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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 663/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
AL LA, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2825/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249010254025000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249010254025000 BOLLO 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200053217776000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200053217776000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3002/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato al Comune di Palermo, all'Agenzia delle Entrate – Riscossione e a
Regione Sicilia, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29620249010254025 notificata in data 11.03.2024 e la sottesa cartella di pagamento n. 29620200053217776, per Tassa automobilistica 2017 e Tari 2015, eccependo l'omessa motivazione dell'atto e la prescrizione della pretesa per l'omessa notifica degli atti presupposti.
Si sono costituiti il Comune di Palermo ed ADER contestando il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
In primo luogo, è prescritta la pretesa relativa alla tassa auto 2017 considerato che, anche applicando la sospensione dei termini prevista dalla legislazione emergenziale, si è maturato il termine triennale di prescrizione.
Ad opposta conclusione si giunge per la pretesa relativa alla TARI 2015, considerato che la notifica, intervenuta in data 7.3.2020, della cartella di pagamento n. 29620200053217776000 sottesa alla intimazione pagamento impugnata, è stata preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento n. 235257 avvenuta in data 08.12.2017 relativo al parziale/tardivo versamento del tributo per l'immobile sito in Indirizzo_1.
Ne consegue che non si è affatto maturata la prescrizione quinquennale del tributo.
Al parziale accoglimento del ricorso, che per il resto va rigettato, segue la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso;
spese compensate. Palermo, 2.12.2025 La Giudice Daniela Galazzi
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
AL LA, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2825/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249010254025000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249010254025000 BOLLO 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200053217776000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200053217776000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3002/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato al Comune di Palermo, all'Agenzia delle Entrate – Riscossione e a
Regione Sicilia, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29620249010254025 notificata in data 11.03.2024 e la sottesa cartella di pagamento n. 29620200053217776, per Tassa automobilistica 2017 e Tari 2015, eccependo l'omessa motivazione dell'atto e la prescrizione della pretesa per l'omessa notifica degli atti presupposti.
Si sono costituiti il Comune di Palermo ed ADER contestando il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
In primo luogo, è prescritta la pretesa relativa alla tassa auto 2017 considerato che, anche applicando la sospensione dei termini prevista dalla legislazione emergenziale, si è maturato il termine triennale di prescrizione.
Ad opposta conclusione si giunge per la pretesa relativa alla TARI 2015, considerato che la notifica, intervenuta in data 7.3.2020, della cartella di pagamento n. 29620200053217776000 sottesa alla intimazione pagamento impugnata, è stata preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento n. 235257 avvenuta in data 08.12.2017 relativo al parziale/tardivo versamento del tributo per l'immobile sito in Indirizzo_1.
Ne consegue che non si è affatto maturata la prescrizione quinquennale del tributo.
Al parziale accoglimento del ricorso, che per il resto va rigettato, segue la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso;
spese compensate. Palermo, 2.12.2025 La Giudice Daniela Galazzi