fosse, dunque, ancora pendente alla data del 23 ottobre 2023, ossia al momento della comunicazione alla Regione della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2023; (iii) il decorso del termine di sessanta giorni dalla predetta comunicazione non avesse determinato, tuttavia, la formazione del silenzio assenso, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 50 del 2022, in quanto nell’istanza di autorizzazione unica di WE sarebbe mancato un elemento essenziale per la configurabilità stessa della domanda, ossia la presentazione di uno studio delle caratteristiche anemometriche dell’area, basato su rilievi effettuati in situ per un periodo non inferiore a un anno, secondo quanto prescritto dalle Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, approvate con decreto ministeriale del 10 settembre 2010;
- WE ha proposto appello nei confronti della predetta sentenza n. 41 del 2025, limitatamente al capo della decisione recante il rigetto della domanda di accertamento della formazione del silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione unica presentata dalla società;
- in pendenza dell’appello, la Regione IA ha dato corso al procedimento di autorizzazione unica, pervenendo a concluderlo negativamente, mediante l’impugnata determinazione n. 11536 del 4 novembre 2025.
3. Avverso quest’ultimo provvedimento, WE ha articolato i seguenti motivi:
I) la determinazione della Regione presenterebbe una struttura perplessa e contraddittoria, in quanto nelle premesse del provvedimento sarebbero stati richiamati pressoché tutti gli atti del procedimento; la sovrabbondanza di tale rinvio assolverebbe solo in apparenza all’onere di motivazione, rendendo in realtà non agevole l’individuazione delle ragioni poste effettivamente alla base della decisione e facendo ricadere sulla ricorrente l’onere di articolare contestazioni estese a tutto quanto riportato nell’atto, con conseguente pregiudizio per il suo diritto alla difesa e per le esigenze di sinteticità processuale;
II) emergerebbe la violazione dell’articolo 7 del decreto legge n. 50 del 2022, atteso che, ai sensi delle disposizioni ivi contenute, la Regione avrebbe dovuto concludere il procedimento di autorizzazione unica entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione o, a tutto voler concedere, dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio dei Ministri recante l’esito favorevole della VIA; il termine avrebbe dunque iniziato a decorrere al più tardi dal 23 ottobre 2023 e, di conseguenza, l’impugnata determinazione del 4 novembre 2025 sarebbe intervenuta quando il silenzio assenso si era ormai formato, senza peraltro che fosse stato previamente esercitato il potere di autotutela, ai sensi dell’articolo 21- nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241; a ben vedere, l’espressa qualificazione del termine per concludere il procedimento come perentorio implicherebbe la consumazione del potere alla scadenza di tale termine, per cui la determinazione regionale risulterebbe emanata in carenza di potere; in ogni caso, gli atti impugnati sarebbero inefficaci, ai sensi dell’articolo 2, comma 8- bis , della legge n. 241 del 1990;
III) mediante gli atti impugnati sarebbero state nuovamente effettuate una serie di valutazioni che erano già state compiute ed esaurite dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2023, non solo duplicandole, ma addirittura sovvertendole; anche a voler ritenere che residuasse qualche aspetto non considerato, si sarebbe trattato di elementi di dettaglio, non idonei a sorreggere il diniego opposto alla realizzazione dell’opera, la cui positiva valenza era stata già delibata al massimo livello istituzionale;
IV) la determinazione regionale sarebbe stata adottata in violazione delle norme che regolano il modulo procedimentale della conferenza di servizi e, in particolare: (i) dell’articolo 14- ter , comma 7, della legge n. 241 del 1990, in quanto sarebbe mancata la valutazione delle posizioni prevalenti; (ii) del comma 4 del medesimo articolo 14- ter , perché sarebbero riscontrabili plurime criticità attinenti alla rappresentanza delle Amministrazioni statali nell’ambito della conferenza di servizi;
V) con riguardo alla valutazione dei profili di tutela culturale e paesaggistica, emergerebbe che: (i) ai sensi dell’articolo 12, comma 3- bis , del decreto legislativo n. 387 del 2003, la Soprintendenza avrebbe avuto titolo per partecipare alla conferenza di servizi soltanto se il progetto fosse stato localizzato in aree vincolate e non sottoposto a valutazione ambientale, condizioni non soddisfatte nel caso in esame; (ii) il parere espresso dalla Soprintendenza sarebbe illegittimo, in quanto si limiterebbe a ribadire la posizione già espressa nel procedimento di VIA e ormai superata dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri, e a maggior ragione sarebbero illegittimi i pareri dei Comuni; (iii) sarebbe priva di fondamento la pretesa della Regione di qualificarsi come autorità competente ai sensi dell’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto il progetto non ricadrebbe in aree vincolate e, in ogni caso, l’autorizzazione paesaggistica sarebbe stata inclusa, per quanto necessario, nel giudizio di compatibilità ambientale;
VI) per ciò che attiene al tema dell’adeguatezza degli elaborati prodotti, sarebbe errata l’affermazione della Regione, secondo la quale il livello di progettazione necessario ai fini dell’autorizzazione unica sarebbe di maggior dettaglio rispetto al progetto preliminare presentato ai fini della VIA, atteso che WE avrebbe fornito una progettazione definitiva, idonea ai fini del rilascio dell’autorizzazione e dell’avvio della procedura espropriativa, mentre la Regione avrebbe richiesto elementi non attinenti al progetto e non previsti dalle Linee guida, omettendo anche di esaminare con attenzione gli elaborati prodotti; d’altro canto, dalle disposizioni dell’articolo 7 del decreto legge n. 50 del 2022 si evincerebbe che i progetti ritenuti adeguati dal Consiglio dei Ministri ai fini della VIA sono anche sufficienti ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica, stante la previsione della formazione del titolo per silentium ; pure le carenze documentali riportate nel quadro sinottico allegato al verbale della conferenza di servizi del 5 agosto 2025 sarebbero tutte superabili;
VII) quanto ai profili attinenti alla produttività dell’impianto: (i) emergerebbe la violazione dell’articolo 10- bis della legge n. 241 del 1990, perché nel provvedimento di diniego sarebbero presenti motivazioni non previamente prospettate alla società; (ii) la Regione avrebbe preteso di effettuare nuovamente il bilanciamento degli interessi già compiuto in sede di VIA con riguardo alla ventosità del sito, trascurando la circostanza che tale profilo sarebbe stato già compiutamente esaminato dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC; (iii) sarebbe da ritenere fisiologica e, comunque, non incidente sulla sostenibilità tecnico-economica dell’investimento e sulla positiva valenza di contrasto nei confronti del cambiamento climatico la circostanza che, aggiornando l’originario elaborato anemologico del 2021 sulla base dei dati rilevati in situ nel corso di un anno, WE abbia riscontrato una producibilità elettrica inferiore di circa il 20 per cento rispetto a quella stimata inizialmente; (iv) i calcoli in ordine alla producibilità dell’impianto sviluppati dalla Regione sarebbero errati e privi di supporto istruttorio, e sarebbero pure errate e travisate le conclusioni cui l’Ente è pervenuto; (v) le considerazioni svolte dal Comune di CA GI, peraltro privo di competenza tecnica sul tema, sarebbero affette da sviamento di potere e inattendibili;
VIII) il parere del Servizio regionale urbanistica del 31 luglio 2025, acquisito all’istruttoria confluita nel provvedimento impugnato, recherebbe affermazioni non condivisibili e meritevoli di contestazione;
IX) sarebbero illegittimi sotto più profili pure i pareri resi dal Comune di CA GI e dal Comune di TO.
4. Dopo il deposito del ricorso è stata pubblicata la sentenza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 10354 del 2025, con la quale sono stati riuniti e decisi gli appelli avverso le sentenze di questo Tribunale nn. 589, 590 e 591 del 2024, nonché n. 39 e n. 41 del 2025.
Con la predetta sentenza, in riforma delle sentenze appellate:
- è stata accertata la formazione del silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione unica presentata da WE, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 50 del 2022, a seguito del decorso del termine di sessanta giorni dalla comunicazione alla Regione IA della deliberazione del Consiglio dei Ministri recante l’esito favorevole del giudizio di compatibilità ambientale, atteso che l’istanza della società era completa nei suoi elementi essenziali e dunque la domanda era effettivamente configurabile come tale;
- sono stati ritenuti non meritevoli di favorevole delibazione i dubbi di legittimità costituzionale prospettati dal Comune di CA GI con riguardo all’articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 50 del 2022, per contrasto con l’articolo 9 della Costituzione, nonché con la direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE, la quale prescrive, in materia ambientale, l’adozione di decisioni espresse, motivate e fondate su un’adeguata valutazione di impatto ambientale, con indicazione delle condizioni e delle misure di mitigazione e monitoraggio;
- è stata dichiarata l’improcedibilità dei ricorsi di primo grado proposti dai residenti e dalla società VR AL s.p.a. avverso la deliberazione del Consiglio dei Ministri recante il giudizio positivo di compatibilità ambientale, stante la mancata impugnazione dell’autorizzazione unica formatasi per silentium , atteso che, anche ove la VIA fosse stata annullata, non ne sarebbe derivata la caducazione automatica dell’autorizzazione stessa;
- per completezza, è stata affermata l’infondatezza nel merito delle contestazioni prospettate nei confronti della predetta deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2023.
5. L’Avvocatura distrettuale dello Stato, costituitasi nel presente giudizio per le Amministrazioni indicate in epigrafe, ha depositato una memoria per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente, a seguito della sentenza d’appello ora richiamata.
6. WE ha, a sua volta, depositato una memoria, con la quale ha sottolineato che la sentenza del Consiglio di Stato n. 10354 del 2025 dimostrerebbe la fondatezza del secondo motivo di ricorso.
7. Si è, inoltre, costituito il giudizio il Comune di TO, il quale ha sostenuto che:
- il giudicato formatosi su una fattispecie di inerzia non avrebbe determinato la consumazione del potere, in quanto l’Amministrazione avrebbe conservato la possibilità di pronunciarsi, specie in considerazione del fatto che il procedimento richiederebbe valutazioni tecnico-discrezionali complesse;
- il provvedimento regionale impugnato in questa sede sarebbe perciò un atto nuovo, adottato per concludere il procedimento, e non si porrebbe in violazione del giudicato, bensì al di fuori del suo perimetro oggettivo;
- la previsione dell’articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 50 del 2022 dovrebbe essere interpretata in senso costituzionalmente orientato, ritenendo, in particolare, che il titolo formatosi per silentium non possa elidere la fase istruttoria e la ponderazione degli interessi propria della conferenza di servizi in procedimenti complessi, né possa porre nel nulla il ruolo delle Amministrazioni partecipanti e dei loro dissensi qualificati;
- ove si ritenesse non praticabile tale lettura costituzionalmente orientata, la disposizione sarebbe illegittima, per violazione: (i) degli articoli 97, 117 e 120 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione; (ii) degli articoli 24 e 111 della Costituzione;
- la circostanza che il potere della Regione IA non si sia consumato emergerebbe anche dal contenuto del provvedimento di VIA, il quale avrebbe demandato alla Regione, in sede di autorizzazione unica, un’approfondita istruttoria in ordine ai profili di interferenza dell’intervento con i vincoli di interesse culturale e paesaggistico;
- stante l’autonomia del procedimento di autorizzazione unica rispetto a quello di VIA, la Regione sarebbe pervenuta legittimamente a negare il titolo di propria competenza e, a questo riguardo, alcuni profili di criticità sarebbero stati rappresentati dallo stesso Comune di TO nel corso dell’ iter relativo all’autorizzazione unica.
8. All’esito della camera di consiglio del 13 gennaio 2026 questo Tribunale ha emesso l’ordinanza n. 6 del 2026, con la quale, rilevato il mancato perfezionamento della notifica del ricorso per alcuni destinatari, è stato disposto il rinvio della trattazione al successivo 27 gennaio, ponendo, inoltre, a carico della ricorrente l’onere di dare evidenza agli atti del giudizio della situazione relativa al perfezionamento delle notifiche, secondo le indicazioni appositamente impartite.
9. La parte ha adempiuto all’incombente prescritto.
10. In vista della camera di consiglio fissata per il prosieguo della trattazione, il Comune di TO ha depositato una seconda memoria, con la quale ha ulteriormente articolato le proprie difese, allegando, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 50 del 2022 anche rispetto all’articolo 9 della Costituzione e ribadendo, inoltre, la rilevanza delle questioni prospettate nell’ambito del presente giudizio.
11. WE ha preso posizione sulle tesi del Comune.
12. La Regione IA si è costituita mediante un’apposita memoria, con la quale, dopo aver ricapitolato i fatti e illustrato lo svolgimento della conferenza di servizi che ha condotto all’emanazione della determinazione impugnata, ha controdedotto rispetto a tutti i motivi di gravame.
La parte ha evidenziato, tra l’altro, di aver condotto autonome analisi sulla reale producibilità dell’impianto eolico e di aver riportato i relativi esiti – che sarebbero “ ben distanti da quanto stimato da WE ” – in due documenti del 12 agosto 2025, che sono stati mantenuti riservati su richiesta della società proponente e che potrebbero essere depositati agli atti di causa previa autorizzazione del giudice, domandata con la medesima memoria.
Infine, la Regione ha espresso dubbi sulla legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 50 del 2022, recante la previsione della formazione del silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione unica, per violazione degli articoli 24, 111, 97, 117, 118 e 120 della Costituzione.
13. Con un atto di motivi aggiunti depositato il 26 gennaio 2026, WE ha ulteriormente contestato gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 10354 del 29 dicembre 2025.
In particolare, la società ha reiterato, per dichiarate ragioni di tuziorismo difensivo, le censure articolate nel secondo motivo di gravame, evidenziando che la decisione del giudice d’appello, accertando la formazione del silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione unica, farebbe emergere l’illegittimità degli atti impugnati, nonché l’inefficacia degli stessi, ai sensi dell’articolo 2, comma 8- bis , della legge n. 241 del 1990.
Tali atti sarebbero affetti, inoltre, da contraddittorietà rispetto all’accertamento giurisdizionale sopravvenuto, carenza di potere in concreto, difetto dei presupposti di fatto e di diritto, nonché violazione dell’efficacia conformativa della sentenza; essi risulterebbero anche nulli per difetto assoluto di attribuzione e per violazione del giudicato.
A seguito della sentenza del Consiglio di Stato, dovrebbe essere accertata e dichiarata l’avvenuta caducazione del diniego di autorizzazione unica e degli altri atti impugnati, a causa dell’esaurimento del relativo potere.
14. Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026, il Presidente, considerata l’intervenuta proposizione di motivi aggiunti ed evidenziata l’esigenza di avere piena contezza del perfezionamento del contraddittorio con riguardo a tutti i soggetti destinatari della notifica da parte della ricorrente, sentite sul punto le parti comparse, ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 10 marzo 2026.
15. Il Comune di CA GI si è successivamente costituito in giudizio e ha depositato una memoria, con la quale:
- ha sostenuto che la questione relativa alla formazione del silenzio assenso si innesterebbe su un quadro istruttorio in cui sarebbero emerse criticità insanabili, attinenti alla sussistenza di uno dei presupposti fondamentali del progetto, ossia la producibilità effettiva dell’impianto, e in questa prospettiva ha insistito per l’acquisizione agli atti del giudizio dei due elaborati tecnici redatti dalla Regione IA in data 12 agosto 2025, contenenti l’analisi dei dati anemometrici del sito, e dell’allegato f) alla determinazione dirigenziale n. 11536 del 4 novembre 2025, inviato alla sola WE e mai pubblicato;
- ha domandato la disapplicazione dell’articolo 7, comma 2, secondo periodo, del decreto legge n. 50 del 2022, nella parte in cui prevede la formazione per silentium dell’autorizzazione unica, oppure la rimessione alla Corte di giustizia dell’Unione Europea della questione pregiudiziale concernente la compatibilità della predetta disposizione con l’articolo 8- bis della direttiva n. 2011/92/UE, inserito dalla direttiva 2014/52/UE, ove sarebbe richiesta l’adozione necessariamente in forma espressa del provvedimento conclusivo dell’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione;
- ha prospettato l’illegittimità costituzionale del predetto articolo 7, comma 2, secondo periodo, del decreto legge n. 50 del 2022 per violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, di cui all’articolo 97 della Costituzione, nonché dei principi di tutela ambientale e paesaggistica posti dall’articolo 9 della Costituzione;
- ha dichiarato di aderire alle questioni attinenti all’articolo 7, comma 2, prospettate dal Comune di TO e ha rimarcato che la disposizione: (i) si porrebbe in contrasto con l’articolo 118 della Costituzione, sotto il profilo della violazione del principio di sussidiarietà, nonché con l’articolo 9 e con gli articoli 5, 97 e 120 della Costituzione; (ii) sarebbe incompatibile, oltre che con la direttiva 2011/92/UE sulla valutazione di impatto ambientale, anche con la direttiva c.d. habitat 92/43/CEE, nonché con le direttive 2018/2001/UE e 2023/2413/UE, e con il regolamento 2022/2577/UE, in quanto tutte tali discipline presupporrebbero che l’autorizzazione di opere di rilevante impatto ambientale sia il risultato di una decisione espressa e motivata, adottata all’esito di un procedimento partecipato; (iii) confliggerebbe con i principi fondamentali della Convenzione di Aarhus in materia di partecipazione del pubblico ai processi decisionali ambientali;
- ha rimarcato come la formazione del silenzio assenso non avrebbe posto la Regione IA in una condizione di totale consumazione del potere, poiché rimarrebbe aperta la possibilità di intervento in autotutela;
- ha allegato che le valutazioni che hanno condotto la Regione al diniego dell’autorizzazione unica sarebbero legittime, tenuto conto: (i) delle criticità attinenti alla producibilità dell’impianto; (ii) dei profili relativi alla tutela paesaggistica, che sarebbero stati correttamente approfonditi dalla Regione, in forza del rinvio alla sede procedimentale di sua competenza contenuto nella delibera del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2023;
- ha sostenuto che l’eventuale riconoscimento della formazione del silenzio assenso, per come ricostruito nella sentenza del Consiglio di Stato, non potrebbe porre nel nulla l’istruttoria condotta dalla Regione e le sue risultanze.
16. Sono stati, inoltre, depositati due atti di intervento ad opponendum .
16.1. Il primo intervento è stato proposto da IN AC e da ER HE, in qualità di procuratrice generale di AN HE.
16.1.1. Il sig. IN AC risiede insieme ai propri familiari in un casolare sito nel Comune di CA GI.
La proprietà, composta da terreni per circa 10 ettari e da due fabbricati, acquisiti e completamente ristrutturati nell’anno 2000, è destinata, oltre che alla residenza della famiglia, anche allo svolgimento di attività di apicoltura, coltivazione in regime di agricoltura biologica e agriturismo.
Uno degli aerogeneratori in progetto dista 500 metri dalla proprietà dell’interveniente, dalla quale è pienamente visibile.
16.1.2. Il sig. AN HE, rappresentato dalla procuratrice generale ER HE, ha acquistato nell’anno 2018 il complesso immobiliare denominato “CAlo di Montalfina, chiesa e fabbricati della corte”, sito a CA GI.
Il predetto complesso, oggetto di importanti opere di ristrutturazione, è gravato da vincolo di interesse culturale particolarmente importante, imposto con decreto ministeriale n. 133 del 17 settembre 2021, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lett. a) e d) , del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Il medesimo sig. AN HE è, inoltre, proprietario di circa 400 ettari di terreni circostanti il CAlo, di cui circa 220 ettari coltivati a seminativo e circa 180 ettari di bosco, condotti dalla Società Agricola Nuova Montalfina s.s., della quale il predetto proprietario è socio maggioritario.
L’installazione di uno degli aerogeneratori è prevista a circa m 2.600 dal CAlo di Montalfina, dalla chiesa e dai fabbricati di corte e le pale sono pienamente visibili dal CAlo stesso.
16.1.3. I predetti intervenienti hanno dichiarato di aderire alle posizioni della Regione IA e del Comune di TO e hanno fornito elementi a sostegno di tale linea difensiva.
16.2. Il secondo atto di intervento è stato proposto da AL AC e da ST RI.
16.2.1. La sig.ra AL AC è proprietaria di un casale e di un compendio immobiliare nel Comune di TO, in Località Buon Respiro, ove risiede con la propria famiglia.
La proprietà è prossima a uno degli aerogeneratori in progetto, previsto a una distanza di 2 chilometri.
16.2.2. Il sig. ST RI è parimenti proprietario di un casale e di un compendio immobiliare nel Comune di TO, Località Biagio, ove risiede con la sua famiglia.
La proprietà è immediatamente contigua a uno degli aerogeneratori, previsto a una distanza di circa 300-400 metri, mentre altri due aerogeneratori in progetto distano circa 2 chilometri dal compendio immobiliare.
16.2.3. I signori AL AC e ST RI hanno dichiarato di aderire alle tesi della Regione IA e hanno sviluppato ulteriori argomenti a sostegno delle predette prospettazioni difensive.
17. In vista della camera di consiglio del 10 marzo 2026, fissata per la prosecuzione della trattazione cautelare della causa, anche le altre parti costituite hanno depositato memorie.
17.1. Il Comune di TO ha ulteriormente sviluppato i dubbi di legittimità costituzionale prospettati con riguardo all’articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 50 del 2022, articolando specifiche argomentazioni volte a evidenziare il contrasto della disposizione richiamata con: (i) il principio di sussidiarietà verticale, di cui all’articolo 118 della Costituzione; (ii) il principio di leale collaborazione, di cui agli articoli 5, 97 e 120 della Costituzione: (iii) la tutela dei valori ambientali, oggetto dell’articolo 9 della Costituzione.
Il Comune ha, inoltre, domandato la sottoposizione alla Corte di giustizia dell’Unione Europea di un quesito volto a verificare la compatibilità dell’articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 50 del 2022 con gli articoli 2, 8 e 8- bis della direttiva 2011/92/UE, con l’articolo 6, par. 3, della direttiva 92/43/CEE, con l’articolo 15- quinquies della direttiva 2023/2413/UE ( rectius : con l’articolo 15- quinquies della direttiva 2018/2001/UE, come introdotto dalla direttiva 2023/2413/UE), con i principi derivanti dalla Convenzione di Aarhus, nonché con l’articolo 5 del Trattato sull’Unione Europea e con il Protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
17.2. La Regione IA ha evidenziato che la sentenza del Consiglio di Stato n. 10354 del 2025 non costituirebbe un elemento di novità tale da legittimare la proposizione del ricorso per motivi aggiunti, il quale sarebbe inammissibile, perché non recherebbe alcuna variazione o integrazione delle argomentazioni e delle domande contenute nel ricorso introduttivo del giudizio.
La parte ha poi sostenuto l’infondatezza nel merito del ricorso per motivi aggiunti e ha richiamato le deduzioni già espresse sull’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 50 del 2022.
17.3. La ricorrente ha ricapitolato le proprie difese, insistendo, in particolare, per la fondatezza del secondo motivo del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti.
18. La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 10 marzo 2026, in occasione della quale il Collegio, sentite sul punto le parti presenti, si è riservato di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, non essendovi opposizione delle stesse parti.
All’esito di ampia discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
19. Rileva preliminarmente il Collegio che sussistono tutti i presupposti richiesti dall’articolo 60 cod. proc. amm. per la decisione della controversia all’esito della presente fase cautelare.
20. Tanto premesso, va scrutinata preliminarmente l’eccezione di improcedibilità del gravame, sollevata dall’Avvocatura dello Stato.
20.1. Al riguardo, deve osservarsi che la sopravvenienza della sentenza del Consiglio di Stato n. 10354 del 2025, che ha accertato la formazione del silenzio assenso in relazione all’istanza di autorizzazione unica presentata da WE, non priva di per sé la ricorrente dell’interesse a ottenere una pronuncia di merito circa alle sorti della determinazione regionale del 4 novembre 2025, costituente l’ultima manifestazione di volontà dell’Amministrazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione.
20.2. L’eccezione deve essere dunque respinta.
21. La Regione IA ha eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti, i quali non troverebbero fondamento in alcun elemento di novità e non sarebbero volti a introdurre censure o argomentazioni nuove.
21.1. Sul punto, deve tenersi presente che il ricorso per motivi aggiunti è stato proposto da WE per mero tuziorismo difensivo, secondo quanto dichiarato dalla parte, al solo fine di reiterare e ulteriormente illustrare le censure contenute nel secondo motivo di ricorso, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato più volte richiamata, depositata il 29 dicembre 2025.
Tanto premesso, va rilevato che l’atto di motivi aggiunti reca almeno un profilo di contestazione nuovo, laddove rimarca il contrasto della determinazione regionale impugnata con il dictum giurisdizionale contenuto nella sentenza d’appello, deducendo la “ violazione dell’efficacia conformativa della pronuncia medesima ” e la “ nullità per difetto assoluto di attribuzione e per violazione del giudicato ”.
21.2. Ne discende il rigetto dell’eccezione.
22. Nel merito, il gravame è fondato, dovendo trovare accoglimento, nei sensi che si passa a esporre, il secondo motivo di ricorso, riproposto anche con l’atto di motivi aggiunti, avente carattere dirimente e assorbente rispetto alle ulteriori censure.
23. Come sopra esposto, la sentenza del Consiglio di Stato ha definitivamente accertato che “ il pacifico decorso del termine di 60 giorni dalla comunicazione alla Regione della delibera del Consiglio dei ministri sostitutiva della V.I.A., [ha] determinato la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di autorizzazione unica presentata in data 6 agosto 2021 da WE per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto eolico ” (§ 8.4).
La portata del titolo è stata parimenti accertata dalla sentenza, nella quale si legge che:
- “ l’accoglimento dell’appello (...) garantirebbe [a WE] direttamente l’utilità finale rappresentata dalla possibilità di realizzare l’intervento in forza della autorizzazione formatasi per silentium” (§ 8.1);
- l’autorizzazione unica formatasi per silenzio assenso “ legittima la realizzazione dell’impianto ” (§ 9.2);
- “ il titolo formatosi per silentium , quanto alla parte dispositiva, deve chiaramente intendersi integrato dalle prescrizioni e raccomandazioni contenute nella V.I.A. favorevole dal momento che se deve ribadirsi che il presupposto per la produzione dell’effetto legale è rappresentato dall’inerzia regionale al contempo un tale effetto si produce solo in presenza di una VIA favorevole, i cui contenuti pertanto sono rilevanti per definire l’ampiezza dell’effetto legale sostitutivo del titolo provvedimentale espresso ” (§ 9.4).
La pronuncia del Giudice d’appello ha dunque statuito sul punto in modo inequivoco, riconoscendo all’autorizzazione formatasi a seguito del decorso del tempo una valenza in tutto e per tutto corrispondente a quella di un provvedimento espresso e accertando anche il contenuto del titolo.
24. Costituisce un immediato corollario del decisum giurisdizionale ora richiamato che, a seguito della formazione dell’autorizzazione unica per silenzio assenso, la Regione non potesse emettere un provvedimento espresso di diniego, se non intervenendo in via di autotutela .
Posto che la determinazione impugnata non è qualificabile come un provvedimento emanato in autotutela, deve concludersi per la sua illegittimità, non essendo consentito all’Amministrazione contraddire un precedente atto, senza rimuoverlo mediante un procedimento di secondo grado.
25. Quanto sin qui esposto conduce pianamente a ritenere non rilevanti nel presente giudizio né l’acquisizione dei documenti concernenti la producibilità dell’impianto in possesso della Regione IA, né le questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità europea prospettate dalle parti resistenti e dagli intervenienti.
25.1. Considerato, infatti, che la determinazione regionale del 4 novembre 2025, non costituendo esercizio di autotutela, non avrebbe potuto essere emanata dalla Regione, sono prive di rilievo in questa sede le ragioni poste alla base del provvedimento, fra le quali è compreso il tema dell’effettiva capacità produttiva dell’impianto.
25.2. D’altro canto, il perfezionamento della fattispecie di silenzio assenso contemplata dall’articolo 7, comma 2, secondo periodo, del decreto legge n. 50 del 2022 non costituisce oggetto del presente giudizio, trattandosi di un aspetto definitivamente accertato dalla richiamata sentenza del Consiglio di Stato.
Come detto, la medesima sentenza ha anche espressamente chiarito la portata del titolo formatosi per silentium , affermandone la piena equipollenza a un’autorizzazione espressa e l’idoneità a legittimare l’avvio della realizzazione dell’intervento.
Ne deriva che le questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità europea sopra illustrate avrebbero potuto assumere rilievo soltanto nell’ambito del giudizio definito dalla sentenza d’appello, ove peraltro risulta che le stesse siano state almeno in parte prospettate e, tuttavia, disattese (v. § 9.5 della sentenza). Ai fini della decisione dell’odierna controversia, che si pone a valle dell’accertamento della formazione dell’autorizzazione unica per silenzio assenso, non deve invece farsi ulteriormente applicazione dell’articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 50 del 2022, i cui effetti nella vicenda oggetto di controversia sono stati ormai definitivamente acclarati.
Le predette questioni non possono, perciò, essere prese in considerazione in questa sede, perché non sono rilevanti nel presente giudizio.
26. Quanto alla natura del vizio che infirma il provvedimento impugnato, deve osservarsi quanto segue.
26.1. Sono da ritenere non ravvisabili i profili di nullità dedotti dalla ricorrente.
26.1.1. La determinazione del 4 novembre 2025, essendo precedente alla sentenza del Consiglio di Stato n. 10654 del 29 dicembre 2025, non si pone in violazione del giudicato, costituendo soltanto un nuovo provvedimento emesso in ordine all’istanza di autorizzazione unica di WE, emanato sul presupposto che il titolo non si fosse già formato per silenzio assenso.
26.1.2. D’altro canto, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 50 del 2022, la qualificazione come perentorio del termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione unica, a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri recante il giudizio di compatibilità ambientale, ha come conseguenza la formazione del titolo per silentium una volta decorso il termine stesso.
Non può invece affermarsi che il provvedimento intervenuto oltre il termine perentorio sia radicalmente nullo, perché adottato in carenza di potere, non essendo ravvisabile in tale ipotesi un difetto assoluto di attribuzione, né essendo riscontrabile un’altra delle fattispecie di nullità previste dall’articolo 21- septies della legge n. 241 del 1990.
Nel caso in esame, per le ragioni sopra esposte, il provvedimento è, perciò, da ritenere ascrivibile all’ordinario paradigma del c.d. cattivo uso del potere.
26.2. Ciò posto, la determinazione regionale impugnata sarebbe inefficace, stante quanto disposto dall’articolo 2, comma 8- bis , della legge n. 241 del 1990, invocato dalla ricorrente, ove si stabilisce quanto segue: “ Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all’ultima riunione di cui all’articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all’articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni ”.
Risulta, tuttavia, maggiormente satisfattivo per la parte, nel caso in esame, l’accoglimento della domanda di annullamento, avente carattere assorbente rispetto a quella di accertamento dell’inefficacia, in quanto comporta non solo il venir meno ab origine degli effetti del provvedimento, ma anche l’accertamento della sua illegittimità e l’eliminazione ex tunc dell’atto dal mondo giuridico.
27. In conclusione, il ricorso introduttivo del giudizio e il ricorso per motivi aggiunti devono essere accolti, nei sensi sin qui illustrati, e per l’effetto deve essere disposto l’annullamento della determinazione regionale impugnata.
28. La complessità delle questioni affrontate sorregge la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo del giudizio e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla l’impugnata determinazione regionale n. 11536 del 4 novembre 2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
ER RI, Presidente
OR NE Di RO, Consigliere, Estensore
Daniela Carrarelli, Consigliere
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| OR NE Di RO | ER RI |
IL SEGRETARIO