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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 30/05/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 4589/2024 Registro Generale affari contenziosi civili vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Beatrice Parte_1 C.F._1
Mazzetti, presso cui ha eletto domicilio in Prato, via Rimini n. 49, giusta procura in atti APPELLANTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Mirella Renoldi, presso cui ha eletto domicilio in Garbagnate Milanese (MI), Via
Varese n. 1, giusta procura in atti
APPELLATO OGGETTO del giudizio: 140012 - vendita di cose mobili
CONCLUSIONI delle parti:
Per (come da memoria depositata in data 25.02.2025): Parte_1 Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Monza, contrariis reiectis: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Monza, in persona della dott.sa Debora Ravenna, nel procedimento
N.R.G. 1455/2023, depositata in cancelleria in data 14.5.2024, mai notificata:
➢ in tesi: rigettare ogni domanda formulata dal sig. nei confronti CP_1 della sig.ra in quanto non risulta alcun inadempimento contrattuale Parte_1 della stessa;
➢ condannare il sig. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei CP_1 danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
➢ in ipotesi: condannare la sig.ra a rimborsare parzialmente al sig. Parte_1
il prezzo pagato per l'acquisto del cucciolo. Controparte_1 Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: (omissis)
Per (come da memoria depositata in data 01.03.2025): Controparte_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza adito, contrariis reiectis, NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare in toto le domande di parte appellante in quanto infondate sia in fatto che in diritto, per le ragioni rassegnate in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza ivi appellata emessa dal Giudice di Pace di Monza N. 1455/2023 depositata in cancelleria in data 14/05/2024.
- Con vittoria delle spese del presente giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA: (omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa Con l'atto introduttivo del primo grado di giudizio, , Controparte_1 premesso di aver acquistato dall'allevamento “I Cuccioli di Peschi Sabrina”, sito in Prato, un cucciolo di barboncino Toy per il corrispettivo di euro 1.900,00, ha allegato che non gli era stato consegnato il pedigree del cane, che il cucciolo non era di razza Toy e che esso era morto poco tempo dopo l'acquisto; egli ha dunque evocato in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Monza, onde Parte_1 sentir pronunciare nei suoi confronti la risoluzione del contratto di vendita, con condanna della venditrice alla restituzione del prezzo pagato ed al rimborso delle spese relative alle cure veterinarie prestate al cucciolo.
ha sollevato eccezione di improcedibilità della domanda avversaria Parte_1 per la mancata effettuazione della negoziazione assistita, ha eccepito l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace adito ed ha contestato nel merito la fondatezza delle domande di controparte, domandando il rigetto delle stesse e la condanna dello al risarcimento dei danni ex art. 96 del codice di rito. CP_1
Con sentenza n. 600/2024 pronunciata tra le parti il 14 - 15 maggio 2024, il
Giudice di primo grado ha pronunciato la risoluzione del contratto ed ha condannato al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di euro 1.900,00, oltre alla rifusione delle spese processuali. Con l'atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza di cui Parte_1 innanzi, chiedendo, in riforma totale della stessa, l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado, e sostenendo che: - la stessa, nell'omettere la consegna del pedigree, non era stata inadempiente, in quanto tale documento sarebbe stato rilasciato solo al compimento del primo anno di vita del cucciolo;
in ogni caso, non si verteva in ipotesi di vendita di aliud pro alio, risultando il cane idoneo ad adempiere alla sua funzione di animale da compagnia, né in ipotesi di mancanza di qualità ex art. 1497 c.c.; - essendo il cucciolo morto per colpa
2 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio dell'acquirente, quest'ultimo non aveva diritto alla pronuncia di risoluzione del contratto, ma, eventualmente, solo a quella di riduzione del prezzo.
si è costituito in giudizio concludendo per il rigetto Controparte_1 dell'appello. Ciò premesso, può dunque passarsi all'esame delle questioni fatte valere dalle parti.
Esame dei motivi di appello
1. Con il primo motivo di impugnazione, ha censurato la Parte_1 sentenza di primo grado lamentando la violazione delle norme di cui agli artt.
1497, 1495 e 1453 c.c.
1.1. La stessa, in primo luogo, ha negato che nella fattispecie ricorresse un'ipotesi di vendita di aliud pro alio ovvero di mancanza di qualità promesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 1497 c.c.
1.1.1. Per quanto concerne la prima qualificazione giuridica sopra menzionata, deve convenirsi con l'appellante che nella specie non si verte in tema di vendita di aliud pro alio.
La Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n. 28419 del 19.12.2013), in proposito, ha affermato che “in tema di compravendita, al fine di distinguere l'ipotesi dei vizi redibitori e della mancanza di qualità da quella della consegna di
"aliud pro alio" (la quale dà luogo ad un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale, svincolata dai termini e dalle condizioni di cui all'art. 1495 cod. civ.) occorre aver riguardo all'idoneità del bene ad assolvere la funzione economico- sociale assunta come essenziale dalle parti”. Pertanto, integra gli estremi della vendita di “aliud pro alio” l'ipotesi in cui il
“bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito in quanto, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della "res" venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta” (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n. 10916 del 18.05.2011).
In concreto, deve rilevarsi che il contratto prodotto in atti qualifica il cane come animale da compagnia, disponendone la sterilizzazione, e dunque di fatto vietandone l'utilizzo a fini di riproduzione, con la conseguenza che l'assenza del pedigree e l'eventuale carattere meticcio dell'animale non privavano lo stesso dell'idoneità a fornire l'utilità in questione.
1.1.2. Per quanto concerne l'inquadramento alternativo della fattispecie nel disposto dell'art. 1497 c.c., deve rilevarsi che, nella sentenza di primo grado, il Giudice di Pace ha espressamente affermato quanto segue: “Dalla documentazione prodotta dalle parti si evince che fra le stesse è stato concluso un contratto per la vendita di un cucciolo di razza barboncino Toy con pedigree per l'importo di euro 1.900,00; che il cucciolo è stato consegnato, l'importo è stato pagato, ma il cane non era di razza pura e non aveva il pedigree. La CP_2 convenuta non contesta di aver ricevuto il pagamento concordato e non contesta né l'assenza di razza e di pedigree del cucciolo né che questi elementi rientrassero nell'accordo”. Sempre nella motivazione della sentenza di primo grado si rinvengono le seguenti ulteriori considerazioni: “La necessità del pedigree, oltre a non essere contestata dalla convenuta, risulta dal contratto che, al punto 8, prevede l'impegno a sterilizzare il cane, e “Qualora ciò non accada verrà applicata una penale pari a euro 5.000,00 causa compromissione delle linee di sangue appositamente selezionate negli anni dall'allevamento”. Nel messaggio whatsapp del 7/11/2022 la signora dichiara: “…Tutti coloro che acquistano miei cuccioli sono Pt_1 informati telefonicamente che alcuni hanno pedigree Enci e altri Alianz…””. Ora, l'esattezza di tali circostanze non è stata posta in discussione in questa sede dall'appellante, la quale ha semplicemente negato di essere inadempiente con riferimento alla consegna del pedigree, unicamente sotto il profilo dei tempi di rilascio del documento, senza, tuttavia, contestare che tale consegna fosse dovuta. Sotto il profilo giuridico, da quanto precede risulta evidente come la fattispecie debba essere inquadrata proprio nel disposto dell'art. 1497 c.c., norma che disciplina l'ipotesi in cui “la cosa venduta non ha le qualità promesse”. Si noti, al riguardo, che, per quanto disposto dall'art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 529/1992, “è consentita la commercializzazione di animali di razza di origine nazionale e comunitaria, nonché dello sperma, degli ovuli e degli embrioni dei medesimi, esclusivamente con riferimento a soggetti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), e che risultino accompagnati da apposita certificazione genealogica, rilasciata dall'associazione degli allevatori che detiene il relativo libro genealogico o il registro anagrafico”. Il comma 3 dell'articolo in esame prevede una sanzione amministrativa per
“chiunque commercializza gli animali indicati nei commi 1 e 2 in violazione delle prescrizioni ivi contenute”. Una volta assodato che la commercializzazione degli animali di razza gode di un regime normativo di tutela del tutto peculiare, allora deve ritenersi che la mancanza di siffatta qualità non possa essere considerata alla stregua di un mero vizio redibitorio.
Lo stesso dicasi per quanto concerne la presenza del pedigree, atto a certificare la razza, specialmente nella prospettiva di un'eventuale successiva vendita del cane. L'assenza del documento in questione è tale da privare l'animale di quasi tutto il suo valore commerciale. Peraltro, non risulta esatta l'asserzione della secondo cui le rimostranze Pt_1 dell'acquirente erano insorte solo a seguito della malattia e del decesso del cane. Dalla documentazione prodotta in atti, e segnatamente dalla copia dei messaggi scambiati tra le parti a mezzo WhatsApp, emerge, al contrario, come la controversia tra le parti in ordine alla razza del cane, all'assenza di pedigree ed al valore commerciale pressoché azzerato del medesimo fossero iniziate ben prima e come la morte del cucciolo abbia solo acuito i contrasti tra le parti già in atto. Sotto tale profilo, dunque, l'impugnazione deve essere considerata infondata.
1.2. L'appellante ha ulteriormente sostenuto di non poter essere considerata inadempiente in quanto, a suo dire, il pedigree non avrebbe potuto essere rilasciato prima del compimento del primo anno di età del cucciolo.
4 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio L'assunto in questione, del quale era onere della venditrice dimostrare la veridicità, non ha trovato alcun riscontro negli atti del fascicolo, sicché l'inadempimento dell'odierna appellante non può essere seriamente messo in discussione in questa sede.
2. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha contestato la correttezza della pronuncia di risoluzione giudiziale del contratto, avvenuta con la sentenza di primo grado, sostenendo che nella specie avrebbe dovuto trovare applicazione il disposto di cui all'art. 1492, ultimo comma, c.c., secondo cui “se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto;
se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo”. A dire dell'appellante, in particolare, dovendo essere ascritta all'acquirente la responsabilità della morte del cucciolo venduto, egli avrebbe potuto richiedere ed ottenere in giudizio non già la risoluzione del contratto, bensì solo la riduzione del prezzo. Il motivo di appello in questione è fondato e deve essere accolto.
Al riguardo deve premettersi che la questione della responsabilità della morte del cane era stata posta, sia pure in senso contrario, dallo stesso ricorrente fin dall'inizio della causa in primo grado e che, in ogni caso, la contestazione della possibilità di pronunciare la risoluzione del contratto ex art. 1492, ultimo comma, c.c. non costituisce oggetto di un'eccezione in senso stretto, ma una semplice difesa, cosicché la sua proposizione in grado di appello deve essere considerata ammissibile.
Sotto il profilo giuridico, deve rilevarsi che, sebbene nella fattispecie sia configurabile non già una vendita di aliud pro alio, bensì la mancanza delle qualità promesse ex art. 1497 c.c., ugualmente deve trovare applicazione la norma richiamata dall'appellante. Al riguardo, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n. 5361 del
17.11.1978; nello stesso senso, si veda anche: Cass., Sez. 2, sentenza n. 521 del
23.01.1988) ha affermato che “la disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 1492 cod. civ., la quale preclude al compratore l'azione di risoluzione del contratto se la cosa affetta da vizi sia stata da lui trasformata, è espressione di un principio generale secondo cui non può consentirsi la risoluzione del contratto in presenza della rinuncia o di una deroga, anche tacita, al regime tipico di essa e alle pretese che conseguono all'esistenza dei suoi presupposti: pertanto non può ravvisarsi diversità di disciplina tra l'ipotesi di vizi occulti e quella di mancanza di qualità per il solo fatto che l'art. 1497 cod. civ., nel regolare tale ultima fattispecie, non riproduce la preclusione dettata in tema di vizi occulti, ma si limita a richiamare la disciplina generale della risoluzione per inadempimento”.
Anche in altra occasione, sempre la Suprema Corte (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n. 1254 del 18.02.1983) ha osservato che “il principio per cui la risoluzione del contratto è preclusa dall'impossibilità di restituire l'oggetto nel suo stato originario opera, ai sensi dell'art. 1492, terzo comma, cod. civ., che è espressione di una
5 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio regola generale e, quindi, non ha valore limitatamente al contratto di vendita, solo quando l'impossibilità di restituzione nello statu quo ante si sia verificata senza colpa di colui che ha consegnato il bene, poiché non è lecito addebitare ad un contraente le conseguenze di un evento (perimento in senso fisico o giuridico di un bene) che è stato determinato quanto meno in modo prevalente da fatto imputabile all'altro contraente”.
Posto, dunque, che nella specie deve essere applicata la disciplina di cui all'art. 1492, ultimo comma, c.c., in concreto deve rilevarsi che, nella motivazione della sentenza impugnata, il Giudice di Pace ha formulato, tra le altre, le seguenti considerazioni: “Non vanno riconosciute le spese mediche al ricorrente atteso che non è provato che il cane fosse già ammalato quando è stato acquistato, anzi, dalla documentazione prodotta dal ricorrente (doc B, perizia) risulta che: “Per concludere, quindi, in base alle mie conoscenze sulle malattie infettive del cane e dopo un'attenta analisi della situazione e del protocollo vaccinale adottato, mi sento di poter affermare che non ha potuto beneficiare di una completa CP_2 protezione vaccinale in particolare per la parvovirosi per un'interruzione troppo precoce della prima serie vaccinale, diversamente da quanto consigliato dall'intera comunità scientifica” ma nella relazione la Prof.ssa Persona_1 precisa che: “Thor avrebbe quindi dovuto fare un'altra vaccinazione 3-4 settimane dopo la precedente, a 16-17 settimane di età (quindi intorno a fine ottobre/inizio novembre), cosa che purtroppo non ha fatto. Interrompere le vaccinazioni prima di questo periodo (intorno alle 12-13 settimane, come fatto con è considerata la causa principale di insuccesso vaccinale nei cuccioli”. CP_2
Orbene questa vaccinazione avrebbe dovuto essere fatta dal Signor CP_1 perché a fine ottobre/inizo novembre il cane era già con lui da oltre un mese, pertanto non può addossarsi la responsabilità del decesso del cane alla convenuta”. Tali circostanze non sono state oggetto di contestazione in questa sede ed emergono da un accertamento peritale compiuto su incarico dell'odierno appellato.
In concreto, sebbene le considerazioni dianzi riportate siano state formulate nel senso di escludere una responsabilità della venditrice in ordine all'insorgenza della malattia che aveva condotto alla morte del cane, è tuttavia innegabile che dalle stesse debba trarsi l'evidente conclusione che, in considerazione del fatto che la condotta colposa ivi descritta era stata posta in essere da soggetto incaricato proprio dall'acquirente, è a quest'ultimo che deve essere ascritta la responsabilità del sinistro nei rapporti interni fra le parti del presente giudizio. Pertanto, ai sensi dell'art. 1492, ultimo comma, c.c., non essendo lecito addebitare ad un contraente le conseguenze di un evento (perimento in senso fisico dell'animale) che è stato determinato da fatto imputabile all'altro contraente, l'acquirente non avrebbe potuto esercitare l'azione di risoluzione del contratto, visto che egli non era più in grado di restituire il cucciolo ricevuto, ma soltanto l'azione di riduzione del prezzo. A maggior ragione le considerazioni di cui sopra devono trovare applicazione ove si consideri che il ricorrente ha richiamato in atti, quale fondamento giuridico della sua azione, le norme in tema di responsabilità per vizi.
Si noti, inoltre, in punto di fatto, che, come si evince da un messaggio scambiato via WhatsApp in data 7 novembre 2022 (cfr.: doc. 6 dell'appellato, a pagina 30 del relativo file), alla venditrice era stato richiesto il solo rimborso di euro
1.000.00 su complessivi euro 1.900,00, il che conferma la volontà di accettare il cane nonostante la mancanza della qualità promessa (“mi hai dato un meticcio che in Italia non ha valore”), domandando semplicemente la riduzione del prezzo. Ora, sotto il profilo giuridico, il secondo comma dell'art. 1492 c.c., sopra citato, prevede che, in tema di vendita, la scelta fra i due rimedi sopra indicati è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale, con la conseguenza che il mutamento della domanda in corso di causa risulterebbe inammissibile.
Ne deriva ulteriormente che una tale riqualificazione non potrebbe essere operata d'ufficio. Pertanto, non potendo essere accolta la domanda di risoluzione giudiziale del contratto, anche la domanda di restituzione integrale del prezzo pagato per l'acquisto del cane avrebbe dovuto essere disattesa. Dovendo la causa essere decisa in punto di diritto, non è necessario ammettere le prove offerte dalle parti, in quanto superflue.
3. Con la sentenza impugnata si è ritenuto che l'allevamento dell'odierna appellante abbia carattere professionale.
La sentenza non è stata appellata sul punto in questione.
Inoltre, non è contestato che, all'atto del pagamento del prezzo di acquisto, avvenuto, quanto ad euro 100,00, con bonifico, e per il resto, in contanti, non sia stata rilasciata all'acquirente alcuna ricevuta fiscale. Ne deriva che copia della presente sentenza va rimessa, a cura della Cancelleria, alla Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Tributaria di Prato per gli adempimenti di sua competenza in ordine a quanto precede.
Conseguenze delle considerazioni che precedono
Sulla scorta di quanto innanzi osservato, l'appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado, il tutto come da dispositivo.
Alla luce di quanto sopra osservato, non sussistono i presupposti per applicare il disposto dell'art. 96 c.p.c. nei confronti dell'appellato.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Quanto al presente grado di giudizio, la liquidazione tiene conto del fatto che non
è stata espletata la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di , avverso la sentenza del Giudice di
[...] Controparte_1 Pace di Monza n. 600/2024, pronunciata tra le parti il 14 - 15 maggio 2024, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande di risoluzione del contratto per cui è causa e di condanna della venditrice alla restituzione del prezzo, proposte in primo grado da CP_1
nei confronti di;
[...] Parte_1
2. condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 processuali del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi euro
633,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti;
3. condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro
174,00 per spese ed euro 850,50 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti;
4. dispone la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia della presente sentenza alla Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Tributaria di Prato per gli accertamenti di sua competenza in ordine all'allevamento “I Cuccioli di Peschi Sabrina”, avuto riguardo a quanto indicato in motivazione.
Così deciso in Monza, in data 30 maggio 2025. Il Giudice
Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
3 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
6 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
7 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
8 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 4589/2024 Registro Generale affari contenziosi civili vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Beatrice Parte_1 C.F._1
Mazzetti, presso cui ha eletto domicilio in Prato, via Rimini n. 49, giusta procura in atti APPELLANTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Mirella Renoldi, presso cui ha eletto domicilio in Garbagnate Milanese (MI), Via
Varese n. 1, giusta procura in atti
APPELLATO OGGETTO del giudizio: 140012 - vendita di cose mobili
CONCLUSIONI delle parti:
Per (come da memoria depositata in data 25.02.2025): Parte_1 Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Monza, contrariis reiectis: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Monza, in persona della dott.sa Debora Ravenna, nel procedimento
N.R.G. 1455/2023, depositata in cancelleria in data 14.5.2024, mai notificata:
➢ in tesi: rigettare ogni domanda formulata dal sig. nei confronti CP_1 della sig.ra in quanto non risulta alcun inadempimento contrattuale Parte_1 della stessa;
➢ condannare il sig. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei CP_1 danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
➢ in ipotesi: condannare la sig.ra a rimborsare parzialmente al sig. Parte_1
il prezzo pagato per l'acquisto del cucciolo. Controparte_1 Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: (omissis)
Per (come da memoria depositata in data 01.03.2025): Controparte_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza adito, contrariis reiectis, NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare in toto le domande di parte appellante in quanto infondate sia in fatto che in diritto, per le ragioni rassegnate in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza ivi appellata emessa dal Giudice di Pace di Monza N. 1455/2023 depositata in cancelleria in data 14/05/2024.
- Con vittoria delle spese del presente giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA: (omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa Con l'atto introduttivo del primo grado di giudizio, , Controparte_1 premesso di aver acquistato dall'allevamento “I Cuccioli di Peschi Sabrina”, sito in Prato, un cucciolo di barboncino Toy per il corrispettivo di euro 1.900,00, ha allegato che non gli era stato consegnato il pedigree del cane, che il cucciolo non era di razza Toy e che esso era morto poco tempo dopo l'acquisto; egli ha dunque evocato in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Monza, onde Parte_1 sentir pronunciare nei suoi confronti la risoluzione del contratto di vendita, con condanna della venditrice alla restituzione del prezzo pagato ed al rimborso delle spese relative alle cure veterinarie prestate al cucciolo.
ha sollevato eccezione di improcedibilità della domanda avversaria Parte_1 per la mancata effettuazione della negoziazione assistita, ha eccepito l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace adito ed ha contestato nel merito la fondatezza delle domande di controparte, domandando il rigetto delle stesse e la condanna dello al risarcimento dei danni ex art. 96 del codice di rito. CP_1
Con sentenza n. 600/2024 pronunciata tra le parti il 14 - 15 maggio 2024, il
Giudice di primo grado ha pronunciato la risoluzione del contratto ed ha condannato al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di euro 1.900,00, oltre alla rifusione delle spese processuali. Con l'atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza di cui Parte_1 innanzi, chiedendo, in riforma totale della stessa, l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado, e sostenendo che: - la stessa, nell'omettere la consegna del pedigree, non era stata inadempiente, in quanto tale documento sarebbe stato rilasciato solo al compimento del primo anno di vita del cucciolo;
in ogni caso, non si verteva in ipotesi di vendita di aliud pro alio, risultando il cane idoneo ad adempiere alla sua funzione di animale da compagnia, né in ipotesi di mancanza di qualità ex art. 1497 c.c.; - essendo il cucciolo morto per colpa
2 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio dell'acquirente, quest'ultimo non aveva diritto alla pronuncia di risoluzione del contratto, ma, eventualmente, solo a quella di riduzione del prezzo.
si è costituito in giudizio concludendo per il rigetto Controparte_1 dell'appello. Ciò premesso, può dunque passarsi all'esame delle questioni fatte valere dalle parti.
Esame dei motivi di appello
1. Con il primo motivo di impugnazione, ha censurato la Parte_1 sentenza di primo grado lamentando la violazione delle norme di cui agli artt.
1497, 1495 e 1453 c.c.
1.1. La stessa, in primo luogo, ha negato che nella fattispecie ricorresse un'ipotesi di vendita di aliud pro alio ovvero di mancanza di qualità promesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 1497 c.c.
1.1.1. Per quanto concerne la prima qualificazione giuridica sopra menzionata, deve convenirsi con l'appellante che nella specie non si verte in tema di vendita di aliud pro alio.
La Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n. 28419 del 19.12.2013), in proposito, ha affermato che “in tema di compravendita, al fine di distinguere l'ipotesi dei vizi redibitori e della mancanza di qualità da quella della consegna di
"aliud pro alio" (la quale dà luogo ad un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale, svincolata dai termini e dalle condizioni di cui all'art. 1495 cod. civ.) occorre aver riguardo all'idoneità del bene ad assolvere la funzione economico- sociale assunta come essenziale dalle parti”. Pertanto, integra gli estremi della vendita di “aliud pro alio” l'ipotesi in cui il
“bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito in quanto, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della "res" venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta” (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n. 10916 del 18.05.2011).
In concreto, deve rilevarsi che il contratto prodotto in atti qualifica il cane come animale da compagnia, disponendone la sterilizzazione, e dunque di fatto vietandone l'utilizzo a fini di riproduzione, con la conseguenza che l'assenza del pedigree e l'eventuale carattere meticcio dell'animale non privavano lo stesso dell'idoneità a fornire l'utilità in questione.
1.1.2. Per quanto concerne l'inquadramento alternativo della fattispecie nel disposto dell'art. 1497 c.c., deve rilevarsi che, nella sentenza di primo grado, il Giudice di Pace ha espressamente affermato quanto segue: “Dalla documentazione prodotta dalle parti si evince che fra le stesse è stato concluso un contratto per la vendita di un cucciolo di razza barboncino Toy con pedigree per l'importo di euro 1.900,00; che il cucciolo è stato consegnato, l'importo è stato pagato, ma il cane non era di razza pura e non aveva il pedigree. La CP_2 convenuta non contesta di aver ricevuto il pagamento concordato e non contesta né l'assenza di razza e di pedigree del cucciolo né che questi elementi rientrassero nell'accordo”. Sempre nella motivazione della sentenza di primo grado si rinvengono le seguenti ulteriori considerazioni: “La necessità del pedigree, oltre a non essere contestata dalla convenuta, risulta dal contratto che, al punto 8, prevede l'impegno a sterilizzare il cane, e “Qualora ciò non accada verrà applicata una penale pari a euro 5.000,00 causa compromissione delle linee di sangue appositamente selezionate negli anni dall'allevamento”. Nel messaggio whatsapp del 7/11/2022 la signora dichiara: “…Tutti coloro che acquistano miei cuccioli sono Pt_1 informati telefonicamente che alcuni hanno pedigree Enci e altri Alianz…””. Ora, l'esattezza di tali circostanze non è stata posta in discussione in questa sede dall'appellante, la quale ha semplicemente negato di essere inadempiente con riferimento alla consegna del pedigree, unicamente sotto il profilo dei tempi di rilascio del documento, senza, tuttavia, contestare che tale consegna fosse dovuta. Sotto il profilo giuridico, da quanto precede risulta evidente come la fattispecie debba essere inquadrata proprio nel disposto dell'art. 1497 c.c., norma che disciplina l'ipotesi in cui “la cosa venduta non ha le qualità promesse”. Si noti, al riguardo, che, per quanto disposto dall'art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 529/1992, “è consentita la commercializzazione di animali di razza di origine nazionale e comunitaria, nonché dello sperma, degli ovuli e degli embrioni dei medesimi, esclusivamente con riferimento a soggetti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), e che risultino accompagnati da apposita certificazione genealogica, rilasciata dall'associazione degli allevatori che detiene il relativo libro genealogico o il registro anagrafico”. Il comma 3 dell'articolo in esame prevede una sanzione amministrativa per
“chiunque commercializza gli animali indicati nei commi 1 e 2 in violazione delle prescrizioni ivi contenute”. Una volta assodato che la commercializzazione degli animali di razza gode di un regime normativo di tutela del tutto peculiare, allora deve ritenersi che la mancanza di siffatta qualità non possa essere considerata alla stregua di un mero vizio redibitorio.
Lo stesso dicasi per quanto concerne la presenza del pedigree, atto a certificare la razza, specialmente nella prospettiva di un'eventuale successiva vendita del cane. L'assenza del documento in questione è tale da privare l'animale di quasi tutto il suo valore commerciale. Peraltro, non risulta esatta l'asserzione della secondo cui le rimostranze Pt_1 dell'acquirente erano insorte solo a seguito della malattia e del decesso del cane. Dalla documentazione prodotta in atti, e segnatamente dalla copia dei messaggi scambiati tra le parti a mezzo WhatsApp, emerge, al contrario, come la controversia tra le parti in ordine alla razza del cane, all'assenza di pedigree ed al valore commerciale pressoché azzerato del medesimo fossero iniziate ben prima e come la morte del cucciolo abbia solo acuito i contrasti tra le parti già in atto. Sotto tale profilo, dunque, l'impugnazione deve essere considerata infondata.
1.2. L'appellante ha ulteriormente sostenuto di non poter essere considerata inadempiente in quanto, a suo dire, il pedigree non avrebbe potuto essere rilasciato prima del compimento del primo anno di età del cucciolo.
4 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio L'assunto in questione, del quale era onere della venditrice dimostrare la veridicità, non ha trovato alcun riscontro negli atti del fascicolo, sicché l'inadempimento dell'odierna appellante non può essere seriamente messo in discussione in questa sede.
2. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha contestato la correttezza della pronuncia di risoluzione giudiziale del contratto, avvenuta con la sentenza di primo grado, sostenendo che nella specie avrebbe dovuto trovare applicazione il disposto di cui all'art. 1492, ultimo comma, c.c., secondo cui “se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto;
se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo”. A dire dell'appellante, in particolare, dovendo essere ascritta all'acquirente la responsabilità della morte del cucciolo venduto, egli avrebbe potuto richiedere ed ottenere in giudizio non già la risoluzione del contratto, bensì solo la riduzione del prezzo. Il motivo di appello in questione è fondato e deve essere accolto.
Al riguardo deve premettersi che la questione della responsabilità della morte del cane era stata posta, sia pure in senso contrario, dallo stesso ricorrente fin dall'inizio della causa in primo grado e che, in ogni caso, la contestazione della possibilità di pronunciare la risoluzione del contratto ex art. 1492, ultimo comma, c.c. non costituisce oggetto di un'eccezione in senso stretto, ma una semplice difesa, cosicché la sua proposizione in grado di appello deve essere considerata ammissibile.
Sotto il profilo giuridico, deve rilevarsi che, sebbene nella fattispecie sia configurabile non già una vendita di aliud pro alio, bensì la mancanza delle qualità promesse ex art. 1497 c.c., ugualmente deve trovare applicazione la norma richiamata dall'appellante. Al riguardo, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n. 5361 del
17.11.1978; nello stesso senso, si veda anche: Cass., Sez. 2, sentenza n. 521 del
23.01.1988) ha affermato che “la disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 1492 cod. civ., la quale preclude al compratore l'azione di risoluzione del contratto se la cosa affetta da vizi sia stata da lui trasformata, è espressione di un principio generale secondo cui non può consentirsi la risoluzione del contratto in presenza della rinuncia o di una deroga, anche tacita, al regime tipico di essa e alle pretese che conseguono all'esistenza dei suoi presupposti: pertanto non può ravvisarsi diversità di disciplina tra l'ipotesi di vizi occulti e quella di mancanza di qualità per il solo fatto che l'art. 1497 cod. civ., nel regolare tale ultima fattispecie, non riproduce la preclusione dettata in tema di vizi occulti, ma si limita a richiamare la disciplina generale della risoluzione per inadempimento”.
Anche in altra occasione, sempre la Suprema Corte (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n. 1254 del 18.02.1983) ha osservato che “il principio per cui la risoluzione del contratto è preclusa dall'impossibilità di restituire l'oggetto nel suo stato originario opera, ai sensi dell'art. 1492, terzo comma, cod. civ., che è espressione di una
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Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio regola generale e, quindi, non ha valore limitatamente al contratto di vendita, solo quando l'impossibilità di restituzione nello statu quo ante si sia verificata senza colpa di colui che ha consegnato il bene, poiché non è lecito addebitare ad un contraente le conseguenze di un evento (perimento in senso fisico o giuridico di un bene) che è stato determinato quanto meno in modo prevalente da fatto imputabile all'altro contraente”.
Posto, dunque, che nella specie deve essere applicata la disciplina di cui all'art. 1492, ultimo comma, c.c., in concreto deve rilevarsi che, nella motivazione della sentenza impugnata, il Giudice di Pace ha formulato, tra le altre, le seguenti considerazioni: “Non vanno riconosciute le spese mediche al ricorrente atteso che non è provato che il cane fosse già ammalato quando è stato acquistato, anzi, dalla documentazione prodotta dal ricorrente (doc B, perizia) risulta che: “Per concludere, quindi, in base alle mie conoscenze sulle malattie infettive del cane e dopo un'attenta analisi della situazione e del protocollo vaccinale adottato, mi sento di poter affermare che non ha potuto beneficiare di una completa CP_2 protezione vaccinale in particolare per la parvovirosi per un'interruzione troppo precoce della prima serie vaccinale, diversamente da quanto consigliato dall'intera comunità scientifica” ma nella relazione la Prof.ssa Persona_1 precisa che: “Thor avrebbe quindi dovuto fare un'altra vaccinazione 3-4 settimane dopo la precedente, a 16-17 settimane di età (quindi intorno a fine ottobre/inizio novembre), cosa che purtroppo non ha fatto. Interrompere le vaccinazioni prima di questo periodo (intorno alle 12-13 settimane, come fatto con è considerata la causa principale di insuccesso vaccinale nei cuccioli”. CP_2
Orbene questa vaccinazione avrebbe dovuto essere fatta dal Signor CP_1 perché a fine ottobre/inizo novembre il cane era già con lui da oltre un mese, pertanto non può addossarsi la responsabilità del decesso del cane alla convenuta”. Tali circostanze non sono state oggetto di contestazione in questa sede ed emergono da un accertamento peritale compiuto su incarico dell'odierno appellato.
In concreto, sebbene le considerazioni dianzi riportate siano state formulate nel senso di escludere una responsabilità della venditrice in ordine all'insorgenza della malattia che aveva condotto alla morte del cane, è tuttavia innegabile che dalle stesse debba trarsi l'evidente conclusione che, in considerazione del fatto che la condotta colposa ivi descritta era stata posta in essere da soggetto incaricato proprio dall'acquirente, è a quest'ultimo che deve essere ascritta la responsabilità del sinistro nei rapporti interni fra le parti del presente giudizio. Pertanto, ai sensi dell'art. 1492, ultimo comma, c.c., non essendo lecito addebitare ad un contraente le conseguenze di un evento (perimento in senso fisico dell'animale) che è stato determinato da fatto imputabile all'altro contraente, l'acquirente non avrebbe potuto esercitare l'azione di risoluzione del contratto, visto che egli non era più in grado di restituire il cucciolo ricevuto, ma soltanto l'azione di riduzione del prezzo. A maggior ragione le considerazioni di cui sopra devono trovare applicazione ove si consideri che il ricorrente ha richiamato in atti, quale fondamento giuridico della sua azione, le norme in tema di responsabilità per vizi.
Si noti, inoltre, in punto di fatto, che, come si evince da un messaggio scambiato via WhatsApp in data 7 novembre 2022 (cfr.: doc. 6 dell'appellato, a pagina 30 del relativo file), alla venditrice era stato richiesto il solo rimborso di euro
1.000.00 su complessivi euro 1.900,00, il che conferma la volontà di accettare il cane nonostante la mancanza della qualità promessa (“mi hai dato un meticcio che in Italia non ha valore”), domandando semplicemente la riduzione del prezzo. Ora, sotto il profilo giuridico, il secondo comma dell'art. 1492 c.c., sopra citato, prevede che, in tema di vendita, la scelta fra i due rimedi sopra indicati è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale, con la conseguenza che il mutamento della domanda in corso di causa risulterebbe inammissibile.
Ne deriva ulteriormente che una tale riqualificazione non potrebbe essere operata d'ufficio. Pertanto, non potendo essere accolta la domanda di risoluzione giudiziale del contratto, anche la domanda di restituzione integrale del prezzo pagato per l'acquisto del cane avrebbe dovuto essere disattesa. Dovendo la causa essere decisa in punto di diritto, non è necessario ammettere le prove offerte dalle parti, in quanto superflue.
3. Con la sentenza impugnata si è ritenuto che l'allevamento dell'odierna appellante abbia carattere professionale.
La sentenza non è stata appellata sul punto in questione.
Inoltre, non è contestato che, all'atto del pagamento del prezzo di acquisto, avvenuto, quanto ad euro 100,00, con bonifico, e per il resto, in contanti, non sia stata rilasciata all'acquirente alcuna ricevuta fiscale. Ne deriva che copia della presente sentenza va rimessa, a cura della Cancelleria, alla Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Tributaria di Prato per gli adempimenti di sua competenza in ordine a quanto precede.
Conseguenze delle considerazioni che precedono
Sulla scorta di quanto innanzi osservato, l'appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado, il tutto come da dispositivo.
Alla luce di quanto sopra osservato, non sussistono i presupposti per applicare il disposto dell'art. 96 c.p.c. nei confronti dell'appellato.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Quanto al presente grado di giudizio, la liquidazione tiene conto del fatto che non
è stata espletata la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di , avverso la sentenza del Giudice di
[...] Controparte_1 Pace di Monza n. 600/2024, pronunciata tra le parti il 14 - 15 maggio 2024, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande di risoluzione del contratto per cui è causa e di condanna della venditrice alla restituzione del prezzo, proposte in primo grado da CP_1
nei confronti di;
[...] Parte_1
2. condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 processuali del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi euro
633,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti;
3. condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro
174,00 per spese ed euro 850,50 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti;
4. dispone la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia della presente sentenza alla Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Tributaria di Prato per gli accertamenti di sua competenza in ordine all'allevamento “I Cuccioli di Peschi Sabrina”, avuto riguardo a quanto indicato in motivazione.
Così deciso in Monza, in data 30 maggio 2025. Il Giudice
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