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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/03/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
9506 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il giudice del Tribunale di RE, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE., dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9506 del Registro Generale Contenzioso 2024 ;
TRA
e quali genitori esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2
sul minore , nato a [...] il [...], codice fiscale Per_1
, rappresentato e difeso dall'avv. MANCONI FRANCESCO;
C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato ex lege dall'Avvocatura distrettuale Controparte_1
dello Stato di RE;
RESISTENTE avente per OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 12/08/2024 ha Parte_1
impugnato il provvedimento del con cui è stato revocato il Controparte_1
permesso di soggiorno di lungo periodo ce n. emesso in favore di , Numero_1 Per_1
nato a [...] il [...], pronunciato dal questore della provincia di prato il 17.01.2024,
1 prot. nr. 22//imm 2024 -cat.a12 -ii sez
A fondamento dell'impugnazione il ricorrente ha allegato che l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano era dovuto alla delle frontiere in Cina per via del Pt_3
ID -19
Non si è costituita in giudizio l'Avvocatura Distrettuale dello Stato e deve quindi essere dichiarata la contumacia del . Controparte_1
All'udienza del 06.03.2025 parte ricorrente ha insistito nelle conclusioni già rassegnate.
Ed il giudice esaurita la discussione orale ha riservato sentenza ex art. 281 sexies c. 3 c.p.c..
Orbene oggetto della presente controversia è la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo comminata a in ragione del fatto che questi si sia allontanato Per_1
per un periodo superiore a 12 mesi dal territorio italiano.
Fatti documentalmente provati della presente controversia sono il possesso in capo al ricorrente (minorenne), da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1.
Parimenti altro fatto non contestato è il suo allontanamento dal territorio italiano per un periodo che va dal 20 aprile 2020 al 5 agosto 2023.
Tuttavia al riguardo occorre evidenziare che come documentato da parte ricorrente non
è stato possibile per il ricorrente fare rientro in Italia prima di del 08.01.2023 per via della chiusura delle frontiere cinesi determinate dalla pandemia covid-19.
L'allontanamento quindi risulta giustificato alla luce di gravi e comprovati motivi ex art. 9 comma 6 TUI.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che sussistano gravi e circostanziate ragioni di compensazione delle spese di lite ( cfr. C. Cost Corte Costituzionale,
2 sentenza 19/04/2018 n° 77) dato che vi è stato un formale superamento dei limiti temporali previsti per un allontanamento legittimo sia pure se giustificati dalla pandemia.
P.Q.M.
1. Accoglie il ricorso per le motivazioni espresse in parte narrativa;
2. E per l'effetto ordina al di Prato, in persona del signor Controparte_2
Ministro e legale rappresentante pro tempore, il rinnovo e/o il rilascio in favore del minore ( in Pīnyīn=trascrizione in lingua Per_1 Persona_2 Per_3
cinese), nato a [...] il [...], codice fiscale , cittadinanza C.F._1
cinese, del permesso di soggiorno di lungo periodo -UE ;
3. Compensa integralmente le spese di lite;
Si comunichi
RE 21/03/2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il giudice del Tribunale di RE, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE., dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9506 del Registro Generale Contenzioso 2024 ;
TRA
e quali genitori esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2
sul minore , nato a [...] il [...], codice fiscale Per_1
, rappresentato e difeso dall'avv. MANCONI FRANCESCO;
C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato ex lege dall'Avvocatura distrettuale Controparte_1
dello Stato di RE;
RESISTENTE avente per OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 12/08/2024 ha Parte_1
impugnato il provvedimento del con cui è stato revocato il Controparte_1
permesso di soggiorno di lungo periodo ce n. emesso in favore di , Numero_1 Per_1
nato a [...] il [...], pronunciato dal questore della provincia di prato il 17.01.2024,
1 prot. nr. 22//imm 2024 -cat.a12 -ii sez
A fondamento dell'impugnazione il ricorrente ha allegato che l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano era dovuto alla delle frontiere in Cina per via del Pt_3
ID -19
Non si è costituita in giudizio l'Avvocatura Distrettuale dello Stato e deve quindi essere dichiarata la contumacia del . Controparte_1
All'udienza del 06.03.2025 parte ricorrente ha insistito nelle conclusioni già rassegnate.
Ed il giudice esaurita la discussione orale ha riservato sentenza ex art. 281 sexies c. 3 c.p.c..
Orbene oggetto della presente controversia è la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo comminata a in ragione del fatto che questi si sia allontanato Per_1
per un periodo superiore a 12 mesi dal territorio italiano.
Fatti documentalmente provati della presente controversia sono il possesso in capo al ricorrente (minorenne), da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1.
Parimenti altro fatto non contestato è il suo allontanamento dal territorio italiano per un periodo che va dal 20 aprile 2020 al 5 agosto 2023.
Tuttavia al riguardo occorre evidenziare che come documentato da parte ricorrente non
è stato possibile per il ricorrente fare rientro in Italia prima di del 08.01.2023 per via della chiusura delle frontiere cinesi determinate dalla pandemia covid-19.
L'allontanamento quindi risulta giustificato alla luce di gravi e comprovati motivi ex art. 9 comma 6 TUI.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che sussistano gravi e circostanziate ragioni di compensazione delle spese di lite ( cfr. C. Cost Corte Costituzionale,
2 sentenza 19/04/2018 n° 77) dato che vi è stato un formale superamento dei limiti temporali previsti per un allontanamento legittimo sia pure se giustificati dalla pandemia.
P.Q.M.
1. Accoglie il ricorso per le motivazioni espresse in parte narrativa;
2. E per l'effetto ordina al di Prato, in persona del signor Controparte_2
Ministro e legale rappresentante pro tempore, il rinnovo e/o il rilascio in favore del minore ( in Pīnyīn=trascrizione in lingua Per_1 Persona_2 Per_3
cinese), nato a [...] il [...], codice fiscale , cittadinanza C.F._1
cinese, del permesso di soggiorno di lungo periodo -UE ;
3. Compensa integralmente le spese di lite;
Si comunichi
RE 21/03/2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
3