Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 03/03/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 826/2024 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
28.02.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 826/2024, avente ad oggetto: indebito assistenziale - ripristino prestazione
TRA
, nato a [...] il [...] ( ) elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in PO al C.so Meridionale nr. 51 presso lo studio dell'avv. Anna Moretto che lo rappresenta e difende come in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ veniva reso edotto dall' di una rideterminazione della prestazione indicata con conseguente sospensione ed avvio della procedura di revoca in seguito all'assenza a visita di revisione del CP_ 27.7.2023; che l' comunicava, altresì, la presunta esposizione debitoria per un importo pari ad
€ 1.400,36 per aver corrisposto da agosto 2023 a settembre 2023 un pagamento presuntivamente superiore a quanto dovuto e si evinceva dalla griglia di calcolo che da ottobre 2023 non avrebbe ricevuto alcuna prestazione assistenziale economica;
che dunque egli, avverso tale comunicazione di avvio della procedura di revoca con contestuale comunicazione di indebito, proponeva, in data
23.10.2023, ricorso amministrativo nel quale deduceva l'illegittimità della sospensione per assenza incolpevole alla visita di revisione del 27.7.2023 nonché l'immediato ripristino della prestazione con preventiva sospensione della procedura di revoca, deducendo, altresì, che, in seguito alla
CP_ presunta assenza a visita di revisione del 27 luglio 2023, l' con raccomandata del 28 luglio 2023 ricevuta in data 6.9.2023 ovvero nella medesima giornata in cui veniva recapitato il provvedimento di comunicazione di avvio della procedura di sospensione, aveva concesso al ricorrente il termine di 90 giorni per giustificare l'assenza a visita, determinata dall'erronea convocazione presso la sede CP_ di Diamante in luogo di quella corretta di PO;
che, inoltre, con pec del 25 settembre 2023, il sig. deduceva ancora l'illegittimità della sospensione della prestazione per presunta Pt_1
assenza a visita di revisione precisando che, in seguito alla convocazione a visita prevista per il giorno 27 luglio 2023, a mezzo del Patronato con pec del 12 luglio 2023, aveva provveduto a
CP_ richiedere l'espletamento dell'accertamento sanitario presso la sede di PO, essendo ivi CP_ domiciliato;
che, con riscontro pec del 28 settembre 2023, il Centro Medico Legale di Cosenza, deduceva di avere giustificato l'assenza a visita del 27.7.2023 e di aver provveduto al trasferimento CP_ della revisione presso il Centro Medico Legale di PO;
che, difatti, in data 20.11.2023, la
Commissione Medica Inps di PO, sottoponeva il sig. a visita di revisione Parte_1 giudicandolo invalido nella misura dell'85% con decorrenza dalla data della visita;
che, nelle more la prestazione assistenziale non veniva ripristinata e di fatto, all'attualità il sig. non Parte_1 riceve alcun pagamento mensile;
che, pertanto, essendosi l'iter amministrativo concluso infruttuosamente deve ritenersi che il silenzio valga rifiuto;
che l'istante, inoltre, è in possesso dei requisiti socio-economici per godere della prestazione richiesta non possedendo redditi propri soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, non percependo altre pensioni o assegni erogati da qualsiasi Ministero o Ente, non percependo altri redditi da lavoro dipendente o autonomo, non possedendo altri redditi da impresa, terreni o da fabbricati assoggettabili ad Irpef sin dall'epoca della domanda amministrativa, come da autocertificazione agli atti.
In virtù di quanto innanzi esposto, parte ricorrente ha chiesto in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità della sospensione dell'erogazione della prestazione economica con decorrenza da agosto 2023 a tutt'oggi; 2) accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di restituzione dell'importo di €1.400,36 relativo ai mesi di agosto 2023 e settembre 2023 in quanto irripetibile;
3) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al ripristino della pensione di invalidità civile da agosto
2023 a ottobre 2023 e/o dalla diversa data ritenuta di giustizia e all'assegno di invalidità civile da
CP_ novembre 2023 e/o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
4) condannare l' al pagamento dell'assegno di invalidità civile con decorrenza da novembre 2023 a tutt'oggi e/o dalla diversa data ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, con vittoria delle spese di lite.
Nonostante la ricezione di regolare notificazione, l' non si è costituito e non è comparso, CP_1
pertanto ne va dichiarata la contumacia.
La causa viene decisa con la presente sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti che seguono.
In ordine al preteso indebito si osserva che, secondo l'orientamento espresso dal Giudice di legittimità con la sentenza n. 28445 del 5.11.2019, la verifica della permanenza dei presupposti sanitari e reddituali per l'erogazione delle prestazioni di invalidità civile già riconosciute costituisce un elemento connaturato ai trattamenti stessi, come comprova la lettera dell'art. 13 della l. n. 118 del 1971, che limita il diritto alla prestazione al "tempo in cui tale condizione sussiste" e la ratio che le prestazioni assolvono.
L'art. 20 della L. n. 102 del 2009 ha specificamente previsto che l' accerta la permanenza dei CP_1
requisiti sanitari e che, in caso di comprovata insussistenza degli stessi, si applica l'art. 5, comma 5 del Regolamento di cui al D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, che prevede l'immediata sospensione cautelativa del pagamento da notificarsi entro trenta giorni dalla data della adozione ed un
“successivo formale provvedimento di revoca che produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti”.
Secondo la sopra citata sentenza n. 28445 “la disamina della normativa sin qui ricordata consente di affermare che, ove la verifica amministrativa, prevista obbligatoriamente dalla legge di settore come ordinariamente finalizzata ad accertare la permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, si concluda con la revoca della prestazione, tale atto determini inevitabilmente l'estinzione del diritto, laddove nulla vieta all'interessato, che ritenga infondata l'azione amministrativa di verifica dei presupposti per il mantenimento dell'erogazione del trattamento, di tutelare già in sede di sospensione il diritto alla prestazione (l'erogazione è appunto solo sospesa e il diritto non è ancora estinto), mediante tempestiva azione giudiziaria che si giustifica quanto ad interesse ad agire per
l'indubbia attualità della lesione patrimoniale che deriverebbe dalla illegittimità della misura cautelativa e che non richiede alcuna nuova domanda amministrativa, essendo la sospensione prevista espressamente dalla legge (vd. Cass. n. 6590 del 2014 cit. ed i richiami ivi effettuati);
Nel caso di specie, alla parte ricorrente è stato comunicato un provvedimento di accertamento negativo del requisito sanitario adottato nell'ambito del procedimento di verifica per presunta assenza ingiustificata alla visita di revisione, con espressa indicazione di un termine di giorni 90 per provvedere alla giustificazione della propria assenza che, all'evidenza, non può qualificarsi come un formale provvedimento di revoca, bensì di mera sospensione, che, come tale, non dà luogo ad alcun diritto di ripetere quanto versato in capo all' . CP_1
Peraltro parte ricorrente ha dedotto e provato che, in seguito alla convocazione a visita prevista per il giorno 27.07.2023, aveva provveduto a richiedere, con pec del 12.07.2023, l'espletamento CP_ dell'accertamento sanitario presso la sede di PO, essendo ivi domiciliato e che, con CP_ riscontro pec del 28.09.2023, il Centro Medico Legale di Cosenza, comunicava di avere giustificato l'assenza a visita del 27.07.2023 e di aver provveduto al trasferimento della revisione CP_ presso il Centro Medico Legale di PO, che, si è infatti svolta in data 20.11.2023, nel corso
CP_ della quale la Commissione Medica di PO, ha ritenuto il ricorrente invalido nella misura dell'85% con decorrenza dalla data della visita medesima (cfr. pec all. fascicolo ricorrente).
Di talché, emerge dalla documentazione agli atti che l' era perfettamente edotta dell'avvenuta CP_1
e tempestiva giustificazione dell'assenza a visita del 27.07.2023, provvedendo esso stesso a disporre nuova visita presso la CM di PO come richiesto dall'istante, e, ciò nonostante, non ha provveduto al ripristino della pensione di inabilità già in godimento, per la quale risulta il permanere dei requisiti di legge fino al mese di novembre 2023.
Da ciò consegue che va dichiarata l'illegittimità della sospensione dell'erogazione della pensione di inabilità civile ed il conseguente diritto del ricorrente al ripristino della pensione di invalidità civile da agosto 2023 a novembre 2023, e va altresì dichiarata non dovuta da parte del ricorrente la somma di euro 1.400,36 relativa ai mesi di agosto 2023 e settembre 2023 in quanto irripetibile.
Quanto alla domanda di accertamento del diritto all'assegno di invalidità civile da novembre 2023, essa è inammissibile in questa sede – sebbene sia agli atti che la CM di PO ha ritenuto Pt_1 invalido nella misura dell'85% con decorrenza dal 20.11.2023 – essendo demandato
[...] all' il compito di verificare la sussistenza degli altri requisiti di legge necessari per il CP_1
riconoscimento del diritto alla prestazione.
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 5.201,00 – 26.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge con attribuzione in favore dell'Avv. Anna
Moretto dichiaratosene anticipatario, ex art 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia dell' ; CP_1
2. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità della sospensione dell'erogazione della pensione di inabilità civile ed il conseguente diritto di al ripristino Parte_1
della pensione di invalidità civile da agosto 2023 a novembre 2023;
3. Dichiara altresì non dovuta da parte di la somma di euro 1.400,36 relativa Parte_1
ai mesi di agosto 2023 e settembre 2023 richiesta con lettera del 10.08.2023, ricevuta in data 06.09.2023;
4. Dichiara inammissibile la domanda di accertamento e condanna dell' al pagamento CP_1 dell'assegno di invalidità civile;
5. Condanna l' al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di CP_1 Pt_1 delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €2.697,00 per compenso
[...]
professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e
C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Anna Moretto dichiaratosene anticipatario ex art 93 c.p.c.;
Si comunichi.
Paola, 03.03.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ivana Genduso