TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
R.G. 2139/2023
Oggi 15/01/2025 h.11,00 innanzi al giudice dott. ssa Maria Teresa Latella
sono comparsi:
Per_parte_attrice l'avv.to GASPARRO CARLO TOMMASO
( ) Indirizzo Telematico;
C.F._1
che precisa le conclusioni come da fogli depositati telematicamente e da memoria conclusiva cui si richiama integralmente
Quindi il giudice pronuncia sentenza ex art 281 sexies cpc come da provvedimento qui di seguito allegato al verbale
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Monza
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra (C.F: ), Parte_1 C.F._2
con gli avv.ti Angelo Cardarella e Carlo Tommaso Gasparro
-Parte attrice
Contro
Controparte_1
-Convenuto contumace
Mediante pronuncia ex art 281 sexies cpc
Conclusioni delle parti
Per l'attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvedere:
IN VIA PRINCIPALE
Accertare e dichiarare la responsabilità del per l'infortunio Controparte_1 occorso alla sig.ra e descritto nella narrativa che precede ex art. 2051 c.c. e per Pt_1 l'effetto condannare al risarcimento integrale dei danni patrimoniali (anche futuri), del danno biologico e del danno morale anche quello conseguente all'accertamento incidenter tantum del reato di lesioni personali.
IN VIA SUBORDINATA
Accertare e dichiarare la responsabilità del per l'infortunio Controparte_1 occorso alla sig.ra e descritto nella narrativa che precede ex art. 2043 c.c. o ex 2050 Pt_1 c.c. e per l'effetto condannare al risarcimento integrale dei danni patrimoniali (anche futuri) e del danno biologico e del danno morale anche quello conseguente all'accertamento incidenter tantum del reato di lesioni personali.
Con salvezza in ogni caso di proporre ogni ulteriore azione relativamente alla rifusione delle spese di riabilitazione e di quelle relative all'attività di fisiokinesiterapia successive alla proposizione della presente domanda ove non liquidate nella forma del danno emergente futuro.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre spese generali e accessori di legge.
pag. 2/11 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1.Svolgimento del processo
La sig.ra ha convenuto il per ottenere il Parte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti in conseguenza delle lesioni riportate per una caduta avvenuta in la mattina del giorno 12 gennaio 2021 alle ore 8:10, Controparte_1 mentre percorreva a piedi via Val di Stava in direzione della stazione metropolitana Cologno
Centro.
Ha dedotto che sul tratto di marciapiede teatro del sinistro si erano riversate delle perdite provenienti dalla sopraelevata metropolitana, le quali –con le basse temperature invernali e in presenza di un terreno oggettivamente favorevole al ristagno dell'acqua per la presenza di dissesti- avevano formato un terreno scivoloso ed estremamente pericoloso in quanto caratterizzato dalla presenza di frammenti di ghiaccio.
Il contatto con il terreno scivoloso provocava la caduta della sig.ra , la quale veniva Pt_1 trasportata in ambulanza al Pronto soccorso dell'Ospedale San Raffaele di Milano dove i sanitari rilevavano la presenza di una “lussazione laterale rotula destra con importante tumefazione mediale come da lesione totale subtotale dell'alare mediale con indicazione di eseguire intervento chirurgico”. L'impatto del piede destro sul terreno scivoloso aveva provocato la caduta con conseguente fuoriuscita della rotula dall'asse. L'attrice, inoltre, batteva con il collo contro la segnaletica esistente sul tratto di marciapiede.
A seguito del sinistro e dopo l'intervento ed una lunga riabilitazione l'attrice acquisiva perizia di parte che le riconosceva un'invalidità permanete del 14% oltre alla temporanea , e non avendo ottenuto il risarcimento dal in via stragiudiziale promuoveva il presente CP_1 giudizio.
Il è rimasto contumace e nel corso del giudizio , assunte le prove orali, veniva CP_1 disposta CTU medico legale e quindi la causa è stata assunta in decisione
---000---
La domanda, promossa ex art 20951 c.c. è fondata nell'an.
Ha allegato l'attrice di essere caduta per effetto della situazione di pericolo determinata dal terreno scivoloso a causa di una fuoriuscita di liquidi dalla metropolitane e che la situazione di pericolo non era in alcun modo visibile non avendo il predisposto alcuna segnaletica di CP_1 avviso e tanto meno prevedibile non trattandosi di terreno insidioso formatosi in conseguenza di fenomeni atmosferici (piogge o recenti nevicate), ma in conseguenza delle richiamate pag. 3/11 perdite provenienti dalla sopraelevata metropolitana, ghiacciate con le basse temperature invernali.
----000----
2.Le regole ed i principi di diritto applicabili alla fattispecie.
Si osserva preliminarmente che “ Il rapporto di polizia fa piena prova fino a querela di falso solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza mentre per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di aver accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale per la sua natura di atto pubblico ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da specifica prova contraria…in particolare l'efficacia di piena prova fino a querela di falso non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relativa a fatti i quali in relazione alle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo e pertanto abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento…” ( Cass ord 29.3.2018 n.7883)
Quanto al merito ed in relazione all'incidenza sulla causazione del sinistro dello stato della segnaletica stradale e del manto stradale presente in loco, vanno in primo luogo richiamati alcuni principi in materia ormai condivisi in giurisprudenza , e che hanno ribaltato negli ultimi anni e definitivamente con la pronuncia della Cassazione n. 3651 del 2006, il precedente orientamento contrario all'applicazione in capo alla PA , di una responsabilità per danni da cosa in custodia ex art.2051 c.c..
E' noto che in generale la figura del custode è tenuta- in virtù dell'art.2051 c.c- all'adozione di tutte le misure necessarie perché le cose in suo possesso o nella relativa sfera di controllo, non rechino pregiudizio a terzi, con un generale obbligo di vigilanza e manutenzione delle stesse in buono stato.
Il medesimo è poi soggetto, in virtù dell'art.2051 c.c. ,e nei rapporti tra privati, ad una presunzione di responsabilità che ammette prova liberatoria limitatamente alla dimostrazione del caso fortuito, vale a dire un evento del tutto estraneo alla volontà del custode ed in grado di determinare causalmente , in maniera indipendente dal primo , l'evento dannoso
(cass.
8.5.2013 n.10898)
Sotto tale profilo probatorio poi la giurisprudenza, di legittimità e merito, ha in generale affermato che la responsabilità ex art.2051 c.c si arresta dinanzi all'uso improprio delle cose da parte del danneggiato, la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque , sicchè siffatta utilizzazione esclude il nesso causale agli effetti dell'art.2051 c.c. medesimo (Cass. 10.10.2008 n.25029)
Il caso fortuito poi può identificarsi anche col fatto del terzo, il quale ha avuto un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno ( Cass. 23.10.98 n.105569) avuto pag. 4/11 riguardo in tal caso alla diligenza dal medesimo prestata secondo il grado dell'id quod plerumque accidit. Così che il fatto del terzo, secondo il grado di colpa dello stesso, sarà valutabile ai sensi dell'art.1227 comma 1 , fino a giungere – nel suo grado più alto- ad escludere la responsabilità del custode ( Cass. 15779/ 2006)
Avuto poi riguardo ai danni derivanti da cosa statica ed alla presenza di insidie o trabocchetti , la giurisprudenza ha affermato in generale che, nell'ipotesi di cosa statica, il danneggiato deve provare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno (Cass. 26.2.2016
n.3875)
---ooo---
3.La ricostruzione dei fatti
Ciò premesso , e per fare applicazione dei suddetti principi al caso di specie , si osserva
, in relazione alle emergenze processuali in atti, quanto segue:
-non è contestato il ruolo di custode del in relazione al tratto di strada CP_1 interessato dal sinistro e comunque si presume alla luce della situazione risultante in atti: Via Val di Stava risulta infatti ubicata all'interno del centro abitato del Comune di CP_1
a pochi metri di distanza dalla fermata della metropolitana “Cologno Centro”.
[...]
- Il teste , poliziotto in pensione intervenuto in loco ha riferito di esser Testimone_1 stato chiamato dal sig. perché una signora era caduta in via val di Stava Controparte_2
Ivi giunto trovava la sig.ra già sull'ambulanza, e scattava fotografie ai luoghi. Pt_1
Il teste ha dunque confermato che il luogo dei fatti è quello risultante dalle foto e video sottoposti alla sua visione ( sia quelle dallo stesso scattate, sia quelle acquisite direttamente dall'attrice).
Da tali documenti emerge sia la presenza di crepe e dissesti vari, sia la situazione di pericolo legata alle fuoriuscite d'acqua provenienti dalla sopraelevata della metropolitana in corrispondenza delle quali si formava un terreno caratterizzato dalla presenza di ghiaccio invisibile.
Sul punto il teste ha riferito che in prossimità del cartello (cfr. docc. 2-4) c'era del ghiaccio, probabilmente una perdita della metropolitana. Tale circostanza trova conferma anche in quello che gli era stato riferito dal teste secondo il quale la signora era stata trovata CP_2 proprio dove c'era la rottura in corrispondenza della quale si era formato del ghiaccio.
Inoltre dalla testimonianza e dalle foto emerge altresì che le strade e i marciapiedi del comune di la mattina del sinistro si presentavano in tutta la loro estensione asciutti e Controparte_1 senza traccia alcuna di neve o ghiaccio non essendoci stati recenti fenomeni nevosi o piovosi.
-Nel rapporto d'incidente , oltre a confermare le suddette circostanze si legge poi che gli operatori constatavano la presenza della lastra ghiacciata e provvedevano a spargere del sale pag. 5/11 -Infine è documentata la circostanza che nell'immediatezza dei fatti gli operatori intervenuti decidevano di recintare il tratto di strada con dei rami per interdire il transito pedonale, provvedendo a spargere il sale. Inoltre come allegato e documentato nella memoria
183 comma 6 n.1 il nel mese di marzo 2023 ha realizzato massicci Controparte_1 interventi sul tratto di marciapiede in oggetto con chiusura completa dello stesso al traffico pedonale per diversi giorni.
In particolare, il oltre a rifare il manto stradale, ha posizionato-proprio nel luogo CP_1 teatro del sinistro- dei manufatti raccoglitori sulla colonna portante della sopraelevata in modo da convogliare le perdite in tali appositi raccoglitori posizionati proprio in corrispondenza delle perdite al fine di evitarne la caduta sul marciapiede. (doc. 92)
In definitiva pur mancando in giudizio una testimonianza diretta della caduta , da tutti gli elementi richiamati ( alcuni direttamente visualizzati dagli operanti con valore di piena prova) può ricavarsi la dimostrazione che l'attrice è caduta per effetto del ghiaccio formatosi in corrispondenza dei liquidi in caduta dal sottopasso della metropolitana.
Né può sostenersi un difetto di attenzione ed un concorso dell'attrice nel determinismo causale tenuto conto che non si trattava né di neve ghiacciata né di acqua piovana congelata con le basse temperature di quel periodo ( e dunque di una circostanza prevedibile dall'attrice stessa) ma di una formazione ghiacciata del tutto imprevedibile perché derivante appunto dalla metropolitana .e priva di segnalazione.
Sussiste pertanto il nesso causale ed in difetto di prova del fortuito la responsabilità può essere ricondotta all'ente.
3.La liquidazione del danno
Il CTU dott.. ha accertato la sussistenza del nesso causale tra l'evento e il Persona_1 danno e tenuto conto delle lesioni riportate e della condizione della paziente ha concluso per la presenza di postumi permanenti nella misura dell'11%.
Relativamente alla durata dell'inabilità temporanea veniva configurata in 2 giorni al 100 %
(degenza al San Raffaele), 45 giorni al 75%, 45 giorni al 50% e 75 giorni al 25%.
Per quanto concerne il danno da cd. sofferenza soggettiva interiore (cd. danno morale) la sofferenza veniva valutata dal CTU in lieve (2 su 5) relativamente ai postumi permanenti, mentre relativamente all'inabilità temporanea veniva valutata elevata (4 su 5) durante il periodo di inabilità temporanea al 100% e al 75% (giorni complessivi 47), media (3 su 5; complessivi 120 giorni) durante il periodo di inabilità al 50% e 25%.
Su tale quantificazione non vi è contestazione tra le parti.
L'attrice ha in citazione avanzato richiesta, stante la sofferenza patita per il sinistro de quo , per l'applicazione delle tabelle milanesi quanto sia al danno dinamico -relazionale sia da sofferenza interiore, e così un danno non patrimoniale complessivo di euro oltre al danno patrimoniale per euro 35.769,28
Dunque quanto alle richieste risarcitorie avanzate dall'attrice oltre che a titolo di danno pag. 6/11 biologico, anche per la sofferenza subita la giurisprudenza recente si è orientata prevalentemente in via restrittiva quanto alla possibile duplicazione di poste affermando come nel nostro ordinamento ogni pregiudizio di carattere non economico rientri nell'unica fattispecie di cui all'art.2059 c.c., il quale ricomprende una categoria ampia comprensiva non solo del danno morale soggettivo ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi una lesione di un valore inerente la persona di rango costituzionale.
Si ritiene dunque di aderire all'orientamento prevalente ( sancito dalla Cassazione coll'ordinanza “decalogo” n.7513 del 2018 e la sentenza 901/2018 ) per cui il danno esistenziale può essere valutato – così come il danno morale - nella unitaria categoria del danno biologico.
Nella nozione del danno biologico accertato in sede di perizia medicolegale rientra cioè la compromissione degli aspetti dinamico relazionali , come incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali del soggetto danneggiato in relazione a ciò che una persona sana e dello stesso sesso ed età sarebbe in grado disvolgere.
Solo in caso di allegazione, e prova, che la menomazione abbia inciso in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali potrà procedersi a personalizzazione ( cosi Cass. 28988 del
2019 cd. Sentenza San martino 2019 e già prima Cass. 21939 del 21.9.2017).
E tuttavia sempre secondo le pronunce del 2018 non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma a titolo di danno biologico-dinamico relazionale e di una ulteriore a risarcimento di pregiudizi che non hanno fondamento medico legale ..rappresentati dalla sofferenza interiore ( quali il dolore dell'animo, la vergogna per il danno estetico, la disistima , la paura, la disperazione ). Ove sia correttamente dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico legale essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione ( cfr. Cass. 9006/2022 e da ultimo cass. ord.12943 del
2024). Di qui la previsione in tal senso anche nelle tabelle milanesi, riconosciute come parametro di uniformità di giudizi in materia ed applicabili nella versione vigente al momento della liquidazione, ed ora nella versione appena pubblicata del 6.6.2024.
Si osserva solo più quanto al danno morale – sempre secondo la Cassazione -che in forza delle massime d'esperienza , strumento idoneo anche ad evitare alle parti di articolare estenuanti capitoli di prova relativi agli stati d'animo interiori “ un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute..è quello della corrispondenza, su di una base proporzionale diretta , della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza interiore:tanto più grave difatti sarà la lesione della salute , tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore , morfologicamente diversa dall'espetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa ( Cfr cass. 15924 del
18.5.2022).
Mentre come già ricordato , alla ulteriore personalizzazione, sia del danno dinamico reazionale che morale , dovrà procedersi aumentando la liquidazione del complessivo danno già determinato, con le aliquote previste dalla normativa o dalla tabella se nel processo risulta provata la sussistenza di specifici aspetti dinamico relazionale ed il CTU abbia accertato che pag. 7/11 tali attività siano in maniera rilevante pregiudicate dalla menomazione psicofisica , non potendo il giudice discernere tra il danno per il non poter più fare e quello per la sofferenza che ne consegue ( Cfr Tribunale Milano sent. 7670 del 5.10.2022).
Ciò premesso deve riconoscersi in primo luogo il danno biologico permanente dinamico relazionale sulla base delle tabelle milanesi e con valore di uniformità , pari ad euro 21.943,00 (
e che già tien conto dell'incidenza di patologie pregresse)
Quanto all'invalidità temporanea essa- sempre in base ai medesimi parametri - è pari complessivamente ad euro 8.855,00
L'attrice ha chiesto altresì il riconoscimento del danno per la sofferenza morale , da riconoscersi sia quanto ai postumi permanenti che per il periodo di invalidità temporanea
A quest'ultimo proposito ha allegato che :
“… Al momento dell'infortunio l'attrice assisteva alla fuoriuscita della rotula dall'asse e la circostanza le provocava- come facilmente intuibile- un forte shock emotivo non solo per il fortissimo e lancinante dolore provocato dalla rottura della rotula, ma anche per l'impatto emotivo che sulla sua persona produceva il vedere la fuoriuscita della rotula dall'asse.
Lo spavento e il dolore provocato dalle modalità di inflizione della lesione paiono circostanze sicuramente rilevanti ai fini della quantificazione della componente di danno in oggetto.
La sofferenza morale emerge, inoltre, dall'iter clinico e riabilitativo che ancora oggi viene seguito, il quale si è presentato oltre che lungo e stressante, fonte di indescrivibile dolore fisico e sofferenza emotiva.
A partire dal 25 febbraio 2021 la sig.ra si recava tutti i giorni presso il centro Actifisio Pt_1
a Vimodrone al fine di eseguire una fisioterapia riabilitativa che consentisse un recupero della flessione dell'articolazione almeno nella misura del 70/80%.
In realtà la riabilitazione era impossibile: il ginocchio era rigido e non riusciva a sbloccarsi e ciò impediva di fatto la riabilitazione (cfr. docc. 20-23 fascicolo parte attrice).
A questo punto per consentire lo sblocco del ginocchio le alternative che si presentavano all'attrice erano due: o l'intervento di “sblocco in narcosi” consistente nella sedazione del paziente con sblocco manuale del ginocchio o continuare a provare con la riabilitazione lo sblocco del ginocchio, sopportando in tal caso enormi e indicibili sofferenze, facilmente immaginabili.
Inoltre, lo sblocco in narcosi risultava estremamente rischioso perché possibile fonte di danni neurologici e pertanto la sig.ra decideva di seguire la strada dello sblocco manuale Pt_1 tramite fisioterapia.
Gli enormi dolori impedivano, però, all'attrice di eseguire efficacemente la riabilitazione e a partire dalla seconda metà di marzo 2021 la sig.ra veniva sottoposta ogni giovedì Pt_1 mattina a delle infiltrazioni al ginocchio di lidocaina.
pag. 8/11 Tali potenti infiltrazioni producendo un effetto anestetico avrebbero dovuto favorire la riabilitazione e, quindi, lo sblocco del ginocchio.
Le infiltrazioni, oltre che estremamente dolorose, provocavano uno stato di forte malessere e conati di vomito nella sig.ra , la quale con estrema lucidità capiva che se lo sblocco Pt_1 non fosse stato realizzato manualmente avrebbe: o dovuto sottoporsi all'intervento di sblocco in narcosi (come detto estremamente rischioso potendone derivare danni neurologici) o accettare di convivere con un ginocchio rigido, posto che l'articolazione del ginocchio era al momento dell'inizio della riabilitazione pari al 20%.
L'attrice si recava di primo mattino all'ospedale San Raffaele per eseguire la puntura di
e una volta che la stessa aveva prodotto l'effetto anestetizzante si recava a Per_2
Vimodrone al centro Actifisio, per svolgere attività di riabilitazione finalizzata allo sblocco.
Tali infiltrazioni venivano sospese a fine aprile in quanto il ginocchio non rispondeva alle terapie e rimaneva bloccato.
Si decideva allora con il dott. el maggio 2021 di intraprendere in aggiunta alla Per_3 riabilitazione presso il centro Actifisio, la fisiokinesiterapia che veniva eseguita presso il centro
Fisiomed alternativamente di Lambrate e Cernusco sul Naviglio.
In aggiunta veniva noleggiato il kinetec che è uno strumento riabilitativo domiciliare che veniva utilizzato quotidianamente dall'attrice in autonomia.
Nel mese di giugno finalmente la scelta di procedere con lo sblocco manuale si dimostrava quella giusta: il ginocchio si sbloccava e da quel momento iniziava lentamente la ripresa dell'articolazione.
Come emerge dalle circostanze allegate, l'attrice ha dovuto subire non solo un intenso dolore fisico prima dello “sblocco del ginocchio” (tanto da dover far ricorso a diversi analgesici, ad infiltrazioni di lidocaina e ad attività di fisiokinesiterapia) ma anche una notevole sofferenza emotiva riconducibile al timore per la propria sorte e condizione di salute.
La fisiokinesiterapia ancora oggi viene eseguita e dovrà ancora essere eseguita a tempo indefinito…”
Le circostanze allegate in ordine alla particolare “penosità” del periodo di riabilitazione ( periodo di temporanea) sono altresì state accertate e riconosciute dal CTU- e dunque nella relazione trovano riscontro e prova -, laddove sì da infine conto di un danno da sofferenza interiore in grado alto e medio quanto proprio al periodo di temporanea.
La quantificazione del danno temporaneo di cui sopra può dunque, in ragione di ciò, essere aumentata nella percentuale media del 25% e pari alla somma finale di euro 11.068,75 ( differentemente da quanto richiesto per il danno biologico permanente, a fronte di un riconoscimento basso in CTU e dell'allegazione di circostanze ricomprensibili nello standard dei postumi permanenti ) .
pag. 9/11 Quanto al danno patrimoniale , premesso che non è accertata l'incidenza sulla capacità lavorativa ( di avvocato, nulla essendo stato allegato in ordine ad altre forme di risarcimento conseguite o richiesto in ordine alla affermata assenza dal lavoro come riferita al CTU) le spese mediche possono essere riconosciute nella misura quantificata dal CTU e pari ad euro
25.417,28 comprensive sia del costo dell'intervento sia dei successivi costi per 132 sedute fisioterapiche, sopportati sino al novembre 2021 quando è stata giudicata guarita e la situazione stabilizzata . Va infatti escluso un nesso causale diretto con le ulteriori spese ( per sedute negli anni successivi) così come affermato dal CTU e tenuto anche conto della preesistente accertata gonoartrosi e condropatia. Mentre nessuna prova è stata fornita neppure in ordine alla riconducibilità causale delle spese di taxi
Il danno è liquidato all'attualità in base alle tabelle milanesi giacchè la rivalutazione monetaria è già ricompresa nella quantificazione risarcitoria effettuata sulla base di criteri attuali al momento della liquidazione .
Parte attrice non ha richiesto gli interessi compensativi di cui secondo la più recente giurisprudenza deve essere almeno fornita un minimo di allegazione e prova sia pure presuntiva
Le spese di lite sono a carico del e si liquidano in dispositivo sula base del CP_1 decisum per quattro fasi e su valori medi
P.Q.M.
In accoglimento della domanda giudiziale
ACCERTA la responsabilità del ex art 2051 c.c. per i fatti di cui in Controparte_1 parte motiva e lo
CONDANNA al risarcimento in favore dell'attrice del danno non patrimoniale pari ad euro
33.011,75 euro e del danno patrimoniale pari ad euro 25.417,28.
RIGETTA ogni altra domanda
CONDANNA il al pagamento delle spese di lite pari ad euro 12.000,00 per compensi CP_1 oltre accessori per legge oltre spese di CTU anticipate e pari ad euro 800,00 oltre accessori
Monza ,15.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
pag. 10/11 pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
R.G. 2139/2023
Oggi 15/01/2025 h.11,00 innanzi al giudice dott. ssa Maria Teresa Latella
sono comparsi:
Per_parte_attrice l'avv.to GASPARRO CARLO TOMMASO
( ) Indirizzo Telematico;
C.F._1
che precisa le conclusioni come da fogli depositati telematicamente e da memoria conclusiva cui si richiama integralmente
Quindi il giudice pronuncia sentenza ex art 281 sexies cpc come da provvedimento qui di seguito allegato al verbale
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Monza
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra (C.F: ), Parte_1 C.F._2
con gli avv.ti Angelo Cardarella e Carlo Tommaso Gasparro
-Parte attrice
Contro
Controparte_1
-Convenuto contumace
Mediante pronuncia ex art 281 sexies cpc
Conclusioni delle parti
Per l'attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvedere:
IN VIA PRINCIPALE
Accertare e dichiarare la responsabilità del per l'infortunio Controparte_1 occorso alla sig.ra e descritto nella narrativa che precede ex art. 2051 c.c. e per Pt_1 l'effetto condannare al risarcimento integrale dei danni patrimoniali (anche futuri), del danno biologico e del danno morale anche quello conseguente all'accertamento incidenter tantum del reato di lesioni personali.
IN VIA SUBORDINATA
Accertare e dichiarare la responsabilità del per l'infortunio Controparte_1 occorso alla sig.ra e descritto nella narrativa che precede ex art. 2043 c.c. o ex 2050 Pt_1 c.c. e per l'effetto condannare al risarcimento integrale dei danni patrimoniali (anche futuri) e del danno biologico e del danno morale anche quello conseguente all'accertamento incidenter tantum del reato di lesioni personali.
Con salvezza in ogni caso di proporre ogni ulteriore azione relativamente alla rifusione delle spese di riabilitazione e di quelle relative all'attività di fisiokinesiterapia successive alla proposizione della presente domanda ove non liquidate nella forma del danno emergente futuro.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre spese generali e accessori di legge.
pag. 2/11 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1.Svolgimento del processo
La sig.ra ha convenuto il per ottenere il Parte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti in conseguenza delle lesioni riportate per una caduta avvenuta in la mattina del giorno 12 gennaio 2021 alle ore 8:10, Controparte_1 mentre percorreva a piedi via Val di Stava in direzione della stazione metropolitana Cologno
Centro.
Ha dedotto che sul tratto di marciapiede teatro del sinistro si erano riversate delle perdite provenienti dalla sopraelevata metropolitana, le quali –con le basse temperature invernali e in presenza di un terreno oggettivamente favorevole al ristagno dell'acqua per la presenza di dissesti- avevano formato un terreno scivoloso ed estremamente pericoloso in quanto caratterizzato dalla presenza di frammenti di ghiaccio.
Il contatto con il terreno scivoloso provocava la caduta della sig.ra , la quale veniva Pt_1 trasportata in ambulanza al Pronto soccorso dell'Ospedale San Raffaele di Milano dove i sanitari rilevavano la presenza di una “lussazione laterale rotula destra con importante tumefazione mediale come da lesione totale subtotale dell'alare mediale con indicazione di eseguire intervento chirurgico”. L'impatto del piede destro sul terreno scivoloso aveva provocato la caduta con conseguente fuoriuscita della rotula dall'asse. L'attrice, inoltre, batteva con il collo contro la segnaletica esistente sul tratto di marciapiede.
A seguito del sinistro e dopo l'intervento ed una lunga riabilitazione l'attrice acquisiva perizia di parte che le riconosceva un'invalidità permanete del 14% oltre alla temporanea , e non avendo ottenuto il risarcimento dal in via stragiudiziale promuoveva il presente CP_1 giudizio.
Il è rimasto contumace e nel corso del giudizio , assunte le prove orali, veniva CP_1 disposta CTU medico legale e quindi la causa è stata assunta in decisione
---000---
La domanda, promossa ex art 20951 c.c. è fondata nell'an.
Ha allegato l'attrice di essere caduta per effetto della situazione di pericolo determinata dal terreno scivoloso a causa di una fuoriuscita di liquidi dalla metropolitane e che la situazione di pericolo non era in alcun modo visibile non avendo il predisposto alcuna segnaletica di CP_1 avviso e tanto meno prevedibile non trattandosi di terreno insidioso formatosi in conseguenza di fenomeni atmosferici (piogge o recenti nevicate), ma in conseguenza delle richiamate pag. 3/11 perdite provenienti dalla sopraelevata metropolitana, ghiacciate con le basse temperature invernali.
----000----
2.Le regole ed i principi di diritto applicabili alla fattispecie.
Si osserva preliminarmente che “ Il rapporto di polizia fa piena prova fino a querela di falso solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza mentre per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di aver accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale per la sua natura di atto pubblico ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da specifica prova contraria…in particolare l'efficacia di piena prova fino a querela di falso non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relativa a fatti i quali in relazione alle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo e pertanto abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento…” ( Cass ord 29.3.2018 n.7883)
Quanto al merito ed in relazione all'incidenza sulla causazione del sinistro dello stato della segnaletica stradale e del manto stradale presente in loco, vanno in primo luogo richiamati alcuni principi in materia ormai condivisi in giurisprudenza , e che hanno ribaltato negli ultimi anni e definitivamente con la pronuncia della Cassazione n. 3651 del 2006, il precedente orientamento contrario all'applicazione in capo alla PA , di una responsabilità per danni da cosa in custodia ex art.2051 c.c..
E' noto che in generale la figura del custode è tenuta- in virtù dell'art.2051 c.c- all'adozione di tutte le misure necessarie perché le cose in suo possesso o nella relativa sfera di controllo, non rechino pregiudizio a terzi, con un generale obbligo di vigilanza e manutenzione delle stesse in buono stato.
Il medesimo è poi soggetto, in virtù dell'art.2051 c.c. ,e nei rapporti tra privati, ad una presunzione di responsabilità che ammette prova liberatoria limitatamente alla dimostrazione del caso fortuito, vale a dire un evento del tutto estraneo alla volontà del custode ed in grado di determinare causalmente , in maniera indipendente dal primo , l'evento dannoso
(cass.
8.5.2013 n.10898)
Sotto tale profilo probatorio poi la giurisprudenza, di legittimità e merito, ha in generale affermato che la responsabilità ex art.2051 c.c si arresta dinanzi all'uso improprio delle cose da parte del danneggiato, la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque , sicchè siffatta utilizzazione esclude il nesso causale agli effetti dell'art.2051 c.c. medesimo (Cass. 10.10.2008 n.25029)
Il caso fortuito poi può identificarsi anche col fatto del terzo, il quale ha avuto un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno ( Cass. 23.10.98 n.105569) avuto pag. 4/11 riguardo in tal caso alla diligenza dal medesimo prestata secondo il grado dell'id quod plerumque accidit. Così che il fatto del terzo, secondo il grado di colpa dello stesso, sarà valutabile ai sensi dell'art.1227 comma 1 , fino a giungere – nel suo grado più alto- ad escludere la responsabilità del custode ( Cass. 15779/ 2006)
Avuto poi riguardo ai danni derivanti da cosa statica ed alla presenza di insidie o trabocchetti , la giurisprudenza ha affermato in generale che, nell'ipotesi di cosa statica, il danneggiato deve provare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno (Cass. 26.2.2016
n.3875)
---ooo---
3.La ricostruzione dei fatti
Ciò premesso , e per fare applicazione dei suddetti principi al caso di specie , si osserva
, in relazione alle emergenze processuali in atti, quanto segue:
-non è contestato il ruolo di custode del in relazione al tratto di strada CP_1 interessato dal sinistro e comunque si presume alla luce della situazione risultante in atti: Via Val di Stava risulta infatti ubicata all'interno del centro abitato del Comune di CP_1
a pochi metri di distanza dalla fermata della metropolitana “Cologno Centro”.
[...]
- Il teste , poliziotto in pensione intervenuto in loco ha riferito di esser Testimone_1 stato chiamato dal sig. perché una signora era caduta in via val di Stava Controparte_2
Ivi giunto trovava la sig.ra già sull'ambulanza, e scattava fotografie ai luoghi. Pt_1
Il teste ha dunque confermato che il luogo dei fatti è quello risultante dalle foto e video sottoposti alla sua visione ( sia quelle dallo stesso scattate, sia quelle acquisite direttamente dall'attrice).
Da tali documenti emerge sia la presenza di crepe e dissesti vari, sia la situazione di pericolo legata alle fuoriuscite d'acqua provenienti dalla sopraelevata della metropolitana in corrispondenza delle quali si formava un terreno caratterizzato dalla presenza di ghiaccio invisibile.
Sul punto il teste ha riferito che in prossimità del cartello (cfr. docc. 2-4) c'era del ghiaccio, probabilmente una perdita della metropolitana. Tale circostanza trova conferma anche in quello che gli era stato riferito dal teste secondo il quale la signora era stata trovata CP_2 proprio dove c'era la rottura in corrispondenza della quale si era formato del ghiaccio.
Inoltre dalla testimonianza e dalle foto emerge altresì che le strade e i marciapiedi del comune di la mattina del sinistro si presentavano in tutta la loro estensione asciutti e Controparte_1 senza traccia alcuna di neve o ghiaccio non essendoci stati recenti fenomeni nevosi o piovosi.
-Nel rapporto d'incidente , oltre a confermare le suddette circostanze si legge poi che gli operatori constatavano la presenza della lastra ghiacciata e provvedevano a spargere del sale pag. 5/11 -Infine è documentata la circostanza che nell'immediatezza dei fatti gli operatori intervenuti decidevano di recintare il tratto di strada con dei rami per interdire il transito pedonale, provvedendo a spargere il sale. Inoltre come allegato e documentato nella memoria
183 comma 6 n.1 il nel mese di marzo 2023 ha realizzato massicci Controparte_1 interventi sul tratto di marciapiede in oggetto con chiusura completa dello stesso al traffico pedonale per diversi giorni.
In particolare, il oltre a rifare il manto stradale, ha posizionato-proprio nel luogo CP_1 teatro del sinistro- dei manufatti raccoglitori sulla colonna portante della sopraelevata in modo da convogliare le perdite in tali appositi raccoglitori posizionati proprio in corrispondenza delle perdite al fine di evitarne la caduta sul marciapiede. (doc. 92)
In definitiva pur mancando in giudizio una testimonianza diretta della caduta , da tutti gli elementi richiamati ( alcuni direttamente visualizzati dagli operanti con valore di piena prova) può ricavarsi la dimostrazione che l'attrice è caduta per effetto del ghiaccio formatosi in corrispondenza dei liquidi in caduta dal sottopasso della metropolitana.
Né può sostenersi un difetto di attenzione ed un concorso dell'attrice nel determinismo causale tenuto conto che non si trattava né di neve ghiacciata né di acqua piovana congelata con le basse temperature di quel periodo ( e dunque di una circostanza prevedibile dall'attrice stessa) ma di una formazione ghiacciata del tutto imprevedibile perché derivante appunto dalla metropolitana .e priva di segnalazione.
Sussiste pertanto il nesso causale ed in difetto di prova del fortuito la responsabilità può essere ricondotta all'ente.
3.La liquidazione del danno
Il CTU dott.. ha accertato la sussistenza del nesso causale tra l'evento e il Persona_1 danno e tenuto conto delle lesioni riportate e della condizione della paziente ha concluso per la presenza di postumi permanenti nella misura dell'11%.
Relativamente alla durata dell'inabilità temporanea veniva configurata in 2 giorni al 100 %
(degenza al San Raffaele), 45 giorni al 75%, 45 giorni al 50% e 75 giorni al 25%.
Per quanto concerne il danno da cd. sofferenza soggettiva interiore (cd. danno morale) la sofferenza veniva valutata dal CTU in lieve (2 su 5) relativamente ai postumi permanenti, mentre relativamente all'inabilità temporanea veniva valutata elevata (4 su 5) durante il periodo di inabilità temporanea al 100% e al 75% (giorni complessivi 47), media (3 su 5; complessivi 120 giorni) durante il periodo di inabilità al 50% e 25%.
Su tale quantificazione non vi è contestazione tra le parti.
L'attrice ha in citazione avanzato richiesta, stante la sofferenza patita per il sinistro de quo , per l'applicazione delle tabelle milanesi quanto sia al danno dinamico -relazionale sia da sofferenza interiore, e così un danno non patrimoniale complessivo di euro oltre al danno patrimoniale per euro 35.769,28
Dunque quanto alle richieste risarcitorie avanzate dall'attrice oltre che a titolo di danno pag. 6/11 biologico, anche per la sofferenza subita la giurisprudenza recente si è orientata prevalentemente in via restrittiva quanto alla possibile duplicazione di poste affermando come nel nostro ordinamento ogni pregiudizio di carattere non economico rientri nell'unica fattispecie di cui all'art.2059 c.c., il quale ricomprende una categoria ampia comprensiva non solo del danno morale soggettivo ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi una lesione di un valore inerente la persona di rango costituzionale.
Si ritiene dunque di aderire all'orientamento prevalente ( sancito dalla Cassazione coll'ordinanza “decalogo” n.7513 del 2018 e la sentenza 901/2018 ) per cui il danno esistenziale può essere valutato – così come il danno morale - nella unitaria categoria del danno biologico.
Nella nozione del danno biologico accertato in sede di perizia medicolegale rientra cioè la compromissione degli aspetti dinamico relazionali , come incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali del soggetto danneggiato in relazione a ciò che una persona sana e dello stesso sesso ed età sarebbe in grado disvolgere.
Solo in caso di allegazione, e prova, che la menomazione abbia inciso in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali potrà procedersi a personalizzazione ( cosi Cass. 28988 del
2019 cd. Sentenza San martino 2019 e già prima Cass. 21939 del 21.9.2017).
E tuttavia sempre secondo le pronunce del 2018 non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma a titolo di danno biologico-dinamico relazionale e di una ulteriore a risarcimento di pregiudizi che non hanno fondamento medico legale ..rappresentati dalla sofferenza interiore ( quali il dolore dell'animo, la vergogna per il danno estetico, la disistima , la paura, la disperazione ). Ove sia correttamente dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico legale essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione ( cfr. Cass. 9006/2022 e da ultimo cass. ord.12943 del
2024). Di qui la previsione in tal senso anche nelle tabelle milanesi, riconosciute come parametro di uniformità di giudizi in materia ed applicabili nella versione vigente al momento della liquidazione, ed ora nella versione appena pubblicata del 6.6.2024.
Si osserva solo più quanto al danno morale – sempre secondo la Cassazione -che in forza delle massime d'esperienza , strumento idoneo anche ad evitare alle parti di articolare estenuanti capitoli di prova relativi agli stati d'animo interiori “ un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute..è quello della corrispondenza, su di una base proporzionale diretta , della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza interiore:tanto più grave difatti sarà la lesione della salute , tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore , morfologicamente diversa dall'espetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa ( Cfr cass. 15924 del
18.5.2022).
Mentre come già ricordato , alla ulteriore personalizzazione, sia del danno dinamico reazionale che morale , dovrà procedersi aumentando la liquidazione del complessivo danno già determinato, con le aliquote previste dalla normativa o dalla tabella se nel processo risulta provata la sussistenza di specifici aspetti dinamico relazionale ed il CTU abbia accertato che pag. 7/11 tali attività siano in maniera rilevante pregiudicate dalla menomazione psicofisica , non potendo il giudice discernere tra il danno per il non poter più fare e quello per la sofferenza che ne consegue ( Cfr Tribunale Milano sent. 7670 del 5.10.2022).
Ciò premesso deve riconoscersi in primo luogo il danno biologico permanente dinamico relazionale sulla base delle tabelle milanesi e con valore di uniformità , pari ad euro 21.943,00 (
e che già tien conto dell'incidenza di patologie pregresse)
Quanto all'invalidità temporanea essa- sempre in base ai medesimi parametri - è pari complessivamente ad euro 8.855,00
L'attrice ha chiesto altresì il riconoscimento del danno per la sofferenza morale , da riconoscersi sia quanto ai postumi permanenti che per il periodo di invalidità temporanea
A quest'ultimo proposito ha allegato che :
“… Al momento dell'infortunio l'attrice assisteva alla fuoriuscita della rotula dall'asse e la circostanza le provocava- come facilmente intuibile- un forte shock emotivo non solo per il fortissimo e lancinante dolore provocato dalla rottura della rotula, ma anche per l'impatto emotivo che sulla sua persona produceva il vedere la fuoriuscita della rotula dall'asse.
Lo spavento e il dolore provocato dalle modalità di inflizione della lesione paiono circostanze sicuramente rilevanti ai fini della quantificazione della componente di danno in oggetto.
La sofferenza morale emerge, inoltre, dall'iter clinico e riabilitativo che ancora oggi viene seguito, il quale si è presentato oltre che lungo e stressante, fonte di indescrivibile dolore fisico e sofferenza emotiva.
A partire dal 25 febbraio 2021 la sig.ra si recava tutti i giorni presso il centro Actifisio Pt_1
a Vimodrone al fine di eseguire una fisioterapia riabilitativa che consentisse un recupero della flessione dell'articolazione almeno nella misura del 70/80%.
In realtà la riabilitazione era impossibile: il ginocchio era rigido e non riusciva a sbloccarsi e ciò impediva di fatto la riabilitazione (cfr. docc. 20-23 fascicolo parte attrice).
A questo punto per consentire lo sblocco del ginocchio le alternative che si presentavano all'attrice erano due: o l'intervento di “sblocco in narcosi” consistente nella sedazione del paziente con sblocco manuale del ginocchio o continuare a provare con la riabilitazione lo sblocco del ginocchio, sopportando in tal caso enormi e indicibili sofferenze, facilmente immaginabili.
Inoltre, lo sblocco in narcosi risultava estremamente rischioso perché possibile fonte di danni neurologici e pertanto la sig.ra decideva di seguire la strada dello sblocco manuale Pt_1 tramite fisioterapia.
Gli enormi dolori impedivano, però, all'attrice di eseguire efficacemente la riabilitazione e a partire dalla seconda metà di marzo 2021 la sig.ra veniva sottoposta ogni giovedì Pt_1 mattina a delle infiltrazioni al ginocchio di lidocaina.
pag. 8/11 Tali potenti infiltrazioni producendo un effetto anestetico avrebbero dovuto favorire la riabilitazione e, quindi, lo sblocco del ginocchio.
Le infiltrazioni, oltre che estremamente dolorose, provocavano uno stato di forte malessere e conati di vomito nella sig.ra , la quale con estrema lucidità capiva che se lo sblocco Pt_1 non fosse stato realizzato manualmente avrebbe: o dovuto sottoporsi all'intervento di sblocco in narcosi (come detto estremamente rischioso potendone derivare danni neurologici) o accettare di convivere con un ginocchio rigido, posto che l'articolazione del ginocchio era al momento dell'inizio della riabilitazione pari al 20%.
L'attrice si recava di primo mattino all'ospedale San Raffaele per eseguire la puntura di
e una volta che la stessa aveva prodotto l'effetto anestetizzante si recava a Per_2
Vimodrone al centro Actifisio, per svolgere attività di riabilitazione finalizzata allo sblocco.
Tali infiltrazioni venivano sospese a fine aprile in quanto il ginocchio non rispondeva alle terapie e rimaneva bloccato.
Si decideva allora con il dott. el maggio 2021 di intraprendere in aggiunta alla Per_3 riabilitazione presso il centro Actifisio, la fisiokinesiterapia che veniva eseguita presso il centro
Fisiomed alternativamente di Lambrate e Cernusco sul Naviglio.
In aggiunta veniva noleggiato il kinetec che è uno strumento riabilitativo domiciliare che veniva utilizzato quotidianamente dall'attrice in autonomia.
Nel mese di giugno finalmente la scelta di procedere con lo sblocco manuale si dimostrava quella giusta: il ginocchio si sbloccava e da quel momento iniziava lentamente la ripresa dell'articolazione.
Come emerge dalle circostanze allegate, l'attrice ha dovuto subire non solo un intenso dolore fisico prima dello “sblocco del ginocchio” (tanto da dover far ricorso a diversi analgesici, ad infiltrazioni di lidocaina e ad attività di fisiokinesiterapia) ma anche una notevole sofferenza emotiva riconducibile al timore per la propria sorte e condizione di salute.
La fisiokinesiterapia ancora oggi viene eseguita e dovrà ancora essere eseguita a tempo indefinito…”
Le circostanze allegate in ordine alla particolare “penosità” del periodo di riabilitazione ( periodo di temporanea) sono altresì state accertate e riconosciute dal CTU- e dunque nella relazione trovano riscontro e prova -, laddove sì da infine conto di un danno da sofferenza interiore in grado alto e medio quanto proprio al periodo di temporanea.
La quantificazione del danno temporaneo di cui sopra può dunque, in ragione di ciò, essere aumentata nella percentuale media del 25% e pari alla somma finale di euro 11.068,75 ( differentemente da quanto richiesto per il danno biologico permanente, a fronte di un riconoscimento basso in CTU e dell'allegazione di circostanze ricomprensibili nello standard dei postumi permanenti ) .
pag. 9/11 Quanto al danno patrimoniale , premesso che non è accertata l'incidenza sulla capacità lavorativa ( di avvocato, nulla essendo stato allegato in ordine ad altre forme di risarcimento conseguite o richiesto in ordine alla affermata assenza dal lavoro come riferita al CTU) le spese mediche possono essere riconosciute nella misura quantificata dal CTU e pari ad euro
25.417,28 comprensive sia del costo dell'intervento sia dei successivi costi per 132 sedute fisioterapiche, sopportati sino al novembre 2021 quando è stata giudicata guarita e la situazione stabilizzata . Va infatti escluso un nesso causale diretto con le ulteriori spese ( per sedute negli anni successivi) così come affermato dal CTU e tenuto anche conto della preesistente accertata gonoartrosi e condropatia. Mentre nessuna prova è stata fornita neppure in ordine alla riconducibilità causale delle spese di taxi
Il danno è liquidato all'attualità in base alle tabelle milanesi giacchè la rivalutazione monetaria è già ricompresa nella quantificazione risarcitoria effettuata sulla base di criteri attuali al momento della liquidazione .
Parte attrice non ha richiesto gli interessi compensativi di cui secondo la più recente giurisprudenza deve essere almeno fornita un minimo di allegazione e prova sia pure presuntiva
Le spese di lite sono a carico del e si liquidano in dispositivo sula base del CP_1 decisum per quattro fasi e su valori medi
P.Q.M.
In accoglimento della domanda giudiziale
ACCERTA la responsabilità del ex art 2051 c.c. per i fatti di cui in Controparte_1 parte motiva e lo
CONDANNA al risarcimento in favore dell'attrice del danno non patrimoniale pari ad euro
33.011,75 euro e del danno patrimoniale pari ad euro 25.417,28.
RIGETTA ogni altra domanda
CONDANNA il al pagamento delle spese di lite pari ad euro 12.000,00 per compensi CP_1 oltre accessori per legge oltre spese di CTU anticipate e pari ad euro 800,00 oltre accessori
Monza ,15.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
pag. 10/11 pag. 11/11