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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 22/09/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 202/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione civile - lavoro
Verbale d'udienza mediante collegamento da remoto
R.G. 202/2024
Oggi 22 settembre 2025 innanzi al giudice Magda D'Amelio, collegata in videoconferenza mediante l'applicativo Teams, compaiono: per , l'avv. GIACOMO LESCA Parte_1
per l' l'avv. ATANASIO MAURIZIO GRECO CP_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei difensori presenti, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e dà la parola ai difensori.
L'avv. Lesca dà atto che la propria cliente ha ricevuto l'intero pagamento della prestazione oggetto di causa. Chiede, pertanto, dichiarare cessata la materia del contendere con vittoria di spese, da distrarsi.
L'avv. Greco si associa alla richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere. Insiste per la compensazione delle spese di lite e, in subordine, chiede che le stesse siano contenute nei minimi di legge.
Su invito del giudice, i presenti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e lo mostra ai partecipanti mediante condivisione della finestra del redattore della Consolle tramite “Teams”, quindi si ritira in camera di consiglio.
All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 202/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 22/09/2025, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 202/2024 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv. LESCA GIACOMO e avv. BOLDRINI Parte_1 C.F._1
SILVIA
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , ass. Controparte_2 P.IVA_1 avv. GRECO ATANASIO MAURIZIO
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: TFS
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , premesso di aver lavorato alle dipendenze della P.A. quale insegnante di scuola Parte_1 media dal 1° ottobre 1980 al 31 agosto 2020, ha convenuto in giudizio l chiedendone la CP_1 condanna al pagamento della seconda rata del TFS a lei spettante atteso che, nonostante il decorso dei termini di legge, le era stata corrisposta esclusivamente la prima rata.
2. L si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in CP_1 diritto.
3. Nelle more del giudizio l'istituto ha provveduto a saldare quanto ancora dovuto a titolo di TFS.
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 202/2024
4. All'udienza odierna le parti hanno concordemente richiesto di dichiarare cessata la materia del contendere.
5. Deve trovare accoglimento la concorde richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere.
5.1 Secondo i consolidati principi processualistici “La cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione” (Cass. 10553/2009).
5.2 Nel caso di specie la pretesa azionata dalla ricorrente ha già trovato soddisfazione in via amministrativa. L' ha, infatti, provveduto al pagamento della seconda rata del TFS richiesta in CP_1 giudizio;
ne consegue il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia del giudice sulla questione.
6. L'avvenuto riconoscimento della pretesa vantata dalla ricorrente in epoca successiva al deposito del ricorso è circostanza sufficiente per considerare l' soccombente virtuale. CP_1
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, scaglione € 5.200 – 26.000, valori minimi in ragione del limitato sforzo difensivo conseguente al riconoscimento spontaneo della pretesa, in € 2.697, oltre 15% spese generali, IVA e C.p.a, nonché €
43 per esborsi.
Viene, infine, disposta la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giacomo Lesca
e dell'avv. Silvia Boldrini, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio che liquida in CP_1 complessivi € 2.697, oltre 15% spese generali, IVA e C.p.a, nonché € 43 per esborsi, con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti Giacomo Lesca e Silvia Boldrini.
Ivrea, 22 settembre 2025
Il Giudice
Magda D'Amelio
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione civile - lavoro
Verbale d'udienza mediante collegamento da remoto
R.G. 202/2024
Oggi 22 settembre 2025 innanzi al giudice Magda D'Amelio, collegata in videoconferenza mediante l'applicativo Teams, compaiono: per , l'avv. GIACOMO LESCA Parte_1
per l' l'avv. ATANASIO MAURIZIO GRECO CP_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei difensori presenti, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e dà la parola ai difensori.
L'avv. Lesca dà atto che la propria cliente ha ricevuto l'intero pagamento della prestazione oggetto di causa. Chiede, pertanto, dichiarare cessata la materia del contendere con vittoria di spese, da distrarsi.
L'avv. Greco si associa alla richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere. Insiste per la compensazione delle spese di lite e, in subordine, chiede che le stesse siano contenute nei minimi di legge.
Su invito del giudice, i presenti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e lo mostra ai partecipanti mediante condivisione della finestra del redattore della Consolle tramite “Teams”, quindi si ritira in camera di consiglio.
All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 202/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 22/09/2025, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 202/2024 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv. LESCA GIACOMO e avv. BOLDRINI Parte_1 C.F._1
SILVIA
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , ass. Controparte_2 P.IVA_1 avv. GRECO ATANASIO MAURIZIO
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: TFS
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , premesso di aver lavorato alle dipendenze della P.A. quale insegnante di scuola Parte_1 media dal 1° ottobre 1980 al 31 agosto 2020, ha convenuto in giudizio l chiedendone la CP_1 condanna al pagamento della seconda rata del TFS a lei spettante atteso che, nonostante il decorso dei termini di legge, le era stata corrisposta esclusivamente la prima rata.
2. L si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in CP_1 diritto.
3. Nelle more del giudizio l'istituto ha provveduto a saldare quanto ancora dovuto a titolo di TFS.
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 202/2024
4. All'udienza odierna le parti hanno concordemente richiesto di dichiarare cessata la materia del contendere.
5. Deve trovare accoglimento la concorde richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere.
5.1 Secondo i consolidati principi processualistici “La cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione” (Cass. 10553/2009).
5.2 Nel caso di specie la pretesa azionata dalla ricorrente ha già trovato soddisfazione in via amministrativa. L' ha, infatti, provveduto al pagamento della seconda rata del TFS richiesta in CP_1 giudizio;
ne consegue il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia del giudice sulla questione.
6. L'avvenuto riconoscimento della pretesa vantata dalla ricorrente in epoca successiva al deposito del ricorso è circostanza sufficiente per considerare l' soccombente virtuale. CP_1
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, scaglione € 5.200 – 26.000, valori minimi in ragione del limitato sforzo difensivo conseguente al riconoscimento spontaneo della pretesa, in € 2.697, oltre 15% spese generali, IVA e C.p.a, nonché €
43 per esborsi.
Viene, infine, disposta la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giacomo Lesca
e dell'avv. Silvia Boldrini, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio che liquida in CP_1 complessivi € 2.697, oltre 15% spese generali, IVA e C.p.a, nonché € 43 per esborsi, con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti Giacomo Lesca e Silvia Boldrini.
Ivrea, 22 settembre 2025
Il Giudice
Magda D'Amelio
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